Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2005 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 30 dicembre 2004
Aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2005 di componenti e parametri della tariffa elettrica e dei parametri Rt e Ct. (Deliberazione n. 252/04).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 dicembre 2004

- Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481; - la legge 23 dicembre 1998, n. 448; - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99; - la legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del
decreto legge 4 settembre 2002, n. 193; - la legge 17 aprile 2003, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25; - la legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239; - il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379; - la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge
14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge n. 368/03); - la legge 23 agosto 2004, n. 239; - la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito: legge finanziaria
2005); - il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; - il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730; - il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
come successivamente modificato e integrato; - il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29
aprile 1992, n. 6; - il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 19 dicembre 1995; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio
1999; - il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, come
modificato con il decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile
2001; - il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11
novembre 1999, come modificato e integrato con il decreto del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre
2002; - il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 settembre 2003; - il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003
recante assunzione della titolarita' delle funzioni di garante
della fornitura dei clienti vincolati da parte della societa'
Acquirente unico e direttive alla medesima societa'; - il decreto del Ministro delle attivita' produttive 6 agosto 2004; - il decreto del Ministro delle attivita' produttive 17 dicembre
2004, recante modalita' e condizioni delle importazioni di energia
elettrica per l'anno 2005(di seguito: decreto del Ministro delle
attivita' produttive 17 dicembre 2004); - il decreto del Ministro delle attivita' produttive 24 dicembre
2004, recante determinazione delle modalita' di vendita
dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'anno 2005 (di seguito:
decreto del Ministro delle attivita' produttive 24 dicembre 2004).

- Viste:

- la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97 e
successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n.
70/97), e in particolare le deliberazioni dell'Autorita' 25
febbraio 1999, n. 24/99 (di seguito: deliberazione n. 24/99), 28
dicembre 2000, n. 244/00 (di seguito: deliberazione n. 244/00), 27
febbraio 2002, n. 24/02 (di seguito: deliberazione n. 24/02), 24
settembre 2003, n. 109/03, 27 marzo 2004, n. 46/04, 25 giugno 2004,
n. 103/04 (di seguito: deliberazione n. 103/04) e 29 settembre
2004, n. 171/04 (di seguito: deliberazione n. 171/04); - la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, come
successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione
n. 5/04); - il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione,
distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di
regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione, n. 5/04, come
successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo
Integrato); - la deliberazione dell'Autorita' 6 febbraio 2004, n. 13/04 (di
seguito: deliberazione n. 13/04); - la deliberazione dell'Autorita' 27 maggio 2004, n. 79/04; - la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 135/04; - la deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2004, n. 224/04; - la deliberazione dell'Autorita' 22 dicembre 2004, n. 231/04 (di
seguito: deliberazione n. 231/04); - la deliberazione dell'Autorita' 24 dicembre 2004, n. 237/04.

- Viste:

- la comunicazione dell'Acquirente unico del 24 settembre 2004, prot.
Autorita' n. 021120 del 27 settembre 2004 (di seguito:
comunicazione dell'Acquirente unico 24 settembre 2004); - la comunicazione dell'Acquirente unico del 27 ottobre 2004, prot.
Autorita' n. 023686 del 28 ottobre 2004 (di seguito: comunicazione
dell'Acquirente unico 27 ottobre 2004); - la comunicazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale
Spa (di seguito: il Gestore della rete) 9 dicembre 2004, prot.
Autorita' n. 027427, del 10 dicembre 2004; - la comunicazione congiunta della Cassa conguaglio per il settore
elettrico (di seguito: la Cassa) e del Gestore della rete in data
10 dicembre 2004, prot. Autorita' n. 027835 del 14 dicembre 2004; - la comunicazione della Cassa del 13 dicembre 2004, prot. Autorita'
n. 027744, del 14 dicembre 2004; - la comunicazione dell'Acquirente unico del 23 dicembre 2004, prot.
Autorita' n. 028677 del 27 dicembre 2004; - la comunicazione dell'Acquirente unico del 28 dicembre 2004, prot.
Autorita' n. 028981 del 29 dicembre 2004; - la comunicazione del Gestore della rete 29 dicembre 2004, prot.
Autorita' n. 028939 del 29 dicembre 2004.

- Considerato che:

- gli elementi PC e OD della componente CCA a copertura dei costi di
acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al
mercato vincolato, sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale
da coprire i costi stimati per l'approvvigionamento dell'energia
elettrica da parte dell'Acquirente unico; - l'articolo 33, comma 33.3, lettera a) del Testo integrato prevede
che, ai fini delle determinazioni di cui al precedente alinea,
l'Acquirente unico invii all'Autorita' entro 20 giorni dall'inizio
di ciascun trimestre la stima dei propri costi unitari di
approvvigionamento relativi a ciascuno dei quattro trimestri
successivi, articolata per fascia oraria; - ai sensi l'articolo 33, comma 33.3, lettera b) del Testo integrato,
entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre, l'Acquirente unico
e' tenuto ad inviare all'Autorita', la differenza tra la stima dei
costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i
costi effettivi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente
unico nel medesimo periodo; - relativamente al periodo aprile - ottobre 2004, sulla base delle
informazioni rese disponibili dall'Acquirente unico, non si
evidenziano scostamenti di rilievo tra i costi effettivamente
sostenuti dal medesimo Acquirente unico per l'approvvigionamento di
energia elettrica ed i costi stimati dall'Autorita' nella
determinazione dell'elemento PC della componente CCA; - relativamente al periodo aprile - ottobre 2004, sulla base delle
informazioni rese disponibili dall'Acquirente unico e dal Gestore
della rete, non si evidenziano scostamenti di rilievo tra i costi
effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico in qualita'
di utente del dispacciamento ed i costi stimati dall'Autorita'
nella determinazione dell'elemento OD della componente CCA; - l'Acquirente Unico non ha ancora trasmesso il rendiconto circa i
costi sostenuti nell'anno 2004 per l'attivita' di acquisto e
vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato e il budget
relativo all'anno 2005; - con la deliberazione n. 171/04, l'Autorita' ha quantificato in via
preliminare il livello dei costi riconosciuti all'Acquirente unico
per l'attivita' di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il
mercato vincolato per l'anno 2004, pari a circa 8,2 milioni di
euro; - sulla base della comunicazione dell'Acquirente unico del 27 ottobre
2004, e' possibile quantificare, relativamente all'attivita' di
compravendita dell'energia elettrica di cui alla deliberazione n.
13/04 svolta dalla medesima societa' nel I trimestre dell'anno
2004, un margine economico lordo pari a circa 5,2 milioni di euro,
ulteriore rispetto a quanto evidenziato nella precedente
comunicazione dell'Acquirente unico del 24 settembre 2004; - la componente UC1, di cui al comma 1.1 del Testo integrato,
destinata a coprire gli squilibri del sistema di perequazione dei
costi di acquisto dell'energia elettrica destinata al mercato
vincolato, e' attualmente pari a zero; - solamente nel corso dell'anno 2005 sara' possibile quantificare con
certezza gli oneri derivanti dagli squilibri del sistema di
perequazione dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata
al mercato vincolato, relativamente all'anno 2004; - gli oneri derivanti dall'articolo 4 della legge n. 368/03, a
partire dall'anno 2005, sono stati posti in capo al Conto oneri per
il finanziamento delle misure di compensazione territoriale,
istituito con deliberazione n. 231/04; - ai sensi dell'articolo 1, comma 298 della legge finanziaria 2005, a
decorrere dall'1 gennaio 2005 e' assicurato un gettito annuo pari a
100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio
dello Stato di una quota pari al 70 per cento degli importi
derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della
tariffa elettrica di cui all'articolo 4 della legge n. 368/03,
nonche' di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a
valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2; - in ragione di quanto al precedente alinea e nell'ipotesi di
mantenere stabili gli oneri connessi al finanziamento delle
attivita' residue, si registrerebbe un sensibile aumento degli
oneri a carico della componente A2; - sulla base delle informazioni rese disponibili dalla Cassa circa la
situazione dei conti di gestione di cui al comma 59.1 del Testo
integrato e tenuto conto della revisione delle esigenze di gettito
dei conti medesimi sulla base della vigente normativa:
i) il gettito della componente A2, a copertura degli oneri in capo
al Conto per il finanziamento delle attivita' nucleari residue,
in attesa di una piu' precisa quantificazione degli oneri rela-
tivi all'attivita' della societa' Sogin e tenuto conto del-
l'istituzione della componente MCT, puo' essere transitoriamen-
te dimensionato per far fronte prevalentemente agli oneri deri-
vanti dalla legge finanziaria 2005;
ii) il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate,
alimentato dalla componente A3, tenuto conto degli effetti at-
tesi del decreto del Ministro delle attivita' produttive 24 di-
cembre 2004 e dei residui di competenza dell'anno 2004, eviden-
zia previsioni di oneri in linea con le attese di gettito ga-
rantite dalle aliquote vigenti; iii) il Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei re-
gimi tariffari speciali, alimentato dalla componente A4, evi-
denzia previsioni di oneri di competenza dell'anno 2005 supe-
riori al gettito garantito dalle attuali aliquote unitarie del-
la richiamata componente A4;
iv) il Conto per la reintegrazione delle imprese produttrici-di-
stributrici dei costi sostenuti per l'attivita' di produzione
dell'energia elettrica nella transizione, finanziato dalla com-
ponente A6, evidenzia, nel medio periodo, esigenze di gettito
superiori a quelle garantite dalle attuali aliquote della mede-
sima componente A6;
v) il Conto oneri per certificati verdi, finanziato dall'elemento
VE, evidenzia accantonamenti gia' realizzati nel corso degli
anni 2003 e 2004, che consentono una sostanziale riduzione del-
l'aliquota unitaria;

- l'Autorita' in data 25 giugno 2004 ha inviato una segnalazione al
Governo e al Parlamento in materia di istituzione di nuovi oneri
generali afferenti al sistema elettrico, relativi:
i) alle integrazioni tariffarie da corrispondere alle imprese elet-
triche minori; ii) alle "misure di compensazione territoriale" di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto legge n. 314/03;

- con deliberazione n. 231/04, l'Autorita' ha istituito la componente
tariffaria MCT, destinata ad essere applicata a ciascun kWh
consumato da clienti finali ovvero dalle imprese di distribuzione e
trasmissione limitatamente agli usi finali delle medesime, in
attuazione delle disposizioni della legge n. 368/03.

- Considerato che: - la determinazione dell'indice gas nel prezzo medio del paniere di
combustibili fossili sui mercati internazionali, di cui
all'allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorita' n. 24/99, e'
stato modificato con la deliberazione n. 24/02 che ha sostituito, a
partire dal mese di gennaio 2002, le quotazioni mensili, espresse
in US$/barile (Fob Breakeven Price - ARA), dei due greggi
denominati Algeria-Saharan Blend e Lybia-Zuetina con valori
calcolati a partire dalla tipologia Arabian Light e Iranian Light,
in quanto le prime due quotazioni non sono state piu' pubblicate, a
partire dall'1 gennaio 2002, dal bollettino Platt's Oilgram Price
Report; - a partire dal mese di settembre 2004 il bollettino Platt's Oilgram
Price Report ha ripreso a pubblicare le quotazioni mensili,
espresse in US$/barile (Fob Breakeven Price - ARA), dei due greggi
denominati Algeria-Saharan Blend e Lybia-Zuetina; - l'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, stabilisce
che il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica
prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili
fossili commerciali (Ct) e' determinato come prodotto tra il
consumo specifico medio riconosciuto per la produzione netta degli
impianti termoelettrici nazionali (Rt) e il costo unitario
riconosciuto dei combustibili (Vt); - l'articolo 2, comma 2.2, della deliberazione n. 244/00 fissa il
consumo specifico medio riconosciuto per la produzione netta degli
impianti termoelettrici nazionali (Rt) pari a 2260 kcal/kWh,
modificando il valore di 2290 kcal/kWh precedentemente fissato
dall'articolo 6, comma 6.7, della deliberazione n. 70/97; - il consumo specifico medio per la produzione netta degli impianti
termoelettrici nazionali e' ulteriormente migliorato a seguito
dell'entrata in esercizio di un numero significativo di impianti di
produzione di energia elettrica, nuovi o potenziati o rifatti, di
elevata efficienza rispetto a quelli esistenti; - una stima prudenziale del consumo specifico medio riferito alla
produzione netta degli impianti termoelettrici nazionali, valutata
in base alla tipologia e alle prestazioni degli impianti di
produzione di energia elettrica, nuovi o potenziati o rifatti,
entrati in esercizio nel corso dell'anno 2004, porta a ritenere
conseguibile un miglioramento di almeno 30 kcal/kWh; - rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione n.
171/04, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha
registrato una variazione in aumento superiore al 3%.

- Ritenuto opportuno: - dati gli esiti delle procedure d'asta concluse dall'Acquirente
Unico per la sottoscrizione di contratti differenziali e le
previsioni del medesimo Acquirente Unico relativamente
all'andamento dei costi attesi di approvvigionamento di energia
elettrica per il mercato vincolato nell'anno 2005 in relazione alla
composizione del proprio portafoglio acquisti, modificare in
aumento la stima del costo medio annuo di approvvigionamento
dell'Acquirente unico rispetto al quarto trimestre dell'anno 2004,
adeguando conseguentemente il valore dell'elemento PC; - date le previsioni formulate per l'anno 2005 dal Gestore della rete
relativamente agli oneri attesi di dispacciamento, adeguare
prudenzialmente il livello dell'elemento OD a tali previsioni; - adeguare il valore dell'elemento VE e delle componenti tariffarie
A2, A4 e A6; - attivare, fissando le aliquote a livello prudenziale, la componente
UC1; - quantificare in via preliminare, anche ai fini della determinazione
del prezzo di cessione di cui al comma 30.1 del Testo integrato, il
livello dei costi riconosciuti all'Acquirente Unico per l'attivita'
di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato
vincolato nell'anno 2005, pari al livello dei costi riconosciuti in
via preliminare per l'anno 2004; - confermare per il primo trimestre (gennaio - marzo) 2005
l'applicazione della componente UC4 e la sospensione della
componente A8 - dare disposizioni all'Acquirente unico affinche' provveda a versare
al Conto per la perequazione dei costi di approvvigionamento
dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, il margine
economico lordo residuo, relativo all'attivita' di compravendita
dell'energia elettrica di cui alla deliberazione n. 13/04 svolta
nel I trimestre dell'anno 2004.

- Ritenuta l'opportunita' di: - ripristinare, nella disciplina relativa alla determinazione
dell'indice gas nel prezzo medio del paniere di combustibili
fossili sui mercati internazionali di cui all'Allegato n. 1 della
deliberazione n. 24/99, il riferimento alle quattro quotazioni
mensili, espresse in US$/barile (Fob Breakeven Price - ARA), dei
greggi denominati Arabian Light, Iranian Light, Algeria-Saharan
Blend e Lybia-Zuetina, almeno fintantoche' le medesime sono
pubblicate dal bollettino Platt's Oilgram Price Report, nella
tabella World Crude Oil Price; - applicare quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.1, della
deliberazione n. 24/02 per i greggi di riferimento nel caso in cui
una, o entrambe, le quotazioni mensili, espresse in US$/barile (Fob
Breakeven Price - ARA), dei due greggi denominati Algeria-Saharan
Blend e Lybia-Zuetina non dovessero essere pubblicate dal
bollettino Platt's Oilgram Price Report; - prevedere un adeguamento, con effetto dall'1 gennaio 2005, del
consumo specifico medio riconosciuto per la produzione netta di
energia elettrica degli impianti termoelettrici nazionali di cui
all'articolo 2, comma 2.2, della deliberazione n. 244/00, che tenga
conto dei miglioramenti di efficienza conseguiti nel corso
dell'anno 2004 a seguito dell'entrata in esercizio di un numero
significativo di impianti di produzione di energia elettrica, nuovi
o potenziati o rifatti; - aggiornare il valore del parametro Ct

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni
riportate all'articolo 1 del Testo integrato, allegato A alla
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30
gennaio 2004 n. 5/04 e sue successive modificazioni e
integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato).

Articolo 2 Determinazione dell'indice gas naturale nel prezzo medio del paniere
di combustibili fossili sui mercati internazionali

2.1 La determinazione dell'indice gas naturale, di cui all'allegato
n. 1 della deliberazione n. 24/99, come modificata dalla
deliberazione n. 24/02, segue i criteri stabiliti nell'Allegato
n. 1 alla deliberazione n. 24/99 se, nel mese di riferimento, il
bollettino Platt's Oilgram Price Report pubblica, nella tabella
World Crude Oil Price, tutte e quattro le quotazioni mensili,
espresse in US$/barile (Fob Breakeven Price - ARA) dei greggi
denominati Arabian Light, Iranian Light, Algeria-Saharan Blend e
Lybia-Zuetina. 2.2 La determinazione dell'indice gas naturale, di cui all'allegato
n. 1 della deliberazione n. 24/99, come modificata dalla
deliberazione n. 24/02, segue i criteri stabiliti dall'articolo
2, comma 2.1, della deliberazione n. 24/02 se una, o entrambe, le
quotazioni mensili, espresse in US$/barile (Fob Breakeven Price -
ARA) dei due greggi denominati Algeria-Saharan Blend e
Lybia-Zuetina non dovessero essere pubblicate dal bollettino
Platt's Oilgram Price Report.

Articolo 3
Aggiornamento dei parametri Rt e Ct

3.1 A decorrere dall'1 gennaio 2005, il consumo specifico medio
riconosciuto per la produzione netta degli impianti
termoelettrici nazionali, di cui all'articolo 2, comma 2.2, della
deliberazione n. 244/00, e' pari a 2230 kcal/kWh. 3.2 Il parametro Ct per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2005 e'
pari a 4,121 centesimi di euro/kWh.

Articolo 4
Aggiornamento di elementi e componenti tariffarie

4.1 I valori dell'elemento PC, dell'elemento OD per il primo
trimestre (gennaio-marzo) 2005 sono fissati nelle tabelle 1.1,
1.2, 1.3, 2.1, 2.2, allegate alla presente deliberazione. Per
l'elemento CD sono confermati i valori fissati con deliberazione
dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 171/04 e per l'elemento INT,
sono confermati i valori fissati con deliberazione dell'Autorita'
27 marzo 2004, n. 46/04. I valori della componente CCA per il
primo trimestre (gennaio-marzo) 2005 sono fissati nelle tabelle
3.1, 3.2 e 3.3. 4.2 I valori dell'elemento PV e della componente CAD per il primo
trimestre (gennaio-marzo) 2005 sono fissati nelle tabelle 4 e 5
allegate alla presente deliberazione. 4.3 L'elemento VE per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2005 e'
fissato pari a 0,02 centesimi di euro/kWh. 4.4 Per l'elemento DP per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2005 e'
confermato il valore fissato con deliberazione dell'Autorita' 27
marzo 2004, n. 46/04. 4.5 I valori delle componenti tariffarie A e delle componenti
tariffarie UC1, UC3, UC5, UC6 e MCT, per il primo trimestre
(gennaio-marzo) 2005, sono fissate come indicato nelle tabelle
6.1, 6.2 e 7 allegate alla presente deliberazione.

Articolo 5
Componenti UC(base 4) e A(base 8)

5.1 Per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2005 e il 31 marzo 2005,
la tariffa per il servizio di vendita di cui al comma 22.1 del
Testo integrato comprende anche la componente UC(base 4) di cui
alla tabella 5 della deliberazione dell'Autorita' 24 settembre
2003, n. 109/03. 5.2 Per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2005 e il 31 marzo 2005,
le tariffe domestiche di cui ai commi 24.1, 24.2 e 24.3 del Testo
integrato comprendono anche la componente UC(base 4) di cui alla
tabella 5 della deliberazione dell'Autorita' 24 settembre 2003,
n. 109/03. 5.3 L'applicazione della componente tariffaria A(base 8) di cui al
comma 52.2, lettera f) del Testo integrato, e' sospesa.

Articolo 6
Disposizioni all'Acquirente unico (base 4) 6.1 La societa' Acquirente unico Spa versa al Conto per la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, di cui al comma 59.1 del Testo integrato, il margine economico lordo residuo, relativo all'attivita' di compravendita dell'energia elettrica di cui alla deliberazione n. 13/04 svolta nel I trimestre dell'anno 2004. 6.2 Il versamento di cui al comma 6.1 e' effettuato entro 28 febbraio 2005, previa comunicazione all'Autorita' dell'ammontare effettivo del margine economico lordo residuo, relativo all'attivita' di compravendita dell'energia elettrica di cui alla deliberazione n. 13/04 svolta nel I trimestre dell'anno 2004.

- Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e nel sito Internet dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) affinche'
entri in vigore dall'1 gennaio 2005.

Milano, 30 dicembre 2004

Il Presidente: A. Ortis
 
Tabella 1.1: Elemento PC per i clienti finali non dotati di
misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per
ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 ==================================================================== Tipologie di contratto di cui comma 2.2 PC (centesimi di del Testo integrato euro/kWh) ==================================================================== lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 6,34 lettera b) Utenze in bassa tensione di illumina-
zione pubblica 5,40 lettera c) Altre utenze in bassa tensione 6,91 lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione
pubblica 5,12 lettera e) Altre utenze in media tensione 6,74 lettera f) Utenze in alta e altissima tensione 5,93 --------------------------------------------------------------------

Tabella 1.2: Elemento PC per i clienti finali dotati di misuratori
atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle
fasce orarie FB1, FB2 ==================================================================== Tipologie di contratto di cui comma 2.2 PC (centesimi di del Testo integrato euro/kWh)
----------------
FB1 FB2 ==================================================================== lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 8,30 5,09 lettera b) Utenze in bassa tensione di 8,30 5,09
illuminazione pubblica lettera c) Altre utenze in bassa tensione 8,30 5,09 lettera d) Utenze in media tensione di 7,88 4,83
illuminazione pubblica lettera e) Altre utenze in media tensione 7,88 4,83 lettera f) Utenze in alta e altissima tensione 7,71 4,73 --------------------------------------------------------------------

Tabella 1.3: Elemento PC per i clienti finali dotati di misuratori
atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle
fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 ==================================================================== Tipologie di contratto di cui comma 2.2 PC (centesimi di del Testo integrato euro/kWh)
---------------------
F1 F2 F3 F4 ==================================================================== lettera a) Utenza domestica in bassa tensione - 8,88 8,18 5,07 lettera b) Utenze in bassa tensione di - 8,88 8,18 5,07
illuminazione pubblica lettera c) Altre utenze in bassa tensione - 8,88 8,18 5,07 lettera d) Utenze in media tensione di - 8,42 7,76 4,81
illuminazione pubblica lettera e) Altre utenze in media tensione - 8,42 7,76 4,81 lettera f) Utenze in alta e altissima tensione - 8,24 7,60 4,71 --------------------------------------------------------------------

Tabella 2.1: Elemento OD per i clienti finali non dotati di
misuratori atti a rilevare l'energia elettrica
per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 ==================================================================== Tipologie di contratto di cui comma 2.2 OD (centesimi di del Testo integrato euro/kWh) ==================================================================== lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 0,30 lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione
pubblica 0,30 lettera c) Altre utenze in bassa tensione 0,30 lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione
pubblica 0,29 lettera e) Altre utenze in media tensione 0,29 lettera f) Utenze in alta e altissima tensione 0,28 --------------------------------------------------------------------

Tabella 2.2: Elemento OD per i clienti finali dotati di misuratori
atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle
fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 ==================================================================== Tipologie di contratto di cui comma 2.2 OD (centesimi di del Testo integrato euro/kWh)
---------------------
F1 F2 F3 F4 ==================================================================== lettera a) Utenza domestica in bassa tensione - 0,29 0,29 0,29 lettera b) Utenze in bassa tensione di - 0,29 0,29 0,29
illuminazione pubblica lettera c) Altre utenze in bassa tensione - 0,29 0,29 0,29 lettera d) Utenze in media tensione di - 0,27 0,27 0,27
illuminazione pubblica lettera e) Altre utenze in media tensione - 0,27 0,27 0,27 lettera f) Utenze in alta e altissima tensione - 0,27 0,27 0,27 --------------------------------------------------------------------

Tabella 3.1: Componente CCA per i clienti finali non dotati di
misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per
ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 ==================================================================== Tipologie di contratto di cui comma 2.2 CCA (centesimi di del Testo integrato euro/kWh) ==================================================================== lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 6,88 lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione
pubblica 5,82 lettera c) Altre utenze in bassa tensione 7,53 lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione
pubblica 5,52 lettera e) Altre utenze in media tensione 7,36 lettera f) Utenze in alta e altissima tensione 6,45 --------------------------------------------------------------------

Tabella 3.2: Componente CCA per i clienti finali dotati di
misuratori atti a rilevare l'energia elettrica
per ciascuna delle fasce orarie FB1, FB2 ==================================================================== Tipologie di contratto di cui comma 2.2 CCA (centesimi di del Testo integrato euro/kWh)
-----------------
FB1 FB2 ==================================================================== lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 8,84 5,63 lettera b) Utenze in bassa tensione 8,72 5,51
di illuminazione pubblica lettera c) Altre utenze in bassa tensione 8,92 5,71 lettera d) Utenze in media tensione 8,28 5,23
di illuminazione pubblica lettera e) Altre utenze in media tensione 8,50 5,45 lettera f) Utenze in alta e altissima tensione 8,23 5,25 --------------------------------------------------------------------

Tabella 3.3: Componente CCA per i clienti finali dotati di
misuratori atti a rilevare l'energia elettrica
per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 ==================================================================== Tipologie di contratto di cui comma 2.2 CCA (centesimi di del Testo integrato euro/kWh)
---------------------
F1 F2 F3 F4 ==================================================================== lettera a) Utenza domestica in bassa tensione - 9,68 8,76 5,39 lettera b) Utenze in bassa tensione di - 9,68 8,76 5,39
illuminazione pubblica lettera c) Altre utenze in bassa tensione - 9,68 8,76 5,39 lettera d) Utenze in media tensione di - 9,17 8,31 5,11
illuminazione pubblica lettera e) Altre utenze in media tensione - 9,17 8,31 5,11 lettera f) Utenze in alta e altissima tensione - 8,99 8,14 5,01 -------------------------------------------------------------------

Tabella 4: Elemento PV =======================================
Tariffa D2 ======================================= Fasce di consumo PV (centesimi (kWh/anno) di euro/kWh) ---------------------------------------
da a
0 900 3,68
901 1800 3,67
1801 2640 5,48
2641 4440 6,86
oltre 4440 5,48 ---------------------------------------

=======================================
Tariffa D3 ---------------------------------------
PV (centesimi
di euro/kWh) =======================================
5,48 ---------------------------------------

Tabella 5: Elemento CAD =======================================
Tariffa D2 --------------------------------------- Fasce di consumo CAD (centesimi (kWh/anno) di euro/kWh) =======================================
da a
0 900 5,89
901 1800 5,91
1801 2640 7,72
2641 4440 9,10
oltre 4440 7,72 ---------------------------------------

======================================= Tariffa D3 CAD (centesimi
di euro/kWh) =======================================
7,72 ---------------------------------------

----> vedere Tabelle da pag. 114 a pag. 115 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone