Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2005 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 30 dicembre 2004 |
Direttive alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. per l'adozione del codice di trasmissione e di dispacciamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004. (Deliberazione n. 250/04). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 30 dicembre 2004 Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481; - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99); - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004); - il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: il decreto-legge n. 239/03); - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 9 marzo 2000, n. 52/00 (di seguito: deliberazione n. 52/00); - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 138/00 (di seguito: deliberazione n. 138/00); - la deliberazione dell'Autorita' 26 marzo 2002, n. 50/02 (di seguito: deliberazione n. 50/02); - la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2003, n. 112/03; - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03); - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: Testo integrato); - l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 23 aprile 2004, n. 61/04, recante "Report on the events of September 28 (elevato th) 2003 culminating in the separation of the italian power system from the other UCTE networks" (di seguito deliberazione n. 61/04); - l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2004, n. 83/04, recante "Resoconto dell'attivita' conoscitiva in ordine alla interruzione del servizio elettrico verificatasi il giorno 28 settembre 2003" (di seguito: deliberazione n. 83/04); - il documento per la consultazione 18 novembre 2004 recante schema di direttive alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa in materia di codice di trasmissione e dispacciamento di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto 11 maggio 2004 (di seguito: il documento per la consultazione 18 novembre 2004).
- Considerato che: - il DPCM 11 maggio 2004 prevede che la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) predisponga un documento integrato contenente le regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, ai sensi del decreto legislativo n. 79/99, per l'accesso e l'uso della rete elettrica nazionale di trasmissione e delle apparecchiature direttamente connesse, per l'interoperabilita' delle reti e per l'erogazione del servizio di dispacciamento, nonche' i criteri generali per lo sviluppo e la difesa della sicurezza della rete elettrica nazionale di trasmissione e per gli interventi di manutenzione della medesima rete (di seguito: il Codice di rete); e che, il Ministero delle attivita' produttive e l'Autorita' verifichino, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del decreto legislativo n. 79/99 e del decreto-legge n. 239/03, la conformita' del Codice di rete alle direttive dai medesimi emanate; - l'Autorita', con riferimento alla regolazione dei servizi di trasmissione e di dispacciamento, ha gia' definito condizioni tecnico-economiche, direttive e disposizioni di natura tariffaria ed, in particolare:
a) con deliberazione n. 52/00, ha adottato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99, direttive verso il Gestore della rete per l'adozione di regole tecniche in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di garantire la piu' idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonche' la sicurezza e la connessione operativa tra le reti; b) con deliberazione n. 138/00, ha adottato direttive verso il Gestore della rete per l'adozione di regole tecniche per la misura dell'energia elettrica e della continuita' del servizio ai sensi dell'articolo 17, comma 17.1, della deliberazione n. 52/00; c) con deliberazione n. 50/02, ha adottato condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi, ivi inclusa la rete di trasmissione nazionale; d) con deliberazione n. 168/03, ha adottato condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo n. 79/99; e) con il Testo integrato ha adottato, tra l'altro, disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007;
- le recenti interruzioni generalizzate del servizio elettrico verificatesi nell'anno 2003, e le risultanze delle attivita' conoscitive condotte dall'Autorita' nell'ambito delle istruttorie che hanno seguito il verificarsi di detti fenomeni, rendono opportuna l'integrazioni delle regole tecniche di cui alla lettera a) del precedente alinea, al fine dell'incremento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale; - le condizioni per il dispacciamento adottate e pubblicate dall'Autorita' a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99 hanno accompagnato l'evoluzione del processo di liberalizzazione del sistema elettrico nazionale a partire da un regime di dispacciamento di natura amministrata, sia nella fase di approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento, che nella fase di erogazione del servizio medesimo, fino al regime attuale che prevede l'approvvigionamento e la gestione delle risorse per il servizio di dispacciamento basate su un ordine di merito economico e l'erogazione a condizioni regolate del medesimo servizio; - la modificazione di assetto del Gestore della rete, prevista nel DPCM 11 maggio 2004, nonche' le conseguenti modificazioni riguardanti la produzione e l'erogazione dei servizi di trasmissione e di dispacciamento, unitamente alla previsione di adozione, da parte del Gestore della rete, di un codice di rete "integrato", offrono l'opportunita' di riformare e razionalizzare i diversi corpi normativi relativi ai servizi di trasmissione e di dispacciamento precedentemente adottati dall'Autorita', con particolare riferimento alle direttive essenziali per la produzione e l'erogazione di detti servizi; - con il documento per la consultazione 19 novembre 2004 l'Autorita' ha posto in consultazione uno schema di direttive al Gestore della rete ai fini dell'adozione, da parte del medesimo Gestore della rete, del Codice di rete, tendente ad armonizzare, nonche' integrare la disciplina afferente i servizi di trasmissione e di dispacciamento per quanto riguarda, in particolare, i seguenti profili:
a) sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale e dei sistemi elettrici di trasmissione interconnessi; b) erogazione del servizio di dispacciamento a soggetti gestori di reti interne di utenza e di linee dirette; c) sviluppo della rete di trasmissione nazionale; d) qualita' del servizio di trasmissione; e) obblighi informativi;
- i soggetti consultati hanno espresso un generale apprezzamento dell'iniziativa condotta dall'Autorita' proponendo l'introduzione di ulteriori precisazioni riguardanti le modalita' applicative del Codice di rete risultante dalle direttive emanate dall'Autorita'; - in particolare, il Gestore della rete ha avanzato una proposta di integrazione e di modifica del documento per la consultazione 18 novembre 2004 per quanto riguarda la regolazione della qualita' del servizio di trasmissione. - Ritenuto che sia opportuno: - emanare direttive al Gestore della rete, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere d) e h), nonche' ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 79/99, ai fini dell'adozione, da parte del medesimo Gestore della rete, del Codice di rete, in aderenza allo schema di direttive di cui al documento per la consultazione 18 novembre 2004, introducendo alcune precisazioni e recependo, nelle sue linee generali, la proposta effettuata dal Gestore della rete circa la regolazione della qualita' del servizio di trasmissione; - stabilire un periodo di prima attuazione del Codice di rete posponendo all'anno 2006 l'applicazione delle disposizioni riguardanti l'erogazione del servizio di dispacciamento a soggetti gestori di reti interne di utenza e di linee dirette e stabilendo adeguate misure di gradualita' per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la regolazione della qualita' del servizio di trasmissione
DELIBERA
- di approvare il documento "Direttive alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa per l'adozione del codice di trasmissione e di dispacciamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004" allegato al presente documento (Allegato A) di cui forma parte integrante e sostanziale; - di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attivita' produttive ed alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa; - di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 30 dicembre 2004
Il Presidente: A. Ortis |
| ALLEGATO A DIRETTIVE ALLA SOCIETA' GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE SPA PER L'ADOZIONE DEL CODICE DI TRASMISSIONE E DI DISPACCIAMENTO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 MAGGIO 2004
SOMMARIO
PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI 62 Titolo 1 Generalita' 62 Articolo 1 Definizioni 62 Articolo 2 Finalita' 64 Articolo 3 Oggetto 64 Articolo 4 Ambito di applicazione del Codice di rete 64
Titolo 1 Utenti dei servizi erogati dal Gestore della rete 64 Articolo 5 Utenti della rete 64 Articolo 6 Gestori di rete diversi dal Gestore della rete 65 e dalle imprese distributrici
PARTE II SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE DI TRASMISSIONE 66 NAZIONALE
Titolo 2 Utenti della connessione 66 Articolo 7 Utenti della connessione 66
Titolo 3 Disposizioni procedurali e tecniche per la connessione 66 alla rete di trasmissione nazionale Articolo 8 Modalita' procedurali per la connessione alla 66 rete di trasmissione nazionale Articolo 9 Disposizioni tecniche per la connessione alla 67 rete di trasmissione nazionale Articolo 10 Caratteristiche e prestazioni funzionali delle 67 unita' di produzione Articolo 11 Caratteristiche e prestazioni funzionali delle 68 unita' di consumo Articolo 12 Caratteristiche e prestazioni funzionali per le 69 reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale Articolo 13 Caratteristiche e prestazioni funzionali per le 70 reti interne di utenza Articolo 14 Separazione funzionale dell'attivita' di 71 trasmissione dalle altre attivita' elettriche nei siti di connessione alla rete di trasmissione nazionale Articolo 15 Piccole reti isolate 72 Articolo 16 Linee dirette 72
Titolo 4 Erogazione del servizio di connessione alle rete di 72 trasmissione nazionale Articolo 17 Regolazione economica del servizio di connes- 72 sione alla rete di trasmissione nazionale
PARTE III SERVIZIO DI TRASMISSIONE 73
Titolo 5 Utenti della trasmissione 73 Articolo 18 Utenti della trasmissione 73
Titolo 6 Gestione ed esercizio e della rete di trasmissione 73 nazionale ai fini della trasmissione Articolo 19 Gestione della rete di trasmissione nazionale 73 Articolo 20 Esercizio della rete di trasmissione nazionale 73 Articolo 21 Caratteristiche e prestazioni funzionali della 75 rete di trasmissione nazionale Articolo 22 Condizioni di funzionamento del sistema elettrico 75 nazionale Articolo 23 Interoperabilita' tra le reti elettriche 76 Articolo 24 Interconnessioni con altre reti elettriche 76 Articolo 25 Indisponibilita' e manutenzioni della rete di 76 trasmissione nazionale Articolo 26 Piani di indisponibilita' delle reti con obbligo 77 di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale
Titolo 7 Sviluppo della rete di trasmissione nazionale 78 Articolo 27 Criteri per lo sviluppo della rete di trasmissione 78 nazionale Articolo 28 Piano di sviluppo della rete di trasmissione 78 nazionale
Titolo 8 Qualita' del servizio di trasmissione 78 Articolo 29 Ambito di applicazione 78 Articolo 30 Classificazione e registrazione degli eventi di 78 interruzione Articolo 31 Rilevazione della qualita' della tensione 80 Articolo 32 Indici di qualita' del servizio 81 Articolo 33 Livelli attesi di qualita' del servizio di 81 trasmissione Articolo 34 Potenza di corto circuito 83 Articolo 35 Incidenti rilevanti 83 Articolo 36 Contratti per la qualita' per gli utenti della 83 rete Articolo 37 Servizio di interrompibilita' 84
Titolo 9 Sicurezza di funzionamento del sistema elettrico 84 nazionale Articolo 38 Piano di difesa del sistema elettrico 84
Titolo 10 Erogazione del servizio di trasmissione 85 Articolo 39 Regolazione tariffaria del servizio di 85 trasmissione
PARTE IV SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA 85
Titolo 11 Utenti del dispacciamento 85 Articolo 40 Utenti del dispacciamento 85
Titolo 12 Disposizioni tecniche per il dispacciamento 86 Articolo 41 Obblighi degli utenti del dispacciamento 86 Articolo 42 Punti di dispacciamento 86 Articolo 43 Indisponibilita' di capacita' produttiva 87
Titolo 13 Disposizioni relative alla produzione del servizio di 87 dispacciamento Articolo 44 Approvvigionamento e gestione delle risorse per 87 il servizio di dispacciamento Articolo 45 Disposizioni relative ad unita' di produzione o di 88 consumo rilevanti
Titolo 14 Unita' di produzione essenziali per la sicurezza di 88 funzionamento del sistema elettrico nazionale Articolo 46 Unita' di produzione essenziali per la sicurezza 88 del sistema elettrico Articolo 47 Registrazione, archiviazione e comunicazione di 89 dati e informazioni relative alle unita' di produzione essen- ziali per la sicurezza del sistema elettrico
Titolo 15 Zone della rete rilevante 89 Articolo 48 Suddivisione della rete rilevante in zone 89
Titolo 16 Erogazione del servizio di dispacciamento 90 Articolo 49 Regolazione economica del servizio di dispaccia- 90 mento
PARTE V SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA 90
Titolo 17 Utenti della misura 90 Articolo 50 Utenti del servizio di misura dell'energia 90 elettrica
Titolo 18 Disposizioni tecniche per la misura dell'energia 90 elettrica Articolo 51 Disposizioni tecniche per la misura dell'energia 90 elettrica
Titolo 19 Erogazione del servizio di misura dell'energia 92 elettrica Articolo 52 Regolazione tariffaria del servizio di misura 92 dell'energia elettrica
PARTE VI SERVIZIO DI AGGREGAZIONE DELLE MISURE DELL'ENERGIA 93 ELETTRICA AI FINI DEL DISPACCIAMENTO
Titolo 20 Utenti del servizio di aggregazione delle misure 93 dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento Articolo 53 Utenti dell'aggregazione delle misure ai fini 93 della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento
Titolo 21 Disposizioni tecniche per l'aggregazione delle misure 93 dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento Articolo 54 Responsabile del servizio di aggregazione delle 93 misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento Articolo 55 Avvalimento dell'opera di terzi 94
Titolo 22 Erogazione del servizio di aggregazione delle misure 94 dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento Articolo 56 Regolazione economica del servizio di aggregazione 94 delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento
PARTE VII OBBLIGHI INFORMATIVI 94
Articolo 57 Obblighi generali 94 Articolo 58 Obblighi informativi degli Utenti della rete 94 Articolo 59 Dati e informazioni riguardanti la rete di 95 trasmissione nazionale Articolo 60 Limiti di trasporto tra le zone e fabbisogno 96 del sistema elettrico Articolo 61 Gestione in tempo reale del sistema elettrico 96 nazionale Articolo 62 Statistiche e bilancio energetico del sistema 96 elettrico nazionale
Titolo 23 Adozione ed applicazione del Codice di rete 97 Articolo 63 Adozione del Codice di rete 97 Articolo 64 Deroghe all'applicazione del Codice di rete 97 Articolo 65 Violazioni delle disposizioni contenute nel 98 Codice di rete e soluzione delle controversie
Titolo 24 Disposizioni finali 98 Articolo 66 Rapporti in merito all'applicazione del Codice 98 di rete Articolo 67 Prima attuazione del Codice di rete 98 Articolo 68 Disposizioni finali 99
PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo 1 Generalita'
Articolo 1 Definizioni
1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrata e modificata, all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata, e all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorita' 26 marzo 2002, n. 50/02, nonche' le ulteriori definizioni formulate come segue:
- altre reti elettriche sono le reti elettriche connesse alla rete di trasmissione nazionale attraverso circuiti di interconnessione corrispondenti a:
a) porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99; b) reti elettriche situate in territorio estero, in particolare quelle di trasmissione; c) reti interne di utenza della societa' Ferrovie dello Stato Spa o sue aventi causa, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999;
- approvvigionamento delle risorse del dispacciamento e' l'attivita', effettuata dal Gestore della rete, di selezione e di acquisizione delle risorse ai fini del dispacciamento di merito economico; - buco di tensione e' la diminuzione improvvisa della tensione delle tre fasi per un utente della rete direttamente connesso alla rete di trasmissione nazionale ad un valore compreso tra il 90% e l'1% della tensione nominale per un periodo superiore a 10 millisecondi e non superiore a 1 minuto; - buco di tensione unipolare e' un buco di tensione che interessa una sola fase; - CEI e' il Comitato elettrotecnico italiano; - Codice di rete e' il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004; - Comitato di consultazione e' il comitato istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004; - condizioni per il dispacciamento sono le condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, fissate dall'Autorita' ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; - condizioni per la connessione sono le condizioni tecnico-economiche del servizio di connessione, relativamente alla rete di trasmissione nazionale, fissate dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481; - disalimentazione e' una interruzione breve o lunga; - disposizioni tariffarie sono, ai soli fini del presente provvedimento, le disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e di misura dell'energia elettrica fissate dall'Autorita' ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481; - ETSO e' Association of European Transmission System Operators, - il Gestore della rete e', ai fini del presente provvedimento, il soggetto a cui e' conferita la gestione della rete elettrica nazionale in esito al processo di unificazione della proprieta' e della gestione della medesima rete ai sensi dell'articolo 1 del DPCM 11 maggio 2004; - interoperabilita' di reti elettriche designa le modalita' operative per l'espletamento delle attivita' di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo di due o piu' reti interconnesse, al fine di garantire il funzionamento simultaneo e coordinato delle stesse; - interruzione e' la condizione nella quale la tensione delle tre fasi in un punto di prelievo o di immissione dell'energia elettrica corrispondente ad un utente della rete direttamente connesso alla rete di trasmissione nazionale einferiore all'1% della tensione nominale; - interruzione lunga e' una interruzione di durata superiore a 3 minuti; - interruzione breve e' una interruzione di durata non superiore a 3 minuti e superiore a 1 secondo; - interruzione transitoria e' una interruzione di durata non superiore a 1 secondo, riconosciuta tramite l'attivazione di interventi automatici di richiusura degli interruttori; - sito di connessione e' l'area nella quale sono installati gli impianti elettrici che realizzano il collegamento circuitale tra la rete con obbligo di connessione di terzi a cui gli stessi sono connessi e gli impianti dell'utente della rete; - rete rilevante e' l'insieme della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa la rete di interconnessione con l'estero, e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale in almeno un punto di interconnessione; - servizio di interrompibilita' del carico e' il servizio fornito dalle unita' di consumo connesse a reti con obbligo di connessione di terzi dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal Gestore della rete e disponibili a distacchi di carico con le modalita' definite dal medesimo Gestore della rete; - UCTE e' Union pour la Coordination du Transport de l'Electricite'; - decreto 17 luglio 2000 e' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000 recante concessione alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa delle attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale; - DPCM 11 maggio 2004 e' il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004; - legge n. 239/04 e' la legge 23 Agosto 2004, n. 239.
Articolo 2 Finalita'
2.1 Con il presente provvedimento l'Autorita' persegue la finalita' di assicurare la liberta' di accesso a parita' di condizioni alla rete di trasmissione nazionale, l'imparzialita', la neutralita' e la trasparenza dei servizi di trasmissione e di dispacciamento erogati agli utenti della rete di cui all'articolo 5 promuovendo, altresi', lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale e la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale.
Articolo 3 Oggetto
3.1 Con il presente provvedimento sono impartite direttive al Gestore della rete ai fini della predisposizione, da parte dello stesso Gestore, del Codice di rete con riferimento ai servizi dal medesimo erogati e relativi a:
a) connessione alla rete di trasmissione nazionale; b) trasmissione dell'energia elettrica; c) dispacciamento dell'energia elettrica; d) misura dell'energia elettrica; e) aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento.
Articolo 4 Ambito di applicazione del Codice di rete
4.1 Le disposizioni di cui al Codice di rete si applicano al Gestore della rete e agli utenti della rete di cui all'articolo 5 con riferimento a ciascun servizio di cui all'articolo 3, comma 3.1, e secondo quanto stabilito nel presente provvedimento. 4.2 Il Codice di rete reca, inoltre, disposizioni relative ai rapporti fra il Gestore della rete ed eventuali soggetti proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale diversi dal Gestore della rete, ai fini della gestione unificata della medesima rete di trasmissione nazionale.
Titolo 1 Utenti dei servizi erogati dal Gestore della rete
Articolo 5 Utenti della rete
5.1 Gli utenti dei servizi erogati dal Gestore della rete sono denominati utenti della rete e sono i soggetti titolari di:
a) unita' di produzione connesse alla rete di trasmissione nazionale direttamente o indirettamente per il tramite di reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale, ovvero connesse alle reti elettriche di cui alla seguente lettera f); b) unita' di consumo connesse alla rete di trasmissione nazionale direttamente o indirettamente per il tramite di reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale, ovvero connesse alle reti elettriche di cui alla seguente lettera f); c) reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale connesse alla medesima rete direttamente o indirettamente per il tramite di reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale, ad esclusione delle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi gestite da soggetti gestori di rete diversi dal Gestore della rete e diversi dalle imprese distributrici; d) reti interne d'utenza connesse alla rete di trasmissione nazionale direttamente o indirettamente per il tramite di reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale, ovvero connesse a reti di cui alla successiva lettera f); e) linee dirette connesse alla rete di trasmissione nazionale direttamente o indirettamente per il tramite di reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale, ovvero connesse a reti di cui alla successiva lettera f); f) reti con obbligo di connessione di terzi non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, neppure indirettamente attraverso reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale o collegamenti in corrente continua.
Articolo 6 Gestori di rete diversi dal Gestore della rete e dalle imprese distributrici
6.1 I soggetti gestori di reti con obbligo di connessione di terzi diversi dal Gestore della rete e dalle imprese distributrici adempiono alle disposizioni di cui al Codice di rete, relativamente alle proprie reti, sotto il coordinamento dell'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale. 6.2 Per le finalita' di cui al comma 6.1, i gestori di reti con obbligo di connessione di terzi diversi dal Gestore della rete e dalle imprese distributrici concludono una convenzione con l'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale. Detta convenzione e' trasmessa al Gestore della rete e all'Autorita' per approvazione, da parte della medesima Autorita', entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine, la medesima convenzione si intende approvata. 6.3 La convenzione di cui al comma 6.2 deve essere conclusa entro sei mesi dall'adozione del Codice di rete. Nel caso in cui le reti elettriche di cui al comma 6.1 interessino piu' ambiti territoriali, l'impresa distributrice competente e' assunta essere quella a cui corrisponde il maggior numero di punti di prelievo.
PARTE II SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE
Titolo 2 Utenti della connessione
Articolo 7 Utenti della connessione
7.1 Sono utenti della connessione gli utenti della rete di cui all'articolo 5, comma 5.1, i cui impianti elettrici risultino essere connessi direttamente alla rete di trasmissione nazionale o che richiedono la connessione a detta rete.
Titolo 3 Disposizioni procedurali e tecniche per la connessione alla rete di trasmissione nazionale
Articolo 8 Modalita' procedurali per la connessione alla rete di trasmissione nazionale
8.1 Il Codice di rete reca, nel rispetto delle condizioni per la connessione, le modalita' procedurali per la connessione alla rete di trasmissione nazionale degli impianti elettrici di cui all'articolo 5, comma 5.1, direttamente connessi a tale rete, ivi inclusa la modifica delle connessioni esistenti. 8.2 Le modalita' procedurali di cui al comma 8.1 prevedono, almeno:
a) le modalita' per la presentazione della richiesta di accesso alla rete, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta; b) le modalita' e i tempi di risposta del Gestore della rete; c) criteri e schemi di principio della connessione; d) le soluzioni di massima per la connessione nonche' i termini di validita' della soluzione proposta dal Gestore della rete, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta; e) le modalita' per la scelta della soluzione per la connessione da parte del soggetto richiedente; f) le modalita' e i tempi in base ai quali il Gestore della rete si impegna, per le azioni di propria competenza, a realizzare gli impianti per la connessione di propria competenza; g) le soluzioni tecniche convenzionali adottate dal Gestore della rete per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici; h) gli standard tecnici e le specifiche di progetto essenziali per la realizzazione degli impianti per la connessione di propria competenza, per il loro esercizio e per la loro manutenzione; i) le modalita' in base alle quali il Gestore della rete puo' consentire la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione al richiedente la connessione stessa.
Articolo 9 Disposizioni tecniche per la connessione alla rete di trasmissione nazionale
9.1 Il Codice di rete contiene disposizioni tecniche per la connessione alla rete di trasmissione nazionale degli impianti elettrici, di cui all'articolo 5, comma 5.1, direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale, indicanti le caratteristiche, nonche' le prestazioni funzionali dei medesimi impianti elettrici secondo le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13.
Articolo 10 Caratteristiche e prestazioni funzionali delle unita' di produzione
10.1 Con riferimento agli impianti elettrici di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera a), direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale, il Codice di rete:
a) reca le caratteristiche di tali impianti riguardanti, almeno: i. l'individuazione dei punti di separazione funzionale fra le at- tivita' di competenza del Gestore della rete e quelle di compe- tenza dell'utente della rete; ii. la modalita' di gestione delle stazioni elettriche di competen- za dell'utente della rete, limitatamente alle parti di esse funzionali al servizio di trasmissione; iii. le caratteristiche dei dispositivi di interruzione e di sezio- namento, nonche' dei sistemi di protezione; iv. lo stato del neutro; v. le funzioni di distacco automatico e manuale delle utenze ai fini del controllo in situazioni di emergenza del sistema elet- trico attuato dal Gestore della rete; vi. le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 44, comma 44.1, lettera c), ivi incluse le caratteristiche funzionali dei si- stemi per il controllo dell'energia elettrica attiva e reattiva immessa in rete; b) indica i criteri per l'individuazione, nonche' i valori caratte- ristici delle prestazioni funzionali per quanto riguarda, almeno: i. le protezioni installate negli impianti dell'utente della rete il cui funzionamento debba essere coordinato con le protezioni della rete di trasmissione nazionale; ii. le prestazioni dei sistemi di telecontrollo, di telemisura, di trasmissione dei dati installati nel sito di connessione al fi- ne dei servizi di trasmissione e di dispacciamento; iii. l'eventuale contributo di detti impianti elettrici alle corren- ti di guasto nel sito di connessione; iv. i livelli di tenuta alle sovratensioni e i criteri di coordina- mento dell'isolamento adottati per detti impianti elettrici; v. i limiti all'immissione e al prelievo di potenza attiva e reat- tiva dell'impianto elettrico connesso nelle varie condizioni ammesse di tensione e di frequenza di cui all'articolo 21, com- ma 21.1, lettera d), punto i.; vi. requisiti di flessibilita', ivi incluse le condizioni di avvia- mento, di presa di carico, di modulabilita' della potenza atti- va e reattiva durante le fasi di avviamento e durante il fun- zionamento in parallelo, di funzionamento in seguito a guasti esterni, di funzionamento su porzioni isolate della rete di trasmissione nazionale; vii. limiti di variazione della frequenza e della tensione di rete entro cui l'impianto deve rimanere connesso; viii. i sistemi di distacco automatico di cui alla precedente lette- ra a), punto v.; c) reca gli obblighi per gli utenti della rete, nonche' le disposi- zioni tecniche stabilite dal Gestore della rete, ivi incluse le modalita' di messa a disposizione delle risorse e di svolgimento delle prove, concernenti: i. le funzioni automatiche di distacco degli impianti di genera- zione al verificarsi di prestabilite condizioni di rete; ii. l'attuazione delle azioni di rifiuto di carico; iii. l'attuazione delle azioni previste durante le fasi di ripristi- no del servizio elettrico in seguito ad interruzioni del mede- simo servizio.
10.2 Le disposizioni di cui al comma 10.1, lettera b), punti ii., vi. e vii., e lettera c), si applicano anche agli impianti elettrici di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera a), corrispondenti ad unita' di produzione rilevanti non direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale.
Articolo 11 Caratteristiche e prestazioni funzionali delle unita' di consumo
11.1 Con riferimento agli impianti elettrici di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera b), direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale, il Codice di rete:
a) reca le caratteristiche di tali impianti riguardanti, almeno: i. l'individuazione dei punti di separazione funzionale fra le at- tivita' di competenza del Gestore della rete e quelle di compe- tenza dell'utente della rete; ii. la modalita' di gestione delle stazioni elettriche di competen- za dell'utente della rete, limitatamente alle parti di esse funzionali al servizio di trasmissione; iii. le caratteristiche dei dispositivi di interruzione e di sezio- namento, nonché dei sistemi di protezione; iv. lo stato del neutro; v. le funzioni di distacco automatico e manuale delle utenze ai fini del controllo in situazioni di emergenza del sistema elet- trico; vi. le funzioni di distacco del carico nell'ambito del servizio di interrompibilita'; vii. le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 44, comma 44.1, lettera c), ivi incluse le caratteristiche funzionali dei si- stemi per il controllo dell'energia elettrica reattiva preleva- ta dalla rete; b) indica i criteri per l'individuazione, nonché i valori caratteri- stici delle prestazioni funzionali per quanto riguarda, almeno: i. le protezioni installate negli impianti dell'utente della rete il cui funzionamento debba essere coordinato con le protezioni della rete di trasmissione nazionale; ii. le prestazioni dei sistemi di telecontrollo, di telemisura, di trasmissione dei dati, installati nel sito di connessione al fine dei servizi di trasmissione e di dispacciamento; iii. l'eventuale contributo di detti impianti elettrici alle corren- ti di guasto nel sito di connessione; iv. i livelli di tenuta alle sovratensioni e i criteri di coordina- mento dell'isolamento adottati per detti impianti elettrici; v. i limiti all'immissione e al prelievo di potenza attiva e reat- tiva dell'impianto elettrico connesso nelle varie condizioni ammesse di tensione e di frequenza di cui all'articolo 21, com- ma 21.1, lettera d), punto i.; vi. i sistemi di distacco automatico di cui alla precedente lettera a), punto v.. c) reca gli obblighi per gli utenti della rete, nonche' le disposi- zioni tecniche stabilite dal Gestore della rete, riguardanti le modalita' di messa a disposizione delle risorse e di svolgimento delle prove relative al servizio di interrompibilita' del carico.
11.2 Le disposizioni di cui al comma 11.1, lettera b), punto ii., si riferiscono anche agli impianti elettrici di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera b), corrispondenti ad unita' di consumo rilevanti non direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale.
Articolo 12 Caratteristiche e prestazioni funzionali per le reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale
12.1 Per le reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera c), direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, il Codice di rete reca le disposizioni relative:
a) alle caratteristiche di dette reti nei punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale almeno per quanto riguarda: i. l'individuazione dei punti di separazione funzionale fra le at- tivita' di competenza del Gestore della rete e quelle di compe- tenza dell'utente della rete; ii. la modalita' di gestione delle stazioni elettriche di competen- za dell'utente della rete, limitatamente alle parti di esse funzionali al servizio di trasmissione; iii. le caratteristiche dei dispositivi di interruzione e di sezio- namento, nonche' dei sistemi di protezione; iv. lo stato del neutro; b) ai criteri per l'individuazione delle prestazioni funzionali per quanto riguarda, almeno: i. le protezioni installate negli impianti dell'utente della rete e il relativo coordinamento con le protezioni della rete di trasmissione nazionale; ii. le prestazioni dei sistemi di telecontrollo, di telemisura, di trasmissione dei dati, installati nel sito di connessione al fine dei servizi di trasmissione e di dispacciamento; iii. i livelli di tenuta alle sovratensioni e i criteri di coordina- mento dell'isolamento adottati per detti impianti elettrici;
c) alle funzioni di distacco automatico e manuale delle utenze ai fini del controllo in situazioni di emergenza del sistema elettrico attuato dal Gestore della rete, anche mediante dispositivi localizzati in impianti interni alle reti di distribuzione; d) alla definizione e all'attuazione delle procedure di controllo in situazioni di emergenza coordinato con quello della rete di trasmissione nazionale; e) alla definizione e all'attuazione delle procedure di rialimentazione di parti della rete di distribuzione a seguito di disservizi; f) alla definizione e all'attuazione delle procedure atte al mantenimento dei profili di tensione sulle reti elettriche interconnesse.
12.2 Per le reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera c), indirettamente connesse alla rete di trasmissione nazionale per il tramite di altre reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale, il Codice di rete reca le disposizioni relative:
a) alle funzioni di distacco automatico e manuale delle utenze ai fini del controllo in situazioni di emergenza del sistema elettrico attuato dal Gestore della rete, anche mediante dispositivi localizzati in impianti interni alle reti di distribuzione; b) alla definizione e all'attuazione delle procedure di controllo in situazioni di emergenza coordinato con quello della rete di trasmissione nazionale; c) alla definizione e all'attuazione delle procedure di rialimentazione di parti della rete di distribuzione a seguito di disservizi.
Articolo 13 Caratteristiche e prestazioni funzionali per le reti interne di utenza
13.1 Con riferimento agli impianti elettrici di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera d), relativamente alle reti interne di utenza direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, il Codice di rete:
a) reca le caratteristiche di tali impianti riguardanti, almeno:
i. l'individuazione dei punti di separazione funzionale fra le at- tivita' di competenza del Gestore della rete e quelle di compe- tenza dell'utente della rete; ii. la modalita' di gestione delle stazioni elettriche di competen- za dell'utente della rete, limitatamente alle parti di esse funzionali al servizio di trasmissione; b) indica i criteri per l'individuazione, nonche' i valori caratte- ristici delle prestazioni funzionali per quanto riguarda, almeno: i. le protezioni installate negli impianti dell'utente della rete il cui funzionamento debba essere coordinato con le protezioni della rete di trasmissione nazionale; ii. le prestazioni dei sistemi di telecontrollo, di telemisura, di trasmissione dei dati, installati nel sito di connessione e al- l'interno della rete interna di utenza ai soli fini dei servizi di trasmissione e di dispacciamento; iii. l'eventuale contributo di detti impianti elettrici alle corren- ti di guasto nel sito di connessione; iv. i limiti all'immissione e al prelievo di potenza attiva e reat- tiva dell'impianto elettrico connesso nelle varie condizioni ammesse di tensione e di frequenza di cui all'articolo 21, com- ma 21.1, lettera d), punto i.; c) reca le modalita' di coordinamento tra il Gestore della rete e l'utente della rete ai fini dell'interoperabilita' delle reti elettriche con riferimento, almeno: i. ai livelli di tenuta alle sovratensioni e i criteri di coordi- namento dell'isolamento adottati per detti impianti elettrici; ii. alle caratteristiche dei dispositivi di interruzione e di se- zionamento; iii. allo stato del neutro.
Articolo 14 Separazione funzionale dell'attivita' di trasmissione dalle altre attivita' elettriche nei siti di connessione alla rete di trasmissione nazionale
14.1 Con riferimento agli impianti elettrici di cui all'articolo 5, comma 5.1, direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale, il Codice di rete reca le modalita' di individuazione, da parte del Gestore della rete, delle parti di impianto interessate dalla separazione funzionale tra l'attivita' di trasmissione e le attivita' poste in capo all'utente nei siti di connessione alla rete di trasmissione nazionale, tenendo conto delle seguenti esigenze:
a) garanzia della continuita' circuitale e della magliatura, ove possibile, della rete di trasmissione nazionale, anche mediante impianti elettrici installati nel sito di connessione non compresi nella rete di trasmissione nazionale, ma funzionali all'attivita' di trasmissione; b) flessibilita' di gestione della rete di trasmissione nazionale, anche attraverso l'utilizzo d'impianti installati nel sito di connessione non compresi nella rete di trasmissione nazionale, ma comunque funzionali al servizio di trasmissione; c) mantenimento della connessione operativa tra le reti; d) garanzia dei flussi informativi tra il Gestore della rete e l'utente della rete necessari ad assicurare il corretto e sicuro funzionamento del sistema elettrico nazionale, ivi inclusi i flussi informativi relativi a monitoraggi, misure, conteggi, taratura e verifica delle protezioni, rilevamento e ricostruzione delle grandezze elettriche; e) tutela ambientale; f) salvaguardia della sicurezza fisica delle persone e delle cose nel sito di connessione; g) requisiti di interoperabilita' delle reti elettriche.
14.2 Sulla base di quanto definito al precedente comma, il Codice di rete contiene le regole tecniche necessarie a definire i rapporti tra il Gestore della rete e l'utente della rete relativamente alla gestione, all'esercizio, alla manutenzione e allo sviluppo delle parti di impianto all'interno del sito di connessione funzionali all'attivita' di trasmissione e non comprese nella rete di trasmissione nazionale, unitamente ai criteri ed alle modalita' di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999 e sue successive modificazioni.
Articolo 15 Piccole reti isolate
15.1 Il Codice di rete contiene disposizioni tecniche per la connessione alla rete di trasmissione nazionale delle piccole reti isolate, in conformita' alle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge n. 239/04.
Articolo 16 Linee dirette
16.1 Il Codice di rete reca regole tecniche relative alle linee dirette. Tali regole sono definite compatibilmente con la normativa tecnica vigente per gli stessi impianti e riguardano unicamente le condizioni necessarie per la sicurezza e la connessione operativa tra le reti. 16.2 Le regole di cui al comma 16.1 riguardano, almeno, il coordinamento fra le procedure di gestione, esercizio e manutenzione adottate dal Gestore della rete e dai soggetti che gestiscono linee dirette.
Titolo 4 Erogazione del servizio di connessione alle rete di trasmissione nazionale
Articolo 17 Regolazione economica del servizio di connessione alla rete di trasmissione nazionale
17.1 La regolazione economica del servizio di connessione alla rete di trasmissione nazionale avviene secondo le disposizioni di cui alle condizioni per la connessione.
PARTE III SERVIZIO DI TRASMISSIONE
Titolo 5 Utenti della trasmissione
Articolo 18 Utenti della trasmissione
18.1 Sono utenti della trasmissione gli utenti della rete di cui all'articolo 5.
Titolo 6 Gestione ed esercizio e della rete di trasmissione nazionale ai fini della trasmissione
Articolo 19 Gestione dalla rete di trasmissione nazionale
19.1 Per gestione della rete di trasmissione nazionale si intende l'insieme delle attivita' e delle procedure che determinano il funzionamento e la previsione del funzionamento, in ogni condizione di funzionamento di cui all'articolo 22, della medesima rete. Tali attivita' comprendono, almeno, la gestione dei flussi di energia elettrica, dei dispositivi di interconnessione e dei servizi ausiliari necessari. 19.2 Il Codice di rete disciplina le modalita' e le procedure per la gestione della rete di trasmissione nazionale in conformita' agli indirizzi strategici e operativi definiti dal Ministero delle attivita' produttive ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/99, nonche' nel rispetto dei principi di cui al decreto 17 luglio 2000 come integrato e modificato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del DPCM 11 maggio 2004, nonche' nel rispetto delle condizioni definite dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 79/99. 19.3 Il Codice di rete stabilisce, altresi', i criteri per la gestione delle parti delle stazioni elettriche non comprese nella rete di trasmissione nazionale, ma funzionali alla rete di trasmissione nazionale medesima.
Articolo 20 Esercizio della rete di trasmissione nazionale
20.1 L'esercizio della rete di trasmissione nazionale e' l'utilizzazione secondo procedure codificate degli impianti elettrici costituenti le porzioni di rete elettrica che compongono la rete di trasmissione nazionale ai fini della gestione della medesima rete. 20.2 L'esercizio della rete di trasmissione nazionale comprende, almeno:
a) la conduzione degli impianti costituenti la rete di trasmissione nazionale medesima, nonche' le azioni adottate ai fini dell'interoperabilita' delle reti elettriche; b) le azioni di pronto intervento; c) le azioni di messa fuori servizio ed in sicurezza degli elementi della rete di trasmissione nazionale; d) le attivita' di ispezione e di monitoraggio degli impianti; e) le attivita' concernenti la taratura dei dispositivi di protezione e degli automatismi connessi al funzionamento della rete, nonche' dei dispositivi atti alla gestione del sistema elettrico in condizioni di emergenza; f) la verifica periodica della funzionalita' dei dispositivi e degli automatismi di cui alla precedente lettera e).
20.3 Il Codice di rete stabilisce le procedure per l'esercizio della rete di trasmissione nazionale con riferimento alle diverse condizioni di funzionamento del sistema elettrico nazionale al fine di garantire la sicurezza e l'economicita' del servizio elettrico, nonche' secondo principi di trasparenza e non discriminazione prevedendo, almeno:
a) che le manovre per l'esercizio della rete di trasmissione nazionale siano eseguite mediante il sistema di teleconduzione o in manuale in caso di guasti al medesimo sistema di teleconduzione; b) le modalita' di comunicazione degli ordini di manovra derivanti dall'attivita' di gestione della rete di trasmissione nazionale, nonche' le modalita' di comunicazione tra i vari soggetti interessati; c) la registrazione degli ordini di manovra che deve essere effettuata specificando le manovre richieste e la sequenza temporale delle disposizioni stabilite; d) la comunicazione, unitamente alla registrazione della medesima, dell'avvenuta effettuazione o meno delle disposizioni di manovra impartite. Nel caso di mancata effettuazione delle disposizioni di manovra impartite, detta comunicazione dovra' recare le motivazioni di tale mancata effettuazione; e) le modalita' di intervento in caso di guasti che interessino gli elementi della rete di trasmissione nazionale.
20.4 Il Gestore della rete, ai fini dell'esercizio delle porzioni di rete di trasmissione nazionale di cui non risulta essere titolare, stipula con i soggetti che hanno la proprieta' o la disponibilita' di dette reti una convenzione per disciplinare l'esercizio e gli interventi di manutenzione e di sviluppo delle medesime reti e dei dispositivi di interconnessione con altre reti. 20.5 I soggetti di cui al comma 20.4 sono responsabili dell'esercizio degli impianti di cui risultano titolari in attuazione delle decisioni assunte dal Gestore della rete. 20.6 Il Codice di rete stabilisce le modalita' e le procedure per l'esercizio delle parti delle stazioni elettriche non comprese nella rete di trasmissione nazionale, ma funzionali alla rete di trasmissione nazionale medesima ai fini del servizio di trasmissione. 20.7 Il Gestore della rete conclude una convenzione per la manutenzione, lo sviluppo, la gestione e l'esercizio delle parti delle stazioni elettriche non comprese nella rete di trasmissione nazionale, ma funzionali alla rete di trasmissione nazionale medesima, con i soggetti titolari di dette stazioni elettriche. La predetta convenzione e' conclusa sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Gestore della rete ed approvata dall'Autorita'.
Articolo 21 Caratteristiche e prestazioni funzionali della rete di trasmissione nazionale
21.1 Con riferimento alla rete di trasmissione nazionale, il Codice di rete reca le disposizioni relative:
a) alle caratteristiche nei punti di connessione con impianti elettrici nella disponibilita' degli utenti della rete almeno per quanto riguarda: i. l'individuazione dei punti di separazione funzionale fra le at- tivita' di competenza del Gestore della rete e quelle di compe- tenza dell'utente della rete; ii. le caratteristiche dei dispositivi di interruzione e di sezio- namento, nonche' dei sistemi di protezione; iii. i sistemi di telecontrollo, di telemisura, di trasmissione dei dati, installati nel sito di connessione al fine dei servizi di trasmissione e di dispacciamento;
b) ai sistemi di telecontrollo, di telemisura, di trasmissione dei dati, installati in ciascuna delle stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale ai fini del servizio di trasmissione e di dispacciamento; c) allo stato del neutro della rete di trasmissione nazionale; d) ai criteri per l'individuazione delle prestazioni funzionali per quanto riguarda, almeno: i. per ciascuna delle condizioni di funzionamento di cui all'arti- colo 22, i limiti di variazione della frequenza di rete e, al- l'interno di tale intervallo, i limiti di variazione della ten- sione di rete in termini di valore efficace; ii. il coordinamento dell'isolamento; iii. i valori massimo e minimo della corrente di corto circuito per le differenti tipologie di guasto e i corrispondenti tempi di rimozione garantiti dalle protezioni e dai dispositivi di in- terruzione installati sulla rete di trasmissione nazionale; iv. i sistemi di protezione installati sulla rete di trasmissione nazionale; v. i sistemi di telecontrollo, di telemisura, di trasmissione dei dati di cui alla precedente lettera a), punto iii., e lettera b); vi. i valori massimi e minimi del prelievo e dell'immissione di potenza attiva e reattiva nel sito di connessione, con indica- zione del fattore o del fenomeno limitante di rete che li de- termina.
21.2 Il Codice di rete reca le modalita' di aggiornamento delle caratteristiche e delle prestazioni funzionali di cui al comma 21.1, lettera d). Tale aggiornamento e' effettuato, di norma, in seguito a modifiche significative della rete di trasmissione nazionale tali da comportare il cambiamento di almeno uno dei predetti elementi.
Articolo 22 Condizioni di funzionamento del sistema elettrico nazionale
22.1 Il Codice di rete individua le condizioni di funzionamento del sistema elettrico nazionale contemplando, almeno, le seguenti condizioni di funzionamento:
a) condizioni normali; b) condizioni di allarme; c) condizioni di emergenza; d) condizioni di interruzione, anche parziale, del servizio elettrico; e) condizioni di ripristino del servizio elettrico.
22.2 Il Codice di rete reca le procedure per la eventuale comunicazione delle condizioni di funzionamento di cui al comma 22.1.
Articolo 23 Interoperabilita' tra le reti elettriche
23.1 Il Codice di rete reca i criteri e le procedure per la gestione coordinata della rete di trasmissione nazionale con le altre reti elettriche al fine di garantire adeguati livelli di interoperabilita' tra dette reti, nonche' al fine della garanzia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale. 23.2 Le procedure di cui al comma 23.1:
a) recano disposizioni, almeno, circa il coordinamento per la gestione, l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo delle reti elettriche diverse dalla rete di trasmissione nazionale; b) sono adottate dal Gestore della rete, sentiti i gestori delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale.
23.3 Il gestore di ciascuna rete con obbligo di connessione di terzi diversa dalla rete di trasmissione nazionale e' tenuto a fornire al Gestore della rete ogni informazione sugli impianti, anche interni alla rete, rilevante per l'interoperabilita' delle reti secondo criteri e modalita' definiti dal medesimo Gestore della rete.
Articolo 24 Interconnessioni con altre reti elettriche
24.1 Il Codice di rete disciplina le regole tecniche di interconnessione tra la rete di trasmissione nazionale e le altre reti elettriche secondo le disposizioni delle presenti direttive, in quanto applicabili. Tale disciplina e' adottata e aggiornata dal Gestore della rete, sentiti i gestori di dette reti. 24.2 Per quanto concerne l'interconnessione della rete di trasmissione nazionale con le reti elettriche estere, la disciplina di cui al comma 24.1 deve essere formulata tenendo conto, almeno, delle raccomandazioni e regole adottate dall'UCTE ed, eventualmente, dall'ETSO.
Articolo 25 Indisponibilita' e manutenzioni della rete di trasmissione nazionale
25.1 Il Codice di rete indica i criteri e le modalita' per la gestione e per la manutenzione degli elementi costituenti la rete di trasmissione nazionale con riferimento, almeno, alla definizione e alla pubblicazione, da parte del Gestore della rete, dei piani di manutenzione della rete di trasmissione nazionale, vale a dire delle indisponibilita' di rete per manutenzione programmata. 25.2 La definizione e la pubblicazione dei piani manutenzione di cui al comma 25.1, deve essere effettuata, almeno, con cadenza annuale e deve poter consentire il coordinamento degli interventi di manutenzione della rete di trasmissione nazionale con quelli degli impianti elettrici degli utenti della rete direttamente connessi alla medesima rete. 25.3 Il Codice di rete reca le modalita' di revisione in corso d'anno dei piani di manutenzione di cui al comma 25.1 che comportino una limitazione all'immissione o al prelievo di energia elettrica dalla rete di trasmissione nazionale, indicando, almeno:
a) il limite temporale di preavviso; b) il numero massimo di ore per anno in cui tali limitazioni possono avere luogo; c) le modalita' di comunicazione agli utenti della rete di dette limitazioni.
25.4 Il Gestore della rete istituisce un registro ai fini della registrazione dei dati di disponibilita', valutata su base annua, degli elementi costituenti la rete di trasmissione nazionale.
Articolo 26 Piani di indisponibilita' delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale
26.1 Il Codice di rete indica le modalita' di gestione dei piani di indisponibilita' delle reti con obbligo di connessione di terzi di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera c), direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale con riferimento, almeno, alle modalita':
a) di elaborazione e di invio al Gestore della rete, da parte degli utenti della rete di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera c), di detti piani di indisponibilita' riferiti agli elementi delle reti di rispettiva competenza e appartenenti alla rete rilevante; b) di verifica, da parte del Gestore della rete, della compatibilita' dei suddetti piani di indisponibilita' con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale; c) di aggiornamento, in corso d'anno, dei piani di indisponibilita' di cui alla precedente lettera a).
26.2 L'elaborazione e l'invio dei piani di indisponibilita' delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale di cui al comma 26.1, lettera a), devono essere effettuati, almeno, con cadenza annuale. 26.3 Qualora, nella verifica di cui al comma 26.1, lettera b), il Gestore della rete riscontri incompatibilita' con i piani di manutenzione delle rete di trasmissione nazionale o con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, modifica detti piani con l'obiettivo di minimizzare le modifiche apportate ai medesimi.
Titolo 7 Sviluppo della rete di trasmissione nazionale
Articolo 27 Criteri per lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale
27.1 Il Gestore della rete definisce nel Codice di rete i criteri adottati per lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale, nel rispetto dei principi di sicurezza, affidabilita', efficienza e minor costo per il sistema elettrico nazionale. 27.2 L'Autorita' verifica la compatibilita' della pianificazione dello sviluppo della rete di trasmissione nazionale, e l'effettivo livello di realizzazione dello sviluppo pianificato, con le esigenze di:
a) efficienza del servizio di trasmissione; b) libero accesso alle reti elettriche; c) promozione della concorrenza; d) minimizzazione degli oneri connessi all'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento.
Articolo 28 Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale
28.1 Con riferimento al piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, il Codice di rete reca, almeno:
a) le modalita' per la realizzazione degli interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale; b) le modalita' per l'esercizio e la gestione contestuale e coordinata degli elementi di rete oggetto di sviluppo con la rete di trasmissione nazionale esistente; c) le modalita' di comunicazione agli utenti della rete interessati delle eventuali variazioni delle caratteristiche di funzionamento della rete di trasmissione nazionale nei singoli siti di connessione in seguito alla realizzazione di interventi di sviluppo; d) gli obblighi degli utenti della rete interessati dalle variazioni di cui alla precedente lettera d).
Titolo 8 Qualita' del servizio di trasmissione
Articolo 29 Ambito di applicazione
29.1 Le disposizioni del presente titolo si applicano agli utenti della rete di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettere da a) ad e), direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale.
Articolo 30 Classificazione e registrazione degli eventi di interruzione
30.1 Il Gestore della rete disciplina nel Codice di rete le modalita' di registrazione e di classificazione delle interruzioni, con riferimento almeno a:
a) tipo di interruzione, relativamente a: i. interruzioni lunghe; ii. interruzioni brevi; iii. interruzioni transitorie, limitatamente alle linee su cui sono installate protezioni automatiche tripolari con cicli di apertura e chiusura di durata non superiore a 1 secondo; b) origine della interruzione, relativamente a: i. rete AAT a 380 kV, con disaggregazione per i principali ele- menti di rete; ii. rete AAT a 220 kV, con disaggregazione per i principali ele- menti di rete; iii. rete AT a 132-150 kV, con disaggregazione per i principali elementi di rete; iv. reti estere interconnesse, con disaggregazione per i princi- pali elementi di interconnessione; v. impianti elettrici nella disponibilita' di utenti della rete direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale; c) causa della interruzione, relativamente a: i. cause di insufficienza di risorse, con disaggregazione alme- no per: - insufficienza dei gruppi di generazione e di capacita' di trasporto sulla rete di trasmissione, ivi inclusa la rete di interconnessione; - interventi degli equilibratori automatici di carico o di teledistacchi; ii. cause di forza maggiore, per eventi naturali eccezionali che superano i limiti di progetto degli elementi della rete; iii. cause esterne, per perturbazioni provocate dagli utenti, nonche' per eventi generati da terzi quali a titolo esempli- ficativo danni, attentati, attacchi intenzionali, o interru- zioni su ordine di pubblica autorita'; iv. altre cause, non indicate ai punti precedenti, con disaggre- gazione per le cause piu' frequenti, inclusi gli interventi non selettivi dei rele' di protezione; d) numero ed elenco degli utenti che hanno subito l'interruzione; e) per le disalimentazioni, stato di configurazione della rete al- l'istante immediatamente precedente l'inizio della interruzione, relativamente a: i. rete magliata; ii. alimentazioni radiali, comprese derivazioni rigide a "T"; iii. alimentazioni radiali per indisponibilità di altri collega- menti; iv. alimentazioni radiali per ragioni contingenti di esercizio; v. rete isolata (isola di carico). f) per le disalimentazioni, istante di inizio e istante di fine del- la disalimentazione per ciascun utente disalimentato; g) per le disalimentazioni, potenza interrotta al momento della di- salimentazione per ciascun utente disalimentato.
30.2 Il Gestore della rete definisce nel Codice di rete le modalita' di documentazione delle registrazioni, indicando in particolare la documentazione da conservare per la dimostrazione degli elementi di cui al comma precedente non documentabili tramite sistemi automatici di rilevazione e telecontrollo. 30.3 Il Gestore della rete adotta le misure necessarie a coordinare il proprio sistema di registrazione delle interruzioni con quelli degli esercenti delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla RTN, ove possibile in base all'estensione e all'integrazione funzionale dei sistemi di telecontrollo o, ove cio' non sia possibile, anche attraverso procedure non automatiche, con particolare riferimento a:
a) la registrazione completa degli scatti degli interruttori anche laddove non diano luogo a disalimentazione o a interruzione transitoria e la comunicazione periodica, di norma settimanale salvo diverso accordo tra le parti, di tali eventi ai gestori delle reti le cui linee si attestano su siti di connessione della rete di trasmissione nazionale; b) la rilevazione dell'istante di inizio e dell'istante di fine e l'attribuzione delle responsabilita' per le disalimentazioni provocate da scatti contemporanei sulla rete di trasmissione e sulle reti di distribuzione in alta tensione, nonche' per le disalimentazioni di utenti delle reti di distribuzione in alta tensione provvisoriamente alimentati in antenna dalla rete di trasmissione o viceversa; c) la rilevazione della potenza interrotta per i siti di connessione non direttamente telecontrollati.
Articolo 31 Rilevazione della qualita' della tensione
31.1 Il Gestore della rete definisce nel Codice di rete le caratteristiche della tensione e le relative modalita' di rilevazione con riferimento almeno a:
a) variazioni lente e rapide della tensione; b) buchi di tensione, separatamente per fasce di durata, di abbassamento di tensione e fasi interessate; c) sovratensioni; d) fluttuazione della tensione a breve e a lungo termine (flicker); e) distorsione armonica; f) grado di asimmetria della tensione trifase; g) variazioni della frequenza.
31.2 Le grandezze di cui al comma precedente sono rilevate a campione dal Gestore della rete mediante campagne specifiche di misurazione, anche su richiesta degli utenti. 31.3 Il Gestore della rete predispone, entro centottanta giorni dall'approvazione del Codice rete, specifiche tecniche relative agli apparati di rilevazione in grado di registrare le caratteristiche di cui alle lettere precedenti conformemente alle norme tecniche vigenti. In particolare, sono predisposte le specifiche tecniche almeno di un apparato di maggiore semplicita' tecnica in grado di registrare le sole caratteristiche di cui al comma 31.1, lettere a) e b) utilizzabile anche sulle reti di distribuzione e teleleggibile. 31.4 Gli utenti della rete hanno la facolta' di richiedere di partecipare alle campagne di misura di cui al comma 31.2, contribuendo ai costi di installazione e gestione degli apparecchi di registrazione, cosi' come definiti dal Gestore della rete. Le registrazioni ottenute con tali strumenti di registrazione possono essere utilizzate ai fini di cui al successivo articolo 37.
Articolo 32 Indici di qualita' del servizio
32.1 Il Gestore della rete definisce nel Codice di rete le modalita' di determinazione almeno dei seguenti indici di continuita', riferibili all'intero sistema e a singole aree, con distinzione tra gli incidenti rilevanti di cui al successivo articolo 35 e le altre disalimentazioni:
a) numero medio di disalimentazioni per utente; b) energia non fornita per le disalimentazioni, assumendo la potenza interrotta costante nei primi 15 minuti e utilizzando, per le interruzioni di durata superiore a 15 minuti, stime in base al diagramma di potenza previsto, secondo criteri di stima trasparenti; c) energia non ritirata dalle unita' di produzione per interruzione del punto di immissione; d) tempo medio di disalimentazione di sistema pari all'energia non fornita per le disalimentazioni x 60 / potenza nel periodo).
32.2 Gli indici di continuita' di cui al comma precedente sono calcolati di norma su base mensile e annuale per le aree definite dal Gestore e separatamente:
a) per origine delle interruzione; b) per causa delle interruzioni; c) per stato della configurazione di rete; d) solo per il numero medio di interruzioni, anche per tipo di interruzione.
32.3 Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Codice di rete, il Gestore della rete definisce, in conformita' alle norme tecniche nazionali e internazionali, le modalita' di determinazione di indici di qualita' della tensione per ciascuna delle caratteristiche indicate al comma 31.1. 32.4 Il Gestore della rete mette a disposizione un sistema di interrogazione on-line sul proprio sito internet degli indici di continuita' e di qualita' della tensione per l'intero sistema e per aree e pubblica un rapporto annuale nel quale evidenzia gli interventi attuati e previsti per il miglioramento di tali indici. 32.5 Il Gestore della rete prevede nel Codice di rete la comunicazione individuale a ciascun utente dell'elenco completo delle interruzioni da cui e' stato interessato, con indicazione per ciascuna interruzione degli elementi di cui al comma 30.1.
Articolo 33 Livelli attesi di qualita' del servizio di trasmissione
33.1 Sulla base dei risultati disponibili negli ultimi anni, entro 180 giorni dall'approvazione del Codice di rete, il Gestore della rete definisce i livelli attesi di qualita' del servizio di trasmissione per l'intero sistema, per singole aree e per singolo utente, anche differenziandoli per livelli di tensione. 33.2 I livelli attesi di qualita' di cui al comma precedente si intendono rispettati se:
a) per l'intero sistema, il livello effettivo al netto degli incidenti rilevanti di cui all'articolo 36 risulta compreso in una fascia del +/- 5% intorno al livello atteso; b) per ciascuna area, il livello effettivo al netto degli incidenti rilevanti di cui all'articolo 36 risulta compreso in una fascia del +/- 10% intorno al livello atteso; c) per i singoli utenti, il livello effettivo al netto degli incidenti rilevanti di cui all'articolo 36 risulta migliore del livello atteso per il 95% dei casi.
33.3 I livelli attesi di qualita' del servizio di trasmissione per l'intero sistema e per aree sono relativi agli indici di cui all'articolo 32, comma 32.1. I livelli attesi di qualita' del servizio di trasmissione per singolo utente sono relativi a:
a) numero massimo annuo di disalimentazioni, separatamente per disalimentazioni brevi e lunghe; b) durata massima annua delle disalimentazioni lunghe.
33.4 I livelli attesi di qualita' del servizio di trasmissione definiti dal Gestore della rete per gli utenti della rete di trasmissione nazionale non possono essere peggiori, a parita' di livello di tensione, degli standard di qualita' definiti dall'Autorita' per i clienti finali e le altre utenze delle reti di distribuzione alimentate in alta tensione. 33.5 Sulla base dei risultati di campagne di misura a campione, il Gestore della rete definisce i livelli attesi di qualita' della tensione, anche differenziandoli per livelli di tensione, relativamente a:
a) valore massimo, per singolo utente, del numero annuo di interruzioni transitorie; b) valore massimo, per singolo utente, del numero di buchi di tensione, separatamente per fasce di durata e fasi coinvolte; c) valore massimo del livello di distorsione armonica totale; d) valore massimo del grado di asimmetria della tensione trifase; e) valore massimo degli indici di severita' della fluttuazione della tensione a breve e lungo termine, riferiti alla potenza minima di corto circuito.
33.6 I livelli attesi di qualita' del servizio di cui ai commi precedenti proposti dal Gestore della rete e corredati dai criteri utilizzati per la loro determinazione sono approvati dall'Autorita', che puo' richiedere modifiche ai livelli attesi proposti dal Gestore. 33.7 Il Gestore della rete aggiorna i livelli attesi di qualita' del servizio di trasmissione almeno in occasione di ogni periodo di regolazione della tariffa di trasmissione, comunicandoli all'Autorita' con un anticipo di almeno 6 mesi sull'inizio del periodo di regolazione; si applica la procedura di approvazione di cui al comma precedente. 33.8 Nel rapporto annuale di cui al comma 32.4 il Gestore della rete confronta i livelli effettivi degli indici di qualita' del servizio di trasmissione per l'intero sistema e per singola area con i corrispondenti livelli attesi; nello stesso rapporto, il Gestore della rete indica il numero degli utenti per i quali non sono rispettati i livelli attesi di qualita' per singolo utente, nonche' gli interventi mirati alla risoluzione delle situazioni piu' critiche e i tempi previsti di realizzazione di tali interventi. 33.9 Il Gestore della rete entro 180 giorni dall'approvazione del Codice di rete definisce, almeno, i livelli massimo e minimo del valore efficace della tensione per il 100% del tempo in condizione di esercizio e di allarme, per ciascun sito di connessione alla rete di trasmissione nazionale. Il Gestore della rete puo' definire i livelli massimo e minimo della tensione in relazione alla tensione nominale o alla tensione contrattuale.
33.10 Sono fatte salve le prerogative dell'Autorita' di determinare con successivi provvedimenti livelli specifici e generali di qualita' e indennizzi automatici in caso di mancato rispetto di tali livelli, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) e h), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Articolo 34 Potenza di corto circuito
34.1 Il Gestore della rete definisce nel Codice di rete i criteri per la determinazione dei valori minimo e massimo di potenza di corto circuito convenzionali, in conformita' con le norme tecniche vigenti, per le differenti tipologie di guasto, tenendo conto dei possibili scenari di produzione e di stato della rete di trasmissione, inclusi i tempi di indisponibilita' degli elementi di rete per manutenzione ordinaria e straordinaria 34.2 Il valore della potenza di corto circuito per ciascun sito di connessione deve essere superiore per il 95% delle ore dell'anno al valore minimo convenzionale. 34.3 Entro 180 giorni dall'approvazione del Codice di rete il Gestore della rete rende disponibili sul proprio sito internet i valori minimi e massimi della potenza di corto circuito convenzionali di cui al comma 34.1 per ciascun sito di connessione. 34.4 Nel rapporto annuale di cui al comma 32.4 il Gestore della rete indica i livelli previsionali a cinque anni di potenza di corto circuito massima e minima ai diversi livelli di tensione, i programmi mirati all'innalzamento della potenza di corto circuito nelle situazioni piu' critiche e i tempi di realizzazione di detti programmi.
Articolo 35 Incidenti rilevanti
35.1 Una disalimentazione costituisce un incidente rilevante se comporta un livello di energia non servita superiore a 150 MWh e ha una durata superiore a 30 minuti. 35.2 Il Gestore della rete invia all'Autorita' un rapporto per ogni incidente rilevante sulla rete di trasmissione nazionale. La struttura e i contenuti di tali rapporti sono indicati nel Codice di rete. 35.3 Con cadenza annuale il Gestore della rete indica gli incidenti rilevanti sulla rete di trasmissione nazionale, gli effetti di tali incidenti, le misure adottate per la loro gestione e quelle previste per evitare il ripetersi degli stessi.
Articolo 36 Contratti per la qualita' per gli utenti della rete
36.1 Il Gestore della rete e gli utenti della rete possono stabilire contratti per la qualita' aventi le caratteristiche indicate agli articoli 37 e 38 del Testo integrato della qualita' del servizio elettrico, approvato con deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 4/04.
Articolo 37 Servizio di interrompibilita'
37.1 Il Gestore della rete definisce nel Codice di rete le modalita' di gestione dei clienti interrompibili. 37.2 Le interruzioni gestite nell'ambito del servizio di interrompibilita' sono computate come interruzioni solo nel caso accidentale in cui provochino interruzione ad altri utenti della rete diversi da quelli che hanno sottoscritto i contratti di interrompibilita'. 37.3 Con cadenza annuale il Gestore della rete indica il ricorso effettuato ai servizi di interrompibilita' nel corso dell'anno, con evidenza del numero di utenti interessati, della tipologia di servizi e della loro frequenza e durata, anche con disaggregazione su base regionale.
Titolo 9 Sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale
Articolo 38 Piano di difesa del sistema elettrico
38.1 Il Codice di rete reca il piano di difesa del sistema elettrico adottato dal Gestore della rete con riferimento, almeno:
a) alla predisposizione di procedure manuali ed automatiche per il riconoscimento di condizioni di funzionamento che possano indurre ad un degrado dello stato di funzionamento del sistema elettrico nazionale; b) alle modalita' di gestione, da parte del Gestore della rete, del sistema elettrico in condizioni di allarme, di emergenza, di interruzione e di ripristino del sistema elettrico nazionale; c) alle procedure che gli utenti della rete sono tenuti ad osservare o ad attuare nelle condizioni di funzionamento del sistema elettrico specificate nella precedente lettera b); d) alle prestazioni dei sistemi di controllo e di telecomunicazione nelle condizioni di funzionamento del sistema elettrico specificate nella precedente lettera b).
38.2 Con riferimento al comma 38.1, lettera a), il Codice di rete reca, almeno:
a) le specifiche funzionali e le logiche di controllo poste alla base delle procedure per il riconoscimento di situazioni di funzionamento del sistema elettrico suscettibili di evoluzioni degenerative nel rispetto della sicurezza, con riferimento, in particolare: i. al mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi; ii. alla regolazione della tensione sulle reti elettriche intercon- nesse; iii. allo stato di funzionamento della rete di interconnessione con l'estero;
b) le relative procedure di coordinamento a livello nazionale ed internazionale unitamente ai compiti, ovvero agli obblighi dei diversi soggetti interessati.
38.3 Con riferimento al comma 38.1, lettere b), c) e d), il Codice di rete reca, almeno:
a) le procedure a cui il Gestore della rete e' tenuto ad attenersi ai fini della gestione del sistema elettrico nelle condizioni di funzionamento di cui all'articolo 22, indicando, in particolare, l'articolazione delle varie azioni disponibili ivi incluse, tra le altre, gli interventi di controllo sui regolatori di tensione sotto carico dei trasformatori, l'attivazione del piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico (PESSE) e l'utilizzo del servizio di interrompibilita' del carico con e senza preavviso; b) gli obblighi dei soggetti titolari di unita' di produzione e per i soggetti gestori di reti con obbligo di connessione di terzi relativamente all'attuazione delle azioni di emergenza ivi incluse le azioni relative alla regolazione della tensione, al mantenimento della connessione con le reti elettriche, al rifiuto di carico per i produttori, e al ripristino del servizio in seguito ad interruzioni del medesimo; c) le modalita' di applicazione delle procedure di cui alla precedente lettera a), ivi incluse le modalita' per la registrazione delle comunicazioni utilizzate ai fini della citata applicazione.
Titolo 10 Erogazione del servizio di trasmissione
Articolo 39 Regolazione tariffaria del servizio di trasmissione
39.1 La regolazione tariffaria del servizio di trasmissione avviene secondo le disposizioni tariffarie.
PARTE IV SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA
Titolo 11 Utenti del dispacciamento
Articolo 40 Utenti del dispacciamento
40.1 Gli utenti del dispacciamento sono gli utenti della rete di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettere a), e b) per i punti di prelievo non compresi nel mercato vincolato, nonche' gli utenti della rete di cui al medesimo comma, lettere d) ed e). 40.2 Gli utenti della rete di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettere d) ed e), risultano essere utenti del dispacciamento relativamente al complesso degli impianti dai medesimi gestiti e degli impianti elettrici per la produzione e per il consumo di energia elettrica connessi a detti impianti. 40.3 L'Acquirente unico e' utente del dispacciamento per i punti di prelievo nella disponibilita' di utenti della rete di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera b), ricompresi nel mercato vincolato.
Titolo 12 Disposizioni tecniche per il dispacciamento
Articolo 41 Obblighi degli utenti del dispacciamento
41.1 Gli utenti del dispacciamento sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui alle condizioni per il dispacciamento e a concludere con il Gestore della rete un contratto per il servizio di dispacciamento secondo le modalita' indicate nelle medesime condizioni. 41.2 Gli utenti del dispacciamento sono tenuti all'iscrizione degli impianti elettrici, delle unita' di produzione e di consumo di cui risultano essere titolari in appositi registri istituiti dal Gestore della rete secondo le disposizioni contenute nel Codice di rete.
Articolo 42 Punti di dispacciamento
42.1 Un punto di dispacciamento e' l'insieme di uno o piu' punti di immissione o di prelievo in relazione al quale ciascun utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo ad immettere o a prelevare energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi. 42.2 Il Codice di rete reca, conformemente alle condizioni per il dispacciamento, i criteri per:
a) l'inclusione in un punto di dispacciamento dei punti di immissione relativi ad unita' di produzione o dei punti di prelievo relativi ad unita' di consumo. b) le disposizioni tecniche per la gestione, ai fini del dispacciamento, dei punti di dispacciamento corrispondenti a reti interne di utenza o a linee dirette.
Articolo 43 Indisponibilita' di capacita' produttiva
43.1 Il Codice di rete indica le modalita' di gestione delle indisponibilita' di capacita' produttiva con riferimento, almeno, a:
a) la definizione e la pubblicazione da parte del Gestore della rete dei livelli di disponibilita' di capacita' produttiva richiesti per ciascun periodo rilevante dell'anno seguente sulla base di proprie previsioni dell'andamento della richiesta di energia elettrica nel territorio nazionale e dello stato di funzionamento della rete rilevante; b) le modalita' di presentazione al Gestore della rete, da parte degli utenti della rete di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera a), dei piani di manutenzione delle unita' di produzione; c) le modalita' di verifica, da parte del Gestore della rete, della compatibilita' dei piani di manutenzione delle unita' di produzione con i livelli di disponibilita' di capacita' produttiva di cui alla precedente lettera a) con i piani di manutenzione della rete di trasmissione nazionale, nonche' con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale; d) le modalita' di aggiornamento, in corso d'anno, dei piani di manutenzione di cui alla precedente lettera b).
43.2 La definizione e la pubblicazione dei livelli di disponibilita' di capacita' produttiva di cui al comma 43.1, lettera a), nonche' le modalita' di presentazione dei piani di manutenzione delle unita' di produzione di cui al medesimo comma, lettera b), devono essere effettuate, almeno, con cadenza annuale. 43.3 Qualora, nella verifica di cui al comma 43.1, lettera c), il Gestore della rete riscontri incompatibilita' tra i piani di manutenzione delle unita' di produzione con i livelli di disponibilita' di capacita' produttiva, con i piani di manutenzione delle rete di trasmissione nazionale, nonche' con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, il Gestore delle rete modifica detti piani di manutenzione con l'obiettivo di minimizzare le modifiche apportate ai medesimi. 43.4 Il Gestore della rete pone in essere procedure per la verifica ed il controllo dell'effettiva indisponibilita' delle unita' abilitate nei casi di dichiarazioni di fermata accidentale.
Titolo 13 Disposizioni relative alla produzione del servizio di dispacciamento
Articolo 44 Approvvigionamento e gestione delle risorse per il servizio di dispacciamento
44.1 Ai fini dell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento, il Gestore della rete definisce nel Codice di rete, in maniera obiettiva, trasparente, non discriminatoria e conformemente ai criteri di cui alle condizioni per il dispacciamento:
a) le tipologie di risorse di cui deve approvvigionarsi per il servizio di dispacciamento; b) le modalita' di determinazione del fabbisogno di ciascuna delle risorse di cui alla precedente lettera a) sulla base delle proprie previsioni di domanda; c) le caratteristiche tecniche degli impianti, delle apparecchiature e dei dispositivi delle unita' di produzione e di consumo rilevanti per l'abilitazione alla fornitura delle risorse di cui alla lettera a); d) le modalita' di verifica e di controllo della costituzione e del mantenimento delle caratteristiche tecniche di cui alla precedente lettera c), ai fini dell'utilizzo delle citate risorse; e) le modalita' tecniche, economiche e procedurali che il Gestore della rete e' tenuto a seguire nell'approvvigionamento e nell'utilizzo delle risorse di cui alla lettera a), in applicazione delle disposizioni di cui alle condizioni per il dispacciamento.
44.2 Nell'ambito degli algoritmi di selezione delle offerte nel mercato per il servizio di dispacciamento il Gestore della rete definisce, nel Codice di rete, i modelli relativi alle rete medesima e le procedure che consentano una rappresentazione il piu' possibile accurata delle interazioni tra le immissioni e i prelievi di energia elettrica ed i flussi di potenza ad essi corrispondenti sulla rete rilevante, nonche' dei parametri tecnici di funzionamento delle unita' di produzione abilitate alla fornitura delle risorse di cui al comma 44.1, lettera a). 44.3 Gli algoritmi, modelli di rete e procedure di cui al comma 44.2 prevedono la rappresentazione esplicita delle interdipendenze tra le immissioni e i prelievi in ciascun nodo della rete rilevante e i flussi di potenza su tutti gli elementi della medesima rete, ed utilizzano le migliori tecniche e i piu' adeguati strumenti di ottimizzazione allo stato dell'arte.
Articolo 45 Disposizioni relative ad unita' di produzione o di consumo rilevanti
45.1 Gli utenti del dispacciamento nella cui disponibilita' si trovano unita' di produzione o di consumo rilevanti sono tenuti alla predisposizione dei dispositivi necessari a garantire l'integrazione delle predette unita' nei sistemi di controllo del Gestore della rete secondo quanto specificato nel Codice di rete. 45.2 Gli utenti del dispacciamento nella cui disponibilita' si trovano unita' di produzione rilevanti sono tenuti rendere disponibile al Gestore della rete nel mercato per il servizio di dispacciamento tutta la potenza disponibile dell'unita' di produzione secondo quanto specificato nel Codice di rete. 45.3 Il Codice di rete reca, conformemente alle condizioni per il dispacciamento, le modalita' di determinazione della potenza disponibile di cui al comma 45.2.
Titolo 14 Unita' di produzione essenziali per la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale
Articolo 46 Unita' di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico
46.1 Con riferimento alle unita' di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, il Codice di rete deve indicare, almeno:
a) i criteri, compatibilmente ai relativi criteri stabiliti nelle condizioni per il dispacciamento, per la definizione delle predette unita'; b) le modalita' di determinazione e di comunicazione dei vincoli afferenti le predette unita' potendo distinguere le medesime in raggruppamenti omogenei sulla base del trattamento economico delle stesse definito nelle condizioni per il dispacciamento.
Articolo 47 Registrazione, archiviazione e comunicazione di dati e informazioni relative alle unita' di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico
47.1 Il Codice di rete deve indicare, in conformita' alle condizioni per il dispacciamento, le modalita' di registrazione, archiviazione e comunicazione di dati e informazioni relative alle unita' di produzione essenziali per la sicurezza che il Gestore della rete e' tenuto a seguire con riferimento, almeno:
a) ai periodi rilevanti dell'anno in cui dette unita' sono risultate essenziali per la sicurezza, ivi incluse le relative motivazioni; b) alla produzione netta immessa in rete dalle unita' di produzione essenziali per la sicurezza in ciascuno dei periodi rilevanti dell'anno di cui alla precedente lettera a) in cui ciascuna unita' e' risultata essenziale per la sicurezza; c) ai programmi finali relativi alle unita' di produzione essenziali per la sicurezza in ciascuno dei periodi rilevanti dell'anno di cui alla precedente lettera a) in cui ciascuna unita' e' risultata essenziale per la sicurezza; d) ai periodi di indisponibilita' programmata ed accidentale nell'anno di ciascuna unita' di produzione e' risultata essenziale per la sicurezza.
Titolo 15 Zone della rete rilevante
Articolo 48 Suddivisione della rete rilevante in zone
48.1 Il Gestore della rete, in conformita' alle disposizioni di cui alle condizioni per il dispacciamento, e' tenuto ad indicare nel Codice di rete la suddivisione della rete rilevante in zone. 48.2 Le zone della rete rilevante sono definite dal Gestore della rete secondo le modalita' di cui alle condizioni per il dispacciamento e in maniera tale che:
a) la capacita' di trasporto tra le zone risulti inadeguata all'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo corrispondenti alle situazioni di funzionamento ritenute piu' frequenti, sulla base delle previsioni degli esiti del mercato elettrico formulate dal Gestore della rete; b) l'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo non dia luogo a congestioni all'interno di ciascuna zona nelle prevedibili situazioni di funzionamento; c) la dislocazione delle immissioni e dei prelievi, anche potenziali, all'interno di ciascuna zona non abbia significativa influenza sulla capacita' di trasporto tra le zone.
48.3 Con riferimento alla suddivisione della rete rilevante in zone il Codice di rete reca le informazioni circa le ipotesi ed i criteri utilizzati per la suddivisione della rete rilevante in zone e per la determinazione dei limiti di trasporto. Dette informazioni comprendono almeno:
a) la descrizione di situazioni caratteristiche di funzionamento del sistema elettrico, con possibili schemi di rete rilevante anche in relazione ai piani di indisponibilita' programmata degli elementi di rete; b) la valutazione quantitativa dell'impatto di variazioni incrementali, anche potenziali, nelle immissioni o nei prelievi all'interno della zona sull'utilizzo della capacita' di trasporto tra le zone nelle situazioni di funzionamento di cui alla precedente lettera a); c) il modello e le ipotesi utilizzate dal Gestore della rete per la previsione dell'esito del mercato e dei corrispondenti flussi sulla rete rilevante.
Titolo 16 Erogazione del servizio di dispacciamento
Articolo 49 Regolazione economica del servizio di dispacciamento
49.1 La regolazione economica del servizio di dispacciamento avviene secondo le disposizioni di cui alle condizioni per il dispacciamento.
PARTE V SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA
Titolo 17 Utenti della misura
Articolo 50 Utenti del servizio di misura dell'energia elettrica
50.1 Gli utenti del servizio di misura dell'energia elettrica erogato dal Gestore della rete sono gli utenti della rete di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettere a), per le unita' di produzione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale.
Titolo 18 Disposizioni tecniche per la misura dell'energia elettrica
Articolo 51 Disposizioni tecniche per la misura dell'energia elettrica
51.1 Il Codice di rete contiene le disposizioni tecniche relative alle apparecchiature di misura dell'energia elettrica ai fini del computo dei quantitativi di energia elettrica per quanto attiene ai servizi di trasmissione e di dispacciamento in corrispondenza di:
a) unita' di produzione e di consumo connesse alla rete di trasmissione nazionale e, comunque, in corrispondenza di unita' di produzione e di consumo rilevanti connesse a alle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale, ovvero connesse a reti interne di utenza; b) punti di interconnessione tra le rete di trasmissione nazionale e le reti di distribuzione direttamente connesse alla medesima rete; c) circuiti di interconnessione della rete di trasmissione nazionale con altre reti elettriche o reti elettriche gestite da soggetti diversi dal Gestore della rete.
51.2 Le disposizioni tecniche relative alle apparecchiature di misura devono indicare i requisiti funzionali minimi cui devono essere conformate le apparecchiature di misura e sono predisposte con l'obiettivo di consentire l'impiego di apparecchiature di misura realizzate da costruttori diversi. Non e' consentito l'impiego di standard tecnici, tali da creare condizioni di esclusivita' nella fornitura delle apparecchiature di misura. Detti requisiti funzionali devono riguardare, almeno:
a) la classe di precisione dei complessi di misura; b) il periodo di integrazione delle misure; c) la possibilita' di modificare la programmazione delle fasce orarie secondo quanto definito dall'Autorita' anche mediante funzioni di programmazione a distanza.
51.3 Le disposizioni tecniche relative alle apparecchiature di misura devono, inoltre, contenere indicazioni al fine di:
a) assicurare il funzionamento delle funzioni di registrazione delle misure, nonche' la adeguata capacita' di memoria per l'immagazzinamento dei dati tale da permettere il recupero di dati relativi, almeno, al bimestre precedente al mese a cui la rilevazione delle misure si riferisce; b) garantire la riservatezza e l'integrita' delle misure rilevate e registrate nelle apparecchiature di misura, anche attraverso procedure di accesso protetto ai dati; c) prevenire le frodi di natura meccanica, anche attraverso la sigillatura delle apparecchiature di misura; d) garantire la sincronizzazione delle apparecchiature di misura con un unico riferimento; e) individuare le caratteristiche dei mezzi tecnici utilizzabili per la lettura dei dati in loco da parte dell'utente della rete e in remoto, ivi inclusi i protocolli di comunicazione; f) prevedere la localizzazione di punti di misura dell'energia elettrica interni a reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale, ovvero, ai soli fini del dispacciamento, punti di misura dell'energia elettrica interni a reti interne d'utenza; g) disciplinare le modalita' di accesso alle misure da parte del Gestore della rete, degli utenti della rete e, nel caso di punti di misura localizzati su reti diverse dalla rete di trasmissione nazionale, da parte dei soggetti gestori di tali reti, prevedendo l'adozione di caratteristiche tecniche e di politiche di sicurezza volte a garantire l'integrita' e la riservatezza delle misure medesime; h) poter essere elaborate, applicate e aggiornate dal Gestore della rete nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione fra gli utenti della rete e devono essere compatibili con la possibilita' di conferire a soggetti diversi dai gestori delle reti le responsabilita' delle attivita' di installazione e manutenzione delle apparecchiature e delle attivita' di rilevazione e registrazione dei dati; i) prevedere la conformita' delle apparecchiature di misura alla vigente normativa tecnica, in particolare a quella emanata dal CEI, qualora cio' sia possibile e non osti all'applicazione delle presenti direttive.
Titolo 19 Erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica
Articolo 52 Regolazione tariffaria del servizio di misura dell'energia elettrica
52.1 La regolazione tariffaria del servizio di misura dell'energia elettrica erogato dal Gestore della rete e' effettuata secondo le disposizioni tariffarie.
PARTE VI SERVIZIO DI AGGREGAZIONE DELLE MISURE DELL'ENERGIA ELETTRICA AI FINI DEL DISPACCIAMENTO
Titolo 20 Utenti del servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento
Articolo 53 Utenti dell'aggregazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento
53.1 Gli utenti del servizio di aggregazione e di elaborazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento sono gli utenti del dispacciamento di cui all'articolo 40.
Titolo 21 Disposizioni tecniche per l'aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento
Articolo 54 Responsabile del servizio di aggregazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento
54.1 Il Gestore della rete e' responsabile del servizio di aggregazione e di elaborazione delle misure dell'energia elettrica ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento come stabilito nelle condizioni per il dispacciamento e svolge tale servizio avvalendosi dell'opera di terzi. 54.2 Il Codice di rete reca le modalita' di svolgimento e di erogazione del servizio secondo quanto definito nelle condizioni per il dispacciamento, ivi incluse le modalita' e le tempistiche:
a) per l'acquisizione da parte del Gestore della rete delle misure dell'energia elettrica dai soggetti responsabili della rilevazione e della registrazione delle misure ai sensi dell'articolo 35 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04; b) di elaborazione delle misure dell'energia elettrica relativamente alla conformazione dei punti di dispacciamento; c) relative all'aggregazione, delle misure e della messa a disposizione dei dati aggregati.
54.3 Il Codice di rete reca:
a) i requisiti minimi di precisione dei dati comunicati al responsabile dell'aggregazione delle misure da parte dei responsabili delle attivita' di rilevazione e di registrazione delle misure; b) i criteri di ricostruzione dei dati di misura da adottare in occasione di indisponibilita' dei dati di misura registrati nell'apparecchiatura di misura per guasti tecnici al misuratore stesso o al sistema di rilevazione; c) le modalita' di comunicazione all'utente della Rete interessato dalla avvenuta ricostruzione dei dati di misura in sostituzione del dato reale indisponibile.
54.4 Il Codice di rete reca le modalita' che il Gestore della rete utilizza per l'avvalimento di cui al comma 54.1, nonche' la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Gestore della rete e i soggetti terzi di cui al medesimo comma.
Articolo 55 Avvalimento dell'opera di terzi
55.1 Le modalita' di selezione dei soggetti terzi di cui il Gestore della rete si avvale per l'erogazione del servizio di aggregazione e di elaborazione delle misure dell'energia elettrica sono stabilite nelle condizioni per il dispacciamento.
Titolo 22 Erogazione del servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento
Articolo 56 Regolazione economica del servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento
56.1 La regolazione economica del servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento e' effettuata secondo le condizioni per il dispacciamento.
PARTE VII OBBLIGHI INFORMATIVI
Articolo 57 Obblighi generali
57.1 Il Codice di rete disciplina gli obblighi informativi posti in capo al Gestore della rete, agli utenti della rete, nonche' ai titolari di porzione di rete di trasmissione nazionale, sulla base delle condizioni stabilite dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99, ed individua altresi' i dati e le relative modalita' e tempistiche di comunicazione dei medesimi dati che devono essere scambiati tra i predetti soggetti.
Articolo 58 Obblighi informativi degli Utenti della rete
58.1 Il Codice di rete reca gli elementi caratteristici e le modalita' di comunicazione al Gestore della rete:
a) della documentazione tecnica riguardante gli impianti elettrici connessi alla rete di trasmissione nazionale; b) delle informazioni necessarie alla predisposizione di specifici regolamenti di esercizio relativi ai siti di connessione.
Articolo 59 Dati e informazioni riguardanti la rete di trasmissione nazionale
59.1 Il Gestore della rete e' tenuto a rendere disponibile agli utenti della rete, nel rispetto dei limiti posti da esigenze di sicurezza nazionale e di riservatezza delle informazioni di cui all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 79/99, le informazioni necessarie all'individuazione della topologia della rete di trasmissione nazionale e degli stati di funzionamento piu' comuni della medesima rete. Tali dati e informazioni devono indicare, almeno:
a) rappresentazione geografica completa della rete di trasmissione nazionale secondo l'ambito definito dal decreto 25 giugno 1999 come modificato e integrato, unitamente alla informazioni relative all'ubicazione degli impianti elettrici e alle stazioni principali in modalita' topografica; b) l'elenco delle stazioni elettriche, unitamente all'indicazione di produzioni e carichi equivalenti connessi alle medesime stazioni; c) l'elenco delle linee elettriche unitamente alle caratteristiche elettriche delle medesime; d) la configurazione della rete elettrica di interconnessione con l'estero; e) la configurazione di funzionamento della rete di trasmissione nazionale unitamente alle immissioni e ai prelievi equivalenti di energia elettrica afferenti alle stazioni elettriche di cui alla lettera a), e agli schemi di esercizio delle linee e delle stazioni elettriche.
59.2 Il Gestore della rete e' tenuto a rendere disponile, con cadenza giornaliera, lo stato operativo della rete di trasmissione nazionale. 59.3 Il Codice di rete reca le modalita' di messa a disposizione degli utenti della rete dei dati e delle informazioni di cui ai commi 12.1 e 12.2. 59.4 Gli stati di funzionamento piu' comuni degli elementi costituenti la rete di cui al comma 12.1 devono essere determinati su base stagionale e con riferimento alle condizioni di carico piu' comuni del sistema elettrico nazionale. Tali dati e le informazioni devono essere aggiornati in seguito variazioni significative della consistenza e delle condizioni di funzionamento della rete di trasmissione nazionale. 59.5 Il Gestore della rete comunica, altresi', annualmente all'Autorita':
a) l'elenco completo delle disalimentazioni registrate, corredate di tutti gli elementi di cui all'articolo 30, comma 301; b) i risultati delle campagne di misura delle caratteristiche della tensione di cui all'articolo 31, comma 31.1; c) i livelli minimo e massimo della potenza di corto circuito trifase per ogni sito di connessione; d) i livelli minimo e massimo del valore efficace della tensione per ogni sito di connessione; e) le caratteristiche dei contratti per la qualita' stipulati.
Articolo 60 Limiti di trasporto tra le zone e fabbisogno del sistema elettrico
60.1 Il Codice di rete reca le ipotesi e le metodologie utilizzate, nonche' le modalita' che il Gestore della rete e' tenuto a seguire per l'elaborazione e la pubblicazione, entro il 30 settembre di ogni anno, della previsione:
a) riferita all'anno solare successivo, dei limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati per i diversi periodi dell'anno; b) del fabbisogno del sistema elettrico nazionale a valere per un periodo non inferiore ai sei anni successivi; c) della capacita' di produzione complessivamente necessaria alla copertura della domanda prevista a garanzia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico e degli approvvigionamenti, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministro delle attivita' produttive di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99.
60.2 Il Gestore della rete definisce e pubblica con cadenza giornaliera, a valere per il giorno successivo, i valori dei limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati nei diversi periodi rilevanti. 60.3 Il Codice di rete reca le modalita' di pubblicazione delle informazioni stabilite nelle condizioni per il dispacciamento relativamente all'utilizzo della rete rilevante nel corso dello svolgimento del dispacciamento di merito economico.
Articolo 61 Gestione in tempo reale del sistema elettrico nazionale
61.1 Il Codice di rete disciplina gli obblighi informativi posti in capo al Gestore della rete, agli utenti della rete, nonche' ai titolari di porzione di rete di trasmissione nazionale, al fine della definizione e della gestione dati e delle informazioni di carattere tecnico ed operativo necessari alla gestione del sistema elettrico nazionale in tempo reale.
Articolo 62 Statistiche e bilancio energetico del sistema elettrico nazionale
62.1 Il Gestore della rete e' tenuto ad effettuare, con cadenza annuale, la compilazione del bilancio energetico del sistema elettrico nazionale. 62.2 Il Codice di rete indica le ipotesi, i criteri e le modalita' adottate dal Gestore della rete per la compilazione del bilancio energetico del sistema elettrico nazionale, ivi inclusi gli obblighi intestati agli utenti della rete ai fini della predetta compilazione. 62.3 Il Gestore della rete e' tenuto, altresi', alla compilazione e alla pubblicazione, con cadenza mensile, di bilanci energetici del sistema elettrico nazionale riferito a due mesi precedenti a quello di pubblicazione. Tali stime potranno essere riviste dal Gestore della rete in sede di compilazione del bilancio energetico annuale di cui al comma 62.1.
Titolo 23 Adozione ed applicazione del Codice di rete
Articolo 63 Adozione del Codice di rete
63.1 Il Gestore della rete sottopone all'Autorita' il Codice di rete per la verifica dell'aderenza dei contenuti del medesimo alle disposizioni di cui alle presenti direttive, nonche' alle finalita' di garanzia per tutti gli utenti della rete della liberta' di accesso a parita' di condizioni, dell'imparzialita' e della neutralita' dei servizi di trasmissione e di dispacciamento, nel perseguimento degli obiettivi di sicurezza, economicita' e utilizzazione efficiente delle risorse. 63.2 Ai fini della verifica di cui al comma 63.1, il Gestore della rete trasmette all'Autorita' il Codice di rete, ovvero i successivi aggiornamenti, unitamente a:
a) relazioni tecniche che illustrino le motivazioni poste alla base delle soluzioni previste; b) la documentazione acquisita e prodotta nel corso del procedimento per la predisposizione del Codice di rete o degli eventuali aggiornamenti; c) le eventuali osservazioni dei soggetti interessati.
63.3 L'Autorita' si pronuncia entro novanta (90) giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 63.2. Trascorso inutilmente tale termine, il Codice di rete si intende positivamente verificato da parte dell'Autorita'. 63.4 Il Codice di rete verificato ai sensi dei commi precedenti entra in vigore con decorrenza dalla pubblicazione che il Gestore della rete effettua nel proprio sito Internet entro e non oltre cinque (5) giorni successivi a quello di comunicazione degli esiti delle verifiche da parte dell'Autorita' e da parte del Ministero delle attivita' produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004. 63.5 Il Gestore della rete rivede, periodicamente o in seguito al verificarsi di eventi rilevanti, anche su richiesta dell'Autorita', ovvero del Comitato di consultazione, il Codice di rete al fine di tenere conto di mutate condizioni tecniche, di mercato e di modifiche normative. 63.6 Le proposte di modifica ed integrazione al Codice di rete formulate dal Comitato di consultazione sono trasmesse all'Autorita' per le valutazioni di propria competenza.
Articolo 64 Deroghe all'applicazione del Codice di rete
64.1 Il Gestore della rete istituisce ed aggiorna il registro delle deroghe al Codice di rete contenente gli atti e i riferimenti documentali relativi al riconoscimento delle deroghe di cui ai seguenti commi. 64.2 Il Gestore della rete, anche a seguito di motivata richiesta di un utente della rete, puo' accordare, con riferimento ad uno specifico sito di connessione, deroghe all'applicazione delle disposizioni tecniche per la connessione di cui all'articolo 6 che comportino esclusivamente una variazione quantitativa dei parametri indicati nella singola disposizione senza modificarne la prescrizione. Le deroghe sono comunicate all'Autorita' e agli utenti della rete interessati e registrate a cura del Gestore della rete nel Registro delle deroghe al Codice di rete. 64.3 Le deroghe al Codice rete relative alle prescrizioni in esso contenute devono essere approvate dall'Autorita' su proposta del Gestore della rete. Tali deroghe si intendono approvate una volta trascorsi 30 giorni dal ricevimento della proposta del Gestore della rete. 64.4 Il Gestore della rete ha la facolta' di disporre deroghe temporanee ad alcune disposizioni del Codice di rete nei casi in cui la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale possa risultare compromessa dall'applicazione delle medesime disposizioni. Il Gestore della rete da' motivata e tempestiva comunicazione all'Autorita' e agli utenti della rete interessati delle citate deroghe, della loro presumibile durata massima. Il Gestore della rete e' tenuto al ripristino delle disposizioni oggetto di deroga nel minor tempo possibile.
Articolo 65 Violazioni delle disposizioni contenute nel Codice di rete e soluzione delle controversie
65.1 Il Codice di rete deve contenere procedure da applicare in caso di mancato rispetto da parte dell'utente di rete dei limiti posti a base del medesimo codice sino a prevedere il diniego dell'accesso alle reti. 65.2 Il Gestore vigila sul rispetto del Codice di rete, individua le eventuali violazioni unitamente alle relative responsabilita' e ne informa tempestivamente l'Autorita'. 65.3 Qualora nell'applicazione del Codice di rete insorgano controversie tra i soggetti interessati, l'Autorita', fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, procede ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della medesima legge, avvalendosi delle informazioni fornite dal Gestore in conformita' al precedente comma 7.2.
Titolo 24 Disposizioni finali
Articolo 66 Rapporti in merito all'applicazione del Codice di rete
66.1 Il Gestore della rete, con cadenza almeno semestrale, predispone e trasmette all'Autorita' e al Ministero delle attivita' produttive un rapporto recante l'analisi relativa all'applicazione del Codice di rete.
Articolo 67 Prima attuazione del Codice di rete
67.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo di prima attuazione del Codice di rete. 67.2 Limitatamente all'anno 2005:
a) non sono soggetti alle disposizioni di cui al presente provvedimento gli utenti della rete di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettere d) ed e), ed, inoltre non si applicano le disposizioni di cui: i. all'articolo 13; ii. all'articolo 40, comma 40.2; iii. all'articolo 42, comma 42.2, lettera b);
b) ai fini del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, le unita' di produzione e di consumo si intendono connesse a reti con obbligo di connessione di terzi anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza.
67.3 Il Gestore della rete, in occasione della prima redazione del Codice di rete, ha facolta' di proporre che la disciplina della registrazione delle disalimentazioni di cui all'articolo 30, comma 30.1, si applichi con limitazioni geografiche, non superiori al 5% del numero dei siti di connessione, provvisoriamente fino al 31 dicembre 2006. 67.4 Il Gestore della rete, entro 90 giorni dall'approvazione del Codice di rete, in seguito ad opportuno procedimento di consultazione con i soggetti interessati, trasmette all'Autorita' un piano per la realizzazione delle campagne di rilevazione della qualita' della tensione di cui all'articolo 31, comma 31.1. Tale piano deve prevedere almeno che le campagne siano avviate al massimo entro un anno dall'approvazione del Codice di rete. Il Gestore della rete pubblica sul proprio sito internet il piano proposto; qualora l'Autorita' non si pronunci entro 30 giorni dalla pubblicazione, il piano si intende approvato. 67.5 Le disposizioni relative ai livelli attesi di qualita' del servizio di trasmissione di cui all'articolo 33, commi dal 33.1 al 33.4, decorrono dall'1 gennaio 2006. I livelli attesi di qualita' della tensione cui all'articolo 33, comma 33.5, sono presentati al piu' tardi in occasione dell'aggiornamento relativo al periodo di regolazione 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2011, con l'anticipo di cui al comma 33.6. 67.6 L'obbligo di registrazione delle interruzioni transitorie sulle linee su cui sono installate protezioni automatiche tripolari con cicli di apertura e chiusura di durata inferiore o uguale a 1 secondo, di cui all'articolo 30, comma 30.1, lettera a) punto iii), decorre dall'1 gennaio 2007. 67.7 Per gli anni 2005 e 2006, la soglia di ore annue di cui all'articolo 34, comma 34.2, e' posta pari a 90%.
Articolo 68 Disposizioni finali
68.1 Il Codice di rete dovra' prevedere che l'utilizzazione della rete di trasmissione nazionale per scopi estranei al servizio elettrico non puo' in alcun modo comportare vincoli o restrizioni, sia funzionali sia in termini di condivisione delle infrastrutture, all'utilizzo della rete stessa nei siti di connessione per le finalita' di cui al decreto legislativo n. 79/99. |
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