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| Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 21 gennaio 2005 |  | Riconoscimento,  al  sig. Anzelini Luigi, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998,  a  norma  dell'art.  1, comma 6, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988, relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto  l'art.  1,  comma  2,  del  citato  decreto  legislativo  n. 286/1998,   modificato   dalla   legge   n.   189/2002,  che  prevede l'applicabilita'  del  decreto  legislativo stesso anche ai cittadini degli  Stati  membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista l'istanza del sig. Anzelini Luigi nato a Suceava (Romania) il 21  marzo  1960,  cittadino  italiano,  diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.  49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in  combinato  disposto  con  l'art.  12  del  decreto legislativo n. 115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo  accademico  professionale rumeno  di  «Inginer energetic - specializarea energetica» conseguito nel  1985  presso l'«Institutul Politehnic - facultatea Energetica de Bucuresti» in Romania, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia   della  professione  di  «ingegnere»  -  sezione  B,  settore industriale;
 Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta del   19 ottobre   2004,   che  ha  espresso  parere  favorevole  per l'iscrizione   all'albo   degli   ingegneri   -  sezione  B,  settore industriale con l'applicazione di misure compensative;
 Preso  atto  del  parere  espresso dal rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Ritenuto  pertanto  che  ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 115/1992 citato, modificato come sopra;
 Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla valutazione  di  cui  sopra  debba rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno  formato  oggetto  di  studio  e/o di approfondimenti nel corso della  esperienza  maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari;
 Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig.  Anzelini Luigi nato a Suceava (Romania) il 21 marzo 1960, cittadino    italiano,   e'   riconosciuto   il   titolo   accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo  degli  ingegneri  -  Sezione  B  settore  industriale  -  e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. L'istanza  relativa  all'iscrizione  nel  settore civile ambientale dell'albo  professionale,  per  le ragioni esposte in motivazione, e' respinta.
 |  |  |  | Art. 3. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  orale  volta  ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:  1)  impianti  elettrici,  2)  costruzione  di  macchine, 3) meccanica del volo.
 |  |  |  | Art. 4. Le  modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 21 gennaio 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b)  La  prova  attitudinale  si  compone  di  un  esame  orale da svolgersi  in  lingua italiana, e consiste nella discussione di brevi questioni  tecniche  vertenti  sulle  materie indicate nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.
 c) La   commissione   rilascia   certificazione   all'interessato dell'avvenuto sueramento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.
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