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| Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 21 gennaio 2005 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Macarena  Palma  Loaiza,  di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di psicologo. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista l'istanza della sig.ra Macarena Palma Loaiza, nata a Talavera De  La  Reina (Spagna) il 26 giugno 1977, cittadina spagnola, diretta ad  ottenere,  ai  sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato decreto legislativo   cosi'   come  modificato  dal  decreto  legislativo  n. 277/2003,   il   riconoscimento   del  suo  titolo  professionale  di «psicologia» conseguito in Spagna - come attestato dall'iscrizione al «Colegio  O.  de  Psicologos de Santa Cruz de Tenerife» dal 1° luglio 2004  al  n.  T-01582 - ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo;
 Rilevato  che  la  richiedente e' in possesso del titolo accademico «Licenciada  en  Psicologia»  rilasciato  dalla  «Universidad  de  La Laguna» in data 25 settembre 2003;
 Rilevato  che  la  sig.ra Macarena ha documentato lo svolgimento di attivita' pratiche nel campo psicologico presso l'«Istituto Veneto di Terapia Familiare» di Treviso (Italia);
 Viste  le  conformi  determinazioni  della  Conferenza  di  servizi tenutasi il 19 ottobre 2004;
 Visto   il  conforme  rappresentante  del  Consiglio  nazionale  di categoria nella seduta sopra indicata;
 Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  psicologo  e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto  l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Macarena  Palma  Loaiza,  nata a Talavera De La Reina (Spagna)  il  26 giugno  1977, cittadina spagnola, e' riconosciuto il titolo  di  cui  in  premessa  quale  titolo  valido per l'iscrizione all'albo   degli   psicologi  -  sezione  A  -  e  l'esercizio  della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta  della  richiedente,  al superamento di una prova attitudinale oppure  al  compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di  un  anno;  le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  attitudinale,  ove  oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulla seguente materia:
 a) psicologia dinamica;
 b) psicologia clinica;
 c) deontologia e ordinamento professionale.
 Roma, 21 gennaio 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a)  Prova  attitudinale:  il  candidato,  per  essere  ammesso  a sostenere  la  prova  attitudinale,  dovra'  presentare  al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente  decreto.  La  commissione,  istituita  presso  il Consiglio nazionale,   si  riunisce  su  convocazione  del  presidente  per  lo svolgimento  delle  prove  di  esame, fissandone il calendario. Della convocazione  della commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata  notizia  all'interessato,  al recapito da questi indicato nella domanda.
 Detta  prova  si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana   che   evidenzi  di  competenza  teorico,  metodologica  ed esperenziale della candidata circa l'area professionale richiesta.
 La    commissione    rilascia    all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli psicologi.
 b)   Tirocinio  di  adattamento:  ove  oggetto  di  scelta  della richiedente,  e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base,  specialistiche  e professionali. La richiedente presentera' al Consiglio  nazionale  domanda  in  carta  legale  allegando  la copia autenticata  del  presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dello psicologo tutor.
 Detto   tirocinio  si  svolgera'  presso  uno  psicologo,  scelto dall'istante  tra  i  professionisti  che  abbiano  un'anzianita'  di iscrizione all'albo professionale di almeno dieci anni.
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