Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2005 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 28 dicembre 2004 |
Indennizzi automatici ai clienti finali e altre utenze in alta e media tensione con elevato numero di interruzioni per gli anni 2006 e 2007 (modifiche e integrazione del Testo integrato della qualita' dei servizi elettrici di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 4/04). (Deliberazione n. 247/04). |
|
|
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 28 dicembre 2004
Visti:
- la legge 5 marzo 1990, n. 46; - la legge 14 novembre 1995, n. 481; - la legge 23 agosto 2004, n. 239; - il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392; - il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462; - la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 gennaio 2004, n. 4/04, (di seguito deliberazione n. 4/04) come successivamente rettificata e, in particolare, l'allegato A alla medesima deliberazione (di seguito: Testo integrato della qualita); - la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04 e successive modificazioni e, in particolare, l'allegato A alla medesima deliberazione; - le proposte delle imprese distributrici pervenute ai sensi del punto 2, lettera a), delle deliberazione n. 4/04; - il documento per la consultazione, diffuso in data 22 luglio 2004 (di seguito: documento per la consultazione 22 luglio 2004), contenente le proposte dell'Autorita' in materia di indennizzi automatici ai clienti del servizio elettrico alimentati in alta e media tensione con elevato numero annuo di interruzioni; - le osservazioni pervenute all'Autorita' da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte di cui al precedente alinea, comprensive degli elementi conoscitivi per la valutazione dei costi e dei benefici conseguenti all'adeguamento tecnico degli impianti di utenza ai requisiti tecnici proposti dall'Autorita' nel medesimo documento per la consultazione.
- Considerato che:
- sulle reti di distribuzione una quota significativa delle interruzioni senza preavviso lunghe e' costituita dalle interruzioni non localizzate, una parte delle quali puo' essere causata da guasti con origine negli impianti di utenza; - la regolazione del numero delle interruzioni di cui al Titolo 5 della Parte I del Testo integrato della qualita' prevede standard specifici di continuita' e penalita' per le imprese distributrici, in caso di mancato rispetto degli standard medesimi, finalizzati alla riduzione del numero di clienti con elevato numero di interruzioni, incluse le interruzioni non localizzate; - un'ulteriore riduzione delle interruzioni non localizzate e' possibile attraverso l'installazione a cura dei clienti di adeguati apparecchi interruttori e protezioni in grado di evitare che le interruzioni che si originano negli impianti di utenza si riverberino nella rete di distribuzione, danneggiando gli altri clienti connessi alla stessa linea.
- Considerate:
- le proposte formulate dall'Autorita' nel documento per la consultazione 22 luglio 2004, in materia, tra l'altro, di: a) erogazione di indennizzi automatici in caso di mancato rispetto da parte delle imprese distributrici degli standard specifici di continuita', a valere sulle penalita' previste dall'articolo 32 del Testo integrato della qualita' a carico delle imprese distributrici, a favore di tutti i clienti alimentati in alta e media tensione, indipendentemente dalle loro dimensioni in termini di potenza disponibile, purche' dotati di impianti adeguati ai requisiti tecnici richiesti; b) riduzione proporzionale dell'ammontare degli indennizzi automatici qualora il gettito delle penalita' a carico delle imprese distributrici risulti inferiore alla totalita' degli indennizzi medesimi; c) individuazione di requisiti tecnici relativi agli impianti di utenza, in grado di selezionare i guasti che si originano all'interno degli impianti di utenza, necessari affinche' i menzionati clienti abbiano diritto agli indennizzi automatici; d) individuazione di specifici obblighi in capo alle imprese distributrici necessari per assicurare il corretto funzionamento delle protezioni degli impianti di utenza, coordinate con le protezioni degli impianti della rete di distribuzione; e) previsione di obblighi in capo ai clienti che intendono usufruire dei citati indennizzi, concernenti la produzione all'impresa distributrice di una dichiarazione di adeguatezza dei propri impianti ai requisiti tecnici; f) facolta' per le imprese distributrici di controllare la veridicita' delle dichiarazioni presentate e il mantenimento nel tempo dei citati requisiti, attraverso l'utilizzazione di personale tecnico esterno adibito a tali attivita' dotato di specifici requisiti tecnico-professionali; g) introduzione di un corrispettivo tariffario specifico a carico dei clienti finali che non adeguano i propri impianti di utenza ai requisiti tecnici previsti con decorrenza dall'1 gennaio 2008, anticipabile per i clienti di maggiore potenza;
- le osservazioni pervenute all'Autorita' da parte dei soggetti interessati, concernenti in particolare l'opportunita' di: a) erogare gli indennizzi non prima del completamento dell'adeguamento di tutti gli impianti di utenza; b) assicurare un valore minimo agli indennizzi automatici anche nei casi in cui la penalita' a carico di una impresa distributrice risulti insufficiente alla loro erogazione, al fine di incentivare i clienti all'adeguamento degli impianti di utenza ai requisiti tecnici; c) rendere gli indennizzi automatici proporzionali alla potenza impegnata piuttosto che alla potenza disponibile; d) individuare requisiti semplificati per i clienti alimentati in media tensione con potenza disponibile inferiore a 400 kW, tipicamente non dotati di interruttore asservibile a protezione e per i quali l'adeguamento ai requisiti tecnici proposti potrebbe risultare non conveniente; e) escludere dalla regolazione del numero di interruzioni i clienti alimentati in media tensione con piccola potenza disponibile, in ragione della previsione di costi elevati da sostenere a carico del sistema elettrico nel caso di trasformazione massiva in bassa tensione del punto di consegna e conferire all'impresa distributrice la valutazione, caso per caso, in ordine all'effettiva necessita' della menzionata trasformazione, sulla base della reale incidenza del cliente sulla continuita' del servizio e sulla base della realta' impiantistica; f) dimensionare il corrispettivo tariffario dovuto da parte dei clienti alimentati in alta e media tensione in caso di mancato adeguamento dei propri impianti ai requisiti tecnici, in modo da incentivarli all'adeguamento ai requisiti tecnici.
- Considerato che l'attivita' di preparazione di norme e guide tecniche e' svolta dal Comitato Elettrotecnico Italiano (di seguito: CEI) e che lo stesso CEI ha predisposto l'aggiornamento della Guida CEI 11-35 "Guida per l'esecuzione di cabine elettriche MT/BT del cliente/utente finale" atta a favorire un rapido ed esteso processo di adeguamento ai requisiti tecnici degli impianti di utenza dei clienti finali MT.
- Ritenuto che sia opportuno: - confermare alcuni orientamenti contenuti nelle proposte formulate nel documento per la consultazione in data 22 luglio 2004, concernenti in particolare:
a) l'erogazione degli indennizzi automatici in caso di mancato rispetto da parte delle imprese distributrici degli standard specifici di continuita', a valere sulle penalita' previste dall'articolo 32 del Testo integrato della qualita' a carico delle imprese distributrici, a favore dei clienti alimentati in alta e media tensione dotati di impianti adeguati ai requisiti tecnici richiesti; b) la fissazione di obblighi in capo alle imprese distributrici necessari per assicurare il corretto funzionamento delle protezioni degli impianti di utenza, coordinate con le protezioni degli impianti della rete di distribuzione; c) l'effettuazione di controlli a carico delle imprese distributrici con personale appartenente a organismi tecnici qualificati e con modalita' non discriminatorie nei confronti dei clienti del mercato libero; d) la fissazione del termine di decorrenza del corrispettivo tariffario specifico per i clienti che non adeguano in un lasso di tempo ragionevole, anche in relazione al costo, i propri impianti ai requisiti tecnici; - dare seguito ad alcune osservazioni avanzate dai soggetti interessati, concernenti in particolare:
a) l'individuazione di un valore minimo degli indennizzi automatici, anche nei casi, temporaneamente possibili negli anni 2006 e 2007, in cui la penalita' a carico di una impresa distributrice risulti insufficiente all'erogazione dei menzionati indennizzi, prevedendo in tali casi un contributo erogabile dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico a valere sul conto "Oneri per recuperi di continuita'"; b) la previsione di requisiti semplificati per i clienti alimentati in media tensione con impianti di utenza gia' protetti contro i guasti per corto circuito (guasti polifase) e aventi caratteristiche da rendere poco probabile l'insorgere di un guasto monofase, individuabili nei clienti aventi impianti con potenza disponibile inferiore a 400kW, un limitato sviluppo della rete di media tensione in cavo e un solo trasformatore MT/BT;
- fissare il termine da cui decorrera' la corresponsione alle imprese distributrici del corrispettivo tariffario specifico da parte dei clienti finali e delle altre utenze alimentati in media tensione non adeguati ai requisiti tecnici secondo un principio di gradualita', a partire da quelli di maggiore potenza dal 2007; - strutturare tale corrispettivo in modo che risulti composto da una quota fissa annua e da una quota variabile proporzionale al numero di ore di utilizzo, in modo da essere correlato alla probabilita' di insorgenza di guasti sugli impianti di utenza non dotati dei requisiti tecnici necessari a evitare che i clienti serviti dalla stessa linea subiscano interruzioni per effetto di tali guasti; - prevedere che tale corrispettivo sia trattenuto dalle imprese distributrici fino a un tetto prestabilito, a compensazione dei maggiori costi sostenuti per effetto delle interruzioni provocate dai clienti i cui impianti non sono adeguati ai requisiti tecnici, dimensionando il corrispettivo rispetto a tali costi; - rinviare a successivo provvedimento la determinazione del corrispettivo tariffario specifico per i clienti finali e le altre utenze alimentati in media tensione dotati di impianti con potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW e non adeguati ai requisiti tecnici, anche in ragione dei nuovi elementi di regolazione della continuita' del servizio che saranno introdotti nel periodo di regolazione successivo a quello 2004-2007.
- Ritenuto che non sia opportuno dare seguito ad alcune osservazioni avanzate dai soggetti interessati concernenti, in particolare: - il rinvio dell'erogazione degli indennizzi al termine del completamento dell'adeguamento di tutti gli impianti di utenza, in ragione dell'eventualita' che i clienti non provvedano all'adeguamento degli impianti: detto rinvio non sarebbe compatibile con l'esigenza di incentivare l'adeguamento degli impianti da parte dei clienti e richiederebbe la fissazione di un obbligo di adeguamento da parte dell'Autorita', quando invece e' preferibile una soluzione basata su incentivi e disincentivi economici; - la proporzionalita' degli indennizzi automatici alla potenza impegnata piuttosto che alla potenza disponibile, in ragione della necessaria coerenza con le penalita', previste dall'articolo 32 del Testo integrato della qualita' a carico delle imprese distributrici per gli anni 2006 e 2007, che sono proporzionali alla potenza disponibile in misura convenzionale del 70%; tale misura convenzionale potra' essere superata nel periodo di regolazione successivo a quello 2004-2007, nella direzione, gia' indicata dall'Autorita', di rilevare la potenza effettivamente interrotta per ciascuna interruzione e per ciascun cliente, grazie alla disponibilita' di misuratori orari e teleletti su tutta l'utenza alimentata in media tensione; - l'esclusione dalla regolazione del numero di interruzioni, anche solo con riferimento agli anni 2006 e 2007, dei clienti alimentati in media tensione con piccola potenza disponibile; detta esclusione comporterebbe la permanenza di una fascia numerosa di clienti in condizioni tecniche tali da non permettere il dispiegamento di tutte le opportunita' di miglioramento della continuita' del servizio.
- Ritenuto che: - l'adeguamento degli impianti di utenza ai requisiti tecnici possa produrre un miglioramento della continuita' del servizio, in termini di riduzione del numero di interruzioni, ulteriore a quello raggiungibile per effetto della sola introduzione di penalita' a carico delle imprese distributrici; - tale miglioramento comportera' benefici per tutti i clienti, inclusi quelli alimentati in bassa tensione, connessi alle linee dei clienti che hanno adeguato i propri impianti ai requisiti tecnici; - sia opportuno raccomandare al CEI di proseguire nell'avviato processo di aggiornamento della normazione tecnica allo scopo di favorire un ampio e rapido adeguamento degli impianti degli utenti, in particolare di quelli alimentati in media tensione, ai requisiti tecnici, riferendo periodicamente sullo stato di avanzamento dei lavori di normazione.
- Ritenuto infine necessario: - integrare l'articolo 32, comma 32.1, lettera a), del Testo integrato della qualita' allo scopo di differenziare lo standard specifico di continuita' per clienti alimentati in alta tensione in relazione al tipo di connessione alla rete di distribuzione, per i clienti che richiederanno la connessione a reti AT successivamente alla presente deliberazione, in modo da permettere al cliente una libera scelta tra soluzioni di connessione con diverso costo e diverso livello di qualita'; - effettuare la rettifica di due errori materiali di cui al comma 32.2 e alla tabella 3 del Testo integrato della qualita'
DELIBERA
1. di integrare l'articolo 32, comma 32.1, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 4/04 (di seguito: Testo integrato della qualita' dei servizi elettrici), aggiungendo dopo le parole "1 interruzione senza preavviso lunga all'anno" le parole "salvo che per i clienti AT che, a partire dall'1 gennaio 2005, richiedano la connessione a reti AT in derivazione rigida, per i quali si applica lo standard di 2 interruzioni senza preavviso lunghe all'anno"; 2. di rettificare il comma 32.2 del Testo integrato della qualita' dei servizi elettrici aggiungendo dopo le parole "il cui contratto di trasporto e' rimasto in vigore per l'intero anno" le parole "o che hanno immesso energia elettrica nella rete di distribuzione"; 3. di sostituire l'articolo 33 del Testo integrato della qualita' dei servizi elettrici con il disposto normativo di cui all'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 4. di sostituire l'articolo 34 del Testo integrato della qualita' dei servizi elettrici, con il disposto normativo di cui all'Allegato B che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 5. di rettificare la tabella 3 del Testo integrato della qualita' dei servizi elettrici sostituendo le parole "potenza disponibile" con le parole "potenza media interrotta"; 6. di raccomandare ai clienti finali alimentati in media tensione l'applicazione della Guida CEI 11-35, con particolare riferimento alla taratura coordinata delle protezioni degli impianti di utenza con le protezioni degli impianti di distribuzione, in relazione alle diverse condizioni di esercizio; 7. di raccomandare al Comitato Elettrotecnico Italiano il proseguimento dell'attivita' di armonizzazione e aggiornamento di norme e guide tecniche in grado di favorire un rapido e esteso processo di adeguamento degli impianti di utenza ai requisiti tecnici indicati nell'Allegato A, con riguardo anche alla corretta esecuzione della manutenzione degli impianti dei clienti finali e altre utenze alimentati in alta e media tensione, riferendo periodicamente all'Autorita' in merito all'avanzamento di tali attivita' di normazione; 8. di pubblicare nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il Testo integrato della qualita' dei servizi elettrici come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento; 9. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet (www.autorita.energia.it) dell'Autorita' affinche' entri in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Milano, 28 dicembre 2004
Il Presidente: A. Ortis |
| ALLEGATO A
Articolo 33 Indennizzi automatici ai clienti finali e altre utenze alimentati in alta e media tensione con elevato numero annuo di interruzioni
33.1 Le imprese distributrici di cui al comma 30.1, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le interruzioni, effettuano la verifica annuale del rispetto dei livelli specifici di continuita' per le utenze di seguito elencate che abbiano documentato per il medesimo anno il rispetto dei requisiti di cui al comma 33.9 e seguenti, e la cui dichiarazione di adeguatezza non sia stata revocata dall'impresa distributrice ai sensi del comma 33.20: a) ogni cliente AT che preleva energia elettrica dalla rete di distribuzione e il cui contratto di trasporto e' rimasto in vigore per l'intero anno a cui si riferiscono le interruzioni; b) ogni cliente MT che preleva energia elettrica dalla rete di distribuzione e il cui contratto di trasporto e' rimasto in vigore per l'intero anno a cui si riferiscono le interruzioni; c) ogni produttore e autoproduttore di energia elettrica allacciato alla rete di distribuzione AT o MT; d) ogni impresa distributrice interconnessa.
33.2 Ai fini della verifica annuale di cui al comma precedente, per gli anni 2006 e 2007: a) per i clienti MT che non siano ricompresi tra i clienti di maggiore dimensione, si applicano l'indicatore di continuita' di cui al comma 31.1, i livelli specifici di continuita' di cui al comma 32.1 e la comunicazione di cui al comma 31.2; b) per le imprese distributrici interconnesse, si applica il livello specifico di continuita' di cui al comma 32.1 relativo al grado di concentrazione piu' elevato tra i Comuni serviti dall'impresa interconnessa.
33.3 A decorrere dall'anno 2007, entro il 30 giugno di ogni anno, l'impresa distributrice utilizza la penalita' P di cui al comma 32.3 per erogare gli indennizzi automatici di cui ai commi seguenti. Per le sole imprese distributrici che comunichino rettifiche dei dati di continuita' ai sensi dell'articolo 16, comma 16.3, il termine per l'erogazione degli indennizzi e' spostato al 30 novembre dello stesso anno; in tal caso, l'impresa distributrice che intende rettificare i dati di continuita' deve informare i clienti, attraverso la comunicazione di cui al comma 31.2, del termine entro il quale saranno erogati gli indennizzi automatici, 33.4 L'indennizzo per ciascun cliente finale, o altra utenza di rete, w, di cui al comma 33.1, per il quale non risulti rispettato il livello specifico di continuita' del servizio e' pari a:
----> vedere Formula a pag. 44 del S.O. <----
dove:
a) s e' il livello specifico di continuita' del servizio applicabile a ciascun cliente AT o MT o alle altre utenze ai sensi dei commi 32.1 e 33.2; b) V(base p) e' il parametro di cui alla tabella 3; c) PMI(base iw) e' la potenza media interrotta relativa all'inter- ruzione i per il cliente finale o l'utenza di rete w, espressa in kW e determinata in via convenzionale: i. per i clienti finali che prelevano energia elettrica dalla rete distribuzione, pari al 70% della potenza disponibile; ii. per le utenze che immettono energia elettrica nella rete di distribuzione, pari alla potenza effettivamente immessa in rete al momento dell'interruzione o, in mancanza di questa, pari al 70% della potenza per cui e' stata richiesta la connessione o, in mancanza di questa, della potenza nominale di impianto, al netto della potenza nominale dei generatori elettrici di riserva al momento dell'interruzione; iii. per le imprese distributrici interconnesse, se non diversa- mente concordato tra le parti, pari al 70% della somma delle potenze disponibili dei clienti di maggiori dimensioni ali- mentati in assetto standard dal punto di interconnessione disalimentato. Le medesime convenzioni si applicano per la determinazione della potenza media interrotta di cui al comma 32.3, lettera d).
33.5 Qualora l'ammontare derivante dalla somma totale degli indennizzi I(base w) risulti superiore alla penalita' P di cui al comma 32.3, ciascun indennizzo I(base w) e' ridotto proporzionalmente a un coefficiente R, compreso tra 0,6 e 1, pari al maggior valore tra 0,6 e il rapporto tra la penalita' P e la somma degli indennizzi I(base w). L'impresa distributrice calcola la somma degli indennizzi Iw e il coefficiente di riproporzionamento R separatamente per livello di tensione AT e MT. 33.6 Qualora la somma degli indennizzi I(base w) riproprorzionati come indicato al comma precedente risulti maggiore della penalita' P, considerando congiuntamente i clienti e le altre utenze AT e MT, l'impresa distributrice ha diritto ad un contributo pari alla differenza. In tal caso, l'impresa distributrice segnala l'ammontare richiesto all'Autorita' e alla Cassa conguaglio del settore elettrico entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le interruzioni; la Cassa eroga il contributo richiesto a valere sul conto "Oneri per recuperi di continuita'" se entro 60 giorni non riceve segnalazione contraria dall'Autorita'. 33.7 Gli indennizzi di cui ai commi 33.4 e 33.5 vengono corrisposti al titolare del contratto di trasporto nel caso di utenze che prelevano energia elettrica dalla rete di distribuzione, inclusi gli autoproduttori e le imprese distributrici interconnesse, o al produttore di energia elettrica, indicando la causale della detrazione "Indennizzo automatico per il mancato rispetto dello standard individuale di continuita' definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas" e l'anno di riferimento. Nel caso in cui il titolare del contratto di trasporto sia il cliente grossista, questi ha l'obbligo di trasferire l'indennizzo al cliente finale in occasione della prima fatturazione utile. Al cliente finale e alle altre utenze deve essere altresi' indicato che "La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilita' per il cliente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito". 33.8 Qualora la somma delle penalita' P per i clienti e le altre utenze AT e MT di cui al comma 32.3 risulti superiore alla somma totale degli indennizzi I(base w) effettivamente erogati, l'impresa distributrice versa tale differenza al conto "Oneri per recuperi di continuita'" entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le interruzioni. 33.9 Per i clienti MT che prelevano energia elettrica dalla rete di distribuzione, per i produttori e gli autoproduttori allacciati alla rete di distribuzione MT, sono definiti i seguenti requisiti tecnici per avere accesso agli indennizzi I(base w) di cui ai commi 33.4 e 33.5: a) Dispositivo Generale (DG) realizzato mediante un sistema composto da un sezionatore e un interruttore o mediante un interruttore di tipo estraibile. b) Protezioni Generali (PG), cui asservire il Dispositivo Generale, in grado di discriminare i guasti polifase (massima corrente) e i guasti monofase a terra (massima corrente omopolare o direzionale di terra, in conformita' allo stato di esercizio del neutro) a valle del Dispositivo Generale. c) Taratura delle Protezioni Generali effettuate secondo il criterio di selettivita', in base a quanto indicato dall'impresa distributrice ai sensi del successivo comma 33.13, e mantenimento delle stesse tarature fino a successiva indicazione da parte dell'impresa distributrice.
33.10 I clienti MT con potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kW che prelevano energia elettrica dalla rete di distribuzione hanno facolta' di derogare ai requisiti di cui al comma precedente se sono rispettate tutte le seguenti condizioni: a) risultano dotati di Interruttore Manovra Sezionatore (IMS), di fusibile e di un unico trasformatore MT/BT; b) la connessione MT tra il punto di consegna e il trasformatore MT/BT e' realizzata in cavo ed ha una lunghezza complessiva non superiore a 20 m; c) hanno stipulato, con una impresa di manutenzione dotata di sistema di gestione della qualita' certificato ai sensi della norma Iso 9001 da organismo accreditato, un contratto di manutenzione per l'anno a cui si riferiscono le interruzioni, che preveda almeno: i) manutenzione ordinaria semestrale relativa alla corretta conservazione e pulizia dei locali di consegna e degli impianti elettrici in essi contenuti; ii) manutenzione straordinaria elettromeccanica triennale dell' Interruttore Manovra Sezionatore e del fusibile; d) conservano un registro delle manutenzioni atto a certificare l'effettuazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie di cui ai due punti precedenti.
33.11 Per i clienti AT che prelevano energia elettrica dalla rete di distribuzione, per i produttori e gli autoproduttori allacciati alla rete di distribuzione AT, sono definiti i seguenti requisiti tecnici per avere accesso agli indennizzi I(base w) di cui ai commi 33.4 e 33.5: a) Dispositivo Generale (DG) realizzato mediante un sistema composto da un sezionatore e un interruttore. b) Protezioni Generali (PG), in grado di discriminare i guasti che avvengono a valle del Dispositivo Generale. c) Taratura delle Protezioni Generali effettuate secondo il criterio di selettivita', in base a quanto indicato dall'impresa distributrice ai sensi del successivo comma 33.13, o dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, e mantenimento delle stesse tarature fino a successiva indicazione da parte dell'impresa distributrice o del Gestore della rete di trasmissione nazionale.
33.12 La realizzazione dei requisiti tecnici di cui ai commi precedenti e' effettuata dai clienti e dalle altre utenze con oneri a proprio carico secondo le specifiche norme e guide tecniche preparate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). 33.13 L'impresa distributrice ha l'obbligo di: a) indicare e rendere pubblici i criteri di taratura delle protezioni dei propri impianti di distribuzione AT e MT e lo stato di esercizio del neutro della rete MT; b) fornire esempi, per casi tipici, di coordinamento tra le protezioni dei clienti e delle altre utenze e le proprie protezioni sia per reti AT che per reti MT, queste ultime considerate sia in stato di esercizio con neutro isolato che con neutro compensato; c) indicare e rendere pubblici i tempi e le modalita' di modifica dello stato di esercizio del neutro da isolato a compensato per le reti MT; d) comunicare a ogni cliente finale o utenza AT o MT, entro il 30 giugno 2005, le condizioni poste dal presente articolo, inclusi i requisiti semplificati di cui al comma 33.10, fornendo altresi' le specifiche di taratura delle protezioni dell'impianto del cliente e specificando lo stato di esercizio del neutro nel caso di reti MT.
33.14 In occasione del cambio dello stato di esercizio del neutro della rete MT da isolato a compensato l'impresa distributrice informa ogni cliente o altra utenza MT allacciato alla rete oggetto del cambio di stato di esercizio con un anticipo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, indicando anche le nuove specifiche di taratura delle protezioni. La facolta' di cui al comma 33.10 e' fatta salva anche per i clienti o altre utenze allacciati a reti esercite con neutro compensato. 33.15 Il cliente o altra utenza AT o MT che intende documentare il rispetto dei requisiti di cui ai commi precedenti deve inviare all'impresa distributrice, anche tramite il cliente grossista, una dichiarazione di adeguatezza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce l'applicazione dello standard specifico di continuita', come indicato nella scheda 6. Qualora le Protezione Generali di cui ai commi 33.9 e 33.11 siano equipaggiate con rilevatori di caratteristiche della tensione, conformi per le stesse caratteristiche ai requisiti di cui alle norme CEI EN 50160 e CEI EN 61000-4-30, nonche' con un log in grado di registrare automaticamente sia gli interventi delle Protezioni Generali sia la configurazione iniziale e le successive modifiche delle tarature delle Protezioni Generali, il cliente ha diritto a utilizzare la rilevazione delle suddette caratteristiche della tensione ai fini di quanto previsto dall'articolo 39 e l'impresa distributrice ha diritto di accedere alle registrazioni automatiche del log ai fini dei controlli di cui al comma 33.18. 33.16 La dichiarazione di adeguatezza deve essere rinnovata in occasione di modifiche o sostituzioni del Dispositivo Generale e delle Protezioni Generali o della sostituzione dell'Interruttore Manovra Sezionatore. In caso di modifica della taratura delle Protezioni Generali a seguito di richiesta dell'impresa distributrice il cliente o altra utenza fornisce all'impresa distributrice la conferma scritta di quanto richiesto; in tal caso non e' richiesto il rinnovo della dichiarazione di adeguatezza. 33.17 La dichiarazione di adeguatezza deve essere effettuata, con oneri a carico del cliente o altra utenza, da uno dei seguenti soggetti: a) personale tecnico di impresa installatrice abilitata ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito richiamata come legge n. 46/90); b) personale tecnico iscritto nell'elenco di una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura avente i requisiti per operare sugli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 2 della legge n. 46/90, in conformita' a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 aprile 2000; c) responsabile tecnico del coordinamento dell'ufficio tecnico del cliente proprietario dell'impianto di utenza AT o MT, avente i titoli di studio previsti dall'articolo 3, lettere a) o b) della legge n. 46/90, tenuto conto dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392.
33.18 L'impresa distributrice ha facolta' di effettuare controlli presso i clienti o altre utenze che hanno inviato la dichiarazione di adeguatezza, allo scopo di verificare l'effettiva rispondenza dei loro impianti ai requisiti tecnici di cui al comma 33.9 e seguenti. 33.19 Per l'effettuazione dei controlli, effettuati secondo modalita' non discriminatorie nei confronti dei clienti del mercato libero e dei clienti del mercato vincolato, le imprese distributrici si avvalgono di organismi tecnici abilitati all'effettuazione delle verifiche degli impianti di terra ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 (di seguito richiamato come D.P.R. n. 462/01), previa adeguata formazione tecnica specifica. I costi per l'effettuazione dei controlli sono a carico delle imprese distributrici. Il personale che esegue il controllo su di un impianto non deve esserne stato il progettista o l'installatore o il tecnico che ha effettuato la dichiarazione di adeguatezza. 33.20 Nel caso in cui il controllo evidenzi la non rispondenza dell'impianto ai requisiti tecnici di cui al comma 33.9 e seguenti, l'impresa distributrice puo' revocare la dichiarazione di adeguatezza a decorrere dall'1 gennaio dell'anno in cui viene effettuato il controllo. 33.21 In caso di contenzioso le parti si accordano sulla nomina di un soggetto abilitato all'effettuazione delle verifiche degli impianti ai sensi del D.P.R. n. 462/01, accreditato dal Sincert come Organismo di ispezione di tipo A ai sensi della norma UNI CEI EN 45004. I costi delle verifiche condotte da tale soggetto per risolvere il contenzioso sono a carico della parte risultante in difetto. 33.22 I clienti finali e le altre utenze MT che non rispettino i requisiti tecnici di cui al comma 33.9 e seguenti, o non abbiano inviato all'impresa distributrice la dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 33.15, sono tenuti a versare un corrispettivo tariffario specifico CTS a decorrere: a) dall'1 gennaio 2007 per i clienti finali e le altre utenze MT con potenza disponibile superiore a 500 kw; b) dall'1 gennaio 2008 per i clienti finali e le altre utenze MT con potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW. 33.23 Per i clienti e le altre utenze MT con potenza disponibile superiore a 500 kW o, per le utenze che immettono energia elettrica nella rete di distribuzione, con potenza nominale di impianto superiore a 500 kW, il corrispettivo tariffario specifico CTS e' pari, su base annua, a:
CTS=K+H*E(base i)/P(base i) dove: a) K e' una quota fissa, in ragione di 1 euro/giorno per ogni giorno di connessione attiva; b) H e' una quota variabile in relazione alle ore di utilizzo, pari a 0,15 euro/ora di utilizzo; c) E(base 1)/P(base i) e' la stima, per ciascun cliente i, delle ore di utilizzo, data dal rapporto tra l'energia consumata E(base 1), nell'anno precedente e la potenza disponibile P(base i) nello stesso anno o, per le utenze che immettono energia elettrica nella rete di distribuzione, tra l'energia immessa in rete nell'anno precedente e la potenza nominale di impianto nello stesso anno;
Per i clienti e le altre utenze MT con potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW, il corrispettivo tariffario specifico sara' determinato con successivo provvedimento. 33.24 Il gettito derivante dal corrispettivo tariffario specifico CTS e' destinato alle imprese distributrici, nella misura massima dell'1% dell'ammontare annuo di cui al comma 32.4, lettera b). L'eventuale eccedenza rispetto a tale massimo dovra' essere versata dall'impresa distributrice sul conto "Oneri per i recuperi di continuita'". 33.25 I ricavi derivanti alle imprese distributrici dal corrispettivo tariffario specifico sono esclusi dai ricavi ammessi dal vincolo V1, di cui al Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, e devono avere evidenza contabile separata.
SCHEDA n. 6 (Richiamata dall'articolo 33 comma 33.15, costituisce parte integrante del Testo integrato della qualita')
FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA
Dati del cliente
Cliente.............. Livello di tensione della fornitura []AT []MT
Tipo di utenza: []cliente finale []produttore []autoproduttore
Potenza disponibile (kW) ........... Numero della presa ............
Indirizzo ......................... Provincia ......................
Recapiti telefonici ................................................
Requisiti [] Rispondenti al comma 33.9 del Testo integrato della qualita'. [] Rispondenti al comma 33.10 del Testo integrato della qualita'. [] Rispondenti al comma 33.11 del Testo integrato della qualita'.
(Facoltativo, solo per impianti rispondenti ai commi 33.9 o 33.11 del Testo integrato della qualita') [] Disponibilita' di log automatico sulle protezioni generali o sul sistema SCADA che controlla da remoto le protezioni generali. [] Disponibilita' di scheda o funzione di registrazione delle seguenti caratteristiche della tensione conforme alle norme CEI EN 50160 e CEI EN 61000-4-30: ..................................
(Da compilare solo se il cliente dichiara la rispondenza al comma 33.9 o al comma 33.11 del Testo integrato della qualita') La taratura delle protezioni generali e' stata effettuata in accordo alle specifiche di taratura fornite dall'impresa distributrice................ in data ........ con lettera .........
E' allegata la seguente documentazione: - Schema elettrico dell'impianto a valle del punto di consegna. - Per i soli impianti rispondenti ai requisiti di cui al comma 33.10, planimetria della sezione in media tensione dell'impianto a valle del punto di consegna.
Dati del personale tecnico che effettua la dichiarazione di adeguatezza Nome e cognome ......................... Ditta .....................
[] Personale tecnico di cui al comma 33.17. lettera a) del Testo integrato della qualita' [] Personale tecnico di cui al comma 33.17, lettera b) del Testo integrato della qualita' [] Personale tecnico di cui al comma 33.17, lettera c) del Testo integrato della qualita'
Con la presente attesto sotto la mia responsabilita' che quanto dichiarato ai punti precedenti risponde al vero.
Data e luogo ................. Firma e timbro ......................
Dichiarazione del cliente Con la presente dichiaro che non porro' alcun ostacolo all'effet- tuazione di eventuali controlli da parte dell'impresa distributrice, ai sensi del comma 33.18 e seguenti del Testo integrato della qualita', pena la revoca della presente dichiarazione.
Data e luogo ................... Firma ............................. |
| ALLEGATO B
Articolo 34 Comunicazioni all'Autorita' per la continuita' del servizio
34.1 Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2007, ogni impresa distributrice comunica all'Autorita' l'ammontare della penalita' P di cui al comma 32.3, nonche' le seguenti informazioni relative ai clienti e altre utenze AT e MT, distintamente per livello di tensione e inoltre, per i clienti e altre utenze allacciati a reti di distribuzione a media tensione, per ambito territoriale e per fasce di potenza disponibile: a) numero di clienti di maggiore dimensione il cui contratto di trasporto e' rimasto in vigore per l'intero anno precedente o che hanno immesso energia elettrica nella rete di distribuzione e numero di tali clienti per i quali il numero di interruzioni risulti superiore allo standard specifico; b) numero di clienti o altre utenze MT che non sono clienti di maggiore dimensione, il cui contratto di trasporto e' rimasto in vigore per l'intero anno precedente o che hanno immesso energia elettrica nella rete di distribuzione, e numero di tali clienti per i quali il numero di interruzioni risulti superiore allo standard specifico; c) numero e ammontare degli indennizzi erogati; d) ammontare dell'eventuale differenza positiva o negativa tra le penalita' raccolte e gli indennizzi erogati; e) numero di impianti adeguati ai requisiti tecnici; f) numero di controlli effettuati; g) numero di dichiarazioni di adeguatezza revocate.
34.2 A decorrere dal 2008, alle informazioni di cui al comma precedente sono aggiunte le seguenti: a) ammontare del corrispettivo specifico tariffario versato dai clienti e altre utenze MT con impianti non adeguati ai requisiti tecnici; b) ammontare dell'eventuale eccedenza della somma dell'ammontare di cui alla lettera precedente rispetto al tetto massimo indicato al comma 33.23.
34.3 L'impresa distributrice conserva, per eventuali controlli, la documentazione fornita dai clienti finali e altre utenze comprovante l'adeguatezza degli impianti, ogni altra documentazione relativa ai controlli effettuati, nonche' assicura l'evidenza contabile delle somme eccedenti versate alla Cassa o ricevute dalla medesima ai sensi dei commi 33.6 e 33.8. |
|
|
|