L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 30 dicembre 2004
- Visti:
- la legge 10 ottobre 1990, n. 287; - la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95); - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/99); - gli indirizzi formulati in data 31 luglio 2003 dal Ministro delle attivita' produttive per la realizzazione di un sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica (di seguito: Sistema Italia 2004); - il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003 recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilita' del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003) ed, in particolare, l'articolo 5; - la direttiva del Ministro delle attivita' produttive 24 dicembre 2004 (prot. n. 4159), recante indirizzi alle societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, Gestore del mercato elettrico Spa, Acquirente unico Spa, e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai fini della partecipazione attiva della domanda al Sistema Italia 2004 (di seguito: direttiva ministeriale 24 dicembre 2004); - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrato e modificato, ed in particolare, per quanto attiene alle condizioni vigenti dall'1 gennaio 2005, dalla deliberazione 24 dicembre 2004, n. 237/04 (di seguito: deliberazione n. 168/03); - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente integrato e modificato (di seguito: Testo integrato); - la deliberazione dell'Autorita' 24 febbraio 2004, n. 21/04 (di seguito: deliberazione n. 21/04); - il documento per la consultazione 23 novembre 2004 recante schema di misure per la promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta di energia elettrica per l'anno 2005 (di seguito: documento per la consultazione 23 novembre 2004).
- Considerato che: - ai sensi della legge n. 481/95, l'Autorita' e' investita di una generale funzione di regolazione attraverso la quale puo' adottare misure ed interventi necessari per rimuovere situazioni strutturali ostative alla promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta dei servizi di pubblica utilita' nel settore dell'energia elettrica; - le misure e gli interventi di cui al precedente alinea debbono essere graduati in ragione della effettive, congiunturali esigenze di supporto al processo di promozione della concorrenza come sopra evidenziate, diversamente dando luogo a forme surrettizie di intervento amministrativo sui meccanismi di mercato; - nello specifico caso del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, l'articolo 5 del decreto ministeriale 19 dicembre 2003 stabilisce che con specifico provvedimento dell'Autorita' siano adottate misure per il controllo dell'esercizio del potere di mercato nel predetto sistema delle offerte e siano stabilite le modalita' per il monitoraggio dell'andamento dei prezzi sul medesimo sistema; e che l'Autorita' ha dato attuazione a detto mandato in sede di prima applicazione con la deliberazione n. 21/04 (di seguito: misure 2004), con misure aventi efficacia nella fase di avvio del dispacciamento di merito economico dispiegatasi nel periodo 1 aprile 2004 - 31 dicembre 2004; - l'esperienza acquisita in sede di applicazione della deliberazione n. 21/04 ha consentito di ottenere elementi conoscitivi tali da evidenziare l'esigenza di intervenire su alcuni limitati aspetti di tale disciplina, peraltro mai impugnata in sede giurisdizionale, al fine di mettere a punto misure analoghe per l'anno 2005 (di seguito: misure 2005), in cui tali aspetti potessero essere superati in quanto potenzialmente problematici se reiterati in una rinnovata applicazione per l'anno 2005; tali aspetti essendo, in particolare:
a. il riferimento operato dalle misure 2004 alle fasce orarie, ed in particolare alle fasce orarie F1 ed F2 di alta-media intensita' di carico nel sistema elettrico nazionale; b. il confronto insito nelle misure 2004 dei prezzi rivenienti dal sistema delle offerte con i prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso fissati nel previdente regime amministrato;
- l'esperienza acquisita nella fase di avvio del dispacciamento di merito economico e l'analisi della formazione dei prezzi nel sistema delle offerte in tale periodo hanno posto in evidenza che il monitoraggio dell'esercizio di potere di mercato alla base delle misure 2005 debba essere piu' articolato per tener conto, tra l'altro:
a) del differenziale dei prezzi di vendita dell'energia elettrica tra zone o macrozone del mercato elettrico; b) della frequenza nel determinare il prezzo della zona o macro-zona del mercato elettrico imputabile al singolo operatore di mercato; c) della valorizzazione dell'energia elettrica su base oraria, piuttosto che su fascia oraria; d) della stima dei volumi di energia elettrica sottesi a contratti di fornitura i cui prezzi sono rapportati alla valorizzazione dell'energia elettrica sul sistema delle offerte, conclusi sia sul mercato libero che su quello vincolato, al fine di valutare il grado di coperture dal rischio prezzo; e) delle quantita' minime di offerte di vendita accettate in capo al singolo operatore di mercato;
- l'esperienza acquisita nella fase di avvio del dispacciamento di merito economico e l'analisi della formazione dei prezzi nel sistema delle offerte in tale periodo hanno fornito elementi tali da indicare che l'operativita' delle misure 2005, qualora sia accertato in concreto in sede di monitoraggio l'esercizio di potere di mercato, dovrebbe consistere:
a) nella conferma della disposizione gia' contenuta nelle misure 2004 secondo le quali vengono liquidate all'operatore di mercato le offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima, riconoscendo al medesimo un prezzo pari al prezzo specificato nella singola offerta, in luogo del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica nel medesimo mercato; b) nell'imposizione di un vincolo a presentare nel mercato del giorno prima un'offerta di vendita semplice con un prezzo fisso uguale in tutte le ore, determinato dall'operatore di mercato, al netto dei propri programmi di immissione nei contratti bilaterali, al fine di limitare le possibilita' di comportamenti speculativi in utilizzo della capacita' di incidenza sui prezzi formatisi sul mercato elettrico e della loro volatilita';
- nel documento per la consultazione 23 novembre 2004 e' stato delineato, in coerenza con quanto sopra indicato, lo schema di misure 2005; - sono state inoltre acquisite simulazioni dell'operativita' dello schema di misure 2005, condotte, sulla base delle offerte registrate nel corso dell'anno 2004, dagli organismi tecnici cui e' affidata la gestione del mercato e che in tale veste dispongono delle conoscenze e delle dotazioni tecniche per operare in tale senso; - in sede di consultazione sono state, tra l'altro, espresse richieste di modificazione allo schema di misure 2005, in particolare:
a) la necessita' di interdire l'accesso allo sbilanciamento a programma, introdotto con deliberazione n. 168/03, per gli operatori di mercato per cui si e' verificato l'intervento delle misure 2005, al fine di evitare elusioni del medesimo; b) l'opportunita' di ridurre le soglie di intervento delle misure 2005 in ragione del livello di coperture dal rischio prezzo; c) la necessita' di semplificare i parametri di calcolo delle quantita' minime di offerte di vendita accettate in capo al singolo operatore di mercato; d) l'opportunita' di meglio definire le offerte di vendita nel mercato del servizio di dispacciamento nel caso in cui un operatore di mercato sia tenuto, per intervento delle misure 2005, a presentare offerte di vendita semplice con un prezzo fisso uguale in tutte le ore nel mercato del giorno prima; e) l'opportunita' di prevedere l'intervento delle misure 2005 solo in caso di reiterata accertamento, per un prefissato numero di ore in ciascun mese, dell'esercizio di potere di mercato da parte di un operatore di mercato;
- Ritenuto che sia opportuno adottare le misure 2005 cosi' come risultano dallo schema di cui al documento per la consultazione 23 novembre 2004, modificato per tener conto delle sollecitazioni illustrate nell'ultimo alinea del considerato.
DELIBERA
1. di approvare il seguente provvedimento:
Articolo 1 Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate e riportate all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03, nonche' all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 05/04, integrate come segue:
- fabbisogno nazionale e', in ciascuna ora, la quantita' di energia elettrica utilizzata dal Gestore del mercato ai fini del calcolo del prezzo di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera c), della deliberazione n. 168/03; - offerta semplice e' l'offerta di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettera hh) della Disciplina del mercato; - operatore di mercato marginale e' l'operatore di mercato cedente che ha presentato l'ultima offerta di vendita accettata nel mercato del giorno prima; - operatore di mercato rilevante e' un operatore di mercato cedente che nel periodo compreso tra l'1 aprile e il 31 dicembre 2004, in almeno una macrozona, ha offerto in vendita nel mercato del giorno prima, ivi comprese le offerte relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, una quantita' di energia elettrica non inferiore al 10% della quantita' complessivamente accettata in vendita alla chiusura del mercato del giorno prima in tale periodo nella medesima macrozona; - potenza massima di un'unita' di produzione e' il massimo delle potenze massime di fascia dichiarate per la suddetta unita' di produzione nel registro delle unita' di produzione tenuto dal Gestore della rete. - Disciplina del mercato e' il Testo Integrato della disciplina del mercato elettrico approvato con il decreto 19 dicembre 2003, come successivamente modificato e integrato; - deliberazione n. 168/03 e' l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata ed integrata; - deliberazione n. 21/04 e' la deliberazione dell'Autorita' 24 febbraio 2004, n. 21/04.
Articolo 2 Oggetto e finalita'
2.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto i meccanismi per il controllo dell'esercizio del potere di mercato nel settore elettrico per l'anno 2005, ivi inclusa la fissazione dei prezzi da riconoscere agli operatori di mercato cedenti in particolari condizioni, al fine di assicurare l'economicita' delle forniture. 2.2 Il presente provvedimento persegue la finalita' di:
a) assicurare l'economicita' dell'approvvigionamento di energia elettrica; b) garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore elettrico; c) promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori.
Articolo 3 Prezzi massimi delle offerte nel mercato dell'energia
3.1 Per l'anno 2005, il valore limite di cui all'articolo 11, comma 11.1, della deliberazione n. 21/04 e' confermato pari a 500 euro/MWh.
Articolo 4 Macro zone
4.1 Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 5, per macro zona si intende una delle seguenti macro zone:
a) macro zona A e' l'aggregato della zona nord e dei poli di produzione limitata di Turbino-Roncovalgrande e di Monfalcone, come definite nella deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 47/04; b) macro zona B e' l'aggregato delle zone Sicilia e Calabria e del polo di produzione limitata di Priolo, come definite nella deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 47/04; c) macro zona C e' la zona Sardegna come definita nella deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 47/04; d) macro zona D e' l'insieme di tutte le altre zone e dei poli di produzione limitata non gia' incluse nelle macro zone A, B e C e diverse dalle zone estere come definite nella deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 47/04.
Articolo 5 Misure transitorie per l'anno 2005 in materia di controllo del potere di mercato e per la promozione della concorrenza
5.1 Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione limitatamente all'anno 2005. 5.2 Il Gestore del mercato determina, per ciascun giorno g di ciascun mese e per ciascuna macro zona z, un indice di prezzo relativo pari a:
----> vedere Formula a pag. 120 <----
dove:
- z e' un indice che rappresenta la macro zona; - Pscorrevole(elevato g, base z) e', per ciascun giorno del mese g e per la macro zona z, la media dei prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 41, comma 41.2, lettera b), della Disciplina del mercato, calcolata con riferimento ai trenta giorni precedenti, ponderati per le quantita' vendute nel mercato del giorno prima in ciascuna delle zone che compongono la macro zona, ivi comprese le quantita' relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte; - min(base z) (Pscorrevole (elevato g, base z)( e', per ciascun giorno del mese, il minore tra i valori assunti dai prezzi Pscorrevole(elevato g, base z) relativi alle diverse macro zone.
5.3 Il Gestore del mercato determina per ciascun operatore di mercato rilevante e in ciascun mese:
a) l'indice orario di copertura, definito ai sensi del comma 5.4, relativo a tutte le ore del mese; b) la quantita' minima oraria, definita ai sensi del comma 5.7, relativa a tutte le ore del mese; c) l'indice di marginalita', definito ai sensi del comma 5.8, relativo a tutti i giorni del mese.
5.4 Per ciascuna ora h, l'indice orario di copertura relativo all'operatore di mercato m, nella macro zona z e' pari a:
----> vedere Formula a pag. 121 <----
dove:
- z e' un indice che rappresenta la macro zona; - h e' un indice che rappresenta l'ora; - m e' un indice che rappresenta l'operatore di mercato; - P(elevato h, base z) e', per la macro zona z, la media dei prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 41, comma 41.2, lettera b), della Disciplina del mercato, calcolata con riferimento all'ora h, ponderati per le quantita' vendute nel mercato del giorno prima in ciascuna delle zone che compongono la macro zona, ivi comprese le quantita' relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte; - S(elevato h, base m,z) e' la quantita' offerta in vendita alla chiusura del mercato del giorno prima, dall'operatore di mercato m, relativamente all'ora h, nella macro zona z, ivi comprese le quantita' relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte; - S(elevato h, base tot,z) e' la quantita' complessivamente offerta in vendita alla chiusura del mercato del giorno prima, relativamente all'ora h, nella macro zona z, ivi comprese le quantita' relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte; - D(elevato h, base z) e' la quantita' complessivamente accettata in vendita alla chiusura del mercato del giorno prima, relativamente all'ora h nella macro zona z, ivi comprese le quantita' relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte; - T(elevato h, base m,z) e' la quantita' di energia elettrica, nell'ora h e nella macro zona z, oggetto di contratti i cui corrispettivi siano rapportati alla valorizzazione dell'energia elettrica nel sistema delle offerte, ovvero di contratti a questi connessi o conseguenti, o di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, conclusi e registrati entro il 31 dicembre 2005 dall'operatore di mercato m con operatori di mercato con cui non sussistano rapporti di controllo o collegamento.
5.5 La quantita' di energia elettrica oggetto di contratti i cui corrispettivi siano rapportati alla valorizzazione dell'energia elettrica nel sistema delle offerte, ovvero di contratti a questi connessi o conseguenti, nell'ora h e nella macro zona z, e' pari alla somma:
a) delle quantita' oggetto dei contratti i cui corrispettivi sono rapportati al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 41, comma 41.2, lettera b), della Disciplina del mercato in una delle zone o in uno dei poli di produzione limitata appartenenti alla macro zona z e b) del prodotto tra la percentuale del fabbisogno nazionale relativo alle zone appartenenti alla macro zona z e le quantita' oggetto dei contratti i cui corrispettivi siano rapportati al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 41, comma 41.2, lettera c), della Disciplina del mercato.
5.6 Ai fini della determinazione del parametro T(elevato h, base m,z) di cui al comma 5.4, la quantita' di energia elettrica, nell'ora h e nella macro zona z, oggetto di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, e' pari al minor valore tra i programmi di immissione ed i programmi di prelievo presentati dall'operatore di mercato m ai sensi dell'articolo 17 della deliberazione n. 168/03 in esecuzione dei medesimi contratti. 5.7 La quantita' minima oraria imputabile all'operatore di mercato m, nell'ora h e nella macro zona z, e' pari al massimo tra zero e:
----> vedere Formula a pag. 122 <----
dove:
- D(elevato h, base z) e' la quantita' complessivamente accettata in vendita alla chiusura del mercato del giorno prima, relativamente all'ora h, nella macro zona z, ivi comprese le quantita' relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte; - S(elevato h, base m-1,z) e' la somma delle quantita' offerte in vendita alla chiusura del mercato del giorno prima dagli operatori di mercato diversi dall'operatore di mercato m, relativamente all'ora h, nella macro zona z, ivi comprese le quantita' relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte; - S(elevato h, base tot,z) e' la quantita' complessivamente offerta in vendita alla chiusura del mercato del giorno prima, relativamente all'ora h, nella macro zona z, ivi comprese le quantita' relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.
5.8 L'indice di marginalita' relativo all'operatore di mercato m, per ciascun giorno g di ciascun mese e per ciascuna macro zona z, e' pari a:
----> vedere Formula a pag. 123 <----
dove:
- H(base m,z) e' il numero di ore del mese in cui l'operatore di mercato m e' risultato operatore di mercato marginale in almeno una delle zone comprese nella macro zona z, - H(base mese) e' il numero di ore del mese; - Pmedio(base m,z) e' la media relativa alle ore del mese e alle zone che compongono la macro zona z in cui l'operatore di mercato m e' risultato operatore di mercato marginale, dei prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 41, comma 41.2, lettera b), della Disciplina del mercato, definita ai sensi del comma 5.9; - Pmedio(base z) e' la media relativa a tutte le ore del mese e alle zone che compongono la macro zona z dei prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 41, comma 41.2, lettera b), della Disciplina del mercato, definita ai sensi del comma 5.10; - I(elevato g, base z) e' l'indice di prezzo relativo di cui al comma 5.2.
5.9 La media dei prezzi Pmedio(base m,z) e' pari a:
----> vedere Formula a pag. 123 <----
dove:
- Hm e' l'insieme delle ore del mese in cui l'operatore di mercato m e' risultato marginale nella zona zi; - Z e' l'insieme delle zone zi appartenenti alla macro zona z, - P(elevato zi, base h) e' il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 41, comma 41.2, lettera b), della Disciplina del mercato, nella zona zi e nell'ora h; - q(elevato zi, base h) e' la quantita' venduta nel mercato del giorno prima nella zona zi e nell'ora h, ivi comprese le quantita' relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.
5.10 La media dei prezzi Pmedio(base z) e' pari a:
----> vedere Formula a pag. 124 <----
dove:
- H e' l'insieme delle ore del mese; - Z e' l'insieme delle zone zi appartenenti alla macro zona z, - P(elevato zi, base h) e' il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 41, comma 41.2, lettera b), della Disciplina del mercato, nella zona zi e nell'ora h, - q(elevato zi, base h) e' la quantita' venduta nel mercato del giorno prima nella zona zi e nell'ora h, ivi comprese le quantita' relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.
5.11 Le operazioni di cui ai commi 5.2 e 5.3 sono eseguite entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui la determinazione si riferisce. 5.12 Qualora in almeno dodici ore del mese:
a) l'indice IC relativo ad un operare di mercato m sia non inferiore a 1, e b) almeno una delle due condizioni previste al comma 5.13 risulti violata, all'operatore di mercato m si applica quanto previsto ai successivi commi 5.15, 5.16, 5.19.
5.13 Le condizioni di cui al comma 5.12 sono le seguenti:
a) la quantita' venduta dall'operatore di mercato nel mercato del giorno prima, ivi comprese le quantita' relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, nell'ora in cui l'indice IC di cui al comma 5.4 e' non inferiore a 1, e' non inferiore alla quantita' minima di cui al comma 5.7; b) nel giorno in cui l'indice IC di cui al comma 5.4 e' non inferiore a 1 in almeno un'ora, l'indice di marginalita' IM di cui al comma 5.8 e' inferiore a 0,9.
5.14 Il Gestore del mercato elettrico da' comunicazione all'operatore di mercato m e al Gestore della rete dell'esito delle verifiche di cui al comma 5.12 entro il termine di chiusura della sessione del mercato del giorno prima relativa al dodicesimo giorno del mese successivo a quello cui la verifica stessa si riferisce. 5.15 In tutte le ore dei 30 giorni successivi al termine di cui al comma 5.14, e' revocata la facolta' di esercitare lo sbilanciamento a programma di cui all'articolo 17, comma 17.3.1 con riferimento ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte e registrati ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione n. 168/03 dall'operatore di mercato m. 5.16 L'operatore di mercato m deve presentare:
a) nel mercato del giorno prima, per ciascun punto di dispacciamento, un'offerta di vendita semplice con un prezzo fisso uguale in tutte le ore dei 30 giorni successivi al termine di cui al comma 5.14. Per i punti di dispacciamento relativi a unita' di produzione termoelettriche rilevanti, l'operatore di mercato deve offrire in vendita in ciascuna ora di detto periodo una quantita' pari alla potenza massima dell'unita' di produzione, al netto dei programmi di immissione di cui all'articolo 17 della deliberazione n. 168/03; b) nel mercato per il servizio di dispacciamento, per ciascun punto di dispacciamento relativo ad unita' di produzione abilitate, un'offerta di vendita con un prezzo fisso per tutte le ore dei 30 giorni successivi al termine di cui al comma 5.14 e non superiore al prezzo di cui al successivo comma 5.17; c) nel mercato per il servizio di dispacciamento, per ciascun punto di dispacciamento relativo ad unita' di produzione abilitate, un'offerta di acquisto con un prezzo fisso per tutte le ore dei 30 giorni successivi al termine di cui al comma 5.14 e non inferiore al prezzo di cui al successivo comma 5.18.
5.17 Il prezzo di cui al comma 5.16, lettera b), e' pari, per ciascun punto di dispacciamento, alla media ponderata dei prezzi di valorizzazione delle offerte di vendita accettate, con riferimento al medesimo punto di dispacciamento, nel mercato per il servizio di dispacciamento nel mese precedente a quello cui la verifica si riferisce. Qualora nel predetto mese si siano realizzate le condizioni di cui al comma 5.12, la media ponderata dei prezzi di cui al precedente paragrafo deve essere calcolata con riferimento all'ultimo mese in cui le condizioni di cui al comma 5.12 non si sono realizzate. 5.18 Il prezzo di cui al comma 5.16, lettera c), e' pari, per ciascun punto di dispacciamento, alla media ponderata dei prezzi di valorizzazione delle offerte di acquisto accettate, con riferimento al medesimo punto di dispacciamento, nel mercato per il servizio di dispacciamento nel mese precedente a quello cui la verifica si riferisce. Qualora nel predetto mese si siano realizzate le condizioni di cui al comma 5.12, la media ponderata dei prezzi di cui al precedente paragrafo deve essere calcolata con riferimento all'ultimo mese in cui le condizioni di cui al comma 5.12 non si sono realizzate. 5.19 I prezzi liquidati dal Gestore del mercato all'operatore di mercato m per le offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima in qualsiasi zona e relative a tutte le ore dei 30 giorni successivi al termine di cui al comma 5.14 sono modificati in modo da riconoscere un prezzo pari al prezzo specificato nella stessa offerta, in luogo del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 41, comma 41.2, lettera b), della Disciplina del mercato. 5.20 Nel caso in cui l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo determini una differenza positiva tra ricavi e costi del Gestore del mercato connessi con i contratti di compravendita di energia elettrica nel mercato del giorno prima, il Gestore del mercato medesimo versa tale differenza al Gestore della rete. Il Gestore della rete utilizza tali proventi per la copertura dei costi di dispacciamento, a riduzione del corrispettivo di cui all'articolo 36 della deliberazione n. 168/03. 5.21 Il Gestore della rete in situazioni eccezionali di criticita' del sistema elettrico nazionale, ai fini della tutela della sicurezza del medesimo sistema, puo' sospendere l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5.19, dandone tempestiva comunicazione all'Autorita'. 5.22 Il Gestore del mercato verifica il rispetto degli obblighi di cui al comma 5.16 e, nel caso di violazione, ne da' tempestiva comunicazione all'Autorita' per i provvedimenti di competenza.
Articolo 6 Disposizioni transitorie e finali
6.1 Ai fini del presente provvedimento, ove non diversamente specificato, sono considerati congiuntamente gli operatori di mercato tra i quali sussista un rapporto di controllo o collegamento sussumibile in una delle fattispecie declinate nell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. di richiedere al Direttore della Direzione energia elettrica dell'Autorita' di rendere disponibile, entro il 15 marzo 2005, un resoconto circa gli effetti dispiegati dal presente provvedimento nel primo bimestre 2005, avvalendosi della collaborazione della societa' Gestore del mercato elettrico Spa. 3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro delle attivita' produttive, alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ed alla societa' Gestore del mercato elettrico Spa; 4. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data di pubblicazione.
Milano, 30 dicembre 2004
Il Presidente: A. Ortis |