Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2005 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 28 dicembre 2004
Indennizzi automatici ai clienti finali e altre utenze in alta e media tensione con elevato numero di interruzioni per gli anni 2006 e 2007 (modifiche e integrazione del Testo integrato della qualita' dei servizi elettrici di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 4/04). (Deliberazione n. 247/04).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 2004

Visti:

- la legge 5 marzo 1990, n. 46; - la legge 14 novembre 1995, n. 481; - la legge 23 agosto 2004, n. 239; - il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392; - il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462; - la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 30 gennaio 2004, n. 4/04, (di seguito
deliberazione n. 4/04) come successivamente rettificata e, in
particolare, l'allegato A alla medesima deliberazione (di seguito:
Testo integrato della qualita); - la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04 e
successive modificazioni e, in particolare, l'allegato A alla
medesima deliberazione; - le proposte delle imprese distributrici pervenute ai sensi del
punto 2, lettera a), delle deliberazione n. 4/04; - il documento per la consultazione, diffuso in data 22 luglio 2004
(di seguito: documento per la consultazione 22 luglio 2004),
contenente le proposte dell'Autorita' in materia di indennizzi
automatici ai clienti del servizio elettrico alimentati in alta e
media tensione con elevato numero annuo di interruzioni; - le osservazioni pervenute all'Autorita' da parte dei soggetti
interessati in merito alle proposte di cui al precedente alinea,
comprensive degli elementi conoscitivi per la valutazione dei costi
e dei benefici conseguenti all'adeguamento tecnico degli impianti
di utenza ai requisiti tecnici proposti dall'Autorita' nel medesimo
documento per la consultazione.

- Considerato che:

- sulle reti di distribuzione una quota significativa delle
interruzioni senza preavviso lunghe e' costituita dalle
interruzioni non localizzate, una parte delle quali puo' essere
causata da guasti con origine negli impianti di utenza; - la regolazione del numero delle interruzioni di cui al Titolo 5
della Parte I del Testo integrato della qualita' prevede standard
specifici di continuita' e penalita' per le imprese distributrici,
in caso di mancato rispetto degli standard medesimi, finalizzati
alla riduzione del numero di clienti con elevato numero di
interruzioni, incluse le interruzioni non localizzate; - un'ulteriore riduzione delle interruzioni non localizzate e'
possibile attraverso l'installazione a cura dei clienti di adeguati
apparecchi interruttori e protezioni in grado di evitare che le
interruzioni che si originano negli impianti di utenza si
riverberino nella rete di distribuzione, danneggiando gli altri
clienti connessi alla stessa linea.

- Considerate:

- le proposte formulate dall'Autorita' nel documento per la
consultazione 22 luglio 2004, in materia, tra l'altro, di: a) erogazione di indennizzi automatici in caso di mancato rispetto da
parte delle imprese distributrici degli standard specifici di
continuita', a valere sulle penalita' previste dall'articolo 32
del Testo integrato della qualita' a carico delle imprese
distributrici, a favore di tutti i clienti alimentati in alta e
media tensione, indipendentemente dalle loro dimensioni in termini
di potenza disponibile, purche' dotati di impianti adeguati ai
requisiti tecnici richiesti; b) riduzione proporzionale dell'ammontare degli indennizzi automatici
qualora il gettito delle penalita' a carico delle imprese
distributrici risulti inferiore alla totalita' degli indennizzi
medesimi; c) individuazione di requisiti tecnici relativi agli impianti di
utenza, in grado di selezionare i guasti che si originano
all'interno degli impianti di utenza, necessari affinche' i
menzionati clienti abbiano diritto agli indennizzi automatici; d) individuazione di specifici obblighi in capo alle imprese
distributrici necessari per assicurare il corretto funzionamento
delle protezioni degli impianti di utenza, coordinate con le
protezioni degli impianti della rete di distribuzione; e) previsione di obblighi in capo ai clienti che intendono usufruire
dei citati indennizzi, concernenti la produzione all'impresa
distributrice di una dichiarazione di adeguatezza dei propri
impianti ai requisiti tecnici; f) facolta' per le imprese distributrici di controllare la
veridicita' delle dichiarazioni presentate e il mantenimento nel
tempo dei citati requisiti, attraverso l'utilizzazione di
personale tecnico esterno adibito a tali attivita' dotato di
specifici requisiti tecnico-professionali; g) introduzione di un corrispettivo tariffario specifico a carico dei
clienti finali che non adeguano i propri impianti di utenza ai
requisiti tecnici previsti con decorrenza dall'1 gennaio 2008,
anticipabile per i clienti di maggiore potenza;

- le osservazioni pervenute all'Autorita' da parte dei soggetti
interessati, concernenti in particolare l'opportunita' di: a) erogare gli indennizzi non prima del completamento
dell'adeguamento di tutti gli impianti di utenza; b) assicurare un valore minimo agli indennizzi automatici anche nei
casi in cui la penalita' a carico di una impresa distributrice
risulti insufficiente alla loro erogazione, al fine di incentivare
i clienti all'adeguamento degli impianti di utenza ai requisiti
tecnici; c) rendere gli indennizzi automatici proporzionali alla potenza
impegnata piuttosto che alla potenza disponibile; d) individuare requisiti semplificati per i clienti alimentati in
media tensione con potenza disponibile inferiore a 400 kW,
tipicamente non dotati di interruttore asservibile a protezione e
per i quali l'adeguamento ai requisiti tecnici proposti potrebbe
risultare non conveniente; e) escludere dalla regolazione del numero di interruzioni i clienti
alimentati in media tensione con piccola potenza disponibile, in
ragione della previsione di costi elevati da sostenere a carico
del sistema elettrico nel caso di trasformazione massiva in bassa
tensione del punto di consegna e conferire all'impresa
distributrice la valutazione, caso per caso, in ordine
all'effettiva necessita' della menzionata trasformazione, sulla
base della reale incidenza del cliente sulla continuita' del
servizio e sulla base della realta' impiantistica; f) dimensionare il corrispettivo tariffario dovuto da parte dei
clienti alimentati in alta e media tensione in caso di mancato
adeguamento dei propri impianti ai requisiti tecnici, in modo da
incentivarli all'adeguamento ai requisiti tecnici.

- Considerato che l'attivita' di preparazione di norme e guide
tecniche e' svolta dal Comitato Elettrotecnico Italiano (di
seguito: CEI) e che lo stesso CEI ha predisposto l'aggiornamento
della Guida CEI 11-35 "Guida per l'esecuzione di cabine elettriche
MT/BT del cliente/utente finale" atta a favorire un rapido ed
esteso processo di adeguamento ai requisiti tecnici degli impianti
di utenza dei clienti finali MT.

- Ritenuto che sia opportuno: - confermare alcuni orientamenti contenuti nelle proposte formulate
nel documento per la consultazione in data 22 luglio 2004,
concernenti in particolare:

a) l'erogazione degli indennizzi automatici in caso di mancato
rispetto da parte delle imprese distributrici degli standard
specifici di continuita', a valere sulle penalita' previste
dall'articolo 32 del Testo integrato della qualita' a carico delle
imprese distributrici, a favore dei clienti alimentati in alta e
media tensione dotati di impianti adeguati ai requisiti tecnici
richiesti; b) la fissazione di obblighi in capo alle imprese distributrici
necessari per assicurare il corretto funzionamento delle
protezioni degli impianti di utenza, coordinate con le protezioni
degli impianti della rete di distribuzione; c) l'effettuazione di controlli a carico delle imprese distributrici
con personale appartenente a organismi tecnici qualificati e con
modalita' non discriminatorie nei confronti dei clienti del
mercato libero; d) la fissazione del termine di decorrenza del corrispettivo
tariffario specifico per i clienti che non adeguano in un lasso di
tempo ragionevole, anche in relazione al costo, i propri impianti
ai requisiti tecnici; - dare seguito ad alcune osservazioni avanzate dai soggetti
interessati, concernenti in particolare:

a) l'individuazione di un valore minimo degli indennizzi automatici,
anche nei casi, temporaneamente possibili negli anni 2006 e 2007,
in cui la penalita' a carico di una impresa distributrice risulti
insufficiente all'erogazione dei menzionati indennizzi, prevedendo
in tali casi un contributo erogabile dalla Cassa conguaglio per il
settore elettrico a valere sul conto "Oneri per recuperi di
continuita'"; b) la previsione di requisiti semplificati per i clienti alimentati
in media tensione con impianti di utenza gia' protetti contro i
guasti per corto circuito (guasti polifase) e aventi
caratteristiche da rendere poco probabile l'insorgere di un guasto
monofase, individuabili nei clienti aventi impianti con potenza
disponibile inferiore a 400kW, un limitato sviluppo della rete di
media tensione in cavo e un solo trasformatore MT/BT;

- fissare il termine da cui decorrera' la corresponsione alle imprese
distributrici del corrispettivo tariffario specifico da parte dei
clienti finali e delle altre utenze alimentati in media tensione
non adeguati ai requisiti tecnici secondo un principio di
gradualita', a partire da quelli di maggiore potenza dal 2007; - strutturare tale corrispettivo in modo che risulti composto da una
quota fissa annua e da una quota variabile proporzionale al numero
di ore di utilizzo, in modo da essere correlato alla probabilita'
di insorgenza di guasti sugli impianti di utenza non dotati dei
requisiti tecnici necessari a evitare che i clienti serviti dalla
stessa linea subiscano interruzioni per effetto di tali guasti; - prevedere che tale corrispettivo sia trattenuto dalle imprese
distributrici fino a un tetto prestabilito, a compensazione dei
maggiori costi sostenuti per effetto delle interruzioni provocate
dai clienti i cui impianti non sono adeguati ai requisiti tecnici,
dimensionando il corrispettivo rispetto a tali costi; - rinviare a successivo provvedimento la determinazione del
corrispettivo tariffario specifico per i clienti finali e le altre
utenze alimentati in media tensione dotati di impianti con potenza
disponibile inferiore o uguale a 500 kW e non adeguati ai requisiti
tecnici, anche in ragione dei nuovi elementi di regolazione della
continuita' del servizio che saranno introdotti nel periodo di
regolazione successivo a quello 2004-2007.

- Ritenuto che non sia opportuno dare seguito ad alcune osservazioni
avanzate dai soggetti interessati concernenti, in particolare: - il rinvio dell'erogazione degli indennizzi al termine del
completamento dell'adeguamento di tutti gli impianti di utenza, in
ragione dell'eventualita' che i clienti non provvedano
all'adeguamento degli impianti: detto rinvio non sarebbe
compatibile con l'esigenza di incentivare l'adeguamento degli
impianti da parte dei clienti e richiederebbe la fissazione di un
obbligo di adeguamento da parte dell'Autorita', quando invece e'
preferibile una soluzione basata su incentivi e disincentivi
economici; - la proporzionalita' degli indennizzi automatici alla potenza
impegnata piuttosto che alla potenza disponibile, in ragione della
necessaria coerenza con le penalita', previste dall'articolo 32 del
Testo integrato della qualita' a carico delle imprese distributrici
per gli anni 2006 e 2007, che sono proporzionali alla potenza
disponibile in misura convenzionale del 70%; tale misura
convenzionale potra' essere superata nel periodo di regolazione
successivo a quello 2004-2007, nella direzione, gia' indicata
dall'Autorita', di rilevare la potenza effettivamente interrotta
per ciascuna interruzione e per ciascun cliente, grazie alla
disponibilita' di misuratori orari e teleletti su tutta l'utenza
alimentata in media tensione; - l'esclusione dalla regolazione del numero di interruzioni, anche
solo con riferimento agli anni 2006 e 2007, dei clienti alimentati
in media tensione con piccola potenza disponibile; detta esclusione
comporterebbe la permanenza di una fascia numerosa di clienti in
condizioni tecniche tali da non permettere il dispiegamento di
tutte le opportunita' di miglioramento della continuita' del
servizio.

- Ritenuto che: - l'adeguamento degli impianti di utenza ai requisiti tecnici possa
produrre un miglioramento della continuita' del servizio, in
termini di riduzione del numero di interruzioni, ulteriore a quello
raggiungibile per effetto della sola introduzione di penalita' a
carico delle imprese distributrici; - tale miglioramento comportera' benefici per tutti i clienti,
inclusi quelli alimentati in bassa tensione, connessi alle linee
dei clienti che hanno adeguato i propri impianti ai requisiti
tecnici; - sia opportuno raccomandare al CEI di proseguire nell'avviato
processo di aggiornamento della normazione tecnica allo scopo di
favorire un ampio e rapido adeguamento degli impianti degli utenti,
in particolare di quelli alimentati in media tensione, ai requisiti
tecnici, riferendo periodicamente sullo stato di avanzamento dei
lavori di normazione.

- Ritenuto infine necessario: - integrare l'articolo 32, comma 32.1, lettera a), del Testo
integrato della qualita' allo scopo di differenziare lo standard
specifico di continuita' per clienti alimentati in alta tensione in
relazione al tipo di connessione alla rete di distribuzione, per i
clienti che richiederanno la connessione a reti AT successivamente
alla presente deliberazione, in modo da permettere al cliente una
libera scelta tra soluzioni di connessione con diverso costo e
diverso livello di qualita'; - effettuare la rettifica di due errori materiali di cui al comma
32.2 e alla tabella 3 del Testo integrato della qualita'

DELIBERA

1. di integrare l'articolo 32, comma 32.1, lettera a), dell'Allegato
A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas 30 gennaio 2004, n. 4/04 (di seguito: Testo integrato della
qualita' dei servizi elettrici), aggiungendo dopo le parole "1
interruzione senza preavviso lunga all'anno" le parole "salvo che
per i clienti AT che, a partire dall'1 gennaio 2005, richiedano la
connessione a reti AT in derivazione rigida, per i quali si
applica lo standard di 2 interruzioni senza preavviso lunghe
all'anno"; 2. di rettificare il comma 32.2 del Testo integrato della qualita'
dei servizi elettrici aggiungendo dopo le parole "il cui contratto
di trasporto e' rimasto in vigore per l'intero anno" le parole "o
che hanno immesso energia elettrica nella rete di distribuzione"; 3. di sostituire l'articolo 33 del Testo integrato della qualita' dei
servizi elettrici con il disposto normativo di cui all'Allegato A
che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione; 4. di sostituire l'articolo 34 del Testo integrato della qualita' dei
servizi elettrici, con il disposto normativo di cui all'Allegato B
che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione; 5. di rettificare la tabella 3 del Testo integrato della qualita' dei
servizi elettrici sostituendo le parole "potenza disponibile" con
le parole "potenza media interrotta"; 6. di raccomandare ai clienti finali alimentati in media tensione
l'applicazione della Guida CEI 11-35, con particolare riferimento
alla taratura coordinata delle protezioni degli impianti di utenza
con le protezioni degli impianti di distribuzione, in relazione
alle diverse condizioni di esercizio; 7. di raccomandare al Comitato Elettrotecnico Italiano il
proseguimento dell'attivita' di armonizzazione e aggiornamento di
norme e guide tecniche in grado di favorire un rapido e esteso
processo di adeguamento degli impianti di utenza ai requisiti
tecnici indicati nell'Allegato A, con riguardo anche alla corretta
esecuzione della manutenzione degli impianti dei clienti finali e
altre utenze alimentati in alta e media tensione, riferendo
periodicamente all'Autorita' in merito all'avanzamento di tali
attivita' di normazione; 8. di pubblicare nel sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it) il Testo integrato della qualita' dei
servizi elettrici come risultante dalle modificazioni ed
integrazioni apportate con il presente provvedimento; 9. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel sito internet
(www.autorita.energia.it) dell'Autorita' affinche' entri in vigore
dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Milano, 28 dicembre 2004

Il Presidente: A. Ortis
 
ALLEGATO A

Articolo 33 Indennizzi automatici ai clienti finali e altre utenze alimentati in
alta e media tensione con elevato numero annuo di interruzioni

33.1 Le imprese distributrici di cui al comma 30.1, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le interruzioni, effettuano la verifica annuale del rispetto dei livelli specifici di continuita' per le utenze di seguito elencate che abbiano documentato per il medesimo anno il rispetto dei requisiti di cui al comma 33.9 e seguenti, e la cui dichiarazione di adeguatezza non sia stata
revocata dall'impresa distributrice ai sensi del comma 33.20: a) ogni cliente AT che preleva energia elettrica dalla rete di
distribuzione e il cui contratto di trasporto e' rimasto in vigore
per l'intero anno a cui si riferiscono le interruzioni; b) ogni cliente MT che preleva energia elettrica dalla rete di
distribuzione e il cui contratto di trasporto e' rimasto in vigore
per l'intero anno a cui si riferiscono le interruzioni; c) ogni produttore e autoproduttore di energia elettrica allacciato
alla rete di distribuzione AT o MT; d) ogni impresa distributrice interconnessa.

33.2 Ai fini della verifica annuale di cui al comma precedente, per
gli anni 2006 e 2007: a) per i clienti MT che non siano ricompresi tra i clienti di
maggiore dimensione, si applicano l'indicatore di continuita' di
cui al comma 31.1, i livelli specifici di continuita' di cui al
comma 32.1 e la comunicazione di cui al comma 31.2; b) per le imprese distributrici interconnesse, si applica il livello
specifico di continuita' di cui al comma 32.1 relativo al grado di
concentrazione piu' elevato tra i Comuni serviti dall'impresa
interconnessa.

33.3 A decorrere dall'anno 2007, entro il 30 giugno di ogni anno,
l'impresa distributrice utilizza la penalita' P di cui al comma
32.3 per erogare gli indennizzi automatici di cui ai commi
seguenti. Per le sole imprese distributrici che comunichino
rettifiche dei dati di continuita' ai sensi dell'articolo 16,
comma 16.3, il termine per l'erogazione degli indennizzi e'
spostato al 30 novembre dello stesso anno; in tal caso,
l'impresa distributrice che intende rettificare i dati di
continuita' deve informare i clienti, attraverso la
comunicazione di cui al comma 31.2, del termine entro il quale
saranno erogati gli indennizzi automatici, 33.4 L'indennizzo per ciascun cliente finale, o altra utenza di rete,
w, di cui al comma 33.1, per il quale non risulti rispettato il
livello specifico di continuita' del servizio e' pari a:

----> vedere Formula a pag. 44 del S.O. <----

dove:

a) s e' il livello specifico di continuita' del servizio applicabile
a ciascun cliente AT o MT o alle altre utenze ai sensi dei commi
32.1 e 33.2; b) V(base p) e' il parametro di cui alla tabella 3; c) PMI(base iw) e' la potenza media interrotta relativa all'inter-
ruzione i per il cliente finale o l'utenza di rete w, espressa
in kW e determinata in via convenzionale:
i. per i clienti finali che prelevano energia elettrica dalla
rete distribuzione, pari al 70% della potenza disponibile;
ii. per le utenze che immettono energia elettrica nella rete di
distribuzione, pari alla potenza effettivamente immessa in
rete al momento dell'interruzione o, in mancanza di questa,
pari al 70% della potenza per cui e' stata richiesta la
connessione o, in mancanza di questa, della potenza nominale
di impianto, al netto della potenza nominale dei generatori
elettrici di riserva al momento dell'interruzione;
iii. per le imprese distributrici interconnesse, se non diversa-
mente concordato tra le parti, pari al 70% della somma delle
potenze disponibili dei clienti di maggiori dimensioni ali-
mentati in assetto standard dal punto di interconnessione
disalimentato.
Le medesime convenzioni si applicano per la determinazione della potenza media interrotta di cui al comma 32.3, lettera d).

33.5 Qualora l'ammontare derivante dalla somma totale degli
indennizzi I(base w) risulti superiore alla penalita' P di cui
al comma 32.3, ciascun indennizzo I(base w) e' ridotto
proporzionalmente a un coefficiente R, compreso tra 0,6 e 1,
pari al maggior valore tra 0,6 e il rapporto tra la penalita' P
e la somma degli indennizzi I(base w). L'impresa distributrice
calcola la somma degli indennizzi Iw e il coefficiente di
riproporzionamento R separatamente per livello di tensione AT e
MT. 33.6 Qualora la somma degli indennizzi I(base w) riproprorzionati
come indicato al comma precedente risulti maggiore della
penalita' P, considerando congiuntamente i clienti e le altre
utenze AT e MT, l'impresa distributrice ha diritto ad un
contributo pari alla differenza. In tal caso, l'impresa
distributrice segnala l'ammontare richiesto all'Autorita' e alla
Cassa conguaglio del settore elettrico entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le
interruzioni; la Cassa eroga il contributo richiesto a valere
sul conto "Oneri per recuperi di continuita'" se entro 60 giorni
non riceve segnalazione contraria dall'Autorita'. 33.7 Gli indennizzi di cui ai commi 33.4 e 33.5 vengono corrisposti
al titolare del contratto di trasporto nel caso di utenze che
prelevano energia elettrica dalla rete di distribuzione, inclusi
gli autoproduttori e le imprese distributrici interconnesse, o
al produttore di energia elettrica, indicando la causale della
detrazione "Indennizzo automatico per il mancato rispetto dello
standard individuale di continuita' definito dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas" e l'anno di riferimento. Nel caso
in cui il titolare del contratto di trasporto sia il cliente
grossista, questi ha l'obbligo di trasferire l'indennizzo al
cliente finale in occasione della prima fatturazione utile. Al
cliente finale e alle altre utenze deve essere altresi' indicato
che "La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la
possibilita' per il cliente di richiedere in sede
giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore
subito". 33.8 Qualora la somma delle penalita' P per i clienti e le altre
utenze AT e MT di cui al comma 32.3 risulti superiore alla somma
totale degli indennizzi I(base w) effettivamente erogati,
l'impresa distributrice versa tale differenza al conto "Oneri
per recuperi di continuita'" entro il 30 novembre dell'anno
successivo a quello a cui si riferiscono le interruzioni. 33.9 Per i clienti MT che prelevano energia elettrica dalla rete di
distribuzione, per i produttori e gli autoproduttori allacciati
alla rete di distribuzione MT, sono definiti i seguenti
requisiti tecnici per avere accesso agli indennizzi I(base w) di
cui ai commi 33.4 e 33.5: a) Dispositivo Generale (DG) realizzato mediante un sistema composto
da un sezionatore e un interruttore o mediante un interruttore di
tipo estraibile. b) Protezioni Generali (PG), cui asservire il Dispositivo Generale,
in grado di discriminare i guasti polifase (massima corrente) e i
guasti monofase a terra (massima corrente omopolare o direzionale
di terra, in conformita' allo stato di esercizio del neutro) a
valle del Dispositivo Generale. c) Taratura delle Protezioni Generali effettuate secondo il criterio
di selettivita', in base a quanto indicato dall'impresa
distributrice ai sensi del successivo comma 33.13, e mantenimento
delle stesse tarature fino a successiva indicazione da parte
dell'impresa distributrice.

33.10 I clienti MT con potenza disponibile inferiore o uguale a 400
kW che prelevano energia elettrica dalla rete di distribuzione
hanno facolta' di derogare ai requisiti di cui al comma
precedente se sono rispettate tutte le seguenti condizioni: a) risultano dotati di Interruttore Manovra Sezionatore (IMS), di
fusibile e di un unico trasformatore MT/BT; b) la connessione MT tra il punto di consegna e il trasformatore
MT/BT e' realizzata in cavo ed ha una lunghezza complessiva non
superiore a 20 m; c) hanno stipulato, con una impresa di manutenzione dotata di sistema
di gestione della qualita' certificato ai sensi della norma Iso
9001 da organismo accreditato, un contratto di manutenzione per
l'anno a cui si riferiscono le interruzioni, che preveda almeno:
i) manutenzione ordinaria semestrale relativa alla corretta
conservazione e pulizia dei locali di consegna e degli impianti
elettrici in essi contenuti;
ii) manutenzione straordinaria elettromeccanica triennale dell'
Interruttore Manovra Sezionatore e del fusibile; d) conservano un registro delle manutenzioni atto a certificare
l'effettuazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie di
cui ai due punti precedenti.

33.11 Per i clienti AT che prelevano energia elettrica dalla rete di
distribuzione, per i produttori e gli autoproduttori allacciati
alla rete di distribuzione AT, sono definiti i seguenti
requisiti tecnici per avere accesso agli indennizzi I(base w)
di cui ai commi 33.4 e 33.5: a) Dispositivo Generale (DG) realizzato mediante un sistema composto
da un sezionatore e un interruttore. b) Protezioni Generali (PG), in grado di discriminare i guasti che
avvengono a valle del Dispositivo Generale. c) Taratura delle Protezioni Generali effettuate secondo il criterio
di selettivita', in base a quanto indicato dall'impresa
distributrice ai sensi del successivo comma 33.13, o dal Gestore
della rete di trasmissione nazionale, e mantenimento delle stesse
tarature fino a successiva indicazione da parte dell'impresa
distributrice o del Gestore della rete di trasmissione nazionale.

33.12 La realizzazione dei requisiti tecnici di cui ai commi
precedenti e' effettuata dai clienti e dalle altre utenze con
oneri a proprio carico secondo le specifiche norme e guide
tecniche preparate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). 33.13 L'impresa distributrice ha l'obbligo di: a) indicare e rendere pubblici i criteri di taratura delle protezioni
dei propri impianti di distribuzione AT e MT e lo stato di
esercizio del neutro della rete MT; b) fornire esempi, per casi tipici, di coordinamento tra le
protezioni dei clienti e delle altre utenze e le proprie
protezioni sia per reti AT che per reti MT, queste ultime
considerate sia in stato di esercizio con neutro isolato che con
neutro compensato; c) indicare e rendere pubblici i tempi e le modalita' di modifica
dello stato di esercizio del neutro da isolato a compensato per le
reti MT; d) comunicare a ogni cliente finale o utenza AT o MT, entro il 30
giugno 2005, le condizioni poste dal presente articolo, inclusi i
requisiti semplificati di cui al comma 33.10, fornendo altresi' le
specifiche di taratura delle protezioni dell'impianto del cliente
e specificando lo stato di esercizio del neutro nel caso di reti
MT.

33.14 In occasione del cambio dello stato di esercizio del neutro
della rete MT da isolato a compensato l'impresa distributrice
informa ogni cliente o altra utenza MT allacciato alla rete
oggetto del cambio di stato di esercizio con un anticipo non
inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, indicando
anche le nuove specifiche di taratura delle protezioni. La
facolta' di cui al comma 33.10 e' fatta salva anche per i
clienti o altre utenze allacciati a reti esercite con neutro
compensato. 33.15 Il cliente o altra utenza AT o MT che intende documentare il
rispetto dei requisiti di cui ai commi precedenti deve inviare
all'impresa distributrice, anche tramite il cliente grossista,
una dichiarazione di adeguatezza entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello a cui si riferisce l'applicazione dello
standard specifico di continuita', come indicato nella scheda
6. Qualora le Protezione Generali di cui ai commi 33.9 e 33.11
siano equipaggiate con rilevatori di caratteristiche della
tensione, conformi per le stesse caratteristiche ai requisiti
di cui alle norme CEI EN 50160 e CEI EN 61000-4-30, nonche' con
un log in grado di registrare automaticamente sia gli
interventi delle Protezioni Generali sia la configurazione
iniziale e le successive modifiche delle tarature delle
Protezioni Generali, il cliente ha diritto a utilizzare la
rilevazione delle suddette caratteristiche della tensione ai
fini di quanto previsto dall'articolo 39 e l'impresa
distributrice ha diritto di accedere alle registrazioni
automatiche del log ai fini dei controlli di cui al comma
33.18. 33.16 La dichiarazione di adeguatezza deve essere rinnovata in
occasione di modifiche o sostituzioni del Dispositivo Generale
e delle Protezioni Generali o della sostituzione
dell'Interruttore Manovra Sezionatore. In caso di modifica
della taratura delle Protezioni Generali a seguito di richiesta
dell'impresa distributrice il cliente o altra utenza fornisce
all'impresa distributrice la conferma scritta di quanto
richiesto; in tal caso non e' richiesto il rinnovo della
dichiarazione di adeguatezza. 33.17 La dichiarazione di adeguatezza deve essere effettuata, con
oneri a carico del cliente o altra utenza, da uno dei seguenti
soggetti: a) personale tecnico di impresa installatrice abilitata ai sensi
degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito
richiamata come legge n. 46/90); b) personale tecnico iscritto nell'elenco di una Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura avente i requisiti per
operare sugli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
e comma 2 della legge n. 46/90, in conformita' a quanto previsto
dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 6 aprile 2000; c) responsabile tecnico del coordinamento dell'ufficio tecnico del
cliente proprietario dell'impianto di utenza AT o MT, avente i
titoli di studio previsti dall'articolo 3, lettere a) o b) della
legge n. 46/90, tenuto conto dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392.

33.18 L'impresa distributrice ha facolta' di effettuare controlli
presso i clienti o altre utenze che hanno inviato la
dichiarazione di adeguatezza, allo scopo di verificare
l'effettiva rispondenza dei loro impianti ai requisiti tecnici
di cui al comma 33.9 e seguenti. 33.19 Per l'effettuazione dei controlli, effettuati secondo modalita'
non discriminatorie nei confronti dei clienti del mercato
libero e dei clienti del mercato vincolato, le imprese
distributrici si avvalgono di organismi tecnici abilitati
all'effettuazione delle verifiche degli impianti di terra ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre
2001, n. 462 (di seguito richiamato come D.P.R. n. 462/01),
previa adeguata formazione tecnica specifica. I costi per
l'effettuazione dei controlli sono a carico delle imprese
distributrici. Il personale che esegue il controllo su di un
impianto non deve esserne stato il progettista o l'installatore
o il tecnico che ha effettuato la dichiarazione di adeguatezza. 33.20 Nel caso in cui il controllo evidenzi la non rispondenza
dell'impianto ai requisiti tecnici di cui al comma 33.9 e
seguenti, l'impresa distributrice puo' revocare la
dichiarazione di adeguatezza a decorrere dall'1 gennaio
dell'anno in cui viene effettuato il controllo. 33.21 In caso di contenzioso le parti si accordano sulla nomina di un
soggetto abilitato all'effettuazione delle verifiche degli
impianti ai sensi del D.P.R. n. 462/01, accreditato dal Sincert
come Organismo di ispezione di tipo A ai sensi della norma UNI
CEI EN 45004. I costi delle verifiche condotte da tale soggetto
per risolvere il contenzioso sono a carico della parte
risultante in difetto. 33.22 I clienti finali e le altre utenze MT che non rispettino i
requisiti tecnici di cui al comma 33.9 e seguenti, o non
abbiano inviato all'impresa distributrice la dichiarazione di
adeguatezza di cui al comma 33.15, sono tenuti a versare un
corrispettivo tariffario specifico CTS a decorrere: a) dall'1 gennaio 2007 per i clienti finali e le altre utenze MT con
potenza disponibile superiore a 500 kw; b) dall'1 gennaio 2008 per i clienti finali e le altre utenze MT con
potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW. 33.23 Per i clienti e le altre utenze MT con potenza disponibile
superiore a 500 kW o, per le utenze che immettono energia
elettrica nella rete di distribuzione, con potenza nominale di
impianto superiore a 500 kW, il corrispettivo tariffario
specifico CTS e' pari, su base annua, a:

CTS=K+H*E(base i)/P(base i) dove: a) K e' una quota fissa, in ragione di 1 euro/giorno per ogni giorno
di connessione attiva; b) H e' una quota variabile in relazione alle ore di utilizzo, pari a
0,15 euro/ora di utilizzo; c) E(base 1)/P(base i) e' la stima, per ciascun cliente i, delle ore
di utilizzo, data dal rapporto tra l'energia consumata E(base 1),
nell'anno precedente e la potenza disponibile P(base i) nello
stesso anno o, per le utenze che immettono energia elettrica nella
rete di distribuzione, tra l'energia immessa in rete nell'anno
precedente e la potenza nominale di impianto nello stesso anno;

Per i clienti e le altre utenze MT con potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW, il corrispettivo tariffario specifico sara' determinato con successivo provvedimento. 33.24 Il gettito derivante dal corrispettivo tariffario specifico CTS
e' destinato alle imprese distributrici, nella misura massima
dell'1% dell'ammontare annuo di cui al comma 32.4, lettera b).
L'eventuale eccedenza rispetto a tale massimo dovra' essere
versata dall'impresa distributrice sul conto "Oneri per i
recuperi di continuita'". 33.25 I ricavi derivanti alle imprese distributrici dal corrispettivo
tariffario specifico sono esclusi dai ricavi ammessi dal
vincolo V1, di cui al Testo integrato delle disposizioni
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per
l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura
e vendita dell'energia elettrica, e devono avere evidenza
contabile separata.

SCHEDA n. 6 (Richiamata dall'articolo 33 comma 33.15, costituisce parte integrante del Testo integrato della qualita')

FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA

Dati del cliente

Cliente.............. Livello di tensione della fornitura []AT []MT

Tipo di utenza: []cliente finale []produttore []autoproduttore

Potenza disponibile (kW) ........... Numero della presa ............

Indirizzo ......................... Provincia ......................

Recapiti telefonici ................................................

Requisiti [] Rispondenti al comma 33.9 del Testo integrato della qualita'. [] Rispondenti al comma 33.10 del Testo integrato della qualita'. [] Rispondenti al comma 33.11 del Testo integrato della qualita'.

(Facoltativo, solo per impianti rispondenti ai commi 33.9 o 33.11 del Testo integrato della qualita') [] Disponibilita' di log automatico sulle protezioni generali o sul
sistema SCADA che controlla da remoto le protezioni generali. [] Disponibilita' di scheda o funzione di registrazione delle
seguenti caratteristiche della tensione conforme alle norme CEI
EN 50160 e CEI EN 61000-4-30: ..................................

(Da compilare solo se il cliente dichiara la rispondenza al comma 33.9 o al comma 33.11 del Testo integrato della qualita')
La taratura delle protezioni generali e' stata effettuata in accordo alle specifiche di taratura fornite dall'impresa distributrice................ in data ........ con lettera .........

E' allegata la seguente documentazione: - Schema elettrico dell'impianto a valle del punto di consegna. - Per i soli impianti rispondenti ai requisiti di cui al comma
33.10, planimetria della sezione in media tensione dell'impianto
a valle del punto di consegna.

Dati del personale tecnico che effettua la dichiarazione di adeguatezza Nome e cognome ......................... Ditta .....................

[] Personale tecnico di cui al comma 33.17. lettera a) del Testo
integrato della qualita' [] Personale tecnico di cui al comma 33.17, lettera b) del Testo integrato della qualita' [] Personale tecnico di cui al comma 33.17, lettera c) del Testo integrato della qualita'

Con la presente attesto sotto la mia responsabilita' che quanto dichiarato ai punti precedenti risponde al vero.

Data e luogo ................. Firma e timbro ......................

Dichiarazione del cliente
Con la presente dichiaro che non porro' alcun ostacolo all'effet- tuazione di eventuali controlli da parte dell'impresa distributrice, ai sensi del comma 33.18 e seguenti del Testo integrato della qualita', pena la revoca della presente dichiarazione.

Data e luogo ................... Firma .............................
 
ALLEGATO B

Articolo 34
Comunicazioni all'Autorita' per la continuita' del servizio

34.1 Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2007, ogni
impresa distributrice comunica all'Autorita' l'ammontare della
penalita' P di cui al comma 32.3, nonche' le seguenti
informazioni relative ai clienti e altre utenze AT e MT,
distintamente per livello di tensione e inoltre, per i clienti e
altre utenze allacciati a reti di distribuzione a media
tensione, per ambito territoriale e per fasce di potenza
disponibile: a) numero di clienti di maggiore dimensione il cui contratto di
trasporto e' rimasto in vigore per l'intero anno precedente o che
hanno immesso energia elettrica nella rete di distribuzione e
numero di tali clienti per i quali il numero di interruzioni
risulti superiore allo standard specifico; b) numero di clienti o altre utenze MT che non sono clienti di
maggiore dimensione, il cui contratto di trasporto e' rimasto in
vigore per l'intero anno precedente o che hanno immesso energia
elettrica nella rete di distribuzione, e numero di tali clienti
per i quali il numero di interruzioni risulti superiore allo
standard specifico; c) numero e ammontare degli indennizzi erogati; d) ammontare dell'eventuale differenza positiva o negativa tra le
penalita' raccolte e gli indennizzi erogati; e) numero di impianti adeguati ai requisiti tecnici; f) numero di controlli effettuati; g) numero di dichiarazioni di adeguatezza revocate.

34.2 A decorrere dal 2008, alle informazioni di cui al comma
precedente sono aggiunte le seguenti: a) ammontare del corrispettivo specifico tariffario versato dai
clienti e altre utenze MT con impianti non adeguati ai requisiti
tecnici; b) ammontare dell'eventuale eccedenza della somma dell'ammontare di
cui alla lettera precedente rispetto al tetto massimo indicato al
comma 33.23.

34.3 L'impresa distributrice conserva, per eventuali controlli, la
documentazione fornita dai clienti finali e altre utenze
comprovante l'adeguatezza degli impianti, ogni altra
documentazione relativa ai controlli effettuati, nonche'
assicura l'evidenza contabile delle somme eccedenti versate alla
Cassa o ricevute dalla medesima ai sensi dei commi 33.6 e 33.8.
 
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