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| Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 23 novembre 2004 |  | Ripartizione  del  «Fondo  derivante  dalle  sanzioni amministrative, irrogate  dall'Autorita'  garante della concorrenza e del mercato, da destinare   ad  iniziative  a  vantaggio  dei  consumatori»,  di  cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 Vista  la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in  particolare,  l'art.  148,  comma  1, il quale ha previsto che le entrate    derivanti    dalle    sanzioni   amministrative   irrogate dall'Autorita'   garante   della  concorrenza  e  del  mercato  siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;
 Visto,  altresi', l'art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  il  quale  stabilisce  che le entrate di cui al comma 1 del medesimo   articolo   siano  riassegnate  con  decreto  del  Ministro dell'economia  e  delle  finanze  ad un apposito Fondo iscritto nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle attivita' produttive per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta  in  volta con decreto del Ministro delle attivita' produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato «Fondo derivante   dalle  sanzioni  amministrative  irrogate  dall'Autorita' garante  della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio  dei  consumatori», nello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n. 41454  del  2004 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 148, comma  2,  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388, ha provveduto a riassegnare  le  entrate  di  cui al comma 1 del medesimo articolo al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante  della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio   dei   consumatori   per   un   importo   complessivo   di Euro 55.128.308,00;
 Ritenuto opportuno ripartire il citato stanziamento complessivo tra varie iniziative a vantaggio dei consumatori;
 Ritenuto  di  dover,  fra  l'altro  procedere alla integrazione del Fondo  di  garanzia  per  il  credito  al  consumo  costituito con il precedente  decreto  del  22 dicembre  2003  ed apportare allo stesso alcune modifiche;
 Sentite  le  commissioni parlamentari competenti che hanno espresso il  loro  parere  nella  seduta  del  3 novembre 2004 al Senato della Repubblica  e  nella  seduta  del  10 novembre  2004  alla Camera dei deputati;
 Ritenuto  di  accogliere  le  osservazioni  parlamentari  circa  la suddivisione  di  fondi  fra  le  varie  iniziative  e di conseguenza adeguarne alcuni contenuti;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. Le iniziative da realizzare con le risorse finanziarie assegnate al   «Fondo   derivante   dalle   sanzioni   amministrative  irrogate dall'Autorita'  garante  della concorrenza e del mercato da destinare ad  iniziative  a  vantaggio  dei consumatori», la cui disponibilita' alla  data  odierna  in  termini di competenza per l'anno finanziario 2004  e' pari a Euro 55.128.308,00, sono riportate nell'allegato A ed attuate con le modalita' stabilite nei successivi articoli.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Per la promozione delle attivita' di informazione, consulenza ed assistenza   ai   consumatori   e   dell'attivita'   di  composizione estragiudiziale delle controversie in materia di consumi e' assegnata alla  Unione  nazionale  delle  camere  di commercio (Unioncamere) la somma di Euro 10.000.000,00.
 2.  Con  decreto  del  direttore  generale per l'armonizzazione del mercato  e la tutela dei consumatori sono individuate le modalita' di effettuazione  e  di  finanziamento dell'attivita' di cui al comma 1, svolta  da  Unioncamere  d'intesa con le associazioni dei consumatori iscritte  nell'elenco  di cui all'art. 5 della legge n. 281 del 1998, che prevedono, fra l'altro:
 a) la  realizzazione  di  attivita' di formazione, informazione e consulenza per i consumatori;
 b) l'assistenza  ai  consumatori  nella  fase  di reclamo e nella procedura  conciliativa,  con  la corresponsione di parte delle spese sostenute in caso di chiusura favorevole del contenzioso;
 c) le  attivita' di divulgazione degli strumenti di conciliazione extra-giudiziale  e  la  promozione  della creazione e della messa in rete  delle  strutture  operanti  in  conformita'  alle  disposizioni comunitarie;
 d) l'attivita'  di  monitoraggio  e  divulgazione  dell'attivita' svolta in materia di composizione extra-giudiziale delle controversie in materia di consumi;
 e) la  promozione  di strumenti di conciliazione extra-giudiziale delle  controversie che vedano il coinvolgimento in particolare delle associazioni  dei  consumatori iscritte nell'elenco di cui alla legge n. 281 del 1998;
 f) misure idonee ad evitare la dispersione e frammentazione delle iniziative.
 3.   Con  convenzione  stipulata  fra  la  Direzione  generale  per l'armonizzazione   del   mercato   e  la  tutela  dei  consumatori  e l'Unioncamere  sono disciplinati: le modalita' di trasferimento delle risorse,  l'attivita'  di  controllo  e monitoraggio, le modalita' di rendicontazione  delle  spese  relative all'attivita' svolta comprese quelle  relative  allo  svolgimento  delle  attivita'  di controllo e monitoraggio.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Per  la  realizzazione  di interventi mirati all'informazione a favore dei consumatori ed utenti e' assegnata alle regioni e province autonome la somma complessiva di 13.000.000,00 di euro, ripartita fra le  stesse  secondo  la tabella riportata nell'allegato B, in base ai seguenti parametri:
 a) percentuale della popolazione residente      0,95
 b) maggiorazione per le regioni meridionali
 in base alla percentuale di popolazione
 residente                                    0,05
 
 2.  Con  decreto  del  direttore  generale per l'armonizzazione del mercato  e la tutela dei consumatori sono individuate le modalita' di effettuazione dell'iniziativa in base alle seguenti direttive:
 a) il  riconoscimento  del  contributo  alle  regioni  e province autonome  avviene  in  base  alla  presentazione  al  Ministero delle attivita'   produttive   di  un  programma  generale  di  intervento, approvato dalla regione o provincia autonoma;
 b) l'attuazione   del  programma  generale  avviene,  tramite  le associazioni  dei  consumatori  presenti sul territorio, riconosciute dalle  regioni,  ovvero  iscritte  all'elenco di cui all'art. 5 della legge n. 281 del 1998, in base ai requisiti determinati nel programma generale d'intervento;
 c) la  possibilita' di finanziare, nelle regioni meridionali, nel limite  del 5% delle risorse disponibili, anche la realizzazione o il completamento  di  strumenti  generali  di attuazione di politiche di tutela dei consumatori;
 d) il  programma  potra',  fra  l'altro  prevedere  iniziative di informazione  ai  consumatori  su prezzi e tariffe, da attuarsi anche attraverso  l'interscambio  delle informazioni con l'osservatorio dei prezzi  e  tariffe  esistente  presso  il  Ministero  delle attivita' produttive;
 e) le   iniziative   possono   prevedere  la  sperimentazione  di strumenti  telematici  dedicati  anche  a  particolari  categorie  di consumatori;
 f) la  garanzia  della  reale  utilita'  delle  iniziative per il consumatore;
 g) il monitoraggio da parte delle regioni e province autonome sui singoli interventi inclusi nel programma generale;
 h) l'effettuazione   di  attivita'  di  controllo  finale,  sugli interventi  realizzati,  da  parte  delle regioni e province autonome competenti,  con la presenza di un rappresentante del Ministero delle attivita' produttive, con oneri a valere sul programma di intervento;
 i) la  previsione di tempi certi per una tempestiva realizzazione degli  interventi  e,  nel  caso di mancato rispetto, di modalita' di trasferimento   delle   risorse  ad  altri  interventi  previsti  nel programma  generale  presentato  dalla  regione  o provincia autonoma interessata.
 3.  Con  il  medesimo  decreto  sono  disciplinate  le modalita' di presentazione  dei  programmi generali di intervento, le modalita' di rendicontazione  delle  spese consuntivate ed approvate per i singoli interventi, comprese quelle relative allo svolgimento delle attivita' di  controllo  e  monitoraggio,  le  modalita'  di liquidazione delle risorse.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Al Fondo di garanzia per il sostegno dell'accesso al credito al consumo,  costituito  con  decreto  ministeriale del 22 dicembre 2003 presso  l'Istituto  per  la promozione industriale (IPI) e' assegnata l'ulteriore somma di Euro 18.000.000,00.
 2.  L'ultimo periodo dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre  2003 e' sostituito dal seguente: «In ogni caso il valore della    garanzia   concessa   non   puo'   superare   l'importo   di Euro 3.000,00.».
 3.  Nell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2003 le  parole  «beni  durevoli»  sono  sostituite  dalle  parole «beni e servizi».
 4.  Qualora  l'attivazione del Fondo in questione non avvenga entro il  30 maggio  2005  si  procede,  sentite  le competenti commissioni parlamentari,  ai  sensi  dell'art.  148 della legge n. 388 del 2000, alla eventuale riprogrammazione delle risorse assegnate all'IPI.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Per  la realizzazione di un progetto pilota per il monitoraggio in  almeno  cinque  regioni  della  incidentalita' degli autoveicoli, finalizzato  al  contenimento delle tariffe della RC-auto, attraverso l'utilizzo   di  dispositivi  di  posizionamento  e  controllo  della velocita', e' assegnato all'ISVAP l'importo di Euro 7.000.000,00, che svolge   le   conseguenti  attivita'  nel  rispetto  della  normativa comunitaria in materia di appalto di servizi.
 2.   La   scelta   delle   regioni   nelle   quali   effettuare  la sperimentazione  dovra'  avvenire,  garantendo  la rappresentativita' delle  tre ripartizioni geografiche nord, centro e sud-isole, in base ai seguenti parametri da considerare con eguale peso:
 a) la  percentuale  regionale  di  incidenti  rispetto  al valore nazionale;
 b) la  percentuale regionale di popolazione residente rispetto al valore nazionale;
 c) la  densita'  di  circolazione  espressa  per ogni regione dal rapporto fra gli autoveicoli circolanti ed i chilometri di strade.
 3.   Con  convenzione  stipulata  fra  la  Direzione  generale  per l'armonizzazione  del  mercato  e la tutela dei consumatori e l'ISVAP sono disciplinati i reciproci rapporti e le modalita' di liquidazione delle risorse di cui al comma 1. La convenzione provvede, altresi', a definire  le  modalita'  di rendicontazione delle spese relative alla realizzazione  dell'iniziativa  di  cui al medesimo comma 1, comprese quelle  relative allo svolgimento delle attivita' e del controllo sul territorio.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Per  la realizzazione di iniziative in materia di controllo del mercato  e  tutela  dei  consumatori  e'  assegnata  alla  Guardia di finanzia la somma complessiva di Euro 2.500.000,00 cosi' ripartita:
 a) Euro 1.000.000,00  con riferimento all'espletamento di compiti connessi  in  particolare  alla sicurezza dei prodotti, alla lotta al carovita,   alle  manifestazioni  a  premio  nonche'  alle  attivita' ispettive e di acquisizione di documentazione;
 b) Euro 1.500.000,00  per la effettuazione di corsi di formazione per  la  promozione  della sicurezza dei prodotti correlata alla loro contraffazione  ed  alla promozione di accordi e scambi con gli altri Paesi della Unione europea.
 2.  Per  la realizzazione di iniziative in materia di controllo del mercato  e  tutela  dei  consumatori,  ed  in particolare per avviare un'azione  di  lotta  alla  contraffazione,  e' assegnata all'Agenzia delle  dogane  la somma complessiva di Euro 2.000.000,00. La somma e' impiegata  per  la  realizzazione di un progetto di interoperabilita' esterna consistente nella implementazione del sistema informativo sui prodotti  contraffatti  aperto  anche  al  Ministero per le attivita' produttive  ed  alle  associazioni  dei  consumatori,  nonche' per la realizzazione di corsi di formazione ed informazione, destinati anche alle associazioni dei consumatori.
 3. Con distinte convenzioni stipulate fra la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori e la Guardia di  finanza  e  l'Agenzia  delle dogane sono disciplinati i reciproci rapporti,  l'attivita'  di  controllo e monitoraggio, le modalita' di rendicontazione   delle   spese   e  di  liquidazione  delle  risorse assegnate.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  Per  l'effettuazione  dell'attivita'  di monitoraggio a livello territoriale  dei  prezzi  e  delle  tariffe  dei pubblici servizi e' assegnata  alla Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la  tutela dei consumatori la somma di Euro 500.000,00. Le risultanze del  monitoraggio  sono  utilizzate  per  l'implementazione del primo modulo  della  banca  dati  in  materia  di  prezzi di beni e servizi dell'osservatorio   dei   prezzi   del   Ministero   delle  attivita' produttive.
 2.  Per  la  realizzazione  del  suddetto  intervento  la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori stipula   apposita  convenzione  con  l'Istituto  per  la  promozione industriale   (IPI)   con   la   quale   disciplina   l'effettuazione dell'attivita',   da   realizzarsi   anche  con  il  riscontro  delle associazioni  dei  consumatori  presenti  nel Consiglio nazionale dei consumatori  e  degli  utenti,  nonche'  le modalita' di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute.
 |  |  |  | Art. 8. 1.  La  Direzione  generale  per  l'armonizzazione del mercato e la tutela  dei consumatori e' incaricata della realizzazione, nel limite complessivo  di  spesa  di Euro 1.000.000,00, di iniziative dirette a promuovere  la  politica  dei  consumatori  a livello europeo e di un progetto   generale  di  informazione  e  assistenza  al  consumatore comprendente,  fra  l'altro,  l'attivazione  di un punto nazionale di contatto permanente.
 2.  Il  Consiglio  nazionale  dei  consumatori  ed utenti (CNCU) e' incaricato  della  realizzazione,  nel limite complessivo di spesa di Euro 1.128.308,00,  di iniziative a vantaggio dei consumatori su temi di  attualita'  comprendenti,  tra  l'altro,  un intervento formativo specialistico   rivolto  ai  rappresentanti  delle  associazioni  dei consumatori, su temi di interesse per il cittadino consumatore.
 3.  Per  la  realizzazione dei suddetti interventi, per complessivi Euro 2.128.308,   la  Direzione  generale  per  l'armonizzazione  del mercato  e  la  tutela  dei consumatori ed il CNCU potranno stipulare convenzioni  con l'Istituto per la promozione industriale (IPI) e con enti ed organismi pubblici con le quali disciplinare la realizzazione degli  interventi  convenzionati,  le modalita' di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute.
 |  |  |  | Art. 9. 1. Per la copertura della spesa complessiva pari Euro 55.128.308,00 sara'  utilizzato  lo  stanziamento  esistente  sul  capitolo n. 1650 «Fondo    derivante    dalle    sanzioni    amministrative   irrogate dall'Autorita'  garante  della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori».
 2. Al fine di garantire l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, il  direttore  generale  per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei  consumatori procedera' prioritariamente alla formalizzazione dei necessari atti di impegno e successivamente alla adozione dei decreti attuativi   ed   alla   stipula   delle  convenzioni  previste  negli articoli precedenti.
 Il  presente provvedimento sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.
 
 Roma, 23 novembre 2004
 
 Il Ministro: Marzano
 
 Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2004 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 5, foglio n. 34
 |  |  |  | Allegato A (art. 1)
 
 INIZIATIVE A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI
 Art. 148, LEGGE n. 388 DEL 2000
 
 1. Promozione delle attivita' di informazione,        | consulenza ed assistenza ai consumatori e della attivita' | di composizione estragiudiziale delle controversie in     | materia di consumi                                        |10.000.000 ---------------------------------------------------------------------
 2. Cofinanziamento per il tramite delle regioni e     | province autonome di progetti di assistenza ai consumatori|13.000.000 ---------------------------------------------------------------------
 3. Integrazione delle disponibilita' del Fondo di     | garanzia per il sostegno dell'accesso al credito al       | consumo, costituito con decreto del 23 dicembre 2003      |18.000.000 ---------------------------------------------------------------------
 4. Realizzazione di un progetto pilota per il         | monitoraggio della incidentalita' degli autoveicoli,      | finalizzato al contenimento delle tariffe della RC-auto,  | attraverso l'utilizzo di dispositivi di posizionamento e  | controllo della velocita'                                 |7.000.000 ---------------------------------------------------------------------
 5. Collaborazione con la Guardia di finanza e         | l'Agenzia delle dogane in materia di armonizzazione del   | mercato e tutela dei consumatori                          |4.500.000 ---------------------------------------------------------------------
 6. Monitoraggio a livello territoriale delle tariffe  | dei pubblici servizi destinate ad implementare del primo  | modulo della banca dati dell'osservatorio dei prezzi del  | Ministero delle attivita' produttive                      |500.000 ---------------------------------------------------------------------
 7. Attivita' diretta della Direzione generale per     | l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori  | per la realizzazione di iniziative dirette a promuovere la| politica dei consumatori a livello europeo e di un        | progetto generale di informazione e assistenza al         | consumatore comprendente, fra l'altro, l'attivazione di un| punto di contatto permanente                              |1.000.000 ---------------------------------------------------------------------
 8. Attivita' diretta del Consiglio nazionale dei      | consumatori ed utenti (CNCU) per la realizzazione di      | iniziative a vantaggio dei consumatori su temi di         | attualita' comprendenti, tra l'altro, un intervento       | formativo specialistico rivolto ai rappresentanti delle   | associazioni dei consumatori, su temi di interesse per il | cittadino consumatore                                     |1.128.308 ---------------------------------------------------------------------
 Totale                                  |55.128.308
 |  |  |  | Allegato B (art. 3)
 
 ----> vedere allegato a pag. 43 della G.U. <----
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