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| Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 28 dicembre 2004 |  | Indennizzi  automatici  ai  clienti  finali  e altre utenze in alta e media tensione con elevato numero di interruzioni per gli anni 2006 e 2007 (modifiche e integrazione del Testo integrato della qualita' dei servizi   elettrici   di   cui   all'Allegato  A  alla  deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 4/04). (Deliberazione n. 247/04). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 28 dicembre 2004
 
 Visti:
 
 - la legge 5 marzo 1990, n. 46; - la legge 14 novembre 1995, n. 481; - la legge 23 agosto 2004, n. 239; - il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392; - il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462; - la  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas
 (di  seguito:  l'Autorita)  30  gennaio  2004, n. 4/04, (di seguito
 deliberazione  n.  4/04)  come  successivamente  rettificata  e, in
 particolare,  l'allegato A alla medesima deliberazione (di seguito:
 Testo integrato della qualita); - la   deliberazione  dell'Autorita'  30  gennaio  2004,  n.  5/04  e
 successive  modificazioni  e,  in  particolare,  l'allegato  A alla
 medesima deliberazione; - le  proposte  delle  imprese  distributrici  pervenute ai sensi del
 punto 2, lettera a), delle deliberazione n. 4/04; - il  documento  per la consultazione, diffuso in data 22 luglio 2004
 (di  seguito:  documento  per  la  consultazione  22  luglio 2004),
 contenente  le  proposte  dell'Autorita'  in  materia di indennizzi
 automatici  ai  clienti del servizio elettrico alimentati in alta e
 media tensione con elevato numero annuo di interruzioni; - le  osservazioni  pervenute  all'Autorita'  da  parte  dei soggetti
 interessati  in  merito  alle proposte di cui al precedente alinea,
 comprensive degli elementi conoscitivi per la valutazione dei costi
 e  dei  benefici conseguenti all'adeguamento tecnico degli impianti
 di utenza ai requisiti tecnici proposti dall'Autorita' nel medesimo
 documento per la consultazione.
 
 - Considerato che:
 
 - sulle   reti   di   distribuzione  una  quota  significativa  delle
 interruzioni   senza   preavviso   lunghe   e'   costituita   dalle
 interruzioni  non  localizzate,  una  parte delle quali puo' essere
 causata da guasti con origine negli impianti di utenza; - la  regolazione  del  numero  delle interruzioni di cui al Titolo 5
 della  Parte  I del Testo integrato della qualita' prevede standard
 specifici  di continuita' e penalita' per le imprese distributrici,
 in  caso  di  mancato rispetto degli standard medesimi, finalizzati
 alla  riduzione  del  numero  di  clienti  con  elevato  numero  di
 interruzioni, incluse le interruzioni non localizzate; - un'ulteriore   riduzione  delle  interruzioni  non  localizzate  e'
 possibile attraverso l'installazione a cura dei clienti di adeguati
 apparecchi  interruttori  e  protezioni  in grado di evitare che le
 interruzioni   che   si  originano  negli  impianti  di  utenza  si
 riverberino  nella  rete  di  distribuzione, danneggiando gli altri
 clienti connessi alla stessa linea.
 
 - Considerate:
 
 - le   proposte   formulate   dall'Autorita'  nel  documento  per  la
 consultazione 22 luglio 2004, in materia, tra l'altro, di: a) erogazione di indennizzi automatici in caso di mancato rispetto da
 parte  delle  imprese  distributrici  degli  standard specifici di
 continuita',  a  valere  sulle penalita' previste dall'articolo 32
 del   Testo  integrato  della  qualita'  a  carico  delle  imprese
 distributrici,  a  favore  di tutti i clienti alimentati in alta e
 media tensione, indipendentemente dalle loro dimensioni in termini
 di  potenza  disponibile,  purche'  dotati di impianti adeguati ai
 requisiti tecnici richiesti; b) riduzione proporzionale dell'ammontare degli indennizzi automatici
 qualora   il  gettito  delle  penalita'  a  carico  delle  imprese
 distributrici  risulti  inferiore  alla totalita' degli indennizzi
 medesimi; c) individuazione  di  requisiti  tecnici  relativi  agli impianti di
 utenza,  in  grado  di  selezionare  i  guasti  che  si  originano
 all'interno  degli  impianti  di  utenza,  necessari  affinche'  i
 menzionati clienti abbiano diritto agli indennizzi automatici; d) individuazione   di   specifici  obblighi  in  capo  alle  imprese
 distributrici  necessari  per assicurare il corretto funzionamento
 delle  protezioni  degli  impianti  di  utenza,  coordinate con le
 protezioni degli impianti della rete di distribuzione; e) previsione  di obblighi in capo ai clienti che intendono usufruire
 dei  citati  indennizzi,  concernenti  la  produzione  all'impresa
 distributrice  di  una  dichiarazione  di  adeguatezza  dei propri
 impianti ai requisiti tecnici; f) facolta'   per   le   imprese   distributrici  di  controllare  la
 veridicita'  delle  dichiarazioni presentate e il mantenimento nel
 tempo   dei   citati   requisiti,  attraverso  l'utilizzazione  di
 personale  tecnico  esterno  adibito  a  tali  attivita' dotato di
 specifici requisiti tecnico-professionali; g) introduzione di un corrispettivo tariffario specifico a carico dei
 clienti  finali  che  non  adeguano i propri impianti di utenza ai
 requisiti  tecnici  previsti  con  decorrenza dall'1 gennaio 2008,
 anticipabile per i clienti di maggiore potenza;
 
 - le  osservazioni  pervenute  all'Autorita'  da  parte  dei soggetti
 interessati, concernenti in particolare l'opportunita' di: a) erogare    gli    indennizzi    non    prima   del   completamento
 dell'adeguamento di tutti gli impianti di utenza; b) assicurare  un  valore minimo agli indennizzi automatici anche nei
 casi  in  cui  la  penalita' a carico di una impresa distributrice
 risulti insufficiente alla loro erogazione, al fine di incentivare
 i  clienti  all'adeguamento  degli impianti di utenza ai requisiti
 tecnici; c) rendere  gli  indennizzi  automatici  proporzionali  alla  potenza
 impegnata piuttosto che alla potenza disponibile; d) individuare  requisiti  semplificati  per  i clienti alimentati in
 media  tensione  con  potenza  disponibile  inferiore  a  400  kW,
 tipicamente  non dotati di interruttore asservibile a protezione e
 per  i  quali l'adeguamento ai requisiti tecnici proposti potrebbe
 risultare non conveniente; e) escludere  dalla  regolazione del numero di interruzioni i clienti
 alimentati  in  media tensione con piccola potenza disponibile, in
 ragione  della  previsione  di costi elevati da sostenere a carico
 del  sistema elettrico nel caso di trasformazione massiva in bassa
 tensione   del   punto   di   consegna   e  conferire  all'impresa
 distributrice   la   valutazione,   caso   per   caso,  in  ordine
 all'effettiva  necessita'  della  menzionata trasformazione, sulla
 base  della  reale  incidenza  del  cliente  sulla continuita' del
 servizio e sulla base della realta' impiantistica; f) dimensionare  il  corrispettivo  tariffario  dovuto  da  parte dei
 clienti  alimentati  in  alta  e media tensione in caso di mancato
 adeguamento  dei  propri impianti ai requisiti tecnici, in modo da
 incentivarli all'adeguamento ai requisiti tecnici.
 
 - Considerato  che  l'attivita'  di  preparazione  di  norme  e guide
 tecniche   e'  svolta  dal  Comitato  Elettrotecnico  Italiano  (di
 seguito:  CEI)  e  che lo stesso CEI ha predisposto l'aggiornamento
 della  Guida CEI 11-35 "Guida per l'esecuzione di cabine elettriche
 MT/BT  del  cliente/utente  finale"  atta  a  favorire un rapido ed
 esteso  processo di adeguamento ai requisiti tecnici degli impianti
 di utenza dei clienti finali MT.
 
 - Ritenuto che sia opportuno: - confermare  alcuni  orientamenti contenuti nelle proposte formulate
 nel  documento  per  la  consultazione  in  data  22  luglio  2004,
 concernenti in particolare:
 
 a) l'erogazione  degli  indennizzi  automatici  in  caso  di  mancato
 rispetto  da  parte  delle  imprese  distributrici  degli standard
 specifici  di  continuita',  a  valere  sulle  penalita'  previste
 dall'articolo 32 del Testo integrato della qualita' a carico delle
 imprese  distributrici,  a favore dei clienti alimentati in alta e
 media  tensione  dotati  di impianti adeguati ai requisiti tecnici
 richiesti; b) la  fissazione  di  obblighi  in  capo  alle imprese distributrici
 necessari   per   assicurare   il   corretto  funzionamento  delle
 protezioni  degli impianti di utenza, coordinate con le protezioni
 degli impianti della rete di distribuzione; c) l'effettuazione  di controlli a carico delle imprese distributrici
 con  personale  appartenente a organismi tecnici qualificati e con
 modalita'  non  discriminatorie  nei  confronti  dei  clienti  del
 mercato libero; d) la   fissazione   del  termine  di  decorrenza  del  corrispettivo
 tariffario specifico per i clienti che non adeguano in un lasso di
 tempo  ragionevole, anche in relazione al costo, i propri impianti
 ai requisiti tecnici; - dare   seguito   ad   alcune  osservazioni  avanzate  dai  soggetti
 interessati, concernenti in particolare:
 
 a) l'individuazione  di un valore minimo degli indennizzi automatici,
 anche  nei casi, temporaneamente possibili negli anni 2006 e 2007,
 in  cui la penalita' a carico di una impresa distributrice risulti
 insufficiente all'erogazione dei menzionati indennizzi, prevedendo
 in tali casi un contributo erogabile dalla Cassa conguaglio per il
 settore  elettrico  a  valere  sul  conto  "Oneri  per recuperi di
 continuita'"; b) la  previsione  di requisiti semplificati per i clienti alimentati
 in  media  tensione  con impianti di utenza gia' protetti contro i
 guasti   per   corto   circuito   (guasti   polifase)   e   aventi
 caratteristiche da rendere poco probabile l'insorgere di un guasto
 monofase,  individuabili  nei  clienti aventi impianti con potenza
 disponibile  inferiore a 400kW, un limitato sviluppo della rete di
 media tensione in cavo e un solo trasformatore MT/BT;
 
 - fissare il termine da cui decorrera' la corresponsione alle imprese
 distributrici  del  corrispettivo tariffario specifico da parte dei
 clienti  finali  e  delle altre utenze alimentati in media tensione
 non   adeguati   ai  requisiti  tecnici  secondo  un  principio  di
 gradualita', a partire da quelli di maggiore potenza dal 2007; - strutturare  tale corrispettivo in modo che risulti composto da una
 quota  fissa annua e da una quota variabile proporzionale al numero
 di  ore  di utilizzo, in modo da essere correlato alla probabilita'
 di  insorgenza  di  guasti  sugli impianti di utenza non dotati dei
 requisiti  tecnici  necessari a evitare che i clienti serviti dalla
 stessa linea subiscano interruzioni per effetto di tali guasti; - prevedere  che  tale  corrispettivo  sia  trattenuto  dalle imprese
 distributrici  fino  a  un  tetto prestabilito, a compensazione dei
 maggiori  costi  sostenuti per effetto delle interruzioni provocate
 dai  clienti i cui impianti non sono adeguati ai requisiti tecnici,
 dimensionando il corrispettivo rispetto a tali costi; - rinviare   a   successivo   provvedimento   la  determinazione  del
 corrispettivo  tariffario specifico per i clienti finali e le altre
 utenze  alimentati in media tensione dotati di impianti con potenza
 disponibile inferiore o uguale a 500 kW e non adeguati ai requisiti
 tecnici,  anche  in ragione dei nuovi elementi di regolazione della
 continuita'  del  servizio  che  saranno  introdotti nel periodo di
 regolazione successivo a quello 2004-2007.
 
 - Ritenuto  che non sia opportuno dare seguito ad alcune osservazioni
 avanzate dai soggetti interessati concernenti, in particolare: - il   rinvio   dell'erogazione   degli  indennizzi  al  termine  del
 completamento  dell'adeguamento di tutti gli impianti di utenza, in
 ragione    dell'eventualita'   che   i   clienti   non   provvedano
 all'adeguamento   degli   impianti:   detto   rinvio   non  sarebbe
 compatibile  con  l'esigenza  di  incentivare  l'adeguamento  degli
 impianti  da  parte dei clienti e richiederebbe la fissazione di un
 obbligo  di  adeguamento  da parte dell'Autorita', quando invece e'
 preferibile  una  soluzione  basata  su  incentivi  e  disincentivi
 economici; - la   proporzionalita'  degli  indennizzi  automatici  alla  potenza
 impegnata  piuttosto che alla potenza disponibile, in ragione della
 necessaria coerenza con le penalita', previste dall'articolo 32 del
 Testo integrato della qualita' a carico delle imprese distributrici
 per  gli  anni  2006  e  2007,  che sono proporzionali alla potenza
 disponibile   in   misura   convenzionale   del  70%;  tale  misura
 convenzionale  potra'  essere  superata  nel periodo di regolazione
 successivo  a  quello  2004-2007,  nella  direzione,  gia' indicata
 dall'Autorita',  di  rilevare  la potenza effettivamente interrotta
 per  ciascuna  interruzione  e  per  ciascun  cliente,  grazie alla
 disponibilita'  di  misuratori  orari e teleletti su tutta l'utenza
 alimentata in media tensione; - l'esclusione  dalla  regolazione  del numero di interruzioni, anche
 solo  con riferimento agli anni 2006 e 2007, dei clienti alimentati
 in media tensione con piccola potenza disponibile; detta esclusione
 comporterebbe  la  permanenza  di una fascia numerosa di clienti in
 condizioni  tecniche  tali  da  non  permettere il dispiegamento di
 tutte  le  opportunita'  di  miglioramento  della  continuita'  del
 servizio.
 
 - Ritenuto che: - l'adeguamento  degli  impianti di utenza ai requisiti tecnici possa
 produrre  un  miglioramento  della  continuita'  del  servizio,  in
 termini di riduzione del numero di interruzioni, ulteriore a quello
 raggiungibile  per  effetto  della sola introduzione di penalita' a
 carico delle imprese distributrici; - tale  miglioramento  comportera'  benefici  per  tutti  i  clienti,
 inclusi  quelli  alimentati  in bassa tensione, connessi alle linee
 dei  clienti  che  hanno  adeguato  i  propri impianti ai requisiti
 tecnici; - sia  opportuno  raccomandare  al  CEI  di  proseguire  nell'avviato
 processo  di  aggiornamento  della normazione tecnica allo scopo di
 favorire un ampio e rapido adeguamento degli impianti degli utenti,
 in particolare di quelli alimentati in media tensione, ai requisiti
 tecnici,  riferendo  periodicamente  sullo stato di avanzamento dei
 lavori di normazione.
 
 - Ritenuto infine necessario: - integrare   l'articolo  32,  comma  32.1,  lettera  a),  del  Testo
 integrato  della  qualita'  allo scopo di differenziare lo standard
 specifico di continuita' per clienti alimentati in alta tensione in
 relazione  al tipo di connessione alla rete di distribuzione, per i
 clienti  che richiederanno la connessione a reti AT successivamente
 alla  presente  deliberazione, in modo da permettere al cliente una
 libera  scelta  tra  soluzioni  di  connessione con diverso costo e
 diverso livello di qualita'; - effettuare  la  rettifica  di  due errori materiali di cui al comma
 32.2 e alla tabella 3 del Testo integrato della qualita'
 
 DELIBERA
 
 1. di  integrare l'articolo 32, comma 32.1, lettera a), dell'Allegato
 A  alla  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
 gas  30  gennaio  2004, n. 4/04 (di seguito: Testo integrato della
 qualita'  dei  servizi  elettrici),  aggiungendo dopo le parole "1
 interruzione  senza preavviso lunga all'anno" le parole "salvo che
 per i clienti AT che, a partire dall'1 gennaio 2005, richiedano la
 connessione  a  reti  AT  in  derivazione  rigida,  per i quali si
 applica  lo  standard  di  2  interruzioni  senza preavviso lunghe
 all'anno"; 2. di  rettificare  il  comma 32.2 del Testo integrato della qualita'
 dei servizi elettrici aggiungendo dopo le parole "il cui contratto
 di  trasporto e' rimasto in vigore per l'intero anno" le parole "o
 che hanno immesso energia elettrica nella rete di distribuzione"; 3. di sostituire l'articolo 33 del Testo integrato della qualita' dei
 servizi  elettrici con il disposto normativo di cui all'Allegato A
 che   forma   parte   integrante   e  sostanziale  della  presente
 deliberazione; 4. di sostituire l'articolo 34 del Testo integrato della qualita' dei
 servizi elettrici, con il disposto normativo di cui all'Allegato B
 che   forma   parte   integrante   e  sostanziale  della  presente
 deliberazione; 5. di rettificare la tabella 3 del Testo integrato della qualita' dei
 servizi  elettrici sostituendo le parole "potenza disponibile" con
 le parole "potenza media interrotta"; 6. di  raccomandare  ai  clienti  finali alimentati in media tensione
 l'applicazione  della Guida CEI 11-35, con particolare riferimento
 alla taratura coordinata delle protezioni degli impianti di utenza
 con  le  protezioni  degli impianti di distribuzione, in relazione
 alle diverse condizioni di esercizio; 7. di   raccomandare   al   Comitato   Elettrotecnico   Italiano   il
 proseguimento  dell'attivita' di armonizzazione e aggiornamento di
 norme  e  guide  tecniche  in grado di favorire un rapido e esteso
 processo  di  adeguamento  degli  impianti  di utenza ai requisiti
 tecnici indicati nell'Allegato A, con riguardo anche alla corretta
 esecuzione  della manutenzione degli impianti dei clienti finali e
 altre  utenze  alimentati  in  alta  e  media  tensione, riferendo
 periodicamente  all'Autorita'  in  merito  all'avanzamento di tali
 attivita' di normazione; 8. di     pubblicare     nel     sito     internet     dell'Autorita'
 (www.autorita.energia.it)  il  Testo  integrato della qualita' dei
 servizi   elettrici   come   risultante   dalle  modificazioni  ed
 integrazioni apportate con il presente provvedimento; 9. di  pubblicare  il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
 della     Repubblica     italiana     e    nel    sito    internet
 (www.autorita.energia.it) dell'Autorita' affinche' entri in vigore
 dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
 
 Milano, 28 dicembre 2004
 
 Il Presidente: A. Ortis
 |  |  |  | ALLEGATO A 
 Articolo 33 Indennizzi  automatici ai clienti finali e altre utenze alimentati in
 alta e media tensione con elevato numero annuo di interruzioni
 
 33.1 Le imprese distributrici di cui al comma 30.1, entro il 31 marzo dell'anno  successivo  a quello a cui si riferiscono le interruzioni, effettuano  la verifica annuale del rispetto dei livelli specifici di continuita' per le utenze di seguito elencate che abbiano documentato per il medesimo anno il rispetto dei requisiti di cui al comma 33.9 e seguenti,  e  la  cui  dichiarazione  di  adeguatezza  non  sia stata
 revocata dall'impresa distributrice ai sensi del comma 33.20: a) ogni  cliente  AT  che  preleva  energia  elettrica  dalla rete di
 distribuzione e il cui contratto di trasporto e' rimasto in vigore
 per l'intero anno a cui si riferiscono le interruzioni; b) ogni  cliente  MT  che  preleva  energia  elettrica  dalla rete di
 distribuzione e il cui contratto di trasporto e' rimasto in vigore
 per l'intero anno a cui si riferiscono le interruzioni; c) ogni  produttore  e autoproduttore di energia elettrica allacciato
 alla rete di distribuzione AT o MT; d) ogni impresa distributrice interconnessa.
 
 33.2 Ai  fini  della verifica annuale di cui al comma precedente, per
 gli anni 2006 e 2007: a) per  i  clienti  MT  che  non  siano  ricompresi  tra i clienti di
 maggiore  dimensione,  si applicano l'indicatore di continuita' di
 cui  al  comma  31.1, i livelli specifici di continuita' di cui al
 comma 32.1 e la comunicazione di cui al comma 31.2; b) per  le imprese distributrici interconnesse, si applica il livello
 specifico di continuita' di cui al comma 32.1 relativo al grado di
 concentrazione  piu'  elevato  tra  i  Comuni serviti dall'impresa
 interconnessa.
 
 33.3 A  decorrere  dall'anno  2007,  entro il 30 giugno di ogni anno,
 l'impresa  distributrice utilizza la penalita' P di cui al comma
 32.3  per  erogare  gli  indennizzi  automatici  di cui ai commi
 seguenti.  Per  le  sole  imprese  distributrici che comunichino
 rettifiche  dei  dati  di continuita' ai sensi dell'articolo 16,
 comma  16.3,  il  termine  per  l'erogazione degli indennizzi e'
 spostato  al  30  novembre  dello  stesso  anno;  in  tal  caso,
 l'impresa  distributrice  che  intende  rettificare  i  dati  di
 continuita'    deve   informare   i   clienti,   attraverso   la
 comunicazione  di  cui al comma 31.2, del termine entro il quale
 saranno erogati gli indennizzi automatici, 33.4 L'indennizzo per ciascun cliente finale, o altra utenza di rete,
 w,  di cui al comma 33.1, per il quale non risulti rispettato il
 livello specifico di continuita' del servizio e' pari a:
 
 ----> vedere Formula a pag. 44 del S.O. <----
 
 dove:
 
 a) s e' il livello specifico di continuita' del servizio applicabile
 a ciascun cliente AT o MT o alle altre utenze ai sensi dei commi
 32.1 e 33.2; b) V(base p) e' il parametro di cui alla tabella 3; c) PMI(base iw) e' la potenza media interrotta relativa all'inter-
 ruzione i per il cliente finale o l'utenza di rete w, espressa
 in kW e determinata in via convenzionale:
 i. per i clienti finali  che prelevano  energia elettrica dalla
 rete distribuzione,  pari al 70%  della potenza disponibile;
 ii. per le utenze  che immettono energia elettrica nella rete di
 distribuzione,  pari alla potenza  effettivamente immessa in
 rete al momento  dell'interruzione o, in mancanza di questa,
 pari al 70%  della  potenza  per  cui  e' stata richiesta la
 connessione o, in mancanza di questa, della potenza nominale
 di impianto, al netto della  potenza nominale dei generatori
 elettrici di riserva al momento dell'interruzione;
 iii. per le imprese distributrici  interconnesse, se non diversa-
 mente concordato tra le parti, pari al 70% della somma delle
 potenze disponibili dei clienti  di maggiori dimensioni ali-
 mentati in  assetto  standard dal  punto di interconnessione
 disalimentato.
 Le medesime convenzioni si applicano per la determinazione della potenza media interrotta di cui al comma 32.3, lettera d).
 
 33.5 Qualora   l'ammontare   derivante   dalla   somma  totale  degli
 indennizzi  I(base  w) risulti superiore alla penalita' P di cui
 al   comma   32.3,  ciascun  indennizzo  I(base  w)  e'  ridotto
 proporzionalmente  a  un  coefficiente  R, compreso tra 0,6 e 1,
 pari  al maggior valore tra 0,6 e il rapporto tra la penalita' P
 e  la  somma degli indennizzi I(base w). L'impresa distributrice
 calcola  la  somma  degli  indennizzi  Iw  e  il coefficiente di
 riproporzionamento  R separatamente per livello di tensione AT e
 MT. 33.6 Qualora  la  somma  degli  indennizzi I(base w) riproprorzionati
 come   indicato  al  comma  precedente  risulti  maggiore  della
 penalita'  P,  considerando  congiuntamente i clienti e le altre
 utenze  AT  e  MT,  l'impresa  distributrice  ha  diritto  ad un
 contributo   pari   alla  differenza.  In  tal  caso,  l'impresa
 distributrice segnala l'ammontare richiesto all'Autorita' e alla
 Cassa  conguaglio  del  settore  elettrico  entro  il  31  marzo
 dell'anno   successivo   a   quello  a  cui  si  riferiscono  le
 interruzioni;  la  Cassa  eroga il contributo richiesto a valere
 sul conto "Oneri per recuperi di continuita'" se entro 60 giorni
 non riceve segnalazione contraria dall'Autorita'. 33.7 Gli  indennizzi  di cui ai commi 33.4 e 33.5 vengono corrisposti
 al  titolare  del  contratto di trasporto nel caso di utenze che
 prelevano energia elettrica dalla rete di distribuzione, inclusi
 gli  autoproduttori  e le imprese distributrici interconnesse, o
 al  produttore  di energia elettrica, indicando la causale della
 detrazione  "Indennizzo automatico per il mancato rispetto dello
 standard  individuale di continuita' definito dall'Autorita' per
 l'energia  elettrica e il gas" e l'anno di riferimento. Nel caso
 in  cui  il  titolare  del contratto di trasporto sia il cliente
 grossista,  questi  ha  l'obbligo  di trasferire l'indennizzo al
 cliente  finale  in occasione della prima fatturazione utile. Al
 cliente finale e alle altre utenze deve essere altresi' indicato
 che "La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la
 possibilita'    per   il   cliente   di   richiedere   in   sede
 giurisdizionale  il  risarcimento dell'eventuale danno ulteriore
 subito". 33.8 Qualora  la  somma  delle  penalita'  P per i clienti e le altre
 utenze AT e MT di cui al comma 32.3 risulti superiore alla somma
 totale   degli  indennizzi  I(base  w)  effettivamente  erogati,
 l'impresa  distributrice  versa  tale differenza al conto "Oneri
 per  recuperi  di  continuita'"  entro  il 30 novembre dell'anno
 successivo a quello a cui si riferiscono le interruzioni. 33.9 Per  i  clienti MT che prelevano energia elettrica dalla rete di
 distribuzione,  per i produttori e gli autoproduttori allacciati
 alla   rete  di  distribuzione  MT,  sono  definiti  i  seguenti
 requisiti tecnici per avere accesso agli indennizzi I(base w) di
 cui ai commi 33.4 e 33.5: a) Dispositivo  Generale (DG) realizzato mediante un sistema composto
 da  un sezionatore e un interruttore o mediante un interruttore di
 tipo estraibile. b) Protezioni  Generali  (PG), cui asservire il Dispositivo Generale,
 in  grado di discriminare i guasti polifase (massima corrente) e i
 guasti  monofase a terra (massima corrente omopolare o direzionale
 di  terra,  in  conformita'  allo stato di esercizio del neutro) a
 valle del Dispositivo Generale. c) Taratura  delle Protezioni Generali effettuate secondo il criterio
 di   selettivita',   in   base   a  quanto  indicato  dall'impresa
 distributrice  ai sensi del successivo comma 33.13, e mantenimento
 delle  stesse  tarature  fino  a  successiva  indicazione da parte
 dell'impresa distributrice.
 
 33.10 I  clienti  MT con potenza disponibile inferiore o uguale a 400
 kW  che prelevano energia elettrica dalla rete di distribuzione
 hanno  facolta'  di  derogare  ai  requisiti  di  cui  al comma
 precedente se sono rispettate tutte le seguenti condizioni: a) risultano  dotati  di  Interruttore  Manovra Sezionatore (IMS), di
 fusibile e di un unico trasformatore MT/BT; b) la  connessione  MT  tra  il  punto di consegna e il trasformatore
 MT/BT  e'  realizzata  in cavo ed ha una lunghezza complessiva non
 superiore a 20 m; c) hanno stipulato, con una impresa di manutenzione dotata di sistema
 di  gestione  della  qualita' certificato ai sensi della norma Iso
 9001  da  organismo  accreditato, un contratto di manutenzione per
 l'anno a cui si riferiscono le interruzioni, che preveda almeno:
 i)   manutenzione  ordinaria  semestrale  relativa  alla  corretta
 conservazione  e  pulizia  dei locali di consegna e degli impianti
 elettrici in essi contenuti;
 ii)  manutenzione  straordinaria  elettromeccanica triennale dell'
 Interruttore Manovra Sezionatore e del fusibile; d) conservano  un  registro  delle  manutenzioni  atto  a certificare
 l'effettuazione  delle  manutenzioni  ordinarie e straordinarie di
 cui ai due punti precedenti.
 
 33.11 Per  i clienti AT che prelevano energia elettrica dalla rete di
 distribuzione, per i produttori e gli autoproduttori allacciati
 alla  rete  di  distribuzione  AT,  sono  definiti  i  seguenti
 requisiti  tecnici  per avere accesso agli indennizzi I(base w)
 di cui ai commi 33.4 e 33.5: a) Dispositivo  Generale (DG) realizzato mediante un sistema composto
 da un sezionatore e un interruttore. b) Protezioni  Generali  (PG),  in grado di discriminare i guasti che
 avvengono a valle del Dispositivo Generale. c) Taratura  delle Protezioni Generali effettuate secondo il criterio
 di   selettivita',   in   base   a  quanto  indicato  dall'impresa
 distributrice  ai  sensi del successivo comma 33.13, o dal Gestore
 della  rete di trasmissione nazionale, e mantenimento delle stesse
 tarature  fino  a  successiva  indicazione  da  parte dell'impresa
 distributrice o del Gestore della rete di trasmissione nazionale.
 
 33.12 La   realizzazione  dei  requisiti  tecnici  di  cui  ai  commi
 precedenti  e'  effettuata dai clienti e dalle altre utenze con
 oneri  a  proprio  carico  secondo  le specifiche norme e guide
 tecniche preparate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). 33.13 L'impresa distributrice ha l'obbligo di: a) indicare e rendere pubblici i criteri di taratura delle protezioni
 dei  propri  impianti  di  distribuzione  AT  e  MT  e lo stato di
 esercizio del neutro della rete MT; b) fornire   esempi,   per  casi  tipici,  di  coordinamento  tra  le
 protezioni   dei  clienti  e  delle  altre  utenze  e  le  proprie
 protezioni  sia  per  reti  AT  che  per  reti  MT,  queste ultime
 considerate  sia  in stato di esercizio con neutro isolato che con
 neutro compensato; c) indicare  e  rendere  pubblici  i tempi e le modalita' di modifica
 dello stato di esercizio del neutro da isolato a compensato per le
 reti MT; d) comunicare  a  ogni  cliente  finale o utenza AT o MT, entro il 30
 giugno  2005, le condizioni poste dal presente articolo, inclusi i
 requisiti semplificati di cui al comma 33.10, fornendo altresi' le
 specifiche  di taratura delle protezioni dell'impianto del cliente
 e  specificando  lo stato di esercizio del neutro nel caso di reti
 MT.
 
 33.14 In  occasione  del  cambio  dello stato di esercizio del neutro
 della  rete  MT da isolato a compensato l'impresa distributrice
 informa  ogni  cliente  o  altra utenza MT allacciato alla rete
 oggetto  del  cambio  di stato di esercizio con un anticipo non
 inferiore  a  sei mesi e non superiore a dodici mesi, indicando
 anche  le  nuove  specifiche  di  taratura delle protezioni. La
 facolta'  di  cui  al  comma  33.10  e' fatta salva anche per i
 clienti  o  altre  utenze allacciati a reti esercite con neutro
 compensato. 33.15 Il  cliente  o  altra utenza AT o MT che intende documentare il
 rispetto  dei requisiti di cui ai commi precedenti deve inviare
 all'impresa  distributrice, anche tramite il cliente grossista,
 una dichiarazione di adeguatezza entro il 31 dicembre dell'anno
 precedente  a  quello  a  cui si riferisce l'applicazione dello
 standard  specifico  di continuita', come indicato nella scheda
 6.  Qualora le Protezione Generali di cui ai commi 33.9 e 33.11
 siano  equipaggiate  con  rilevatori  di  caratteristiche della
 tensione,  conformi  per le stesse caratteristiche ai requisiti
 di cui alle norme CEI EN 50160 e CEI EN 61000-4-30, nonche' con
 un   log   in  grado  di  registrare  automaticamente  sia  gli
 interventi  delle  Protezioni  Generali  sia  la configurazione
 iniziale   e  le  successive  modifiche  delle  tarature  delle
 Protezioni  Generali,  il  cliente  ha  diritto a utilizzare la
 rilevazione  delle  suddette  caratteristiche della tensione ai
 fini   di   quanto   previsto   dall'articolo  39  e  l'impresa
 distributrice   ha   diritto  di  accedere  alle  registrazioni
 automatiche  del  log  ai  fini  dei  controlli di cui al comma
 33.18. 33.16 La  dichiarazione  di  adeguatezza  deve  essere  rinnovata  in
 occasione  di modifiche o sostituzioni del Dispositivo Generale
 e    delle    Protezioni    Generali   o   della   sostituzione
 dell'Interruttore  Manovra  Sezionatore.  In  caso  di modifica
 della taratura delle Protezioni Generali a seguito di richiesta
 dell'impresa  distributrice  il cliente o altra utenza fornisce
 all'impresa   distributrice   la  conferma  scritta  di  quanto
 richiesto;  in  tal  caso  non  e'  richiesto  il rinnovo della
 dichiarazione di adeguatezza. 33.17 La  dichiarazione  di  adeguatezza  deve essere effettuata, con
 oneri  a carico del cliente o altra utenza, da uno dei seguenti
 soggetti: a) personale  tecnico  di  impresa  installatrice  abilitata ai sensi
 degli  articoli  2 e 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito
 richiamata come legge n. 46/90); b) personale tecnico iscritto nell'elenco di una Camera di commercio,
 industria,  artigianato  e  agricoltura  avente  i  requisiti  per
 operare sugli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
 e  comma  2 della legge n. 46/90, in conformita' a quanto previsto
 dal   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
 dell'artigianato 6 aprile 2000; c) responsabile  tecnico  del  coordinamento dell'ufficio tecnico del
 cliente  proprietario  dell'impianto  di  utenza AT o MT, avente i
 titoli  di  studio previsti dall'articolo 3, lettere a) o b) della
 legge  n.  46/90,  tenuto  conto  dell'articolo  5 del decreto del
 Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392.
 
 33.18 L'impresa  distributrice  ha  facolta'  di effettuare controlli
 presso   i   clienti  o  altre  utenze  che  hanno  inviato  la
 dichiarazione   di   adeguatezza,   allo  scopo  di  verificare
 l'effettiva  rispondenza dei loro impianti ai requisiti tecnici
 di cui al comma 33.9 e seguenti. 33.19 Per l'effettuazione dei controlli, effettuati secondo modalita'
 non  discriminatorie  nei  confronti  dei  clienti  del mercato
 libero   e  dei  clienti  del  mercato  vincolato,  le  imprese
 distributrici  si  avvalgono  di  organismi  tecnici  abilitati
 all'effettuazione  delle  verifiche  degli impianti di terra ai
 sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22 ottobre
 2001,  n.  462  (di  seguito richiamato come D.P.R. n. 462/01),
 previa  adeguata  formazione  tecnica  specifica.  I  costi per
 l'effettuazione  dei  controlli  sono  a  carico  delle imprese
 distributrici.  Il  personale  che esegue il controllo su di un
 impianto non deve esserne stato il progettista o l'installatore
 o il tecnico che ha effettuato la dichiarazione di adeguatezza. 33.20 Nel  caso  in  cui  il  controllo  evidenzi  la non rispondenza
 dell'impianto  ai  requisiti  tecnici  di  cui  al comma 33.9 e
 seguenti,    l'impresa    distributrice    puo'   revocare   la
 dichiarazione   di   adeguatezza  a  decorrere  dall'1  gennaio
 dell'anno in cui viene effettuato il controllo. 33.21 In caso di contenzioso le parti si accordano sulla nomina di un
 soggetto  abilitato  all'effettuazione  delle  verifiche  degli
 impianti ai sensi del D.P.R. n. 462/01, accreditato dal Sincert
 come  Organismo di ispezione di tipo A ai sensi della norma UNI
 CEI EN 45004. I costi delle verifiche condotte da tale soggetto
 per   risolvere  il  contenzioso  sono  a  carico  della  parte
 risultante in difetto. 33.22 I  clienti  finali  e  le  altre utenze MT che non rispettino i
 requisiti  tecnici  di  cui  al  comma  33.9  e seguenti, o non
 abbiano  inviato  all'impresa distributrice la dichiarazione di
 adeguatezza  di  cui  al  comma 33.15, sono tenuti a versare un
 corrispettivo tariffario specifico CTS a decorrere: a) dall'1  gennaio 2007 per i clienti finali e le altre utenze MT con
 potenza disponibile superiore a 500 kw; b) dall'1  gennaio 2008 per i clienti finali e le altre utenze MT con
 potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW. 33.23 Per  i  clienti  e  le  altre utenze MT con potenza disponibile
 superiore  a  500  kW  o,  per  le utenze che immettono energia
 elettrica  nella rete di distribuzione, con potenza nominale di
 impianto  superiore  a  500  kW,  il  corrispettivo  tariffario
 specifico CTS e' pari, su base annua, a:
 
 CTS=K+H*E(base i)/P(base i) dove: a) K  e' una quota fissa, in ragione di 1 euro/giorno per ogni giorno
 di connessione attiva; b) H e' una quota variabile in relazione alle ore di utilizzo, pari a
 0,15 euro/ora di utilizzo; c) E(base  1)/P(base i) e' la stima, per ciascun cliente i, delle ore
 di  utilizzo, data dal rapporto tra l'energia consumata E(base 1),
 nell'anno  precedente  e  la  potenza  disponibile P(base i) nello
 stesso anno o, per le utenze che immettono energia elettrica nella
 rete  di  distribuzione,  tra  l'energia immessa in rete nell'anno
 precedente e la potenza nominale di impianto nello stesso anno;
 
 Per  i  clienti  e  le  altre  utenze  MT  con potenza disponibile inferiore  o  uguale  a 500 kW, il corrispettivo tariffario specifico sara' determinato con successivo provvedimento. 33.24 Il gettito derivante dal corrispettivo tariffario specifico CTS
 e'  destinato  alle imprese distributrici, nella misura massima
 dell'1%  dell'ammontare annuo di cui al comma 32.4, lettera b).
 L'eventuale  eccedenza  rispetto  a  tale massimo dovra' essere
 versata  dall'impresa  distributrice  sul  conto  "Oneri  per i
 recuperi di continuita'". 33.25 I ricavi derivanti alle imprese distributrici dal corrispettivo
 tariffario  specifico  sono  esclusi  dai  ricavi  ammessi  dal
 vincolo  V1,  di  cui  al  Testo  integrato  delle disposizioni
 dell'Autorita'   per   l'energia   elettrica   e   il  gas  per
 l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura
 e  vendita  dell'energia  elettrica,  e  devono  avere evidenza
 contabile separata.
 
 SCHEDA n. 6 (Richiamata dall'articolo 33 comma 33.15, costituisce parte integrante del Testo integrato della qualita')
 
 FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA
 
 Dati del cliente
 
 Cliente.............. Livello di tensione della fornitura []AT  []MT
 
 Tipo di utenza: []cliente finale   []produttore   []autoproduttore
 
 Potenza disponibile (kW) ........... Numero della presa ............
 
 Indirizzo ......................... Provincia ......................
 
 Recapiti telefonici ................................................
 
 Requisiti []  Rispondenti al comma 33.9 del Testo integrato della qualita'. []  Rispondenti al comma 33.10 del Testo integrato della qualita'. []  Rispondenti al comma 33.11 del Testo integrato della qualita'.
 
 (Facoltativo, solo per impianti rispondenti ai commi 33.9 o 33.11 del Testo integrato della qualita') []  Disponibilita' di log automatico sulle protezioni generali o sul
 sistema SCADA che  controlla  da  remoto le protezioni generali. []  Disponibilita'  di  scheda  o  funzione  di registrazione  delle
 seguenti caratteristiche della  tensione conforme alle norme CEI
 EN 50160 e CEI EN 61000-4-30: ..................................
 
 (Da compilare  solo  se il cliente  dichiara la rispondenza al comma 33.9  o  al   comma  33.11  del  Testo  integrato   della  qualita')
 La  taratura  delle  protezioni   generali   e'  stata effettuata in accordo   alle   specifiche   di   taratura  fornite dall'impresa distributrice................ in data ........ con lettera .........
 
 E' allegata la seguente documentazione: - Schema elettrico dell'impianto a valle del punto di consegna. - Per i  soli  impianti rispondenti  ai requisiti  di cui al comma
 33.10, planimetria della sezione in media tensione dell'impianto
 a valle del punto di consegna.
 
 Dati del personale tecnico che effettua la dichiarazione di adeguatezza Nome e cognome ......................... Ditta .....................
 
 []  Personale tecnico di cui al comma 33.17. lettera a) del Testo
 integrato della qualita' []  Personale tecnico di cui al comma 33.17, lettera b) del Testo integrato della qualita' []  Personale tecnico di cui al comma 33.17, lettera c) del Testo integrato della qualita'
 
 Con la presente attesto sotto la mia responsabilita' che quanto dichiarato ai punti precedenti risponde al vero.
 
 Data e luogo ................. Firma e timbro ......................
 
 Dichiarazione del cliente
 Con la presente dichiaro che non porro' alcun  ostacolo all'effet- tuazione di eventuali controlli da parte dell'impresa distributrice, ai  sensi del  comma 33.18  e  seguenti del  Testo  integrato  della qualita', pena la revoca della presente dichiarazione.
 
 Data e luogo ................... Firma .............................
 |  |  |  | ALLEGATO B 
 Articolo 34
 Comunicazioni all'Autorita' per la continuita' del servizio
 
 34.1 Entro  il  31  marzo  di  ogni  anno  a decorrere dal 2007, ogni
 impresa  distributrice  comunica all'Autorita' l'ammontare della
 penalita'   P   di  cui  al  comma  32.3,  nonche'  le  seguenti
 informazioni  relative  ai  clienti  e  altre  utenze  AT  e MT,
 distintamente per livello di tensione e inoltre, per i clienti e
 altre   utenze  allacciati  a  reti  di  distribuzione  a  media
 tensione,  per  ambito  territoriale  e  per  fasce  di  potenza
 disponibile: a) numero  di  clienti  di  maggiore  dimensione  il cui contratto di
 trasporto  e' rimasto in vigore per l'intero anno precedente o che
 hanno  immesso  energia  elettrica  nella  rete di distribuzione e
 numero  di  tali  clienti  per  i  quali il numero di interruzioni
 risulti superiore allo standard specifico; b) numero  di  clienti  o  altre  utenze  MT  che non sono clienti di
 maggiore  dimensione,  il cui contratto di trasporto e' rimasto in
 vigore  per  l'intero  anno precedente o che hanno immesso energia
 elettrica  nella  rete  di distribuzione, e numero di tali clienti
 per  i  quali  il  numero  di  interruzioni risulti superiore allo
 standard specifico; c) numero e ammontare degli indennizzi erogati; d) ammontare  dell'eventuale  differenza  positiva  o negativa tra le
 penalita' raccolte e gli indennizzi erogati; e) numero di impianti adeguati ai requisiti tecnici; f) numero di controlli effettuati; g) numero di dichiarazioni di adeguatezza revocate.
 
 34.2 A  decorrere  dal  2008,  alle  informazioni  di  cui  al  comma
 precedente sono aggiunte le seguenti: a) ammontare  del  corrispettivo  specifico  tariffario  versato  dai
 clienti  e  altre utenze MT con impianti non adeguati ai requisiti
 tecnici; b) ammontare  dell'eventuale  eccedenza della somma dell'ammontare di
 cui  alla lettera precedente rispetto al tetto massimo indicato al
 comma 33.23.
 
 34.3 L'impresa  distributrice  conserva,  per eventuali controlli, la
 documentazione   fornita  dai  clienti  finali  e  altre  utenze
 comprovante    l'adeguatezza    degli   impianti,   ogni   altra
 documentazione   relativa   ai   controlli  effettuati,  nonche'
 assicura l'evidenza contabile delle somme eccedenti versate alla
 Cassa o ricevute dalla medesima ai sensi dei commi 33.6 e 33.8.
 |  |  |  |  |