Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2005 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 27 dicembre 2004 |
Rettifiche e chiarimenti del regime di perequazione generale di cui alla parte III, Titolo 1, Sezione 1, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04. (Deliberazione n. 242/04). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 dicembre 2004
Viste: - la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04); - l'Allegato A alla deliberazione n. 5/04 (di seguito: il Testo integrato); - la deliberazione 30 marzo 2004, n. 50/4 (di seguito: deliberazione n. 50/04).
- Considerato che: - con comunicazione dell'Autorita' 24 settembre 2004, prot. PB/M04/3452/ao-cp, e' stato attivato un gruppo di lavoro con i rappresentanti delle imprese distributrici in materia di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato; - nell'ambito del richiamato gruppo di lavoro sono stati evidenziati: a) errori materiali nelle disposizioni transitorie di cui all'articolo 6 della deliberazione n. 5/04 e all'articolo 3 della deliberazione n. 50/04; b) incertezze di tipo interpretativo e applicativo dei meccanismi previsti dal regime di perequazione generale di cui alla parte III, Titolo 1, Sezione 1, del Testo integrato. - Ritenuto necessario provvedere alla rettifica degli errori materiali riscontarti e alla precisazione e integrazione delle disposizioni di cui alla parte III, Titolo 1, Sezione 1, del Testo integrato, in materia di regime generale di perequazione
DELIBERA
1. di approvare le seguenti rettifiche della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita), 30 gennaio 2004, n. 5/04;
- all'articolo 6, comma 6.1, alla fine della definizione di pgf(base i) sono aggiunte le seguenti parole: ", maggiorata del corrispettivo di cui al comma 5.3"; - all'articolo 6, comma 6.1, nella definizione di q(base i)(elevato imm), le parole "ai sensi del comma 5.8" sono sostituite con le parole "ai sensi del comma 5.7"; - alla fine dell'articolo 6, comma 6.2, sono aggiunte le parole "e della distribuzione".
2. Di approvare le seguenti rettifiche della deliberazione dell'Autorita' 30 marzo 2004, n. 50/04: - L'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione 30 marzo 2004, n. 50/04 e' sostituito dal seguente: 3.2 In ciascun mese del periodo di cui al comma 3.1, il costo sostenuto per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, CA, e' assunto pari al costo sostenuto per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e' calcolato secondo la seguente formula:
----> vedere Formule da pag. 35 a pag. 36 del S.O. <----
- L'articolo 3, comma 3.3, della deliberazione 30 marzo 2004, n. 50/04 e' sostituito dal seguente: 3.3 I ricavi ottenuti dalla vendita dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato (RA), per ciascuna tipologia contrattuale e, sono assunti pari ai ricavi ottenibili dalla medesima tipologia contrattuale applicando la componente CCA per i clienti del mercato vincolato, al netto dell'elemento VE, esclusi gli usi propri della trasmissione e della distribuzione. 3. Di approvare le seguenti rettifiche dell'Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04: - all'articolo 43, comma 43.1, alla fine della definizione di RCCA, sono aggiunte le seguenti parole: "e della distribuzione"; - all'articolo 44, comma 44.1, alla fine della definizione di qe(base 1 elevato c,M), sono aggiunte le parole: "ove misurati per fasce orarie"; - all'articolo 44, comma 44.1, la definizione di q(base i elevato prel) e' sostituita con la presente: - q(base i elevato prel) quantita', in ciascuna fascia oraria i, di energia elettrica prelevata dall'impresa distributrice dalla rete di trasmissione nazionale e dai punti di interconnessione virtuale, corretta per le perdite. - all'articolo 45, comma 45.1, nella definizione di RA(base DIR), dopo le parole "usi propri della distribuzione", sono aggiunte le parole "e della trasmissione"; - all'articolo 45, comma 45.1, alla fine della definizione di RA(base TOT) sono aggiunte le parole: "e della trasmissione"; - all'articolo 45, comma 45.1, nella definizione di qe(elevato c,m) e' soppresso l'ultimo periodo; - all'articolo 46, comma 46.1, nella definizione di RF(base DIR), dopo le parole "usi propri della distribuzione", sono aggiunte le parole "e della trasmissione"; - all'articolo 46, comma 46.1, nella definizione di RF(base TOT), dopo le parole "usi propri della distribuzione", sono aggiunte le parole "e della trasmissione"; - all'articolo 46, comma 46.1, nella definizione di ne(elevato c,m) e' soppresso l'ultimo periodo; - all'articolo 46, comma 46.1, nella definizione di qe(elevato c,m) e' soppresso l'ultimo periodo; - all'articolo 47, comma 47.1, la formula e' sostituita con la seguente: DB=(RA*IC*w) + up of=2; - all'articolo 47, comma 47.1, e' aggiunto il seguente punto: - up sono i minori ricavi, calcolati applicando i parametri del vincolo V1 a copertura dei costi di distribuzione in media e bassa tensione, relativi al servizio di distribuzione erogato dall'impresa distributrice per usi propri di trasmissione e di distribuzione. 4. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore alla data della pubblicazione.
Milano, 27 dicembre 2004
Il Presidente: A. Ortis |
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