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| Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 21 gennaio 2005 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Barcones Patricia Estela, di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998,  a  norma  dell'art.  1, comma 6, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988, relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  Barcones  Patricia Estela, nata il 24 ottobre  1967  a  Buenos  Aires  (Argentina), cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della  Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo professionale  di  abogada  rilasciato  dalla  «Universidad de Buenos Aires» il 30 giugno 1994, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
 Considerato  inoltre  che e' in possesso della iscrizione presso il «Colegio  Publico  de  Abogados de la Capital Federal» dal 19 ottobre 1995;
 Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;
 Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 19 ottobre 2004;
 Sentito  il  parere  del  rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Visti  gli  articoli 6  del  decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come  modificato  con  legge  n.  189/2002,  e  14 e 39, comma 7, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999, per cui la verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998,  cosi'  come  modificato  con  legge  n.  189/2002,  non e' richiesta  per  i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno  per  lavoro  subordinato,  lavoro  autonomo  o  per motivi familiari;
 Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno per  motivi  familiari,  rinnovato  dalla  Questura di Chieti in data 19 ottobre 2004 valido fino al 29 luglio 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Barcones  Patricia  Estela, nata il 24 ottobre 1967 a Buenos  Aires  (Argentina),  cittadina  argentina, e' riconosciuto il titolo  accademico  professionale  di  cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione  in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato A,  che  costituisce  parte integrante del presente decreto.
 Roma, 21 gennaio 2004
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova  scritta  consiste nello svolgimento di elaborati su tre  materie,  di  cui  due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale,  e  una  e'  scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d)   La   commissione   rilascia  all'interessato  certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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