Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 26 ottobre 2004
Determinazione del valore della componente di reddito percepita sotto forma di concessione gratuita di viaggio dai dipendenti del settore ferroviario, ai sensi dell'articolo 75, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed in particolare l'art. 75, comma 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che ha modificato l'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diventato, per gli effetti, art. 51;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come successivamente modificato, integrato e sostituito;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 dicembre 2003;
Decreta:
Articolo unico
1. Ai fini della determinazione in denaro della componente del reddito da lavoro dipendente percepita sotto fonna di concessione gratuita di viaggio dei dipendenti del settore ferroviario, ed a parziale modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti richiamato in preambolo, si applica l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero chilometro pari a Euro 0,047 come desunto dal Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti riferito all'anno 2002, per una percorrenza media convenzionale di 2.600 chilometri.
2. Il presente decreto ha vigore, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione.
Roma, 26 ottobre 2004
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2004, Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, registro n. 8, foglio n. 311
 
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