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| Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 30 dicembre 2004 |  | Direttive  alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A.  per l'adozione del codice di trasmissione e di dispacciamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio                   2004. (Deliberazione n. 250/04). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 30 dicembre 2004 Visti:
 
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481; - il  decreto  legislativo  16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
 legislativo n. 79/99); - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004
 recante  criteri,  modalita'  e condizioni per l'unificazione della
 proprieta'  e  della  gestione  della  rete  elettrica nazionale di
 trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004); - il  decreto-legge  29  agosto 2003, n. 239 convertito in legge, con
 modificazioni,  dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: il
 decreto-legge n. 239/03); - l'Allegato   A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
 elettrica  e il gas (di seguito: l'Autorita) 9 marzo 2000, n. 52/00
 (di seguito: deliberazione n. 52/00); - l'Allegato  A  alla  deliberazione dell'Autorita' 3 agosto 2000, n.
 138/00 (di seguito: deliberazione n. 138/00); - la  deliberazione  dell'Autorita'  26  marzo  2002,  n.  50/02  (di
 seguito: deliberazione n. 50/02); - la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2003, n. 112/03; - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n.
 168/03,  come  successivamente modificato ed integrato (di seguito:
 deliberazione n. 168/03); - l'Allegato  A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n.
 05/04,  come  successivamente  modificato ed integrato (di seguito:
 Testo integrato); - l'allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 23 aprile 2004, n.
 61/04,  recante  "Report on the events of September 28 (elevato th)
 2003 culminating in the separation of the italian power system from
 the other UCTE networks" (di seguito deliberazione n. 61/04); - l'allegato  A  alla  deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2004, n.
 83/04, recante "Resoconto dell'attivita' conoscitiva in ordine alla
 interruzione  del  servizio  elettrico  verificatasi  il  giorno 28
 settembre 2003" (di seguito: deliberazione n. 83/04); - il  documento  per la consultazione 18 novembre 2004 recante schema
 di  direttive  alla  societa'  Gestore  della  rete di trasmissione
 nazionale Spa in materia di codice di trasmissione e dispacciamento
 di  cui  all'articolo  1,  comma  4, del decreto 11 maggio 2004 (di
 seguito: il documento per la consultazione 18 novembre 2004).
 
 - Considerato che: - il  DPCM  11 maggio 2004 prevede che la societa' Gestore della rete
 di  trasmissione  nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete)
 predisponga  un  documento integrato contenente le regole tecniche,
 di  carattere obiettivo e non discriminatorio, ai sensi del decreto
 legislativo  n.  79/99,  per l'accesso e l'uso della rete elettrica
 nazionale  di  trasmissione  e  delle  apparecchiature direttamente
 connesse, per l'interoperabilita' delle reti e per l'erogazione del
 servizio  di  dispacciamento,  nonche'  i  criteri  generali per lo
 sviluppo e la difesa della sicurezza della rete elettrica nazionale
 di trasmissione e per gli interventi di manutenzione della medesima
 rete  (di  seguito:  il  Codice di rete); e che, il Ministero delle
 attivita'  produttive  e  l'Autorita'  verifichino,  per  quanto di
 rispettiva  competenza, ai sensi del decreto legislativo n. 79/99 e
 del decreto-legge n. 239/03, la conformita' del Codice di rete alle
 direttive dai medesimi emanate; - l'Autorita',  con  riferimento  alla  regolazione  dei  servizi  di
 trasmissione  e  di  dispacciamento,  ha  gia'  definito condizioni
 tecnico-economiche,  direttive  e disposizioni di natura tariffaria
 ed, in particolare:
 
 a) con deliberazione n. 52/00, ha adottato, ai sensi dell'articolo 3,
 comma  6,  del  decreto  legislativo  n. 79/99, direttive verso il
 Gestore della rete per l'adozione di regole tecniche in materia di
 progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle
 reti   di   distribuzione,   delle   apparecchiature  direttamente
 connesse,  dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette,
 al  fine  di  garantire  la  piu'  idonea connessione alla rete di
 trasmissione  nazionale  nonche'  la  sicurezza  e  la connessione
 operativa tra le reti; b) con  deliberazione  n.  138/00,  ha  adottato  direttive  verso il
 Gestore della rete per l'adozione di regole tecniche per la misura
 dell'energia  elettrica  e della continuita' del servizio ai sensi
 dell'articolo 17, comma 17.1, della deliberazione n. 52/00; c) con   deliberazione   n.   50/02,   ha   adottato  condizioni  per
 l'erogazione  del servizio di connessione alle reti elettriche con
 tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di
 connessione   di  terzi,  ivi  inclusa  la  rete  di  trasmissione
 nazionale; d) con   deliberazione   n.   168/03,   ha  adottato  condizioni  per
 l'erogazione  del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia
 elettrica  sul  territorio  nazionale  e  per l'approvvigionamento
 delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli
 articoli 3 e 5 del decreto legislativo n. 79/99; e) con  il Testo integrato ha adottato, tra l'altro, disposizioni per
 l'erogazione  dei servizi di trasmissione e di misura dell'energia
 elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007;
 
 - le   recenti  interruzioni  generalizzate  del  servizio  elettrico
 verificatesi  nell'anno  2003,  e  le  risultanze  delle  attivita'
 conoscitive  condotte  dall'Autorita' nell'ambito delle istruttorie
 che  hanno  seguito  il  verificarsi  di  detti  fenomeni,  rendono
 opportuna  l'integrazioni delle regole tecniche di cui alla lettera
 a)  del  precedente alinea, al fine dell'incremento della sicurezza
 di funzionamento del sistema elettrico nazionale; - le   condizioni   per   il  dispacciamento  adottate  e  pubblicate
 dall'Autorita'  a  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del decreto
 legislativo  n.  79/99 hanno accompagnato l'evoluzione del processo
 di liberalizzazione del sistema elettrico nazionale a partire da un
 regime  di dispacciamento di natura amministrata, sia nella fase di
 approvvigionamento  delle  risorse per il dispacciamento, che nella
 fase  di  erogazione  del servizio medesimo, fino al regime attuale
 che prevede l'approvvigionamento e la gestione delle risorse per il
 servizio  di dispacciamento basate su un ordine di merito economico
 e l'erogazione a condizioni regolate del medesimo servizio; - la  modificazione  di  assetto del Gestore della rete, prevista nel
 DPCM   11   maggio   2004,  nonche'  le  conseguenti  modificazioni
 riguardanti   la   produzione   e   l'erogazione   dei  servizi  di
 trasmissione  e  di  dispacciamento,  unitamente alla previsione di
 adozione,  da  parte  del  Gestore della rete, di un codice di rete
 "integrato", offrono l'opportunita' di riformare e razionalizzare i
 diversi  corpi  normativi  relativi ai servizi di trasmissione e di
 dispacciamento   precedentemente   adottati   dall'Autorita',   con
 particolare riferimento alle direttive essenziali per la produzione
 e l'erogazione di detti servizi; - con  il documento per la consultazione 19 novembre 2004 l'Autorita'
 ha  posto in consultazione uno schema di direttive al Gestore della
 rete  ai  fini  dell'adozione,  da parte del medesimo Gestore della
 rete,   del  Codice  di  rete,  tendente  ad  armonizzare,  nonche'
 integrare  la  disciplina  afferente i servizi di trasmissione e di
 dispacciamento  per  quanto  riguarda,  in  particolare, i seguenti
 profili:
 
 a) sicurezza  di  funzionamento del sistema elettrico nazionale e dei
 sistemi elettrici di trasmissione interconnessi; b) erogazione  del  servizio  di dispacciamento a soggetti gestori di
 reti interne di utenza e di linee dirette; c) sviluppo della rete di trasmissione nazionale; d) qualita' del servizio di trasmissione; e) obblighi informativi;
 
 - i  soggetti  consultati  hanno  espresso  un generale apprezzamento
 dell'iniziativa  condotta  dall'Autorita' proponendo l'introduzione
 di  ulteriori precisazioni riguardanti le modalita' applicative del
 Codice di rete risultante dalle direttive emanate dall'Autorita'; - in  particolare,  il Gestore della rete ha avanzato una proposta di
 integrazione  e  di  modifica del documento per la consultazione 18
 novembre 2004 per quanto riguarda la regolazione della qualita' del
 servizio di trasmissione. - Ritenuto che sia opportuno: - emanare  direttive al Gestore della rete, ai sensi dell'articolo 2,
 comma  12, lettere d) e h), nonche' ai sensi dell'articolo 3, commi
 3  e 6, del decreto legislativo n. 79/99, ai fini dell'adozione, da
 parte  del  medesimo  Gestore  della  rete,  del Codice di rete, in
 aderenza  allo  schema  di  direttive  di  cui  al documento per la
 consultazione  18 novembre 2004, introducendo alcune precisazioni e
 recependo,  nelle  sue  linee  generali, la proposta effettuata dal
 Gestore della rete circa la regolazione della qualita' del servizio
 di trasmissione; - stabilire  un  periodo  di  prima  attuazione  del  Codice  di rete
 posponendo   all'anno   2006   l'applicazione   delle  disposizioni
 riguardanti  l'erogazione del servizio di dispacciamento a soggetti
 gestori  di  reti interne di utenza e di linee dirette e stabilendo
 adeguate  misure di gradualita' per l'attuazione delle disposizioni
 riguardanti   la   regolazione   della  qualita'  del  servizio  di
 trasmissione
 
 DELIBERA
 
 - di  approvare  il  documento "Direttive alla societa' Gestore della
 rete  di  trasmissione  nazionale  Spa per l'adozione del codice di
 trasmissione  e  di dispacciamento di cui al decreto del presidente
 del  Consiglio  dei  ministri  11 maggio 2004" allegato al presente
 documento (Allegato A) di cui forma parte integrante e sostanziale; - di  trasmettere  copia del presente provvedimento al Ministro delle
 attivita'  produttive  ed  alla  societa'  Gestore  della  rete  di
 trasmissione nazionale Spa; - di  pubblicare  il  presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale
 della  Repubblica  italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
 (www.autorita.energia.it),  affinche'  entri  in  vigore dalla data
 della sua pubblicazione.
 
 Milano, 30 dicembre 2004
 
 Il Presidente: A. Ortis
 |  |  |  | ALLEGATO A DIRETTIVE  ALLA SOCIETA' GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE SPA  PER L'ADOZIONE DEL CODICE DI TRASMISSIONE E DI DISPACCIAMENTO DI CUI  AL  DECRETO  DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 MAGGIO 2004
 
 SOMMARIO
 
 PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI                                     62 Titolo 1 Generalita'                                              62
 Articolo 1 Definizioni                                         62
 Articolo 2 Finalita'                                           64
 Articolo 3 Oggetto                                             64
 Articolo 4 Ambito di applicazione del Codice di rete           64
 
 Titolo 1 Utenti dei servizi erogati dal Gestore della rete        64
 Articolo 5 Utenti della rete                                   64
 Articolo 6 Gestori di rete diversi dal Gestore della rete      65
 e dalle imprese distributrici
 
 PARTE II SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE DI TRASMISSIONE        66 NAZIONALE
 
 Titolo 2 Utenti della connessione                                 66
 Articolo 7 Utenti della connessione                            66
 
 Titolo 3 Disposizioni procedurali e tecniche per la connessione   66
 alla rete di trasmissione nazionale
 Articolo 8 Modalita' procedurali per la connessione alla       66
 rete di trasmissione nazionale
 Articolo 9 Disposizioni tecniche per la connessione alla       67
 rete di trasmissione nazionale
 Articolo 10 Caratteristiche e prestazioni funzionali delle     67
 unita' di produzione
 Articolo 11 Caratteristiche e prestazioni funzionali delle     68
 unita'  di consumo
 Articolo 12 Caratteristiche e prestazioni funzionali per le    69
 reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete
 di trasmissione nazionale
 Articolo 13 Caratteristiche e prestazioni funzionali per le    70
 reti interne di utenza
 Articolo 14 Separazione funzionale dell'attivita' di           71
 trasmissione dalle altre attivita' elettriche nei siti di
 connessione alla rete di trasmissione nazionale
 Articolo 15 Piccole reti isolate                               72
 Articolo 16 Linee dirette                                      72
 
 Titolo 4 Erogazione del servizio di connessione alle rete di      72
 trasmissione nazionale
 Articolo 17 Regolazione economica del servizio di connes-      72
 sione alla rete di trasmissione nazionale
 
 PARTE III SERVIZIO DI TRASMISSIONE                                73
 
 Titolo 5 Utenti della trasmissione                                73
 Articolo 18 Utenti della trasmissione                          73
 
 Titolo 6 Gestione ed esercizio e della rete di trasmissione       73 nazionale ai fini della trasmissione
 Articolo 19 Gestione della rete di trasmissione nazionale      73
 Articolo 20 Esercizio della rete di trasmissione nazionale     73
 Articolo 21 Caratteristiche e prestazioni funzionali della     75
 rete di trasmissione nazionale
 Articolo 22 Condizioni di funzionamento del sistema elettrico  75
 nazionale
 Articolo 23 Interoperabilita' tra le reti elettriche           76
 Articolo 24 Interconnessioni con altre reti elettriche         76
 Articolo 25 Indisponibilita' e manutenzioni della rete di      76
 trasmissione nazionale
 Articolo 26 Piani di indisponibilita' delle reti con obbligo   77
 di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione
 nazionale
 
 Titolo 7 Sviluppo della rete di trasmissione nazionale            78
 Articolo 27 Criteri per lo sviluppo della rete di trasmissione 78
 nazionale
 Articolo 28 Piano di sviluppo della rete di trasmissione       78
 nazionale
 
 Titolo 8 Qualita' del servizio di trasmissione                    78
 Articolo 29 Ambito di applicazione                             78
 Articolo 30 Classificazione e registrazione degli eventi di    78
 interruzione
 Articolo 31 Rilevazione della qualita' della tensione          80
 Articolo 32 Indici di qualita' del servizio                    81
 Articolo 33 Livelli attesi di qualita' del servizio di         81
 trasmissione
 Articolo 34 Potenza di corto circuito                          83
 Articolo 35 Incidenti rilevanti                                83
 Articolo 36 Contratti per la qualita' per gli utenti della     83
 rete
 Articolo 37 Servizio di interrompibilita'                      84
 
 Titolo 9 Sicurezza di funzionamento del sistema elettrico         84 nazionale
 Articolo 38 Piano di difesa del sistema elettrico              84
 
 Titolo 10 Erogazione del servizio di trasmissione                 85
 Articolo 39 Regolazione tariffaria del servizio di             85
 trasmissione
 
 PARTE IV SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA        85
 
 Titolo 11 Utenti del dispacciamento                               85
 Articolo 40 Utenti del dispacciamento                          85
 
 Titolo 12 Disposizioni tecniche per il dispacciamento             86
 Articolo 41 Obblighi degli utenti del dispacciamento           86
 Articolo 42 Punti di dispacciamento                            86
 Articolo 43 Indisponibilita' di capacita' produttiva           87
 
 Titolo 13 Disposizioni relative alla produzione del servizio di   87 dispacciamento
 Articolo 44 Approvvigionamento e gestione delle risorse per    87
 il servizio di dispacciamento
 Articolo 45 Disposizioni relative ad unita' di produzione o di 88
 consumo rilevanti
 
 Titolo 14 Unita' di produzione essenziali per la sicurezza di     88 funzionamento del sistema elettrico nazionale
 Articolo 46 Unita' di produzione essenziali per la sicurezza   88
 del sistema elettrico
 Articolo 47 Registrazione, archiviazione e comunicazione di    89
 dati e informazioni relative alle unita' di produzione essen-
 ziali per la sicurezza del sistema elettrico
 
 Titolo 15 Zone della rete rilevante                               89
 Articolo 48 Suddivisione della rete rilevante in zone          89
 
 Titolo 16 Erogazione del servizio di dispacciamento               90
 Articolo 49 Regolazione economica del servizio di dispaccia-   90
 mento
 
 PARTE V SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA                 90
 
 Titolo 17 Utenti della misura                                     90
 Articolo 50 Utenti del servizio di misura dell'energia         90
 elettrica
 
 Titolo 18 Disposizioni tecniche per la misura dell'energia        90 elettrica
 Articolo 51 Disposizioni tecniche per la misura dell'energia   90
 elettrica
 
 Titolo 19 Erogazione del servizio di misura dell'energia          92 elettrica
 Articolo 52 Regolazione tariffaria del servizio di misura      92
 dell'energia elettrica
 
 PARTE VI SERVIZIO DI AGGREGAZIONE DELLE MISURE DELL'ENERGIA       93 ELETTRICA AI FINI DEL DISPACCIAMENTO
 
 Titolo 20 Utenti del servizio di aggregazione delle misure        93 dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento
 Articolo 53 Utenti dell'aggregazione delle misure ai fini      93
 della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento
 
 Titolo 21 Disposizioni tecniche per l'aggregazione delle misure   93 dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento
 Articolo 54 Responsabile del servizio di aggregazione delle    93
 misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di
 dispacciamento
 Articolo 55 Avvalimento dell'opera di terzi                    94
 
 Titolo 22 Erogazione del servizio di aggregazione delle misure    94 dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento
 Articolo 56 Regolazione economica del servizio di aggregazione 94
 delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento
 
 PARTE VII OBBLIGHI INFORMATIVI                                    94
 
 Articolo 57 Obblighi generali                                  94
 Articolo 58 Obblighi informativi degli Utenti della rete       94
 Articolo 59 Dati e informazioni riguardanti la rete di         95
 trasmissione nazionale
 Articolo 60 Limiti di trasporto tra le zone e fabbisogno       96
 del sistema elettrico
 Articolo 61 Gestione in tempo reale del sistema elettrico      96
 nazionale
 Articolo 62 Statistiche e bilancio energetico del sistema      96
 elettrico nazionale
 
 Titolo 23 Adozione ed applicazione del Codice di rete             97
 Articolo 63 Adozione del Codice di rete                        97
 Articolo 64 Deroghe all'applicazione del Codice di rete        97
 Articolo 65 Violazioni delle disposizioni contenute nel        98
 Codice di rete e soluzione delle controversie
 
 Titolo 24 Disposizioni finali                                     98
 Articolo 66 Rapporti in merito all'applicazione del Codice     98
 di rete
 Articolo 67 Prima attuazione del Codice di rete                98
 Articolo 68 Disposizioni finali                                99
 
 PARTE I
 DISPOSIZIONI GENERALI
 
 Titolo 1
 Generalita'
 
 Articolo 1
 Definizioni
 
 1.1 Ai    fini   dell'interpretazione   e   dell'applicazione   delle
 disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le
 definizioni   di   cui   all'articolo   1  dell'Allegato  A  alla
 deliberazione  dell'Autorita'  30  dicembre 2003, n. 168/03, come
 successivamente    integrata   e   modificata,   all'articolo   1
 dell'Allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  30 gennaio
 2004,  n.  5/04,  come  successivamente modificata e integrata, e
 all'articolo  1 della deliberazione dell'Autorita' 26 marzo 2002,
 n. 50/02, nonche' le ulteriori definizioni formulate come segue:
 
 - altre reti elettriche sono le reti elettriche connesse alla rete di
 trasmissione  nazionale  attraverso  circuiti  di  interconnessione
 corrispondenti a:
 
 a) porzioni  limitate  della  rete  di trasmissione nazionale, di cui
 all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99; b) reti  elettriche  situate  in  territorio  estero,  in particolare
 quelle di trasmissione; c) reti  interne  di utenza della societa' Ferrovie dello Stato Spa o
 sue  aventi  causa, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto
 del Ministro dell'industria 25 giugno 1999;
 
 - approvvigionamento delle risorse del dispacciamento e' l'attivita',
 effettuata  dal  Gestore della rete, di selezione e di acquisizione
 delle risorse ai fini del dispacciamento di merito economico; - buco  di tensione e' la diminuzione improvvisa della tensione delle
 tre  fasi  per un utente della rete direttamente connesso alla rete
 di  trasmissione  nazionale ad un valore compreso tra il 90% e l'1%
 della  tensione nominale per un periodo superiore a 10 millisecondi
 e non superiore a 1 minuto; - buco di tensione unipolare e' un buco di tensione che interessa una
 sola fase; - CEI e' il Comitato elettrotecnico italiano; - Codice  di  rete  e'  il  Codice  di  trasmissione, dispacciamento,
 sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del
 DPCM 11 maggio 2004; - Comitato  di  consultazione  e'  il  comitato  istituito  ai  sensi
 dell'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004; - condizioni    per    il    dispacciamento    sono   le   condizioni
 tecnico-economiche   per  l'erogazione  del  pubblico  servizio  di
 dispacciamento  dell'energia  elettrica  sul territorio nazionale e
 per  l'approvvigionamento  delle relative risorse su base di merito
 economico, fissate dall'Autorita' ai sensi degli articoli 3 e 5 del
 decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; - condizioni per la connessione sono le condizioni tecnico-economiche
 del   servizio   di   connessione,   relativamente   alla  rete  di
 trasmissione    nazionale,    fissate   dall'Autorita'   ai   sensi
 dell'articolo  2,  comma  12,  lettera  d), della legge 14 novembre
 1995, n. 481; - disalimentazione e' una interruzione breve o lunga; - disposizioni   tariffarie   sono,   ai   soli   fini  del  presente
 provvedimento,  le  disposizioni  per  l'erogazione  dei servizi di
 trasmissione   e   di   misura   dell'energia   elettrica   fissate
 dall'Autorita' ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481; - ETSO e' Association of European Transmission System Operators, - il  Gestore  della  rete e', ai fini del presente provvedimento, il
 soggetto  a  cui  e'  conferita  la  gestione  della rete elettrica
 nazionale  in  esito al processo di unificazione della proprieta' e
 della  gestione  della  medesima  rete ai sensi dell'articolo 1 del
 DPCM 11 maggio 2004; - interoperabilita' di reti elettriche designa le modalita' operative
 per   l'espletamento   delle   attivita'  di  gestione,  esercizio,
 manutenzione  e  sviluppo di due o piu' reti interconnesse, al fine
 di garantire il funzionamento simultaneo e coordinato delle stesse; - interruzione  e'  la  condizione  nella quale la tensione delle tre
 fasi in un punto di prelievo o di immissione dell'energia elettrica
 corrispondente  ad  un utente della rete direttamente connesso alla
 rete  di  trasmissione  nazionale  einferiore all'1% della tensione
 nominale; - interruzione  lunga  e'  una  interruzione  di durata superiore a 3
 minuti; - interruzione  breve e' una interruzione di durata non superiore a 3
 minuti e superiore a 1 secondo; - interruzione   transitoria   e'  una  interruzione  di  durata  non
 superiore  a  1  secondo,  riconosciuta  tramite  l'attivazione  di
 interventi automatici di richiusura degli interruttori; - sito  di  connessione  e'  l'area  nella  quale sono installati gli
 impianti elettrici che realizzano il collegamento circuitale tra la
 rete  con  obbligo  di  connessione  di terzi a cui gli stessi sono
 connessi e gli impianti dell'utente della rete; - rete  rilevante  e' l'insieme della rete di trasmissione nazionale,
 ivi  inclusa la rete di interconnessione con l'estero, e delle reti
 di  distribuzione  in alta tensione direttamente connesse alla rete
 di trasmissione nazionale in almeno un punto di interconnessione; - servizio  di  interrompibilita'  del  carico e' il servizio fornito
 dalle  unita' di consumo connesse a reti con obbligo di connessione
 di   terzi   dotate,   in   ogni  singolo  punto  di  prelievo,  di
 apparecchiature  di  distacco  del  carico conformi alle specifiche
 tecniche  definite dal Gestore della rete e disponibili a distacchi
 di  carico  con  le  modalita'  definite dal medesimo Gestore della
 rete; - UCTE e' Union pour la Coordination du Transport de l'Electricite'; - decreto  17  luglio 2000 e' il decreto del Ministro dell'industria,
 del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000 recante concessione
 alla  societa'  Gestore  della  rete  di trasmissione nazionale Spa
 delle  attivita'  di  trasmissione  e  dispacciamento  dell'energia
 elettrica nel territorio nazionale; - DPCM  11 maggio 2004 e' il decreto del Presidente del Consiglio dei
 ministri 11 maggio 2004; - legge n. 239/04 e' la legge 23 Agosto 2004, n. 239.
 
 Articolo 2
 Finalita'
 
 2.1 Con  il  presente provvedimento l'Autorita' persegue la finalita'
 di assicurare la liberta' di accesso a parita' di condizioni alla
 rete di trasmissione nazionale, l'imparzialita', la neutralita' e
 la  trasparenza  dei  servizi di trasmissione e di dispacciamento
 erogati agli utenti della rete di cui all'articolo 5 promuovendo,
 altresi',  lo  sviluppo della rete di trasmissione nazionale e la
 sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale.
 
 Articolo 3
 Oggetto
 
 3.1 Con il presente provvedimento sono impartite direttive al Gestore
 della  rete  ai fini della predisposizione, da parte dello stesso
 Gestore,  del  Codice  di  rete  con  riferimento  ai servizi dal
 medesimo erogati e relativi a:
 
 a) connessione alla rete di trasmissione nazionale; b) trasmissione dell'energia elettrica; c) dispacciamento dell'energia elettrica; d) misura dell'energia elettrica; e) aggregazione  delle  misure  dell'energia  elettrica  ai  fini del
 dispacciamento.
 
 Articolo 4
 Ambito di applicazione del Codice di rete
 
 4.1 Le  disposizioni di cui al Codice di rete si applicano al Gestore
 della  rete  e  agli  utenti della rete di cui all'articolo 5 con
 riferimento  a ciascun servizio di cui all'articolo 3, comma 3.1,
 e secondo quanto stabilito nel presente provvedimento. 4.2 Il  Codice  di  rete  reca,  inoltre,  disposizioni  relative  ai
 rapporti   fra  il  Gestore  della  rete  ed  eventuali  soggetti
 proprietari  di  porzioni  della  rete  di trasmissione nazionale
 diversi  dal Gestore della rete, ai fini della gestione unificata
 della medesima rete di trasmissione nazionale.
 
 Titolo 1
 Utenti dei servizi erogati dal Gestore della rete
 
 Articolo 5
 Utenti della rete
 
 5.1 Gli  utenti  dei  servizi  erogati  dal  Gestore  della rete sono
 denominati utenti della rete e sono i soggetti titolari di:
 
 a) unita'  di produzione connesse alla rete di trasmissione nazionale
 direttamente  o  indirettamente per il tramite di reti con obbligo
 di  connessione  di  terzi  diverse  dalla  rete  di  trasmissione
 nazionale,  ovvero  connesse  alle  reti  elettriche  di  cui alla
 seguente lettera f); b) unita'  di  consumo  connesse  alla rete di trasmissione nazionale
 direttamente  o  indirettamente per il tramite di reti con obbligo
 di  connessione  di  terzi  diverse  dalla  rete  di  trasmissione
 nazionale,  ovvero  connesse  alle  reti  elettriche  di  cui alla
 seguente lettera f); c) reti  con  obbligo  di  connessione di terzi diverse dalla rete di
 trasmissione  nazionale connesse alla medesima rete direttamente o
 indirettamente  per  il tramite di reti con obbligo di connessione
 di   terzi  diverse  dalla  rete  di  trasmissione  nazionale,  ad
 esclusione  delle  reti  elettriche  con obbligo di connessione di
 terzi  gestite  da  soggetti  gestori  di rete diversi dal Gestore
 della rete e diversi dalle imprese distributrici; d) reti interne d'utenza connesse alla rete di trasmissione nazionale
 direttamente  o  indirettamente per il tramite di reti con obbligo
 di  connessione  di  terzi  diverse  dalla  rete  di  trasmissione
 nazionale,  ovvero  connesse a reti di cui alla successiva lettera
 f); e) linee   dirette  connesse  alla  rete  di  trasmissione  nazionale
 direttamente  o  indirettamente per il tramite di reti con obbligo
 di  connessione  di  terzi  diverse  dalla  rete  di  trasmissione
 nazionale,  ovvero  connesse a reti di cui alla successiva lettera
 f); f) reti  con obbligo di connessione di terzi non interconnesse con la
 rete  di trasmissione nazionale, neppure indirettamente attraverso
 reti  con  obbligo  di  connessione di terzi diverse dalla rete di
 trasmissione nazionale o collegamenti in corrente continua.
 
 Articolo 6
 Gestori di rete diversi dal Gestore della rete e dalle imprese
 distributrici
 
 6.1 I  soggetti  gestori  di reti con obbligo di connessione di terzi
 diversi  dal  Gestore  della  rete  e dalle imprese distributrici
 adempiono   alle   disposizioni   di   cui  al  Codice  di  rete,
 relativamente   alle   proprie   reti,   sotto  il  coordinamento
 dell'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale. 6.2 Per  le  finalita'  di  cui  al  comma 6.1, i gestori di reti con
 obbligo  di connessione di terzi diversi dal Gestore della rete e
 dalle   imprese  distributrici  concludono  una  convenzione  con
 l'impresa   distributrice  competente  nell'ambito  territoriale.
 Detta   convenzione   e'   trasmessa  al  Gestore  della  rete  e
 all'Autorita'   per   approvazione,   da   parte  della  medesima
 Autorita',  entro  30  giorni  dalla  data  del  suo ricevimento.
 Trascorso  inutilmente  tale  termine, la medesima convenzione si
 intende approvata. 6.3 La convenzione di cui al comma 6.2 deve essere conclusa entro sei
 mesi  dall'adozione  del  Codice di rete. Nel caso in cui le reti
 elettriche   di   cui   al  comma  6.1  interessino  piu'  ambiti
 territoriali,   l'impresa  distributrice  competente  e'  assunta
 essere  quella  a  cui  corrisponde il maggior numero di punti di
 prelievo.
 
 PARTE II
 SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE
 
 Titolo 2
 Utenti della connessione
 
 Articolo 7
 Utenti della connessione
 
 7.1 Sono  utenti  della  connessione  gli  utenti  della  rete di cui
 all'articolo  5,  comma  5.1,  i cui impianti elettrici risultino
 essere  connessi direttamente alla rete di trasmissione nazionale
 o che richiedono la connessione a detta rete.
 
 Titolo 3 Disposizioni  procedurali  e tecniche per la connessione alla rete di
 trasmissione nazionale
 
 Articolo 8 Modalita'  procedurali  per  la connessione alla rete di trasmissione
 nazionale
 
 8.1 Il  Codice  di  rete  reca,  nel rispetto delle condizioni per la
 connessione,  le  modalita'  procedurali  per la connessione alla
 rete  di  trasmissione  nazionale degli impianti elettrici di cui
 all'articolo 5, comma 5.1, direttamente connessi a tale rete, ivi
 inclusa la modifica delle connessioni esistenti. 8.2 Le modalita' procedurali di cui al comma 8.1 prevedono, almeno:
 
 a) le  modalita' per la presentazione della richiesta di accesso alla
 rete,   ivi   inclusa   la   specificazione  della  documentazione
 richiesta; b) le modalita' e i tempi di risposta del Gestore della rete; c) criteri e schemi di principio della connessione; d) le  soluzioni  di  massima per la connessione nonche' i termini di
 validita' della soluzione proposta dal Gestore della rete, decorsi
 i  quali,  in assenza di accettazione da parte del richiedente, la
 richiesta di connessione deve intendersi decaduta; e) le  modalita'  per la scelta della soluzione per la connessione da
 parte del soggetto richiedente; f) le  modalita'  e i tempi in base ai quali il Gestore della rete si
 impegna,  per  le  azioni  di propria competenza, a realizzare gli
 impianti per la connessione di propria competenza; g) le  soluzioni  tecniche  convenzionali  adottate dal Gestore della
 rete  per  la  realizzazione  della  connessione  alla  rete degli
 impianti elettrici; h) gli standard tecnici e le specifiche di progetto essenziali per la
 realizzazione   degli  impianti  per  la  connessione  di  propria
 competenza, per il loro esercizio e per la loro manutenzione; i) le  modalita'  in  base  alle  quali  il  Gestore  della rete puo'
 consentire   la   realizzazione   dell'impianto  di  rete  per  la
 connessione al richiedente la connessione stessa.
 
 Articolo 9
 Disposizioni tecniche per la connessione alla rete di trasmissione
 nazionale
 
 9.1 Il   Codice   di  rete  contiene  disposizioni  tecniche  per  la
 connessione  alla  rete  di trasmissione nazionale degli impianti
 elettrici,   di  cui  all'articolo  5,  comma  5.1,  direttamente
 connessi  alla  rete  di  trasmissione  nazionale,  indicanti  le
 caratteristiche,  nonche'  le prestazioni funzionali dei medesimi
 impianti  elettrici  secondo le disposizioni di cui agli articoli
 10, 11, 12 e 13.
 
 Articolo 10
 Caratteristiche e prestazioni funzionali delle unita' di produzione
 
 10.1 Con  riferimento  agli impianti elettrici di cui all'articolo 5,
 comma  5.1,  lettera  a),  direttamente  connessi  alla  rete di
 trasmissione nazionale, il Codice di rete:
 
 a) reca le caratteristiche di tali impianti riguardanti, almeno:
 i. l'individuazione dei punti di separazione funzionale fra le at-
 tivita' di competenza del Gestore della rete e quelle di compe-
 tenza dell'utente della rete;
 ii. la modalita' di gestione delle stazioni elettriche di competen-
 za  dell'utente  della rete, limitatamente  alle parti di  esse
 funzionali al servizio di trasmissione; iii. le caratteristiche  dei dispositivi di interruzione e di sezio-
 namento, nonche' dei sistemi di protezione;
 iv. lo stato del neutro;
 v. le funzioni  di distacco automatico e manuale  delle utenze  ai
 fini del controllo in situazioni di emergenza del sistema elet-
 trico attuato dal Gestore della rete;
 vi. le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 44, comma 44.1,
 lettera c), ivi  incluse le caratteristiche funzionali  dei si-
 stemi per il controllo dell'energia elettrica attiva e reattiva
 immessa in rete; b) indica  i criteri per l'individuazione, nonche' i valori caratte-
 ristici delle prestazioni funzionali per quanto riguarda, almeno:
 i. le protezioni installate negli impianti dell'utente della  rete
 il cui funzionamento debba  essere coordinato con le protezioni
 della rete di trasmissione nazionale;
 ii. le  prestazioni dei sistemi di telecontrollo, di telemisura, di
 trasmissione dei dati installati nel sito di connessione al fi-
 ne dei servizi di trasmissione e di dispacciamento; iii. l'eventuale contributo di detti impianti elettrici alle corren-
 ti di guasto nel sito di connessione;
 iv. i livelli di tenuta alle sovratensioni e i criteri di coordina-
 mento dell'isolamento adottati per detti impianti elettrici;
 v. i limiti all'immissione e al prelievo di potenza attiva e reat-
 tiva  dell'impianto elettrico  connesso nelle varie  condizioni
 ammesse di tensione e di frequenza di cui all'articolo 21, com-
 ma 21.1, lettera d), punto i.;
 vi. requisiti di flessibilita', ivi incluse le condizioni di avvia-
 mento, di presa di carico, di modulabilita' della potenza atti-
 va  e reattiva durante le  fasi di avviamento e durante il fun-
 zionamento  in parallelo, di funzionamento  in seguito a guasti
 esterni,  di funzionamento su  porzioni isolate della  rete  di
 trasmissione nazionale; vii. limiti  di variazione della frequenza  e della tensione di rete
 entro cui l'impianto deve rimanere connesso; viii. i sistemi di distacco automatico di cui alla precedente lette-
 ra a), punto v.; c) reca  gli obblighi per gli utenti della rete, nonche' le disposi-
 zioni tecniche  stabilite dal Gestore  della rete, ivi incluse le
 modalita' di  messa a disposizione delle risorse e di svolgimento
 delle prove, concernenti:
 i. le  funzioni automatiche di distacco  degli impianti di genera-
 zione al verificarsi di prestabilite condizioni di rete;
 ii. l'attuazione delle azioni di rifiuto di carico; iii. l'attuazione delle azioni previste durante le fasi di ripristi-
 no del  servizio elettrico in seguito ad interruzioni del mede-
 simo servizio.
 
 10.2 Le disposizioni di cui al comma 10.1, lettera b), punti ii., vi.
 e vii., e lettera c), si applicano anche agli impianti elettrici
 di  cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera a), corrispondenti ad
 unita'  di  produzione  rilevanti non direttamente connesse alla
 rete di trasmissione nazionale.
 
 Articolo 11
 Caratteristiche e prestazioni funzionali delle unita' di consumo
 
 11.1 Con  riferimento  agli impianti elettrici di cui all'articolo 5,
 comma  5.1,  lettera  b),  direttamente  connessi  alla  rete di
 trasmissione nazionale, il Codice di rete:
 
 a) reca le caratteristiche di tali impianti riguardanti, almeno:
 i. l'individuazione dei punti di separazione funzionale fra le at-
 tivita' di competenza del Gestore della rete e quelle di compe-
 tenza dell'utente della rete;
 ii. la modalita' di gestione delle stazioni elettriche di competen-
 za  dell'utente della  rete, limitatamente  alle parti di  esse
 funzionali al servizio di trasmissione; iii. le caratteristiche  dei dispositivi di interruzione e di sezio-
 namento, nonché dei sistemi di protezione;
 iv. lo stato del neutro;
 v. le  funzioni di distacco  automatico e manuale delle  utenze ai
 fini del controllo in situazioni di emergenza del sistema elet-
 trico;
 vi. le funzioni  di distacco del carico nell'ambito del servizio di
 interrompibilita'; vii. le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 44, comma 44.1,
 lettera c),  ivi incluse le caratteristiche  funzionali dei si-
 stemi per il controllo dell'energia elettrica reattiva preleva-
 ta dalla rete; b) indica i criteri per l'individuazione, nonché i valori caratteri-
 stici delle prestazioni funzionali per quanto riguarda, almeno:
 i. le  protezioni installate negli impianti dell'utente della rete
 il cui funzionamento debba essere coordinato con le  protezioni
 della rete di trasmissione nazionale;
 ii. le prestazioni dei sistemi di telecontrollo, di telemisura,  di
 trasmissione  dei dati, installati  nel sito di  connessione al
 fine dei servizi di trasmissione e di dispacciamento; iii. l'eventuale contributo di detti impianti elettrici alle corren-
 ti di guasto nel sito di connessione;
 iv. i livelli di tenuta alle sovratensioni e i criteri di coordina-
 mento dell'isolamento adottati per detti impianti elettrici;
 v. i limiti all'immissione e al prelievo di potenza attiva e reat-
 tiva  dell'impianto elettrico  connesso nelle varie  condizioni
 ammesse di tensione e di frequenza di cui all'articolo 21, com-
 ma 21.1, lettera d), punto i.;
 vi. i sistemi di distacco automatico di cui alla precedente lettera
 a), punto v.. c) reca  gli obblighi per gli utenti della rete, nonche' le disposi-
 zioni tecniche  stabilite dal Gestore  della rete, riguardanti le
 modalita' di messa  a disposizione delle risorse e di svolgimento
 delle prove relative al servizio di interrompibilita' del carico.
 
 11.2 Le  disposizioni di cui al comma 11.1, lettera b), punto ii., si
 riferiscono anche agli impianti elettrici di cui all'articolo 5,
 comma  5.1,  lettera  b),  corrispondenti  ad  unita' di consumo
 rilevanti  non  direttamente  connesse alla rete di trasmissione
 nazionale.
 
 Articolo 12
 Caratteristiche e prestazioni funzionali per le reti con obbligo di
 connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale
 
 12.1 Per  le  reti  con obbligo di connessione di terzi diverse dalla
 rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 5, comma 5.1,
 lettera  c),  direttamente  connesse  alla  rete di trasmissione
 nazionale, il Codice di rete reca le disposizioni relative:
 
 a) alle  caratteristiche  di dette reti nei punti di interconnessione
 con la rete di trasmissione nazionale almeno per quanto riguarda:
 i. l'individuazione dei punti di separazione funzionale fra le at-
 tivita' di competenza del Gestore della rete e quelle di compe-
 tenza dell'utente della rete;
 ii. la modalita' di gestione delle stazioni elettriche di competen-
 za  dell'utente della  rete, limitatamente alle  parti di  esse
 funzionali al servizio di trasmissione; iii. le caratteristiche dei dispositivi  di interruzione e di sezio-
 namento, nonche' dei sistemi di protezione;
 iv. lo stato del neutro; b) ai criteri per l'individuazione delle prestazioni  funzionali per
 quanto riguarda, almeno:
 i. le  protezioni installate negli impianti dell'utente della rete
 e  il relativo coordinamento  con le protezioni della  rete  di
 trasmissione nazionale;
 ii. le prestazioni dei sistemi di telecontrollo, di  telemisura, di
 trasmissione  dei  dati, installati nel  sito di connessione al
 fine dei servizi di trasmissione e di dispacciamento; iii. i livelli di tenuta alle sovratensioni e i criteri di coordina-
 mento  dell'isolamento  adottati per  detti impianti elettrici;
 
 c) alle  funzioni  di  distacco  automatico e manuale delle utenze ai
 fini   del  controllo  in  situazioni  di  emergenza  del  sistema
 elettrico   attuato   dal   Gestore  della  rete,  anche  mediante
 dispositivi   localizzati   in   impianti  interni  alle  reti  di
 distribuzione; d) alla  definizione e all'attuazione delle procedure di controllo in
 situazioni  di  emergenza  coordinato  con  quello  della  rete di
 trasmissione nazionale; e) alla    definizione    e   all'attuazione   delle   procedure   di
 rialimentazione  di parti della rete di distribuzione a seguito di
 disservizi; f) alla   definizione   e  all'attuazione  delle  procedure  atte  al
 mantenimento   dei  profili  di  tensione  sulle  reti  elettriche
 interconnesse.
 
 12.2 Per  le  reti  con obbligo di connessione di terzi diverse dalla
 rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 5, comma 5.1,
 lettera  c),  indirettamente  connesse alla rete di trasmissione
 nazionale   per   il  tramite  di  altre  reti  con  obbligo  di
 connessione   di   terzi  diverse  dalla  rete  di  trasmissione
 nazionale, il Codice di rete reca le disposizioni relative:
 
 a) alle  funzioni  di  distacco  automatico e manuale delle utenze ai
 fini   del  controllo  in  situazioni  di  emergenza  del  sistema
 elettrico   attuato   dal   Gestore  della  rete,  anche  mediante
 dispositivi   localizzati   in   impianti  interni  alle  reti  di
 distribuzione; b) alla  definizione e all'attuazione delle procedure di controllo in
 situazioni  di  emergenza  coordinato  con  quello  della  rete di
 trasmissione nazionale; c) alla    definizione    e   all'attuazione   delle   procedure   di
 rialimentazione  di parti della rete di distribuzione a seguito di
 disservizi.
 
 Articolo 13
 Caratteristiche e prestazioni funzionali per le reti interne di
 utenza
 
 13.1 Con  riferimento  agli impianti elettrici di cui all'articolo 5,
 comma 5.1, lettera d), relativamente alle reti interne di utenza
 direttamente  connesse  alla  rete di trasmissione nazionale, il
 Codice di rete:
 
 a) reca le caratteristiche di tali impianti riguardanti, almeno:
 
 i. l'individuazione dei punti di separazione funzionale fra le at-
 tivita' di competenza del Gestore della rete e quelle di compe-
 tenza dell'utente della rete;
 ii. la modalita' di gestione delle stazioni elettriche di competen-
 za  dell'utente della  rete, limitatamente alle parti  di  esse
 funzionali al servizio di trasmissione; b) indica i criteri per l'individuazione, nonche'  i valori caratte-
 ristici delle prestazioni funzionali per quanto riguarda, almeno:
 i. le protezioni installate  negli impianti dell'utente della rete
 il cui  funzionamento debba essere coordinato con le protezioni
 della rete di trasmissione nazionale;
 ii. le  prestazioni dei sistemi di telecontrollo, di telemisura, di
 trasmissione dei dati, installati nel sito di connessione e al-
 l'interno della rete interna di utenza ai soli fini dei servizi
 di trasmissione e di dispacciamento; iii. l'eventuale contributo di detti impianti elettrici alle corren-
 ti di guasto nel sito di connessione;
 iv. i limiti all'immissione e al prelievo di potenza attiva e reat-
 tiva  dell'impianto elettrico  connesso nelle varie  condizioni
 ammesse di tensione e di frequenza di cui all'articolo 21, com-
 ma 21.1, lettera d), punto i.; c) reca  le modalita' di  coordinamento tra il  Gestore della rete e
 l'utente  della rete ai fini  dell'interoperabilita'  delle  reti
 elettriche con riferimento, almeno:
 i. ai livelli  di tenuta alle sovratensioni e i criteri di coordi-
 namento dell'isolamento  adottati per detti impianti elettrici;
 ii. alle  caratteristiche dei dispositivi  di interruzione e di se-
 zionamento; iii. allo stato del neutro.
 
 Articolo 14 Separazione  funzionale  dell'attivita'  di  trasmissione dalle altre attivita'   elettriche   nei   siti   di  connessione  alla  rete  di
 trasmissione nazionale
 
 14.1 Con  riferimento  agli impianti elettrici di cui all'articolo 5,
 comma  5.1,  direttamente  connessi  alla  rete  di trasmissione
 nazionale,   il   Codice   di   rete   reca   le   modalita'  di
 individuazione,  da parte del Gestore della rete, delle parti di
 impianto    interessate   dalla   separazione   funzionale   tra
 l'attivita'  di  trasmissione  e  le  attivita'  poste  in  capo
 all'utente  nei  siti  di  connessione alla rete di trasmissione
 nazionale, tenendo conto delle seguenti esigenze:
 
 a) garanzia  della  continuita'  circuitale  e  della magliatura, ove
 possibile,  della  rete  di trasmissione nazionale, anche mediante
 impianti elettrici installati nel sito di connessione non compresi
 nella  rete di trasmissione nazionale, ma funzionali all'attivita'
 di trasmissione; b) flessibilita'  di  gestione  della rete di trasmissione nazionale,
 anche  attraverso  l'utilizzo  d'impianti  installati  nel sito di
 connessione  non compresi nella rete di trasmissione nazionale, ma
 comunque funzionali al servizio di trasmissione; c) mantenimento della connessione operativa tra le reti; d) garanzia  dei  flussi  informativi  tra  il  Gestore  della rete e
 l'utente  della  rete necessari ad assicurare il corretto e sicuro
 funzionamento  del  sistema  elettrico  nazionale,  ivi  inclusi i
 flussi  informativi  relativi  a  monitoraggi,  misure,  conteggi,
 taratura  e verifica delle protezioni, rilevamento e ricostruzione
 delle grandezze elettriche; e) tutela ambientale; f) salvaguardia della sicurezza fisica delle persone e delle cose nel
 sito di connessione; g) requisiti di interoperabilita' delle reti elettriche.
 
 14.2 Sulla  base di quanto definito al precedente comma, il Codice di
 rete  contiene  le  regole  tecniche  necessarie  a  definire  i
 rapporti  tra  il  Gestore  della  rete  e  l'utente  della rete
 relativamente  alla gestione, all'esercizio, alla manutenzione e
 allo  sviluppo  delle  parti di impianto all'interno del sito di
 connessione  funzionali  all'attivita'  di  trasmissione  e  non
 comprese  nella  rete  di  trasmissione nazionale, unitamente ai
 criteri  ed  alle  modalita' di cui all'articolo 3, comma 5, del
 decreto  del  Ministro  dell'industria  25  giugno  1999  e  sue
 successive modificazioni.
 
 Articolo 15
 Piccole reti isolate
 
 15.1 Il   Codice  di  rete  contiene  disposizioni  tecniche  per  la
 connessione  alla  rete  di trasmissione nazionale delle piccole
 reti  isolate, in conformita' alle disposizioni emanate ai sensi
 dell'articolo 1, comma 43, della legge n. 239/04.
 
 Articolo 16
 Linee dirette
 
 16.1 Il  Codice  di  rete  reca  regole  tecniche relative alle linee
 dirette.  Tali  regole  sono  definite  compatibilmente  con  la
 normativa  tecnica  vigente per gli stessi impianti e riguardano
 unicamente  le  condizioni  necessarie  per  la  sicurezza  e la
 connessione operativa tra le reti. 16.2 Le   regole   di  cui  al  comma  16.1  riguardano,  almeno,  il
 coordinamento   fra   le  procedure  di  gestione,  esercizio  e
 manutenzione  adottate dal Gestore della rete e dai soggetti che
 gestiscono linee dirette.
 
 Titolo 4 Erogazione  del  servizio  di  connessione  alle rete di trasmissione
 nazionale
 
 Articolo 17 Regolazione  economica  del  servizio  di  connessione  alla  rete di
 trasmissione nazionale
 
 17.1 La  regolazione  economica del servizio di connessione alla rete
 di trasmissione nazionale avviene secondo le disposizioni di cui
 alle condizioni per la connessione.
 
 PARTE III
 SERVIZIO DI TRASMISSIONE
 
 Titolo 5
 Utenti della trasmissione
 
 Articolo 18
 Utenti della trasmissione
 
 18.1 Sono  utenti  della  trasmissione  gli  utenti della rete di cui
 all'articolo 5.
 
 Titolo 6 Gestione  ed esercizio e della rete di trasmissione nazionale ai fini
 della trasmissione
 
 Articolo 19
 Gestione dalla rete di trasmissione nazionale
 
 19.1 Per  gestione  della  rete  di trasmissione nazionale si intende
 l'insieme  delle  attivita' e delle procedure che determinano il
 funzionamento   e  la  previsione  del  funzionamento,  in  ogni
 condizione  di  funzionamento  di  cui  all'articolo  22,  della
 medesima  rete.  Tali attivita' comprendono, almeno, la gestione
 dei   flussi   di   energia   elettrica,   dei   dispositivi  di
 interconnessione e dei servizi ausiliari necessari. 19.2 Il  Codice di rete disciplina le modalita' e le procedure per la
 gestione  della  rete  di  trasmissione nazionale in conformita'
 agli  indirizzi  strategici  e  operativi definiti dal Ministero
 delle  attivita'  produttive ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e
 4,  del  decreto  legislativo n. 79/99, nonche' nel rispetto dei
 principi  di  cui  al  decreto  17  luglio 2000 come integrato e
 modificato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del DPCM 11 maggio
 2004,   nonche'   nel   rispetto   delle   condizioni   definite
 dall'Autorita'  ai  sensi  dell'articolo  3,  commi  3  e 6, del
 decreto legislativo n. 79/99. 19.3 Il  Codice  di  rete  stabilisce,  altresi',  i  criteri  per la
 gestione  delle  parti  delle  stazioni  elettriche non comprese
 nella rete di trasmissione nazionale, ma funzionali alla rete di
 trasmissione nazionale medesima.
 
 Articolo 20
 Esercizio della rete di trasmissione nazionale
 
 20.1 L'esercizio    della   rete   di   trasmissione   nazionale   e'
 l'utilizzazione  secondo  procedure  codificate  degli  impianti
 elettrici   costituenti   le  porzioni  di  rete  elettrica  che
 compongono  la  rete  di  trasmissione  nazionale  ai fini della
 gestione della medesima rete. 20.2 L'esercizio  della  rete  di  trasmissione  nazionale comprende,
 almeno:
 
 a) la  conduzione  degli impianti costituenti la rete di trasmissione
 nazionale   medesima,   nonche'   le   azioni   adottate  ai  fini
 dell'interoperabilita' delle reti elettriche; b) le azioni di pronto intervento; c) le  azioni  di messa fuori servizio ed in sicurezza degli elementi
 della rete di trasmissione nazionale; d) le attivita' di ispezione e di monitoraggio degli impianti; e) le attivita' concernenti la taratura dei dispositivi di protezione
 e  degli automatismi connessi al funzionamento della rete, nonche'
 dei  dispositivi  atti  alla  gestione  del  sistema  elettrico in
 condizioni di emergenza; f) la  verifica periodica della funzionalita' dei dispositivi e degli
 automatismi di cui alla precedente lettera e).
 
 20.3 Il  Codice di rete stabilisce le procedure per l'esercizio della
 rete  di  trasmissione  nazionale  con  riferimento alle diverse
 condizioni  di  funzionamento del sistema elettrico nazionale al
 fine  di  garantire  la  sicurezza e l'economicita' del servizio
 elettrico,   nonche'  secondo  principi  di  trasparenza  e  non
 discriminazione prevedendo, almeno:
 
 a) che   le  manovre  per  l'esercizio  della  rete  di  trasmissione
 nazionale  siano  eseguite mediante il sistema di teleconduzione o
 in   manuale   in   caso   di   guasti   al  medesimo  sistema  di
 teleconduzione; b) le  modalita'  di  comunicazione degli ordini di manovra derivanti
 dall'attivita'  di  gestione della rete di trasmissione nazionale,
 nonche'   le  modalita'  di  comunicazione  tra  i  vari  soggetti
 interessati; c) la   registrazione   degli  ordini  di  manovra  che  deve  essere
 effettuata   specificando  le  manovre  richieste  e  la  sequenza
 temporale delle disposizioni stabilite; d) la  comunicazione,  unitamente  alla registrazione della medesima,
 dell'avvenuta  effettuazione  o meno delle disposizioni di manovra
 impartite. Nel caso di mancata effettuazione delle disposizioni di
 manovra   impartite,   detta   comunicazione   dovra'   recare  le
 motivazioni di tale mancata effettuazione; e) le  modalita'  di intervento in caso di guasti che interessino gli
 elementi della rete di trasmissione nazionale.
 
 20.4 Il  Gestore della rete, ai fini dell'esercizio delle porzioni di
 rete  di  trasmissione  nazionale  di  cui  non  risulta  essere
 titolare,  stipula  con  i soggetti che hanno la proprieta' o la
 disponibilita'  di  dette  reti una convenzione per disciplinare
 l'esercizio e gli interventi di manutenzione e di sviluppo delle
 medesime  reti  e  dei dispositivi di interconnessione con altre
 reti. 20.5 I soggetti di cui al comma 20.4 sono responsabili dell'esercizio
 degli  impianti  di  cui  risultano titolari in attuazione delle
 decisioni assunte dal Gestore della rete. 20.6 Il  Codice  di  rete  stabilisce le modalita' e le procedure per
 l'esercizio  delle  parti delle stazioni elettriche non comprese
 nella rete di trasmissione nazionale, ma funzionali alla rete di
 trasmissione   nazionale   medesima  ai  fini  del  servizio  di
 trasmissione. 20.7 Il   Gestore   della   rete  conclude  una  convenzione  per  la
 manutenzione, lo sviluppo, la gestione e l'esercizio delle parti
 delle   stazioni   elettriche   non   comprese   nella  rete  di
 trasmissione  nazionale, ma funzionali alla rete di trasmissione
 nazionale  medesima,  con  i soggetti titolari di dette stazioni
 elettriche.  La  predetta  convenzione e' conclusa sulla base di
 una  convenzione-tipo  predisposta  dal  Gestore  della  rete ed
 approvata dall'Autorita'.
 
 Articolo 21
 Caratteristiche e prestazioni funzionali della rete di trasmissione
 nazionale
 
 21.1 Con  riferimento  alla rete di trasmissione nazionale, il Codice
 di rete reca le disposizioni relative:
 
 a) alle   caratteristiche  nei  punti  di  connessione  con  impianti
 elettrici  nella disponibilita' degli utenti della rete almeno per
 quanto riguarda:
 i. l'individuazione dei punti di separazione funzionale fra le at-
 tivita' di competenza del Gestore della rete e quelle di compe-
 tenza dell'utente della rete;
 ii. le caratteristiche  dei dispositivi di interruzione e di sezio-
 namento, nonche' dei sistemi di protezione; iii. i sistemi di telecontrollo, di telemisura, di  trasmissione dei
 dati, installati nel sito di connessione al fine dei servizi di
 trasmissione e di dispacciamento;
 
 b) ai  sistemi  di  telecontrollo, di telemisura, di trasmissione dei
 dati,  installati in ciascuna delle stazioni elettriche della rete
 di  trasmissione  nazionale ai fini del servizio di trasmissione e
 di dispacciamento; c) allo stato del neutro della rete di trasmissione nazionale; d) ai  criteri  per l'individuazione delle prestazioni funzionali per
 quanto riguarda, almeno:
 i. per ciascuna delle condizioni di funzionamento di cui all'arti-
 colo 22, i  limiti di variazione della frequenza di rete e, al-
 l'interno di tale intervallo, i limiti di variazione della ten-
 sione di rete in termini di valore efficace;
 ii. il coordinamento dell'isolamento; iii. i valori  massimo e minimo della corrente di corto circuito per
 le  differenti tipologie  di guasto e i corrispondenti tempi di
 rimozione  garantiti dalle protezioni  e dai dispositivi di in-
 terruzione installati sulla rete di trasmissione nazionale;
 iv. i sistemi di  protezione installati sulla rete di  trasmissione
 nazionale;
 v. i sistemi  di telecontrollo, di telemisura, di trasmissione dei
 dati di cui alla  precedente lettera a),  punto iii., e lettera
 b);
 vi. i  valori massimi e minimi del  prelievo e  dell'immissione  di
 potenza  attiva e reattiva nel sito di connessione, con indica-
 zione del fattore o del  fenomeno limitante di rete  che li de-
 termina.
 
 21.2 Il  Codice  di  rete  reca  le  modalita' di aggiornamento delle
 caratteristiche  e  delle prestazioni funzionali di cui al comma
 21.1, lettera d). Tale aggiornamento e' effettuato, di norma, in
 seguito  a  modifiche  significative  della rete di trasmissione
 nazionale  tali  da  comportare il cambiamento di almeno uno dei
 predetti elementi.
 
 Articolo 22
 Condizioni di funzionamento del sistema elettrico nazionale
 
 22.1 Il  Codice  di rete individua le condizioni di funzionamento del
 sistema  elettrico  nazionale  contemplando, almeno, le seguenti
 condizioni di funzionamento:
 
 a) condizioni normali; b) condizioni di allarme; c) condizioni di emergenza; d) condizioni   di   interruzione,   anche   parziale,  del  servizio
 elettrico; e) condizioni di ripristino del servizio elettrico.
 
 22.2 Il   Codice   di   rete  reca  le  procedure  per  la  eventuale
 comunicazione  delle condizioni di funzionamento di cui al comma
 22.1.
 
 Articolo 23
 Interoperabilita' tra le reti elettriche
 
 23.1 Il  Codice di rete reca i criteri e le procedure per la gestione
 coordinata  della  rete  di  trasmissione nazionale con le altre
 reti  elettriche  al  fine  di  garantire  adeguati  livelli  di
 interoperabilita' tra dette reti, nonche' al fine della garanzia
 della   sicurezza   di   funzionamento   del  sistema  elettrico
 nazionale. 23.2 Le procedure di cui al comma 23.1:
 
 a) recano   disposizioni,  almeno,  circa  il  coordinamento  per  la
 gestione,  l'esercizio,  la  manutenzione e lo sviluppo delle reti
 elettriche diverse dalla rete di trasmissione nazionale; b) sono adottate dal Gestore della rete, sentiti i gestori delle reti
 con  obbligo  di  connessione  di  terzi  diverse  dalla  rete  di
 trasmissione nazionale.
 
 23.3 Il  gestore di ciascuna rete con obbligo di connessione di terzi
 diversa dalla rete di trasmissione nazionale e' tenuto a fornire
 al  Gestore  della  rete ogni informazione sugli impianti, anche
 interni  alla rete, rilevante per l'interoperabilita' delle reti
 secondo  criteri e modalita' definiti dal medesimo Gestore della
 rete.
 
 Articolo 24
 Interconnessioni con altre reti elettriche
 
 24.1 Il   Codice   di   rete   disciplina   le   regole  tecniche  di
 interconnessione  tra  la  rete  di  trasmissione nazionale e le
 altre  reti  elettriche  secondo  le disposizioni delle presenti
 direttive,  in quanto applicabili. Tale disciplina e' adottata e
 aggiornata  dal  Gestore  della rete, sentiti i gestori di dette
 reti. 24.2 Per   quanto   concerne   l'interconnessione   della   rete   di
 trasmissione   nazionale  con  le  reti  elettriche  estere,  la
 disciplina  di  cui  al comma 24.1 deve essere formulata tenendo
 conto, almeno, delle raccomandazioni e regole adottate dall'UCTE
 ed, eventualmente, dall'ETSO.
 
 Articolo 25 Indisponibilita' e manutenzioni della rete di trasmissione nazionale
 
 25.1 Il  Codice  di  rete  indica  i  criteri  e  le modalita' per la
 gestione  e  per  la  manutenzione degli elementi costituenti la
 rete  di  trasmissione  nazionale  con riferimento, almeno, alla
 definizione  e  alla  pubblicazione,  da parte del Gestore della
 rete,  dei  piani  di  manutenzione  della  rete di trasmissione
 nazionale,  vale  a  dire  delle  indisponibilita'  di  rete per
 manutenzione programmata. 25.2 La  definizione e la pubblicazione dei piani manutenzione di cui
 al  comma  25.1,  deve  essere  effettuata,  almeno, con cadenza
 annuale   e   deve   poter  consentire  il  coordinamento  degli
 interventi  di manutenzione della rete di trasmissione nazionale
 con  quelli  degli  impianti  elettrici  degli utenti della rete
 direttamente connessi alla medesima rete. 25.3 Il Codice di rete reca le modalita' di revisione in corso d'anno
 dei  piani  di  manutenzione di cui al comma 25.1 che comportino
 una   limitazione   all'immissione  o  al  prelievo  di  energia
 elettrica  dalla  rete  di  trasmissione  nazionale,  indicando,
 almeno:
 
 a) il limite temporale di preavviso; b) il  numero massimo di ore per anno in cui tali limitazioni possono
 avere luogo; c) le  modalita'  di  comunicazione  agli  utenti della rete di dette
 limitazioni.
 
 25.4 Il  Gestore  della  rete  istituisce  un  registro ai fini della
 registrazione  dei  dati  di  disponibilita',  valutata  su base
 annua,  degli  elementi  costituenti  la  rete  di  trasmissione
 nazionale.
 
 Articolo 26 Piani  di  indisponibilita'  delle reti con obbligo di connessione di
 terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale
 
 26.1  Il  Codice di rete indica le modalita' di gestione dei piani di indisponibilita'  delle  reti  con obbligo di connessione di terzi di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera c), direttamente connesse alla rete   di   trasmissione  nazionale  con  riferimento,  almeno,  alle
 modalita':
 
 a) di  elaborazione  e di invio al Gestore della rete, da parte degli
 utenti della rete di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera c), di
 detti  piani di indisponibilita' riferiti agli elementi delle reti
 di rispettiva competenza e appartenenti alla rete rilevante; b) di verifica, da parte del Gestore della rete, della compatibilita'
 dei  suddetti  piani  di  indisponibilita'  con  la  sicurezza  di
 funzionamento del sistema elettrico nazionale; c) di  aggiornamento,  in corso d'anno, dei piani di indisponibilita'
 di cui alla precedente lettera a).
 
 26.2 L'elaborazione  e  l'invio  dei  piani di indisponibilita' delle
 reti  con  obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di
 trasmissione  nazionale di cui al comma 26.1, lettera a), devono
 essere effettuati, almeno, con cadenza annuale. 26.3 Qualora,  nella  verifica  di  cui al comma 26.1, lettera b), il
 Gestore  della  rete  riscontri  incompatibilita' con i piani di
 manutenzione  delle  rete  di  trasmissione  nazionale  o con la
 sicurezza  di  funzionamento  del  sistema  elettrico nazionale,
 modifica detti piani con l'obiettivo di minimizzare le modifiche
 apportate ai medesimi.
 
 Titolo 7
 Sviluppo della rete di trasmissione nazionale
 
 Articolo 27
 Criteri per lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale
 
 27.1 Il  Gestore  della  rete  definisce nel Codice di rete i criteri
 adottati  per  lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale,
 nel   rispetto   dei   principi   di  sicurezza,  affidabilita',
 efficienza e minor costo per il sistema elettrico nazionale. 27.2 L'Autorita'  verifica  la  compatibilita'  della  pianificazione
 dello   sviluppo   della   rete  di  trasmissione  nazionale,  e
 l'effettivo livello di realizzazione dello sviluppo pianificato,
 con le esigenze di:
 
 a) efficienza del servizio di trasmissione; b) libero accesso alle reti elettriche; c) promozione della concorrenza; d) minimizzazione  degli  oneri connessi all'approvvigionamento delle
 risorse per il dispacciamento.
 
 Articolo 28
 Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale
 
 28.1 Con  riferimento al piano di sviluppo della rete di trasmissione
 nazionale, il Codice di rete reca, almeno:
 
 a) le  modalita'  per  la  realizzazione degli interventi di sviluppo
 della rete di trasmissione nazionale; b) le   modalita'   per  l'esercizio  e  la  gestione  contestuale  e
 coordinata  degli elementi di rete oggetto di sviluppo con la rete
 di trasmissione nazionale esistente; c) le  modalita'  di comunicazione agli utenti della rete interessati
 delle  eventuali variazioni delle caratteristiche di funzionamento
 della   rete   di  trasmissione  nazionale  nei  singoli  siti  di
 connessione   in  seguito  alla  realizzazione  di  interventi  di
 sviluppo; d) gli  obblighi degli utenti della rete interessati dalle variazioni
 di cui alla precedente lettera d).
 
 Titolo 8
 Qualita' del servizio di trasmissione
 
 Articolo 29
 Ambito di applicazione
 
 29.1 Le  disposizioni  del  presente  titolo si applicano agli utenti
 della  rete  di  cui all'articolo 5, comma 5.1, lettere da a) ad
 e), direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale.
 
 Articolo 30
 Classificazione e registrazione degli eventi di interruzione
 
 30.1 Il Gestore della rete disciplina nel Codice di rete le modalita'
 di  registrazione  e  di classificazione delle interruzioni, con
 riferimento almeno a:
 
 a) tipo di interruzione, relativamente a:
 i. interruzioni lunghe;
 ii. interruzioni brevi;
 iii. interruzioni  transitorie, limitatamente alle linee  su  cui
 sono installate protezioni automatiche  tripolari con  cicli
 di apertura e chiusura di durata non superiore a 1  secondo; b) origine della interruzione, relativamente a:
 i. rete AAT a 380 kV, con disaggregazione per i principali ele-
 menti di rete;
 ii. rete AAT a 220 kV, con disaggregazione per i principali ele-
 menti di rete;
 iii. rete  AT a 132-150 kV, con  disaggregazione per i principali
 elementi di rete;
 iv. reti estere interconnesse, con disaggregazione per i princi-
 pali elementi di interconnessione;
 v. impianti elettrici nella disponibilita' di utenti della rete
 direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale; c) causa della interruzione, relativamente a:
 i. cause di insufficienza di risorse, con disaggregazione alme-
 no per:
 - insufficienza dei gruppi di generazione e di capacita' di
 trasporto sulla rete di trasmissione, ivi inclusa la rete
 di interconnessione;
 - interventi degli equilibratori automatici di  carico o di
 teledistacchi;
 ii. cause di forza maggiore, per eventi naturali eccezionali che
 superano i limiti di progetto degli elementi della rete;
 iii. cause  esterne, per  perturbazioni  provocate dagli  utenti,
 nonche' per eventi generati da terzi quali a titolo esempli-
 ficativo danni, attentati, attacchi intenzionali, o interru-
 zioni su ordine di pubblica autorita';
 iv. altre cause, non indicate ai punti precedenti, con disaggre-
 gazione  per le cause piu' frequenti, inclusi gli interventi
 non selettivi dei rele' di protezione; d) numero  ed elenco degli  utenti che hanno subito  l'interruzione; e) per le disalimentazioni, stato  di configurazione della  rete al-
 l'istante  immediatamente precedente l'inizio della interruzione,
 relativamente a:
 i. rete magliata;
 ii. alimentazioni radiali, comprese derivazioni rigide a "T";
 iii. alimentazioni  radiali per indisponibilità di altri collega-
 menti;
 iv. alimentazioni radiali per ragioni contingenti di esercizio;
 v. rete isolata (isola di carico). f) per le disalimentazioni, istante di inizio e istante di fine del-
 la disalimentazione per ciascun utente disalimentato; g) per le  disalimentazioni, potenza interrotta al momento della di-
 salimentazione per ciascun utente disalimentato.
 
 30.2 Il  Gestore della rete definisce nel Codice di rete le modalita'
 di  documentazione delle registrazioni, indicando in particolare
 la  documentazione  da  conservare  per  la  dimostrazione degli
 elementi  di  cui  al comma precedente non documentabili tramite
 sistemi automatici di rilevazione e telecontrollo. 30.3 Il  Gestore  della rete adotta le misure necessarie a coordinare
 il  proprio  sistema  di  registrazione  delle  interruzioni con
 quelli  degli  esercenti  delle  reti  di  distribuzione in alta
 tensione  direttamente  connesse alla RTN, ove possibile in base
 all'estensione  e  all'integrazione  funzionale  dei  sistemi di
 telecontrollo  o,  ove  cio' non sia possibile, anche attraverso
 procedure non automatiche, con particolare riferimento a:
 
 a) la  registrazione  completa  degli scatti degli interruttori anche
 laddove  non  diano  luogo  a  disalimentazione  o  a interruzione
 transitoria  e  la  comunicazione  periodica, di norma settimanale
 salvo  diverso  accordo  tra  le  parti, di tali eventi ai gestori
 delle  reti le cui linee si attestano su siti di connessione della
 rete di trasmissione nazionale; b) la  rilevazione  dell'istante  di  inizio e dell'istante di fine e
 l'attribuzione   delle  responsabilita'  per  le  disalimentazioni
 provocate  da  scatti  contemporanei  sulla rete di trasmissione e
 sulle  reti  di  distribuzione  in  alta  tensione, nonche' per le
 disalimentazioni  di  utenti  delle  reti di distribuzione in alta
 tensione  provvisoriamente  alimentati  in  antenna  dalla rete di
 trasmissione o viceversa; c) la  rilevazione della potenza interrotta per i siti di connessione
 non direttamente telecontrollati.
 
 Articolo 31
 Rilevazione della qualita' della tensione
 
 31.1 Il   Gestore   della  rete  definisce  nel  Codice  di  rete  le
 caratteristiche  della  tensione  e  le  relative  modalita'  di
 rilevazione con riferimento almeno a:
 
 a) variazioni lente e rapide della tensione; b) buchi   di   tensione,  separatamente  per  fasce  di  durata,  di
 abbassamento di tensione e fasi interessate; c) sovratensioni; d) fluttuazione della tensione a breve e a lungo termine (flicker); e) distorsione armonica; f) grado di asimmetria della tensione trifase; g) variazioni della frequenza.
 
 31.2 Le grandezze di cui al comma precedente sono rilevate a campione
 dal   Gestore   della   rete  mediante  campagne  specifiche  di
 misurazione, anche su richiesta degli utenti. 31.3 Il  Gestore  della  rete  predispone,  entro  centottanta giorni
 dall'approvazione  del Codice rete, specifiche tecniche relative
 agli   apparati   di  rilevazione  in  grado  di  registrare  le
 caratteristiche  di  cui  alle  lettere precedenti conformemente
 alle norme tecniche vigenti. In particolare, sono predisposte le
 specifiche   tecniche   almeno   di   un  apparato  di  maggiore
 semplicita'   tecnica   in   grado   di   registrare   le   sole
 caratteristiche   di   cui  al  comma  31.1,  lettere  a)  e  b)
 utilizzabile anche sulle reti di distribuzione e teleleggibile. 31.4 Gli  utenti  della  rete  hanno  la  facolta'  di  richiedere di
 partecipare  alle  campagne  di  misura  di  cui  al comma 31.2,
 contribuendo   ai   costi  di  installazione  e  gestione  degli
 apparecchi  di  registrazione,  cosi'  come definiti dal Gestore
 della  rete.  Le  registrazioni  ottenute  con tali strumenti di
 registrazione  possono  essere  utilizzate  ai  fini  di  cui al
 successivo articolo 37.
 
 Articolo 32
 Indici di qualita' del servizio
 
 32.1 Il  Gestore della rete definisce nel Codice di rete le modalita'
 di  determinazione  almeno  dei  seguenti indici di continuita',
 riferibili  all'intero sistema e a singole aree, con distinzione
 tra  gli  incidenti rilevanti di cui al successivo articolo 35 e
 le altre disalimentazioni:
 
 a) numero medio di disalimentazioni per utente; b) energia  non fornita per le disalimentazioni, assumendo la potenza
 interrotta  costante  nei  primi  15  minuti e utilizzando, per le
 interruzioni  di  durata  superiore  a 15 minuti, stime in base al
 diagramma   di   potenza   previsto,   secondo  criteri  di  stima
 trasparenti; c) energia  non  ritirata dalle unita' di produzione per interruzione
 del punto di immissione; d) tempo  medio  di  disalimentazione di sistema pari all'energia non
 fornita per le disalimentazioni x 60 / potenza nel periodo).
 
 32.2 Gli  indici  di  continuita'  di  cui  al  comma precedente sono
 calcolati  di  norma  su  base  mensile  e  annuale  per le aree
 definite dal Gestore e separatamente:
 
 a) per origine delle interruzione; b) per causa delle interruzioni; c) per stato della configurazione di rete; d) solo  per  il  numero  medio  di  interruzioni,  anche per tipo di
 interruzione.
 
 32.3 Entro  180  giorni dall'entrata in vigore del Codice di rete, il
 Gestore della rete definisce, in conformita' alle norme tecniche
 nazionali  e  internazionali,  le modalita' di determinazione di
 indici   di   qualita'   della   tensione   per  ciascuna  delle
 caratteristiche indicate al comma 31.1. 32.4 Il  Gestore  della  rete  mette  a  disposizione  un  sistema di
 interrogazione on-line sul proprio sito internet degli indici di
 continuita'  e di qualita' della tensione per l'intero sistema e
 per  aree e pubblica un rapporto annuale nel quale evidenzia gli
 interventi  attuati  e  previsti  per  il  miglioramento di tali
 indici. 32.5 Il   Gestore   della   rete   prevede  nel  Codice  di  rete  la
 comunicazione  individuale a ciascun utente dell'elenco completo
 delle  interruzioni da cui e' stato interessato, con indicazione
 per ciascuna interruzione degli elementi di cui al comma 30.1.
 
 Articolo 33
 Livelli attesi di qualita' del servizio di trasmissione
 
 33.1 Sulla  base  dei  risultati disponibili negli ultimi anni, entro
 180  giorni  dall'approvazione  del  Codice  di rete, il Gestore
 della  rete  definisce i livelli attesi di qualita' del servizio
 di  trasmissione  per  l'intero  sistema, per singole aree e per
 singolo utente, anche differenziandoli per livelli di tensione. 33.2 I  livelli  attesi  di  qualita'  di  cui al comma precedente si
 intendono rispettati se:
 
 a) per   l'intero  sistema,  il  livello  effettivo  al  netto  degli
 incidenti rilevanti di cui all'articolo 36 risulta compreso in una
 fascia del +/- 5% intorno al livello atteso; b) per  ciascuna  area, il livello effettivo al netto degli incidenti
 rilevanti  di  cui  all'articolo 36 risulta compreso in una fascia
 del +/- 10% intorno al livello atteso; c) per  i  singoli  utenti,  il  livello  effettivo  al  netto  degli
 incidenti  rilevanti  di  cui all'articolo 36 risulta migliore del
 livello atteso per il 95% dei casi.
 
 33.3 I  livelli  attesi  di qualita' del servizio di trasmissione per
 l'intero  sistema  e  per  aree sono relativi agli indici di cui
 all'articolo  32,  comma  32.1. I livelli attesi di qualita' del
 servizio di trasmissione per singolo utente sono relativi a:
 
 a) numero   massimo  annuo  di  disalimentazioni,  separatamente  per
 disalimentazioni brevi e lunghe; b) durata massima annua delle disalimentazioni lunghe.
 
 33.4 I  livelli  attesi  di  qualita'  del  servizio  di trasmissione
 definiti  dal  Gestore  della  rete per gli utenti della rete di
 trasmissione nazionale non possono essere peggiori, a parita' di
 livello   di  tensione,  degli  standard  di  qualita'  definiti
 dall'Autorita' per i clienti finali e le altre utenze delle reti
 di distribuzione alimentate in alta tensione. 33.5 Sulla  base  dei  risultati di campagne di misura a campione, il
 Gestore  della rete definisce i livelli attesi di qualita' della
 tensione,   anche  differenziandoli  per  livelli  di  tensione,
 relativamente a:
 
 a) valore   massimo,   per   singolo  utente,  del  numero  annuo  di
 interruzioni transitorie; b) valore  massimo,  per  singolo  utente,  del  numero  di  buchi di
 tensione, separatamente per fasce di durata e fasi coinvolte; c) valore massimo del livello di distorsione armonica totale; d) valore massimo del grado di asimmetria della tensione trifase; e) valore  massimo degli indici di severita' della fluttuazione della
 tensione  a breve e lungo termine, riferiti alla potenza minima di
 corto circuito.
 
 33.6 I  livelli  attesi  di  qualita'  del  servizio  di cui ai commi
 precedenti  proposti  dal  Gestore  della  rete  e corredati dai
 criteri  utilizzati  per  la  loro determinazione sono approvati
 dall'Autorita',  che puo' richiedere modifiche ai livelli attesi
 proposti dal Gestore. 33.7 Il  Gestore della rete aggiorna i livelli attesi di qualita' del
 servizio  di trasmissione almeno in occasione di ogni periodo di
 regolazione   della   tariffa   di  trasmissione,  comunicandoli
 all'Autorita'  con  un anticipo di almeno 6 mesi sull'inizio del
 periodo  di regolazione; si applica la procedura di approvazione
 di cui al comma precedente. 33.8 Nel  rapporto annuale di cui al comma 32.4 il Gestore della rete
 confronta  i  livelli  effettivi  degli  indici  di qualita' del
 servizio di trasmissione per l'intero sistema e per singola area
 con  i  corrispondenti livelli attesi; nello stesso rapporto, il
 Gestore della rete indica il numero degli utenti per i quali non
 sono rispettati i livelli attesi di qualita' per singolo utente,
 nonche'  gli interventi mirati alla risoluzione delle situazioni
 piu'  critiche  e  i  tempi  previsti  di  realizzazione di tali
 interventi. 33.9 Il  Gestore  della  rete  entro 180 giorni dall'approvazione del
 Codice di rete definisce, almeno, i livelli massimo e minimo del
 valore  efficace  della  tensione  per  il  100%  del  tempo  in
 condizione  di  esercizio  e  di  allarme,  per  ciascun sito di
 connessione  alla  rete  di  trasmissione  nazionale. Il Gestore
 della  rete  puo'  definire  i  livelli  massimo  e minimo della
 tensione  in  relazione  alla  tensione nominale o alla tensione
 contrattuale.
 
 33.10 Sono  fatte  salve le prerogative dell'Autorita' di determinare
 con  successivi  provvedimenti  livelli specifici e generali di
 qualita' e indennizzi automatici in caso di mancato rispetto di
 tali  livelli, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) e
 h), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
 
 Articolo 34
 Potenza di corto circuito
 
 34.1 Il Gestore della rete definisce nel Codice di rete i criteri per
 la  determinazione  dei  valori  minimo  e massimo di potenza di
 corto  circuito  convenzionali,  in  conformita'  con  le  norme
 tecniche vigenti, per le differenti tipologie di guasto, tenendo
 conto  dei possibili scenari di produzione e di stato della rete
 di  trasmissione,  inclusi  i  tempi  di  indisponibilita' degli
 elementi di rete per manutenzione ordinaria e straordinaria 34.2 Il  valore  della  potenza di corto circuito per ciascun sito di
 connessione deve essere superiore per il 95% delle ore dell'anno
 al valore minimo convenzionale. 34.3 Entro 180 giorni dall'approvazione del Codice di rete il Gestore
 della  rete rende disponibili sul proprio sito internet i valori
 minimi  e  massimi della potenza di corto circuito convenzionali
 di cui al comma 34.1 per ciascun sito di connessione. 34.4 Nel  rapporto annuale di cui al comma 32.4 il Gestore della rete
 indica  i livelli previsionali a cinque anni di potenza di corto
 circuito  massima  e  minima  ai  diversi livelli di tensione, i
 programmi   mirati   all'innalzamento  della  potenza  di  corto
 circuito   nelle   situazioni   piu'   critiche  e  i  tempi  di
 realizzazione di detti programmi.
 
 Articolo 35
 Incidenti rilevanti
 
 35.1 Una  disalimentazione  costituisce  un  incidente  rilevante  se
 comporta un livello di energia non servita superiore a 150 MWh e
 ha una durata superiore a 30 minuti. 35.2 Il  Gestore  della rete invia all'Autorita' un rapporto per ogni
 incidente  rilevante  sulla  rete  di trasmissione nazionale. La
 struttura  e  i  contenuti  di  tali  rapporti sono indicati nel
 Codice di rete. 35.3 Con  cadenza  annuale il Gestore della rete indica gli incidenti
 rilevanti  sulla  rete di trasmissione nazionale, gli effetti di
 tali incidenti, le misure adottate per la loro gestione e quelle
 previste per evitare il ripetersi degli stessi.
 
 Articolo 36
 Contratti per la qualita' per gli utenti della rete
 
 36.1 Il  Gestore della rete e gli utenti della rete possono stabilire
 contratti  per  la  qualita'  aventi le caratteristiche indicate
 agli  articoli  37  e  38 del Testo integrato della qualita' del
 servizio  elettrico,  approvato con deliberazione dell'Autorita'
 30 gennaio 2004, n. 4/04.
 
 Articolo 37
 Servizio di interrompibilita'
 
 37.1 Il  Gestore della rete definisce nel Codice di rete le modalita'
 di gestione dei clienti interrompibili. 37.2 Le    interruzioni   gestite   nell'ambito   del   servizio   di
 interrompibilita' sono computate come interruzioni solo nel caso
 accidentale in cui provochino interruzione ad altri utenti della
 rete  diversi  da  quelli  che hanno sottoscritto i contratti di
 interrompibilita'. 37.3 Con  cadenza  annuale  il  Gestore  della rete indica il ricorso
 effettuato  ai servizi di interrompibilita' nel corso dell'anno,
 con  evidenza  del numero di utenti interessati, della tipologia
 di   servizi   e  della  loro  frequenza  e  durata,  anche  con
 disaggregazione su base regionale.
 
 Titolo 9
 Sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale
 
 Articolo 38
 Piano di difesa del sistema elettrico
 
 38.1 Il  Codice di rete reca il piano di difesa del sistema elettrico
 adottato dal Gestore della rete con riferimento, almeno:
 
 a) alla  predisposizione  di  procedure manuali ed automatiche per il
 riconoscimento  di condizioni di funzionamento che possano indurre
 ad  un  degrado dello stato di funzionamento del sistema elettrico
 nazionale; b) alle  modalita'  di gestione, da parte del Gestore della rete, del
 sistema  elettrico  in  condizioni  di  allarme,  di emergenza, di
 interruzione e di ripristino del sistema elettrico nazionale; c) alle  procedure che gli utenti della rete sono tenuti ad osservare
 o  ad  attuare  nelle  condizioni  di  funzionamento  del  sistema
 elettrico specificate nella precedente lettera b); d) alle  prestazioni  dei sistemi di controllo e di telecomunicazione
 nelle   condizioni   di   funzionamento   del   sistema  elettrico
 specificate nella precedente lettera b).
 
 38.2 Con  riferimento  al  comma  38.1, lettera a), il Codice di rete
 reca, almeno:
 
 a) le specifiche funzionali e le logiche di controllo poste alla base
 delle   procedure   per   il   riconoscimento   di  situazioni  di
 funzionamento  del  sistema  elettrico  suscettibili di evoluzioni
 degenerative  nel  rispetto  della  sicurezza, con riferimento, in
 particolare:
 i. al mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi;
 ii. alla regolazione della tensione sulle reti elettriche intercon-
 nesse; iii. allo stato di funzionamento della rete di interconnessione con
 l'estero;
 
 b) le  relative  procedure  di  coordinamento  a livello nazionale ed
 internazionale  unitamente  ai  compiti,  ovvero agli obblighi dei
 diversi soggetti interessati.
 
 38.3 Con riferimento al comma 38.1, lettere b), c) e d), il Codice di
 rete reca, almeno:
 
 a) le procedure a cui il Gestore della rete e' tenuto ad attenersi ai
 fini  della  gestione  del  sistema  elettrico nelle condizioni di
 funzionamento  di  cui all'articolo 22, indicando, in particolare,
 l'articolazione delle varie azioni disponibili ivi incluse, tra le
 altre,  gli  interventi  di  controllo  sui regolatori di tensione
 sotto   carico  dei  trasformatori,  l'attivazione  del  piano  di
 emergenza  per  la  sicurezza  del  sistema  elettrico  (PESSE)  e
 l'utilizzo  del  servizio  di  interrompibilita'  del carico con e
 senza preavviso; b) gli obblighi dei soggetti titolari di unita' di produzione e per i
 soggetti  gestori  di  reti  con  obbligo  di connessione di terzi
 relativamente all'attuazione delle azioni di emergenza ivi incluse
 le   azioni   relative   alla   regolazione   della  tensione,  al
 mantenimento  della connessione con le reti elettriche, al rifiuto
 di  carico  per  i  produttori,  e  al  ripristino del servizio in
 seguito ad interruzioni del medesimo; c) le   modalita'   di  applicazione  delle  procedure  di  cui  alla
 precedente   lettera   a),   ivi   incluse  le  modalita'  per  la
 registrazione  delle comunicazioni utilizzate ai fini della citata
 applicazione.
 
 Titolo 10
 Erogazione del servizio di trasmissione
 
 Articolo 39
 Regolazione tariffaria del servizio di trasmissione
 
 39.1 La  regolazione  tariffaria del servizio di trasmissione avviene
 secondo le disposizioni tariffarie.
 
 PARTE IV
 SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA
 
 Titolo 11
 Utenti del dispacciamento
 
 Articolo 40
 Utenti del dispacciamento
 
 40.1 Gli  utenti del dispacciamento sono gli utenti della rete di cui
 all'articolo  5,  comma  5.1,  lettere  a),  e b) per i punti di
 prelievo  non compresi nel mercato vincolato, nonche' gli utenti
 della rete di cui al medesimo comma, lettere d) ed e). 40.2 Gli  utenti della rete di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettere
 d)   ed   e),   risultano   essere   utenti  del  dispacciamento
 relativamente al complesso degli impianti dai medesimi gestiti e
 degli  impianti  elettrici per la produzione e per il consumo di
 energia elettrica connessi a detti impianti. 40.3 L'Acquirente  unico  e' utente del dispacciamento per i punti di
 prelievo  nella  disponibilita'  di  utenti  della  rete  di cui
 all'articolo  5,  comma  5.1, lettera b), ricompresi nel mercato
 vincolato.
 
 Titolo 12
 Disposizioni tecniche per il dispacciamento
 
 Articolo 41
 Obblighi degli utenti del dispacciamento
 
 41.1 Gli  utenti  del  dispacciamento  sono  tenuti al rispetto delle
 disposizioni  di  cui  alle condizioni per il dispacciamento e a
 concludere  con  il  Gestore  della  rete  un  contratto  per il
 servizio  di  dispacciamento secondo le modalita' indicate nelle
 medesime condizioni. 41.2 Gli  utenti  del dispacciamento sono tenuti all'iscrizione degli
 impianti  elettrici,  delle unita' di produzione e di consumo di
 cui risultano essere titolari in appositi registri istituiti dal
 Gestore  della rete secondo le disposizioni contenute nel Codice
 di rete.
 
 Articolo 42
 Punti di dispacciamento
 
 42.1 Un  punto  di dispacciamento e' l'insieme di uno o piu' punti di
 immissione  o  di  prelievo in relazione al quale ciascun utente
 del   dispacciamento   acquisisce  il  diritto  e  l'obbligo  ad
 immettere o a prelevare energia elettrica nelle reti con obbligo
 di connessione di terzi. 42.2 Il  Codice  di  rete  reca, conformemente alle condizioni per il
 dispacciamento, i criteri per:
 
 a) l'inclusione in un punto di dispacciamento dei punti di immissione
 relativi  ad unita' di produzione o dei punti di prelievo relativi
 ad unita' di consumo. b) le   disposizioni   tecniche   per   la   gestione,  ai  fini  del
 dispacciamento,  dei punti di dispacciamento corrispondenti a reti
 interne di utenza o a linee dirette.
 
 Articolo 43
 Indisponibilita' di capacita' produttiva
 
 43.1 Il  Codice  di  rete  indica  le  modalita'  di  gestione  delle
 indisponibilita'   di   capacita'  produttiva  con  riferimento,
 almeno, a:
 
 a) la  definizione e la pubblicazione da parte del Gestore della rete
 dei  livelli  di  disponibilita' di capacita' produttiva richiesti
 per  ciascun  periodo  rilevante  dell'anno seguente sulla base di
 proprie  previsioni  dell'andamento  della  richiesta  di  energia
 elettrica  nel territorio nazionale e dello stato di funzionamento
 della rete rilevante; b) le  modalita'  di  presentazione  al  Gestore della rete, da parte
 degli  utenti della rete di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera
 a), dei piani di manutenzione delle unita' di produzione; c) le  modalita'  di verifica, da parte del Gestore della rete, della
 compatibilita'   dei   piani   di  manutenzione  delle  unita'  di
 produzione con i livelli di disponibilita' di capacita' produttiva
 di  cui  alla  precedente  lettera  a) con i piani di manutenzione
 della  rete di trasmissione nazionale, nonche' con la sicurezza di
 funzionamento del sistema elettrico nazionale; d) le  modalita'  di  aggiornamento,  in  corso  d'anno, dei piani di
 manutenzione di cui alla precedente lettera b).
 
 43.2 La  definizione e la pubblicazione dei livelli di disponibilita'
 di  capacita'  produttiva  di  cui  al  comma  43.1, lettera a),
 nonche'  le modalita' di presentazione dei piani di manutenzione
 delle unita' di produzione di cui al medesimo comma, lettera b),
 devono essere effettuate, almeno, con cadenza annuale. 43.3 Qualora,  nella  verifica  di  cui al comma 43.1, lettera c), il
 Gestore  della  rete  riscontri  incompatibilita' tra i piani di
 manutenzione  delle  unita'  di  produzione  con  i  livelli  di
 disponibilita'   di   capacita'   produttiva,  con  i  piani  di
 manutenzione  delle  rete di trasmissione nazionale, nonche' con
 la  sicurezza  di funzionamento del sistema elettrico nazionale,
 il  Gestore  delle rete modifica detti piani di manutenzione con
 l'obiettivo di minimizzare le modifiche apportate ai medesimi. 43.4 Il  Gestore  della rete pone in essere procedure per la verifica
 ed  il  controllo  dell'effettiva  indisponibilita' delle unita'
 abilitate nei casi di dichiarazioni di fermata accidentale.
 
 Titolo 13 Disposizioni relative alla produzione del servizio di dispacciamento
 
 Articolo 44 Approvvigionamento  e  gestione  delle  risorse  per  il  servizio di
 dispacciamento
 
 44.1 Ai fini dell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di
 dispacciamento,  il  Gestore  della rete definisce nel Codice di
 rete,  in  maniera obiettiva, trasparente, non discriminatoria e
 conformemente   ai   criteri  di  cui  alle  condizioni  per  il
 dispacciamento:
 
 a) le  tipologie  di  risorse  di  cui  deve  approvvigionarsi per il
 servizio di dispacciamento; b) le  modalita'  di  determinazione del fabbisogno di ciascuna delle
 risorse di cui alla precedente lettera a) sulla base delle proprie
 previsioni di domanda; c) le  caratteristiche tecniche degli impianti, delle apparecchiature
 e  dei  dispositivi  delle  unita'  di  produzione  e  di  consumo
 rilevanti  per  l'abilitazione alla fornitura delle risorse di cui
 alla lettera a); d) le  modalita'  di verifica e di controllo della costituzione e del
 mantenimento delle caratteristiche tecniche di cui alla precedente
 lettera c), ai fini dell'utilizzo delle citate risorse; e) le  modalita'  tecniche,  economiche  e procedurali che il Gestore
 della   rete   e'   tenuto  a  seguire  nell'approvvigionamento  e
 nell'utilizzo   delle   risorse   di   cui  alla  lettera  a),  in
 applicazione  delle  disposizioni  di  cui  alle condizioni per il
 dispacciamento.
 
 44.2 Nell'ambito  degli  algoritmi  di  selezione  delle  offerte nel
 mercato  per il servizio di dispacciamento il Gestore della rete
 definisce,  nel  Codice  di  rete,  i modelli relativi alle rete
 medesima  e  le procedure che consentano una rappresentazione il
 piu'  possibile accurata delle interazioni tra le immissioni e i
 prelievi  di  energia  elettrica  ed i flussi di potenza ad essi
 corrispondenti  sulla  rete  rilevante,  nonche'  dei  parametri
 tecnici  di  funzionamento  delle unita' di produzione abilitate
 alla fornitura delle risorse di cui al comma 44.1, lettera a). 44.3 Gli  algoritmi, modelli di rete e procedure di cui al comma 44.2
 prevedono  la  rappresentazione  esplicita delle interdipendenze
 tra  le  immissioni  e  i  prelievi  in  ciascun nodo della rete
 rilevante  e  i  flussi  di  potenza su tutti gli elementi della
 medesima  rete,  ed  utilizzano  le  migliori  tecniche e i piu'
 adeguati strumenti di ottimizzazione allo stato dell'arte.
 
 Articolo 45 Disposizioni relative ad unita' di produzione o di consumo rilevanti
 
 45.1 Gli  utenti  del  dispacciamento  nella  cui  disponibilita'  si
 trovano  unita' di produzione o di consumo rilevanti sono tenuti
 alla  predisposizione  dei  dispositivi  necessari  a  garantire
 l'integrazione  delle  predette  unita' nei sistemi di controllo
 del  Gestore della rete secondo quanto specificato nel Codice di
 rete. 45.2 Gli  utenti  del  dispacciamento  nella  cui  disponibilita'  si
 trovano  unita'  di  produzione  rilevanti  sono  tenuti rendere
 disponibile al Gestore della rete nel mercato per il servizio di
 dispacciamento  tutta  la  potenza  disponibile  dell'unita'  di
 produzione secondo quanto specificato nel Codice di rete. 45.3 Il  Codice  di  rete  reca, conformemente alle condizioni per il
 dispacciamento,  le  modalita'  di  determinazione della potenza
 disponibile di cui al comma 45.2.
 
 Titolo 14 Unita' di produzione essenziali per la sicurezza di funzionamento del
 sistema elettrico nazionale
 
 Articolo 46 Unita'   di  produzione  essenziali  per  la  sicurezza  del  sistema
 elettrico
 
 46.1 Con  riferimento  alle  unita'  di  produzione essenziali per la
 sicurezza   del  sistema  elettrico,  il  Codice  di  rete  deve
 indicare, almeno:
 
 a) i  criteri,  compatibilmente  ai  relativi criteri stabiliti nelle
 condizioni   per  il  dispacciamento,  per  la  definizione  delle
 predette unita'; b) le  modalita'  di  determinazione  e  di comunicazione dei vincoli
 afferenti  le  predette  unita' potendo distinguere le medesime in
 raggruppamenti omogenei sulla base del trattamento economico delle
 stesse definito nelle condizioni per il dispacciamento.
 
 Articolo  47  Registrazione,  archiviazione e comunicazione di dati e informazioni  relative  alle  unita'  di produzione essenziali per la
 sicurezza del sistema elettrico
 
 47.1 Il  Codice di rete deve indicare, in conformita' alle condizioni
 per   il   dispacciamento,   le   modalita'   di  registrazione,
 archiviazione  e  comunicazione  di dati e informazioni relative
 alle  unita'  di  produzione  essenziali per la sicurezza che il
 Gestore della rete e' tenuto a seguire con riferimento, almeno:
 
 a) ai  periodi rilevanti dell'anno in cui dette unita' sono risultate
 essenziali per la sicurezza, ivi incluse le relative motivazioni; b) alla  produzione  netta immessa in rete dalle unita' di produzione
 essenziali  per  la  sicurezza  in  ciascuno dei periodi rilevanti
 dell'anno di cui alla precedente lettera a) in cui ciascuna unita'
 e' risultata essenziale per la sicurezza; c) ai  programmi finali relativi alle unita' di produzione essenziali
 per  la  sicurezza  in ciascuno dei periodi rilevanti dell'anno di
 cui alla precedente lettera a) in cui ciascuna unita' e' risultata
 essenziale per la sicurezza; d) ai   periodi   di   indisponibilita'  programmata  ed  accidentale
 nell'anno di ciascuna unita' di produzione e' risultata essenziale
 per la sicurezza.
 
 Titolo 15
 Zone della rete rilevante
 
 Articolo 48
 Suddivisione della rete rilevante in zone
 
 48.1 Il  Gestore  della rete, in conformita' alle disposizioni di cui
 alle condizioni per il dispacciamento, e' tenuto ad indicare nel
 Codice di rete la suddivisione della rete rilevante in zone. 48.2 Le  zone  della  rete  rilevante sono definite dal Gestore della
 rete  secondo  le  modalita'  di  cui  alle  condizioni  per  il
 dispacciamento e in maniera tale che:
 
 a) la   capacita'   di  trasporto  tra  le  zone  risulti  inadeguata
 all'esecuzione   dei   programmi   di  immissione  e  di  prelievo
 corrispondenti  alle  situazioni  di  funzionamento  ritenute piu'
 frequenti,  sulla  base  delle  previsioni degli esiti del mercato
 elettrico formulate dal Gestore della rete; b) l'esecuzione  dei  programmi  di  immissione e di prelievo non dia
 luogo a congestioni all'interno di ciascuna zona nelle prevedibili
 situazioni di funzionamento; c) la dislocazione delle immissioni e dei prelievi, anche potenziali,
 all'interno  di  ciascuna  zona  non abbia significativa influenza
 sulla capacita' di trasporto tra le zone.
 
 48.3 Con  riferimento  alla suddivisione della rete rilevante in zone
 il  Codice  di  rete  reca le informazioni circa le ipotesi ed i
 criteri  utilizzati  per la suddivisione della rete rilevante in
 zone  e  per  la  determinazione  dei limiti di trasporto. Dette
 informazioni comprendono almeno:
 
 a) la  descrizione di situazioni caratteristiche di funzionamento del
 sistema elettrico, con possibili schemi di rete rilevante anche in
 relazione  ai piani di indisponibilita' programmata degli elementi
 di rete; b) la    valutazione    quantitativa   dell'impatto   di   variazioni
 incrementali,  anche  potenziali,  nelle immissioni o nei prelievi
 all'interno  della zona sull'utilizzo della capacita' di trasporto
 tra  le  zone  nelle  situazioni  di  funzionamento  di  cui  alla
 precedente lettera a); c) il  modello  e le ipotesi utilizzate dal Gestore della rete per la
 previsione  dell'esito  del  mercato  e  dei corrispondenti flussi
 sulla rete rilevante.
 
 Titolo 16
 Erogazione del servizio di dispacciamento
 
 Articolo 49
 Regolazione economica del servizio di dispacciamento
 
 49.1 La  regolazione economica del servizio di dispacciamento avviene
 secondo   le   disposizioni   di  cui  alle  condizioni  per  il
 dispacciamento.
 
 PARTE V
 SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA
 
 Titolo 17
 Utenti della misura
 
 Articolo 50
 Utenti del servizio di misura dell'energia elettrica
 
 50.1 Gli utenti del servizio di misura dell'energia elettrica erogato
 dal  Gestore  della  rete  sono  gli  utenti  della  rete di cui
 all'articolo  5,  comma  5.1,  lettere  a),  per  le  unita'  di
 produzione  direttamente  connesse  alla  rete  di  trasmissione
 nazionale.
 
 Titolo 18
 Disposizioni tecniche per la misura dell'energia elettrica
 
 Articolo 51
 Disposizioni tecniche per la misura dell'energia elettrica
 
 51.1 Il  Codice  di  rete  contiene le disposizioni tecniche relative
 alle  apparecchiature  di  misura dell'energia elettrica ai fini
 del  computo  dei  quantitativi  di energia elettrica per quanto
 attiene  ai  servizi  di  trasmissione  e  di  dispacciamento in
 corrispondenza di:
 
 a) unita'   di   produzione  e  di  consumo  connesse  alla  rete  di
 trasmissione nazionale e, comunque, in corrispondenza di unita' di
 produzione e di consumo rilevanti connesse a alle reti con obbligo
 di  connessione  di  terzi  diverse  dalla  rete  di  trasmissione
 nazionale, ovvero connesse a reti interne di utenza; b) punti  di interconnessione tra le rete di trasmissione nazionale e
 le reti di distribuzione direttamente connesse alla medesima rete; c) circuiti  di interconnessione della rete di trasmissione nazionale
 con  altre  reti  elettriche o reti elettriche gestite da soggetti
 diversi dal Gestore della rete.
 
 51.2 Le disposizioni tecniche relative alle apparecchiature di misura
 devono  indicare i requisiti funzionali minimi cui devono essere
 conformate  le  apparecchiature di misura e sono predisposte con
 l'obiettivo di consentire l'impiego di apparecchiature di misura
 realizzate  da  costruttori diversi. Non e' consentito l'impiego
 di  standard  tecnici, tali da creare condizioni di esclusivita'
 nella fornitura delle apparecchiature di misura. Detti requisiti
 funzionali devono riguardare, almeno:
 
 a) la classe di precisione dei complessi di misura; b) il periodo di integrazione delle misure; c) la possibilita' di modificare la programmazione delle fasce orarie
 secondo  quanto definito dall'Autorita' anche mediante funzioni di
 programmazione a distanza.
 
 51.3 Le disposizioni tecniche relative alle apparecchiature di misura
 devono, inoltre, contenere indicazioni al fine di:
 
 a) assicurare  il funzionamento delle funzioni di registrazione delle
 misure,   nonche'   la   adeguata   capacita'   di   memoria   per
 l'immagazzinamento dei dati tale da permettere il recupero di dati
 relativi,  almeno,  al  bimestre  precedente  al  mese  a  cui  la
 rilevazione delle misure si riferisce; b) garantire  la  riservatezza e l'integrita' delle misure rilevate e
 registrate  nelle  apparecchiature  di  misura,  anche  attraverso
 procedure di accesso protetto ai dati; c) prevenire  le  frodi  di  natura  meccanica,  anche  attraverso la
 sigillatura delle apparecchiature di misura; d) garantire  la sincronizzazione delle apparecchiature di misura con
 un unico riferimento; e) individuare  le caratteristiche dei mezzi tecnici utilizzabili per
 la  lettura  dei dati in loco da parte dell'utente della rete e in
 remoto, ivi inclusi i protocolli di comunicazione; f) prevedere  la  localizzazione  di  punti  di  misura  dell'energia
 elettrica  interni  a  reti  con  obbligo  di connessione di terzi
 diverse dalla rete di trasmissione nazionale, ovvero, ai soli fini
 del dispacciamento, punti di misura dell'energia elettrica interni
 a reti interne d'utenza; g) disciplinare  le  modalita'  di  accesso  alle misure da parte del
 Gestore  della  rete, degli utenti della rete e, nel caso di punti
 di  misura  localizzati su reti diverse dalla rete di trasmissione
 nazionale,  da parte dei soggetti gestori di tali reti, prevedendo
 l'adozione di caratteristiche tecniche e di politiche di sicurezza
 volte  a  garantire  l'integrita'  e  la riservatezza delle misure
 medesime; h) poter  essere  elaborate, applicate e aggiornate dal Gestore della
 rete   nel   rispetto   dei  principi  di  trasparenza  e  di  non
 discriminazione   fra  gli  utenti  della  rete  e  devono  essere
 compatibili  con  la  possibilita' di conferire a soggetti diversi
 dai  gestori  delle  reti  le  responsabilita'  delle attivita' di
 installazione   e   manutenzione  delle  apparecchiature  e  delle
 attivita' di rilevazione e registrazione dei dati; i) prevedere  la  conformita'  delle  apparecchiature  di misura alla
 vigente  normativa  tecnica,  in  particolare a quella emanata dal
 CEI,  qualora cio' sia possibile e non osti all'applicazione delle
 presenti direttive.
 
 Titolo 19
 Erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica
 
 Articolo 52 Regolazione tariffaria del servizio di misura dell'energia elettrica
 
 52.1  La  regolazione  tariffaria del servizio di misura dell'energia
 elettrica  erogato dal Gestore della rete e' effettuata secondo le
 disposizioni tariffarie.
 
 PARTE VI SERVIZIO  DI AGGREGAZIONE DELLE MISURE DELL'ENERGIA ELETTRICA AI FINI
 DEL DISPACCIAMENTO
 
 Titolo 20 Utenti   del  servizio  di  aggregazione  delle  misure  dell'energia
 elettrica ai fini del dispacciamento
 
 Articolo 53 Utenti  dell'aggregazione  delle misure ai fini della quantificazione
 dei corrispettivi di dispacciamento
 
 53.1 Gli  utenti del servizio di aggregazione e di elaborazione delle
 misure  dell'energia  elettrica  ai fini del dispacciamento sono
 gli utenti del dispacciamento di cui all'articolo 40.
 
 Titolo 21 Disposizioni  tecniche  per  l'aggregazione delle misure dell'energia
 elettrica ai fini del dispacciamento
 
 Articolo 54 Responsabile  del servizio di aggregazione delle misure ai fini della
 quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento
 
 54.1 Il   Gestore   della   rete  e'  responsabile  del  servizio  di
 aggregazione   e   di  elaborazione  delle  misure  dell'energia
 elettrica  ai  fini  della  quantificazione dei corrispettivi di
 dispacciamento   come   stabilito   nelle   condizioni   per  il
 dispacciamento  e svolge tale servizio avvalendosi dell'opera di
 terzi. 54.2 Il  Codice  di  rete  reca  le  modalita'  di  svolgimento  e di
 erogazione del servizio secondo quanto definito nelle condizioni
 per   il   dispacciamento,   ivi   incluse  le  modalita'  e  le
 tempistiche:
 
 a) per  l'acquisizione  da  parte del Gestore della rete delle misure
 dell'energia elettrica dai soggetti responsabili della rilevazione
 e  della  registrazione  delle  misure  ai  sensi dell'articolo 35
 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004,
 n. 5/04; b) di  elaborazione delle misure dell'energia elettrica relativamente
 alla conformazione dei punti di dispacciamento; c) relative   all'aggregazione,   delle   misure   e  della  messa  a
 disposizione dei dati aggregati.
 
 54.3 Il Codice di rete reca:
 
 a) i   requisiti   minimi   di  precisione  dei  dati  comunicati  al
 responsabile   dell'aggregazione   delle   misure   da  parte  dei
 responsabili  delle  attivita'  di  rilevazione e di registrazione
 delle misure; b) i  criteri  di  ricostruzione  dei  dati  di misura da adottare in
 occasione  di  indisponibilita'  dei  dati  di  misura  registrati
 nell'apparecchiatura  di  misura  per guasti tecnici al misuratore
 stesso o al sistema di rilevazione; c) le  modalita'  di  comunicazione all'utente della Rete interessato
 dalla  avvenuta  ricostruzione  dei dati di misura in sostituzione
 del dato reale indisponibile.
 
 54.4 Il  Codice  di  rete reca le modalita' che il Gestore della rete
 utilizza  per  l'avvalimento  di  cui  al comma 54.1, nonche' la
 disciplina  dei rapporti intercorrenti tra il Gestore della rete
 e i soggetti terzi di cui al medesimo comma.
 
 Articolo 55
 Avvalimento dell'opera di terzi
 
 55.1 Le  modalita'  di selezione dei soggetti terzi di cui il Gestore
 della   rete   si   avvale  per  l'erogazione  del  servizio  di
 aggregazione   e   di  elaborazione  delle  misure  dell'energia
 elettrica sono stabilite nelle condizioni per il dispacciamento.
 
 Titolo 22 Erogazione  del  servizio  di  aggregazione delle misure dell'energia
 elettrica ai fini del dispacciamento
 
 Articolo 56 Regolazione  economica  del  servizio  di  aggregazione  delle misure
 dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento
 
 56.1 La  regolazione  economica  del  servizio  di aggregazione delle
 misure  dell'energia  elettrica  ai  fini  del dispacciamento e'
 effettuata secondo le condizioni per il dispacciamento.
 
 PARTE VII
 OBBLIGHI INFORMATIVI
 
 Articolo 57
 Obblighi generali
 
 57.1 Il  Codice  di rete disciplina gli obblighi informativi posti in
 capo  al  Gestore della rete, agli utenti della rete, nonche' ai
 titolari  di  porzione  di rete di trasmissione nazionale, sulla
 base   delle   condizioni   stabilite  dall'Autorita'  ai  sensi
 dell'articolo  3  del decreto legislativo n. 79/99, ed individua
 altresi'  i  dati  e  le  relative  modalita'  e  tempistiche di
 comunicazione  dei medesimi dati che devono essere scambiati tra
 i predetti soggetti.
 
 Articolo 58
 Obblighi informativi degli Utenti della rete
 
 58.1 Il  Codice  di  rete  reca  gli  elementi  caratteristici  e  le
 modalita' di comunicazione al Gestore della rete:
 
 a) della  documentazione  tecnica  riguardante gli impianti elettrici
 connessi alla rete di trasmissione nazionale; b) delle  informazioni  necessarie  alla predisposizione di specifici
 regolamenti di esercizio relativi ai siti di connessione.
 
 Articolo 59
 Dati e informazioni riguardanti la rete di trasmissione nazionale
 
 59.1 Il  Gestore  della  rete  e'  tenuto  a rendere disponibile agli
 utenti  della rete, nel rispetto dei limiti posti da esigenze di
 sicurezza  nazionale e di riservatezza delle informazioni di cui
 all'art.  3,  comma  2  del  decreto  legislativo  n.  79/99, le
 informazioni necessarie all'individuazione della topologia della
 rete  di  trasmissione  nazionale e degli stati di funzionamento
 piu' comuni della medesima rete. Tali dati e informazioni devono
 indicare, almeno:
 
 a) rappresentazione  geografica  completa  della rete di trasmissione
 nazionale  secondo  l'ambito  definito  dal decreto 25 giugno 1999
 come modificato e integrato, unitamente alla informazioni relative
 all'ubicazione degli impianti elettrici e alle stazioni principali
 in modalita' topografica; b) l'elenco  delle stazioni elettriche, unitamente all'indicazione di
 produzioni e carichi equivalenti connessi alle medesime stazioni; c) l'elenco  delle  linee  elettriche unitamente alle caratteristiche
 elettriche delle medesime; d) la  configurazione  della  rete  elettrica di interconnessione con
 l'estero; e) la  configurazione  di  funzionamento  della  rete di trasmissione
 nazionale  unitamente alle immissioni e ai prelievi equivalenti di
 energia  elettrica  afferenti alle stazioni elettriche di cui alla
 lettera  a),  e  agli  schemi  di  esercizio  delle  linee e delle
 stazioni elettriche.
 
 59.2 Il Gestore della rete e' tenuto a rendere disponile, con cadenza
 giornaliera,  lo  stato  operativo  della  rete  di trasmissione
 nazionale. 59.3 Il  Codice  di  rete  reca  le modalita' di messa a disposizione
 degli  utenti della rete dei dati e delle informazioni di cui ai
 commi 12.1 e 12.2. 59.4 Gli   stati   di   funzionamento   piu'  comuni  degli  elementi
 costituenti   la  rete  di  cui  al  comma  12.1  devono  essere
 determinati su base stagionale e con riferimento alle condizioni
 di carico piu' comuni del sistema elettrico nazionale. Tali dati
 e le informazioni devono essere aggiornati in seguito variazioni
 significative   della   consistenza   e   delle   condizioni  di
 funzionamento della rete di trasmissione nazionale. 59.5 Il   Gestore   della   rete   comunica,   altresi',  annualmente
 all'Autorita':
 
 a) l'elenco  completo delle disalimentazioni registrate, corredate di
 tutti gli elementi di cui all'articolo 30, comma 301; b) i  risultati  delle campagne di misura delle caratteristiche della
 tensione di cui all'articolo 31, comma 31.1; c) i livelli minimo e massimo della potenza di corto circuito trifase
 per ogni sito di connessione; d) i  livelli minimo e massimo del valore efficace della tensione per
 ogni sito di connessione; e) le caratteristiche dei contratti per la qualita' stipulati.
 
 Articolo 60
 Limiti di trasporto tra le zone e fabbisogno del sistema elettrico
 
 60.1 Il  Codice  di rete reca le ipotesi e le metodologie utilizzate,
 nonche'  le  modalita'  che  il  Gestore  della rete e' tenuto a
 seguire  per  l'elaborazione  e  la  pubblicazione,  entro il 30
 settembre di ogni anno, della previsione:
 
 a) riferita  all'anno  solare successivo, dei limiti di trasporto tra
 le   zone,  eventualmente  differenziati  per  i  diversi  periodi
 dell'anno; b) del  fabbisogno  del  sistema  elettrico nazionale a valere per un
 periodo non inferiore ai sei anni successivi; c) della  capacita'  di  produzione  complessivamente necessaria alla
 copertura  della  domanda  prevista  a garanzia della sicurezza di
 funzionamento  del  sistema  elettrico e degli approvvigionamenti,
 nel   rispetto   degli  indirizzi  formulati  dal  Ministro  delle
 attivita'  produttive  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
 legislativo n. 79/99.
 
 60.2 Il   Gestore   della  rete  definisce  e  pubblica  con  cadenza
 giornaliera,  a  valere  per  il giorno successivo, i valori dei
 limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati nei
 diversi periodi rilevanti. 60.3 Il  Codice  di  rete  reca  le  modalita' di pubblicazione delle
 informazioni  stabilite  nelle  condizioni per il dispacciamento
 relativamente  all'utilizzo della rete rilevante nel corso dello
 svolgimento del dispacciamento di merito economico.
 
 Articolo 61
 Gestione in tempo reale del sistema elettrico nazionale
 
 61.1 Il  Codice  di rete disciplina gli obblighi informativi posti in
 capo  al  Gestore della rete, agli utenti della rete, nonche' ai
 titolari  di porzione di rete di trasmissione nazionale, al fine
 della  definizione e della gestione dati e delle informazioni di
 carattere  tecnico  ed  operativo  necessari  alla  gestione del
 sistema elettrico nazionale in tempo reale.
 
 Articolo 62
 Statistiche e bilancio energetico del sistema elettrico nazionale
 
 62.1 Il  Gestore  della  rete  e'  tenuto  ad effettuare, con cadenza
 annuale,  la  compilazione  del  bilancio energetico del sistema
 elettrico nazionale. 62.2 Il  Codice  di  rete indica le ipotesi, i criteri e le modalita'
 adottate dal Gestore della rete per la compilazione del bilancio
 energetico  del  sistema  elettrico  nazionale,  ivi inclusi gli
 obblighi intestati agli utenti della rete ai fini della predetta
 compilazione. 62.3 Il  Gestore  della rete e' tenuto, altresi', alla compilazione e
 alla  pubblicazione,  con cadenza mensile, di bilanci energetici
 del sistema elettrico nazionale riferito a due mesi precedenti a
 quello  di pubblicazione. Tali stime potranno essere riviste dal
 Gestore   della  rete  in  sede  di  compilazione  del  bilancio
 energetico annuale di cui al comma 62.1.
 
 Titolo 23
 Adozione ed applicazione del Codice di rete
 
 Articolo 63
 Adozione del Codice di rete
 
 63.1 Il  Gestore della rete sottopone all'Autorita' il Codice di rete
 per  la  verifica  dell'aderenza dei contenuti del medesimo alle
 disposizioni  di  cui  alle  presenti  direttive,  nonche'  alle
 finalita'  di  garanzia  per  tutti  gli utenti della rete della
 liberta'  di accesso a parita' di condizioni, dell'imparzialita'
 e   della   neutralita'   dei   servizi  di  trasmissione  e  di
 dispacciamento,  nel perseguimento degli obiettivi di sicurezza,
 economicita' e utilizzazione efficiente delle risorse. 63.2 Ai  fini  della  verifica di cui al comma 63.1, il Gestore della
 rete  trasmette  all'Autorita'  il  Codice  di  rete,  ovvero  i
 successivi aggiornamenti, unitamente a:
 
 a) relazioni  tecniche  che illustrino le motivazioni poste alla base
 delle soluzioni previste; b) la  documentazione acquisita e prodotta nel corso del procedimento
 per  la  predisposizione  del  Codice  di  rete  o degli eventuali
 aggiornamenti; c) le eventuali osservazioni dei soggetti interessati.
 
 63.3 L'Autorita'   si   pronuncia   entro  novanta  (90)  giorni  dal
 ricevimento della documentazione di cui al comma 63.2. Trascorso
 inutilmente   tale   termine,  il  Codice  di  rete  si  intende
 positivamente verificato da parte dell'Autorita'. 63.4 Il Codice di rete verificato ai sensi dei commi precedenti entra
 in  vigore  con  decorrenza  dalla  pubblicazione che il Gestore
 della  rete effettua nel proprio sito Internet entro e non oltre
 cinque  (5)  giorni  successivi  a quello di comunicazione degli
 esiti  delle  verifiche  da  parte dell'Autorita' e da parte del
 Ministero  delle  attivita' produttive ai sensi dell'articolo 1,
 comma 4, del DPCM 11 maggio 2004. 63.5 Il  Gestore  della  rete  rivede, periodicamente o in seguito al
 verificarsi    di   eventi   rilevanti,   anche   su   richiesta
 dell'Autorita',  ovvero del Comitato di consultazione, il Codice
 di  rete  al fine di tenere conto di mutate condizioni tecniche,
 di mercato e di modifiche normative. 63.6 Le  proposte  di  modifica  ed  integrazione  al  Codice di rete
 formulate   dal   Comitato   di   consultazione  sono  trasmesse
 all'Autorita' per le valutazioni di propria competenza.
 
 Articolo 64
 Deroghe all'applicazione del Codice di rete
 
 64.1 Il  Gestore  della rete istituisce ed aggiorna il registro delle
 deroghe  al  Codice  di rete contenente gli atti e i riferimenti
 documentali  relativi  al riconoscimento delle deroghe di cui ai
 seguenti commi. 64.2 Il  Gestore della rete, anche a seguito di motivata richiesta di
 un  utente  della  rete,  puo' accordare, con riferimento ad uno
 specifico  sito  di  connessione, deroghe all'applicazione delle
 disposizioni  tecniche  per la connessione di cui all'articolo 6
 che  comportino  esclusivamente  una variazione quantitativa dei
 parametri  indicati nella singola disposizione senza modificarne
 la prescrizione. Le deroghe sono comunicate all'Autorita' e agli
 utenti  della  rete  interessati e registrate a cura del Gestore
 della rete nel Registro delle deroghe al Codice di rete. 64.3 Le  deroghe  al  Codice  rete relative alle prescrizioni in esso
 contenute devono essere approvate dall'Autorita' su proposta del
 Gestore  della  rete.  Tali  deroghe  si intendono approvate una
 volta  trascorsi  30  giorni  dal ricevimento della proposta del
 Gestore della rete. 64.4 Il  Gestore  della  rete  ha  la  facolta'  di  disporre deroghe
 temporanee ad alcune disposizioni del Codice di rete nei casi in
 cui   la   sicurezza  di  funzionamento  del  sistema  elettrico
 nazionale  possa  risultare  compromessa dall'applicazione delle
 medesime  disposizioni.  Il  Gestore  della  rete da' motivata e
 tempestiva  comunicazione all'Autorita' e agli utenti della rete
 interessati  delle citate deroghe, della loro presumibile durata
 massima.  Il  Gestore  della  rete e' tenuto al ripristino delle
 disposizioni oggetto di deroga nel minor tempo possibile.
 
 Articolo 65 Violazioni   delle  disposizioni  contenute  nel  Codice  di  rete  e
 soluzione delle controversie
 
 65.1  Il Codice di rete deve contenere procedure da applicare in caso di  mancato  rispetto da parte dell'utente di rete dei limiti posti a base  del  medesimo  codice  sino a prevedere il diniego dell'accesso
 alle reti. 65.2 Il  Gestore vigila sul rispetto del Codice di rete, individua le
 eventuali  violazioni unitamente alle relative responsabilita' e
 ne informa tempestivamente l'Autorita'. 65.3 Qualora   nell'applicazione   del   Codice   di  rete  insorgano
 controversie  tra  i  soggetti  interessati,  l'Autorita', fermo
 restando  quanto disposto dall'articolo 2, comma 20, lettera c),
 della   legge  14  novembre  1995,  n.  481,  procede  ai  sensi
 dell'articolo  2,  comma  20,  lettera d), della medesima legge,
 avvalendosi   delle   informazioni   fornite   dal   Gestore  in
 conformita' al precedente comma 7.2.
 
 Titolo 24
 Disposizioni finali
 
 Articolo 66
 Rapporti in merito all'applicazione del Codice di rete
 
 66.1 Il Gestore della rete, con cadenza almeno semestrale, predispone
 e   trasmette  all'Autorita'  e  al  Ministero  delle  attivita'
 produttive    un    rapporto    recante    l'analisi    relativa
 all'applicazione del Codice di rete.
 
 Articolo 67
 Prima attuazione del Codice di rete
 
 67.1 Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il
 periodo di prima attuazione del Codice di rete. 67.2 Limitatamente all'anno 2005:
 
 a) non   sono   soggetti   alle   disposizioni  di  cui  al  presente
 provvedimento  gli  utenti della rete di cui all'articolo 5, comma
 5.1,   lettere   d)  ed  e),  ed,  inoltre  non  si  applicano  le
 disposizioni di cui:
 i. all'articolo 13;
 ii. all'articolo 40, comma 40.2; iii. all'articolo 42, comma 42.2, lettera b);
 
 b) ai  fini del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, le
 unita' di produzione e di consumo si intendono connesse a reti con
 obbligo  di  connessione  di  terzi  anche per il tramite di linee
 dirette o di reti interne d'utenza.
 
 67.3 Il  Gestore  della  rete, in occasione della prima redazione del
 Codice  di rete, ha facolta' di proporre che la disciplina della
 registrazione  delle  disalimentazioni  di  cui all'articolo 30,
 comma   30.1,  si  applichi  con  limitazioni  geografiche,  non
 superiori   al   5%   del   numero   dei  siti  di  connessione,
 provvisoriamente fino al 31 dicembre 2006. 67.4 Il  Gestore  della  rete,  entro 90 giorni dall'approvazione del
 Codice   di  rete,  in  seguito  ad  opportuno  procedimento  di
 consultazione    con    i    soggetti   interessati,   trasmette
 all'Autorita'  un  piano  per la realizzazione delle campagne di
 rilevazione  della  qualita'  della tensione di cui all'articolo
 31, comma 31.1. Tale piano deve prevedere almeno che le campagne
 siano  avviate  al  massimo  entro un anno dall'approvazione del
 Codice  di rete. Il Gestore della rete pubblica sul proprio sito
 internet  il piano proposto; qualora l'Autorita' non si pronunci
 entro  30  giorni  dalla  pubblicazione,  il  piano  si  intende
 approvato. 67.5 Le  disposizioni  relative  ai  livelli  attesi  di qualita' del
 servizio  di trasmissione di cui all'articolo 33, commi dal 33.1
 al  33.4,  decorrono  dall'1  gennaio  2006. I livelli attesi di
 qualita'  della  tensione  cui all'articolo 33, comma 33.5, sono
 presentati   al   piu'  tardi  in  occasione  dell'aggiornamento
 relativo  al periodo di regolazione 1 gennaio 2008 - 31 dicembre
 2011, con l'anticipo di cui al comma 33.6. 67.6 L'obbligo  di registrazione delle interruzioni transitorie sulle
 linee  su  cui  sono installate protezioni automatiche tripolari
 con  cicli di apertura e chiusura di durata inferiore o uguale a
 1  secondo, di cui all'articolo 30, comma 30.1, lettera a) punto
 iii), decorre dall'1 gennaio 2007. 67.7 Per  gli  anni  2005  e  2006,  la  soglia  di  ore annue di cui
 all'articolo 34, comma 34.2, e' posta pari a 90%.
 
 Articolo 68
 Disposizioni finali
 
 68.1 Il  Codice  di  rete  dovra' prevedere che l'utilizzazione della
 rete  di  trasmissione  nazionale per scopi estranei al servizio
 elettrico   non   puo'   in  alcun  modo  comportare  vincoli  o
 restrizioni, sia funzionali sia in termini di condivisione delle
 infrastrutture,  all'utilizzo  della  rete  stessa  nei  siti di
 connessione  per  le  finalita' di cui al decreto legislativo n.
 79/99.
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