Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2005 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 24 dicembre 2004 |
Deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 24 dicembre 2004, n. 237/04; 27 dicembre 2004, n. 238/04, n. 240/04, n. 242/04; 28 dicembre 2004, n. 247/04; 29 dicembre 2004, n. 249/04; 30 dicembre 2004, n. 250/04, n. 252/04 e n. 254/04. |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 24 dicembre 2004
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481; - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/99); - gli indirizzi formulati in data 31 luglio 2003 dal Ministro delle attivita' produttive per la realizzazione di un sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica (di seguito: Sistema Italia 2004); - la direttiva del Ministro delle attivita' produttive 24 dicembre 2004 (prot. n. 4159), recante indirizzi alle societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, Gestore del mercato elettrico Spa, Acquirente unico Spa, e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai fini della partecipazione attiva della domanda al sistema Italia 2004 (di seguito: direttiva ministeriale 24 dicembre 2004); - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/03); - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente integrato e modificato (di seguito: Testo integrato); - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 48/04, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione n. 48/04); - la deliberazione dell'Autorita' 19 novembre 2004, n. 205/04 (di seguito: deliberazione n. 205/04); - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2004, n. 223/04 (di seguito: deliberazione n. 223/04); - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2004, n. 224/04 (di seguito: deliberazione n. 224/04); - il documento per la consultazione 19 novembre 2004 recante condizioni vigenti dall'1 gennaio 2005 per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: documento per la consultazione 19 novembre 2004); - il documento per la consultazione 30 novembre 2004 recante trattamento dello sbilanciamento di impianti di produzione di energia elettrica ai fini del dispacciamento (di seguito: documento per la consultazione 30 novembre 2004).
Considerato che: - con deliberazione n. 168/03, l'Autorita' ha definito le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo n. 79/99; - con deliberazione n. 48/04, l'Autorita' ha disposto l'avvio del dispacciamento di merito economico senza partecipazione attiva della domanda, definendone una disciplina con efficacia limitata al solo anno 2004, ai fini della quale sono state recepite le indicazioni in tal senso fornite dalla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) con lettera in data 25 marzo 2004; - al fine di dare avvio ad un regime di dispacciamento di merito economico con la partecipazione attiva della domanda con decorrenza 1 gennaio 2005, l'Autorita' ha diffuso il documento per la consultazione 19 novembre 2004, recante modifiche e integrazioni alle condizioni stabilite con deliberazione n. 168/03, tenendo conto delle esigenze di gradualita' e delle problematiche rappresentate all'Autorita' dal Gestore della rete nel corso del primo periodo di funzionamento del dispacciamento di merito economico; - gli esiti della consultazione di cui al precedente alinea hanno evidenziato, tra l'altro, l'esigenza di: a) prevedere la possibilita', per i soggetti che concludono contratti di compravendita al di fuori del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, di comunicare al Gestore della rete programmi di immissione e di prelievo non bilanciati; b) introdurre, per il solo anno 2005, un regime transitorio circa la valorizzazione degli sbilanciamenti per le unita' di consumo non rilevanti; c) definire condizioni transitorie, per un periodo di validita' non superiore a tre mesi, circa le modalita' di partecipazione al mercato delle unita' di produzione non rilevanti; - l'Autorita' ha diffuso il documento per la consultazione 30 novembre 2004 recante previsioni integrative del documento per la consultazione 19 novembre 2004 con riferimento alla disciplina dei corrispettivi di sbilanciamento per: a) le unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili; b) le unita' di produzione che forniscono il servizio di regolazione primaria della frequenza; c) gli sbilanciamenti durante i periodi di reingresso in servizio in seguito a fermate degli impianti di produzione per interventi di manutenzione; d) le unita' di produzione nella disponibilita' dei soggetti autoproduttori o di cogenerazione destinate al servizio di teleriscaldamento per usi civili; - gli esiti della consultazione di cui al precedente alinea evidenziano un diffuso dissenso dei soggetti interessati relativamente alle previsioni di cui alla lettera a) del precedente alinea; e che, con riferimento agli altri profili, detti esiti adducono elementi tali da segnalare l'esigenza di condurre ulteriori attivita' istruttorie, posponendo l'adozione del provvedimento relativo; - la direttiva ministeriale 24 dicembre 2004, evidenzia, tra l'altro, la necessita' che siano previste: a) misure idonee per consentire agli operatori di usufruire di un periodo transitorio, che si concludera' entro e non oltre il 31 marzo 2005, al fine acquisire le conoscenze e migliorare i mezzi necessari per effettuare con maggior precisione la formulazione attiva della propria domanda; b) nel suddetto periodo transitorio, la riduzione degli oneri economici derivanti dallo sbilanciamento prodotto dagli operatori che partecipano attivamente con la propria domanda al Sistema Italia 2004.
Ritenuto che sia opportuno, al fine di dar luogo all'entrata a regime del dispacciamento di merito economico con la partecipazione attiva della domanda, in aderenza agli esiti dei predetti processi di consultazione, anche in relazione alla direttiva ministeriale 24 dicembre 2004: - modificare e integrare la deliberazione n. 168/03, prevedendo: a) la possibilita', per i soggetti che concludono contratti di compravendita al di fuori del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, di comunicare al Gestore della rete programmi di immissione e di prelievo non bilanciati; cio' al fine di garantire maggiore flessibilita' agli operatori; b) un regime transitorio, per l'anno 2005, per la valorizzazione degli sbilanciamenti per le unita' di consumo non rilevanti, al fine di concedere, ai soggetti responsabili della domanda i cui programmi di prelievo non risultano rilevanti ai fini della previsione da parte del Gestore della rete del fabbisogno di risorse per il dispacciamento, il tempo necessario per migliorare l'accuratezza delle proprie previsioni; c) l'introduzione di condizioni transitorie, fino al 31 marzo 2005, circa le modalita' di partecipazione al mercato delle unita' di produzione non rilevanti; d) l'introduzione di ulteriori obblighi informativi in capo agli operatori di mercato ed alla societa' Gestore del mercato elettrico S.p.A. al fine di migliorare le condizioni di trasparenza di funzionamento del mercato; - integrare la deliberazione n. 205/04, prevedendo che all'articolo 7, comma 7.4, della medesima deliberazione, le parole "utilizza, per la copertura del relativo squilibrio economico, il gettito rinveniente dal corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore della rete per il dispacciamento" siano sostituite dalle parole "calcola il gettito necessario per la copertura del relativo squilibrio economico"
DELIBERA
1. di modificare ed integrare la deliberazione n. 168/03, nei termini di seguito indicati: a) all'articolo 1, comma 1.1, le parole "Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente integrata e modificata (di seguito: Testo integrato) nonche' le ulteriori definizioni formulate come segue:" sono sostituite con le parole "Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente integrata e modificata (di seguito: Testo integrato), nonche' le ulteriori definizioni formulate come segue:"; b) all'articolo 1, comma 1.1, dopo l'alinea"- l'Acquirente unico e' il soggetto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 79/99;" e' inserito l'alinea:
"- assegnatari di capacita' di trasporto sono i soggetti assegna- tari di quote di capacita' di trasporto assegnate dal Gestore della rete ai sensi della deliberazione n. 224/04 ai fini dell'importazione di energia elettrica: a) in esecuzione dei contratti pluriennali di importazione; b) per la consegna di energia elettrica nella Repubblica di San Marino, nello Stato della Citta' del Vaticano-Santa Sede, nonche' in Corsica; c) per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettri- ca prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera; d) da parte della societa' Raetia Energie. Sono considerati assegnatari di capacita' di trasporto anche i soggetti a cui siano state allocate quote di capacita' di trasporto in importazione tramite assegnazione autonoma da parte dei gestori di rete esteri;"; c) all'articolo 1, comma 1.1, l'alinea "- cliente grossista e' il soggetto che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attivita' di produzione, trasmissione e distribuzione, incluso nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 5.1, della deliberazione n. 20/03" e' soppresso; d) all'articolo 1, comma 1.1, dopo l'alinea "- controllo degli scambi programmati e' l'insieme delle azioni di controllo del Gestore della rete, anche in cooperazione con altri gestori esteri di reti elettriche, per il controllo degli scambi di energia elettrica tra i sistemi elettrici interconnessi al sistema elettrico nazionale" e' inserito l'alinea: "- Disciplina del mercato e' il Testo Integrato della disciplina del mercato elettrico approvata con il decreto 19 dicembre 2003, come successivamente modificata ed integrata;" e) all'articolo 1, comma 1.1, dopo l'alinea "- rete rilevante e' l'insieme della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa la rete di interconnessione con l'estero, e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale in almeno un punto di interconnessione;" e' inserito l'alinea: "- sbilanciamento a programma e' la differenza tra i programmi di immissione ed i programmi di prelievo comunicati al Gestore della rete, in esecuzione di un contratto di compravendita concluso al di fuori del sistema delle offerte e registrato ai sensi dell'articolo 4;" f) all'articolo 1, comma 1.1, l'alinea "- servizio di interrompibilita' del carico e' il servizio fornito dalle unita' di consumo rilevanti connesse a reti con obbligo di connessione di terzi dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal GRTN e disponibili a distacchi di carico con le modalita' definite dal medesimo GRTN;" e' sostituito dall'alinea: "- servizio di interrompibilita' del carico e' il servizio fornito dalle unita' di consumo rilevanti connesse a reti con obbligo di connessione di terzi dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal Gestore della rete e disponibili a distacchi di carico con le modalita' definite dal medesimo Gestore della rete;" g) all'articolo 1, comma 1.1, l'alinea"- unita' di produzione alimentata da fonti rinnovabili non programmabili e' un'unita' di produzione che utilizza l'energia del sole, del vento, delle maree, del moto ondoso, l'energia geotermica o l'energia idraulica, limitatamente in quest'ultimo caso agli impianti ad acqua fluente;" e' sostituito dall'alinea: "- unita' di produzione alimentata da fonti rinnovabili non programmabili e' un'unita' di produzione che utilizza l'energia solare, eolica, maremotrice, del moto ondoso, del gas di discarica, dei gas residuati dei processi di depurazione, del biogas, delle biomasse, l'energia geotermica o l'energia idraulica, limitatamente in quest'ultimo caso alle unita' ad acqua fluente;" h) all'articolo 1, comma 1.1, l'alinea "- deliberazione n. 95/01 e' la deliberazione dell'Autorita' 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 138 del 16 giugno 2001, come successivamente modificata ed integrata" e' soppresso; i) all'articolo 1, comma 1.1, l'alinea "- deliberazione n. 317/01 e' l'Allegato A della deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2001, n. 317/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 37 del 13 febbraio 2002, come successivamente modificata ed integrata;" e' soppresso; j) all'articolo 1, comma 1.1, dopo l'alinea "- utente del dispacciamento e' il soggetto che ha concluso con il Gestore della rete un contratto per il servizio di dispacciamento" e' inserito l'alinea: "- deliberazione n. 36/02 e' l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 7 marzo 2002, n. 36/02;" k) all'articolo 1, comma 1.1, l'alinea "- deliberazione n. 42/02 e' la deliberazione dell'Autorita' 19 aprile 2001, n. 42/02, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 79, n. 297 del 4 aprile 2002" e' sostituito dall'alinea: "- deliberazione n. 42/02 e' la deliberazione dell'Autorita' 19 aprile 2002, n. 42/02, come successivamente modificata ed integrata;" l) all'articolo 1, comma 1.1, gli alinea "- deliberazione n. 125/02 e' la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2002, n. 125/02;" e "deliberazione n. 20/03 e' la deliberazione dell'Autorita' 13 marzo 2003, n. 20/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 71 del 26 marzo 2003;" sono soppressi; m) all'articolo 1, comma 1.1, l'alinea "- deliberazione n. 118/03 e' l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 16 ottobre 2003, n. 118/03, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;" e' sostituito dall'alinea: "- deliberazione n. 118/03 e' l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 16 ottobre 2003, n. 118/03"; n) all'articolo 1, comma 1.1, l'alinea "- deliberazione n. 157/03 la deliberazione dell'Autorita' 18 dicembre 2003, n. 157/03, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana." e' soppresso; o) all'articolo 1, comma 1.1, dopo l'alinea "- deliberazione n. 118/03 e' l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 16 ottobre 2003, n. 118/03, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" sono inseriti i seguenti alinea: "- deliberazione n. 205/04 e' la deliberazione 19 novembre 2004, n. 205/05; - deliberazione n. 223/04 e' l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2004, n. 223/04; - deliberazione n. 224/04 e' l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2004, n. 224/04;" p) all'articolo 3, comma 3.1, le lettere a), b) e c), sono sostituite dalle seguenti lettere: "a) connessione, intesa, ai fini del presente provvedimento, come realizzazione e mantenimento del collegamento alle infrastrutture di una rete con obbligo di connessione di terzi; b) trasmissione, inteso come il servizio di trasmissione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99 per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale; c) distribuzione, inteso come il servizio di distribuzione esercitato in concessione dagli aventi diritto ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione; d) dispacciamento, inteso, ai fini del presente provvedimento, come determinazione delle partite fisiche di competenza dei contratti di compravendita ai fini dell'immissione o del prelievo di energia elettrica nei diversi cicli esecutivi, come approvvigionamento e conseguente fornitura di risorse del sistema elettrico nazionale necessarie a garantire la sicurezza dello stesso e il buon esito dei contratti, nonche' come valorizzazione e regolazione dell'energia elettrica oggetto di deviazioni rispetto agli impegni contrattuali"; q) all'articolo 4, comma 4.2, lettera a), le parole "clienti grossisti" sono sostituite dalle parole "altri soggetti"; r) all'articolo 4, comma 4.2, lettera c) le parole "sulla rete di interconnessione in importazione e in esportazione ai sensi della deliberazione n. 157/03" e le parole "o di esportazione" sono soppresse; s) all'articolo 4, comma 4.2, la lettera e) e' cosi' sostituita: "e) i soggetti abilitati dal Gestore della rete, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione n. 223/04, a presentare offerte di vendita su unita' di importazione o offerte di acquisto su unita' di esportazione nel mercato del giorno prima per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 5.2, della medesima deliberazione."; t) all'articolo 4, comma 4.6, la lettera d) e' soppressa; u) all'articolo 4, dopo il comma 4.6 e' inserito il comma 4.6.1: "4.6.1 Gli operatori di mercato acquirenti inseriti nell'elenco degli operatori ammessi al mercato elettrico di cui all'articolo 16 della Disciplina del mercato devono comunicare al Gestore della rete se intendono avvalersi della facolta' di effettuare lo sbilanciamento a programma di cui all'articolo 17, comma 17.3.1."; v) all'articolo 4, il comma 4.7 e' sostituito dal seguente comma: "4.7 L'operatore di mercato cedente e' tenuto a inviare il modulo di cui al comma 4.6 debitamente compilato al Gestore della rete e, per conoscenza, all'operatore di mercato acquirente, nei tempi e con le modalita' definite dal medesimo Gestore." w) all'articolo 4, il comma 4.8 e' sostituito dal seguente comma: "4.8 Al fine di consentire la sollecita effettuazione degli adempimenti necessari all'accesso ai servizi di trasmissione, distribuzione e di dispacciamento, il Gestore della rete da' comunicazione agli operatori di mercato dell'avvenuta registrazione entro, e non oltre, cinque (5) giorni dal ricevimento e dalla positiva verifica del modulo compilato di cui al comma 4.6. Nel caso in cui entro tale termine il Gestore della rete non abbia effettuato la comunicazione di cui al precedente periodo, la registrazione si intende positivamente conclusa."; x) all'articolo 4, al comma 4.9, dopo le parole "a punti di dispacciamento per unita' di produzione" sono inserite le parole "o di importazione" e dopo le parole "a punti di dispacciamento per unita' di consumo" sono inserite le parole "o di esportazione"; y) all'articolo 4, dopo il comma 4.9 e' inserito il seguente comma: "4.10 Qualora un soggetto abbia la qualifica di operatore di mercato con riferimento ad un punto di dispacciamento per unita' di esportazione, i contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte dal medesimo operatore con riferimento a detto punto non possono includere altri punti di dispacciamento per unita' di esportazione o per unita' di consumo."; z) all'articolo 5, il comma 5.2, e' sostituito dal seguente comma: "5.2 La conclusione, direttamente o attraverso l'interposizione di un terzo, del contratto per il servizio di dispacciamento in immissione e del contratto per il servizio di trasmissione di cui all'articolo 18 del Testo integrato e' condizione necessaria per immettere energia elettrica nella rete con obbligo di connessione di terzi. La conclusione, direttamente o attraverso l'interposizione di un terzo, del contratto per il servizio di dispacciamento in prelievo e del contratto per il servizio di distribuzione e' condizione necessaria per prelevare energia elettrica dalla rete con obbligo di connessione di terzi."; aa) all'articolo 5, il comma 5.3 e' sostituito dal seguente comma: "5.3 La conclusione dei contratti di dispacciamento, trasmissione e distribuzione deve avvenire in forma scritta. L'interposizione di un terzo ai fini della conclusione dei contratti per i servizi di trasmissione, di distribuzione e di dispacciamento ha la forma di un mandato senza rappresentanza: in tal caso il mandatario deve essere il medesimo per i due contratti. Questi risponde delle obbligazioni che dagli stessi contratti traggono titolo nei confronti dell'esercente il servizio di trasmissione o di distribuzione e del Gestore della rete."; bb) all'articolo 5, comma 5.4, le parole "e' unico per tutte le unita' di produzione e di consumo" sono sostituite dalle parole "e' unico per tutte le unita' di produzione e unico per tutte le unita' di consumo"; cc) all'articolo 5, il comma 5.5 e' sostituito dal seguente comma: "5.5 Entro il sest'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di efficacia, le imprese distributrici di riferimento inviano al Gestore della rete, con le modalita' dal medesimo stabilite, l'elenco dei soggetti ubicati nel proprio ambito di competenza, nonche' dei soggetti ubicati nell'ambito di competenza delle imprese distributrici sottese che hanno concluso un contratto per il servizio di distribuzione Le variazioni dell'utente del dispacciamento per uno o piu' punti di prelievo trattati su base oraria seguono la tempistica prevista all'articolo 9, comma 9.2, della deliberazione n. 118/03."; dd) all'articolo 5, il comma 5.6 e' sostituito dal seguente comma: "5.6 La conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento costituisce condizione necessaria per l'accesso al servizio di trasmissione di cui all'articolo 18 del Testo integrato. Il Gestore della rete nega la connessione alla rete dell'unita' di produzione, qualora il richiedente non offra la dimostrazione dell'avvenuta conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento ovvero, nel caso di utenti gia' connessi alla rete che non abbiano fornito la suddetta dimostrazione, intima, la conclusione del contratto di dispacciamento entro cinque (5) giorni dalla notifica dell'intimazione."; ee) all'articolo 5, dopo il comma 5.6 sono inseriti i seguenti commi: "5.6.1 La conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento costituisce condizione necessaria per l'accesso al servizio di distribuzione dell'energia elettrica. Le imprese distributrici negano la connessione alla rete, qualora il richiedente non offra la dimostrazione dell'avvenuta conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento ovvero, nel caso di utenti gia' connessi alla rete che non abbiano fornito la suddetta dimostrazione, intimano, dandone informazione al Gestore della rete, la conclusione del contratto di dispacciamento entro cinque (5) giorni dalla notifica dell'intimazione. 5.6.2 L'intimazione di cui ai commi 5.6 e 5.6.1 contiene l'avvertenza che la mancata conclusione del contratto di dispacciamento comportera' la disconnessione dell'utente senza ulteriore preavviso. Scaduto tale termine si da' luogo alla risoluzione di diritto del contratto di trasmissione o di distribuzione in essere e alla disconnessione dell'utente. L'esercente il servizio comunica tempestivamente al Gestore della rete e all'Autorita' l'avvenuta disconnessione."; ff) all'articolo 5, il comma 5.7 e' soppresso; gg) all'articolo 5, al comma 5.9 le parole "precedente comma 5.6" sono sostituite dalle parole "presente articolo"; hh) all'articolo 6, i commi 6.2 e 6.4 sono soppressi; ii) all'articolo 9, comma 9.1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente lettera: "e) l'accesso da parte del Gestore del mercato alle informazioni contenute nel registro delle unita' di produzione e nel registro delle unita' di consumo essenziali ai fini dello svolgimento delle attivita' del medesimo Gestore del mercato."; jj) all'articolo 10, il comma 10.3 e' sostituito dal seguente comma: "10.3 Ai fini del presente provvedimento le unita' di consumo sono classificate nelle seguenti tipologie: a) unita' di consumo rilevanti; b) unita' di consumo non rilevanti". kk) all'articolo 10, il comma 10.4 e' soppresso; ll) all'articolo 12, comma 12.2, le parole "include altresi'" sono sostituite dalle parole "puo' includere altresi', nei casi e con le modalita' definite dal Gestore della rete nelle regole di dispacciamento,"; mm) all'articolo 12, comma 12.5, sono soppresse le parole "Tale punto e' l'insieme di uno o piu' punti di prelievo con le seguenti caratteristiche: a) relativi a unita' di consumo della stessa tipologia, ai sensi dell'articolo 10. b) localizzati in un'unica zona; c) inclusi nei contratti per il servizio di trasporto conclusi, anche con diverse imprese distributrici, dal medesimo utente del dispacciamento che e' anche utente del trasporto."; nn) all'articolo 12, dopo il comma 12.5, sono inseriti i seguenti commi: "12.5.1 Il punto di dispacciamento per unita' di consumo non comprese nel mercato vincolato e' l'insieme di uno o piu' punti di prelievo con le seguenti caratteristiche: d) relativi a unita' di consumo della stessa tipologia, ai sensi dell'articolo 10; e) localizzati in un'unica zona; f) inclusi nei contratti per il servizio di distribuzione conclusi, anche con diverse imprese distributrici, da un utente del dispacciamento che e' anche utente del servizio di distribuzione. 12.5.2 Il punto di dispacciamento per unita' di consumo comprese nel mercato vincolato e' l'insieme di tutti i punti di prelievo con le seguenti caratteristiche: a) localizzati in un'unica zona; b) inclusi nei contratti per il servizio di distribuzione conclusi, anche con diverse imprese distributrici, dai clienti del mercato vincolato."; oo) all'articolo 14, comma 14.4, lettera a), le parole "di cui all'articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03" sono soppresse e dopo le parole "frontiera elettrica" sono inserite le parole "risultanti dalla somma dei programmi orari di scambio comunicati ai sensi dell'articolo 10, comma 10.3, della deliberazione n. 224/04, e delle offerte di vendita accettate nella zona virtuale cui la frontiera elettrica si riferisce formulate ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione n. 223/04;"; pp) all'articolo 14, comma 14.5, lettera a), le parole "di cui all'articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03" sono soppresse e dopo le parole "frontiera elettrica" sono inserite le parole "risultanti dalla somma delle offerte di acquisto accettate nella zona virtuale a cui la frontiera elettrica si riferisce, formulate ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione n. 223/04"; qq) all'articolo 14, comma 14.6, lettere a) e b), le parole "nella tabella 13, colonna A, di cui all'Allegato n. 2 del Testo integrato" sono sostituite dalle parole "nella tabella 17, colonna A, di cui all'Allegato n. 1 del Testo integrato"; rr) all'articolo 17, il comma 17.3 e' sostituito dal comma: "17.3 Fatto salvo quanto previsto al comma 17.3.1, in ciascun periodo rilevante, i programmi di prelievo comunicati dall'operatore di mercato acquirente devono essere uguali, in valore assoluto, ai programmi di immissione comunicati dall'operatore di mercato cedente." ss) all'articolo 17, dopo il comma 17.3 sono inseriti i seguenti commi: "17.3.1 Gli operatori di mercato inseriti nell'elenco degli operatori ammessi al mercato elettrico di cui all'articolo 16 della Disciplina del mercato che hanno inviato al Gestore della rete la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 4.6.1, possono presentare, in esecuzione di un contratto di compravendita concluso al di fuori del sistema delle offerte e registrato ai sensi del precedente articolo 4, programmi di prelievo inferiori, in valore assoluto, ai programmi di immissione comunicati in esecuzione del medesimo contratto. 17.3.2 Con riferimento ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte che includono punti di dispacciamento per unita' di esportazione non e' consentito avvalersi della facolta' di effettuare lo sbilanciamento a programma di cui al comma 17.3.1."; tt) all'articolo 17, al comma 17.4, prima delle parole "il Gestore della rete verifica" sono inserite le parole "Nel caso in cui non sia stata esercitata la facolta' di effettuare lo sbilanciamento a programma,"; uu) all'articolo 17, dopo il comma 17.5 e' inserito il comma: "17.5.1 Nel caso in cui sia stata esercitata la facolta' di effettuare lo sbilanciamento a programma ed i programmi di prelievo comunicati ai sensi del comma 17.1 in esecuzione di un contratto di compravendita concluso al di fuori del sistema delle offerte e registrato ai sensi del precedente articolo 4, risultino, in valore assoluto, minori dei programmi di immissione comunicati dall'operatore di mercato cedente del medesimo contratto: a) non si applicano le disposizioni di cui ai commi 17.3, 17.4 e 17.5; b) in ciascun periodo rilevante, la differenza tra i programmi di immissione e i programmi di prelievo e' considerata come una vendita al Gestore del mercato effettuata nel mercato del giorno prima dall'operatore di mercato acquirente, valorizzata al prezzo di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera c)."; vv) all'articolo 17, comma 17.6, le parole "I programmi di immissione di unita' di importazione sono pari alla somma dei programmi orari di scambio di cui all'articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03, comunicati dagli assegnatari di capacita' di trasporto in importazione" sono sostituite dalle parole "I programmi di immissione in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte dagli assegnatari di capacita' di trasporto relativamente ad unita' di importazione sono pari alla somma dei programmi orari di scambio comunicati ai sensi dell'articolo 10, comma 10.3, della deliberazione n. 224/04"; ww) all'articolo 17, il comma 17.7 e' soppresso; xx) all'articolo 19, comma 19.3, lettera a), le parole "lettera a), e" sono sostituite dalle parole "lettera a),"; yy) all'articolo 19, comma 19.3, lettera c), le parole "appartenenti alle zone" sono sostituite dalle parole "appartenenti alle zone geografiche"; zz) all'articolo 19, comma 19.6, la lettera g), e' soppressa"; aaa) all'articolo 19, dopo il comma 19.7 e' inserito il seguente comma: "19.7.1 Ai fini dell'assegnazione delle priorita' di cui al comma 19.6, nell'ambito di ciascuna delle categorie di cui al medesimo comma 19.6, e le offerte di vendita relative ai programmi di immissione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte hanno priorita' rispetto alle altre offerte." bbb) all'articolo 19, comma 19.8, le parole "di cui all'articolo 4, comma 4.6, lettera d)" sono sostituite dalle parole "cedente"; ccc) all'articolo 19, comma 19.12, le parole "lettera a)," sono soppresse; ddd) all'articolo 19, dopo il comma 19.12, sono inseriti i seguenti commi: "19.13 Qualora, in applicazione del comma 19.6, con riferimento ad un periodo rilevante un programma di immissione di cui al comma 19.2, lettera b), sia accettato parzialmente nel mercato del giorno prima, l'operatore di mercato cedente deve riconoscere al Gestore della rete un importo pari al prodotto tra il prezzo di cui al precedente comma 19.3, lettera c), e la differenza tra il programma di immissione presentato ed il programma di immissione accettato nel medesimo periodo rilevante. 19.14 Qualora, in applicazione del comma 19.6, con riferimento ad un periodo rilevante un programma di prelievo di cui al comma 19.2, lettera b), sia accettato parzialmente nel mercato del giorno prima, l'operatore di mercato acquirente deve ricevere dal Gestore della rete un importo pari al prodotto tra il prezzo di cui al precedente comma 19.3, lettera c), e la differenza tra il programma di prelievo presentato ed il programma di prelievo accettato nel medesimo periodo rilevante. 19.15 Entro i termini stabiliti dal testo integrato della disciplina del mercato elettrico per la regolazione dei pagamenti, il Gestore della rete versa al Gestore del mercato gli importi di cui al precedente comma 19.13." eee) all'articolo 24, il comma 24.1 e' sostituito dal comma: "24.1 Il Gestore della rete predispone e pubblica sul proprio sito internet, con cadenza annuale, l'elenco delle unita' essenziali per la sicurezza del sistema elettrico valido per l'anno solare successivo, formato secondo i criteri definiti nelle regole per il dispacciamento."; fff) all'articolo 29, comma 29.1, le lettere e) e d) sono sostituite dalle seguenti lettere: "c) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unita' di consumo, paga al Gestore della rete se negativi, ovvero riceve dal Gestore della rete se positivi, il corrispettivo di non arbitraggio di cui all'Articolo 33, commi 33.4 e 33.5, ed il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'Articolo 36; d) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unita' di consumo, paga al Gestore della rete i corrispettivi di cui agli articoli da 37 a 37.3."; ggg) all'articolo 29, comma 29.3, le parole "di cui all'articolo 4, comma 4.6, lettera d)," sono sostituite dalla parola "cedenti"; hhh) all'articolo 30, comma 30.1, la parola "37" e' sostituita dalla parola "37.3"; iii) all'articolo 31, comma 31.3, le parole "programma cumulato finale" sono sostituite dalle parole "programma finale cumulato"; jjj) all'articolo 31, commi 31.4 e 31.5, le parole "a titolo di bilanciamento" sono soppresse; kkk) all'articolo 31, commi 31.7, la parola "31" e' sostituita dalla parola "32"; lll) all'articolo 34, commi 34.7 e 34.8, le parole "di cui alla precedente lettera b)" sono sostituite dalle parole "di cui al precedente comma 34.6, lettera b)"; mmm) all'articolo 35, il comma 35.1 e' sostituito dal seguente comma: "35.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nel mercato del giorno prima a carico degli operatori di mercato cedenti che hanno registrato, ai sensi dell'articolo 4, contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte e del Gestore del mercato, determinato ai sensi, rispettivamente, del comma 35.2 e del comma 35.3."; nnn) all'articolo 35, il comma 35.2 e' sostituito dal seguente comma: "35.2 Per i contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte che includono punti di dispacciamento per unita' di consumo, il corrispettivo di cui al comma 35.1 a carico dell'operatore di mercato cedente e' pari alla differenza tra i seguenti elementi: a) il prodotto tra il programma di immissione di ciascun punto di dispacciamento del contratto di compravendita comunicato ai sensi dell'articolo 17, come eventualmente modificato al termine del mercato del giorno prima, e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera b), nella zona in cui e' ubicato tale punto; b) il prodotto tra il programma di immissione di ciascun punto di dispacciamento del contratto di compravendita comunicato ai sensi dell'articolo 17, come eventualmente modificato al termine del mercato del giorno prima, e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera c)."; ooo) all'articolo 35, dopo il comma 35.2 e' inserito il seguente comma: "35.2.1 Per i contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte che includono punti di dispacciamento per unita' di esportazione, il corrispettivo di cui al comma 35.1 a carico dell'operatore di mercato cedente e' pari alla differenza tra i seguenti elementi: a) il prodotto tra il programma di immissione di ciascun punto di dispacciamento del contratto di compravendita comunicato ai sensi dell'articolo 17, come eventualmente modificato al termine del mercato del giorno prima, e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera b), nella zona in cui e' ubicato tale punto; b) il prodotto tra il programma di immissione di ciascun punto di dispacciamento del contratto di compravendita comunicato ai sensi dell'articolo 17, come eventualmente modificato al termine del mercato del giorno prima, e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera b), nella zona estera in cui e' ubicato il punto di dispacciamento per unita' di esportazione." ppp) all'articolo 35, il comma 35.3 e' sostituito dal comma: "35.3 Il corrispettivo di cui al comma 35.1 a carico del Gestore del mercato elettrico e' pari alla somma dei seguenti elementi: a) il prodotto tra le quantita' delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima, al netto delle vendite di cui all'articolo 17, comma 17.5.1, lettera b), e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera b), nella zona in cui e' ubicato il punto di dispacciamento a cui l'offerta si riferisce; b) il prodotto tra le quantita' delle offerte di acquisto accettate nel mercato del giorno prima relativamente a punti di dispacciamento per unita' di consumo e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera c); c) il prodotto tra le quantita' delle offerte di acquisto accettate nel mercato del giorno prima relativamente a punti di dispacciamento per unita' di esportazione e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera b), nella zona in cui e' ubicato il punto di dispacciamento a cui l'offerta si riferisce."; qqq) all'articolo 35, comma 3 5.4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle lettere: "a) il prodotto tra le quantita' delle offerte di vendita accettate nel mercato di aggiustamento e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato di aggiustamento nella zona in cui e' ubicato il punto di dispacciamento a cui l'offerta si riferisce; b) il prodotto tra le quantita' delle offerte di acquisto accettate nel mercato di aggiustamento e il prezzo dell'energia elettrica acquista nel mercato di aggiustamento nella zona in cui e' ubicato il punto di dispacciamento a cui l'offerta si riferisce."; rrr) all'articolo 36, comma 36.1, le parole "calcola la differenza" sono sostituite dalle parole "calcola la somma"; sss) all'articolo 36, comma 36.1, lettera b), dopo le parole "articolo 22", sono inserite le parole ", e nell'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento al di fuori del mercato regolamentato, di cui all'articolo 23"; ttt) all'articolo 36, il comma 36.2 e' sostituito dal comma: "36.2 Il corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento e' pari al rapporto fra: c) la somma della differenza di cui al comma 36.1 e il gettito calcolato dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 7, comma 7.4, secondo periodo, della deliberazione n. 205/04; d) l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento."; uuu) all'articolo 36, comma 36.3, la parola "35.2" e' sostituita dalla parola "36.2"; vvv) dopo l'articolo 37 sono inseriti i seguenti articoli:
"Articolo 37.1 Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore della rete
37.1.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore della rete pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di 0,01 centesimi di euro/kWh e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.
Articolo 37.2 Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti
37.2.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete determina, per ciascun utente del dispacciamento ad esclusione dell'Acquirente unico, il corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 37.2.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento. 37.2.2 I valori del corrispettivo unitario a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti sono fissati come indicato nella tabella 1 allegata al presente provvedimento.
Articolo 37.3 Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva
37.3.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 37.3.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4. 37.3.2 I valori del corrispettivo unitario a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva sono fissati come indicato nella tabella 2 allegata al presente provvedimento."; www) Nella rubricazione del TITOLO 4 le parole "DEL GESTORE DELLA RETE" sono soppresse; xxx) Dopo l'articolo 38 e' inserito l'articolo:
"Articolo 38.1 Comunicazione delle coperture
38.1.1 Gli operatori di mercato di punti di dispacciamento per unita' di produzione e gli operatori di mercato di punti di dispacciamento per unita' di importazione dichiarano al Gestore del mercato, secondo le modalita' e con le forme dallo stesso definite, le quantita' oggetto dei contratti dagli stessi conclusi i cui corrispettivi siano rapportati alla valorizzazione dell'energia elettrica nel sistema delle offerte, ovvero dei contratti a questi connessi o conseguenti. 38.1.2 Il Gestore del mercato elabora i dati relativi ai contratti comunicati da ciascun operatore, per periodo rilevante e, ove possibile, per zona. Le elaborazioni di cui al presente comma vengono effettuate anche con riferimento ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte. 38.1.3 I dati ricevuti ai sensi del comma 38.1.2 sono resi accessibili all'Autorita' tramite modalita' telematiche."; yyy) all'articolo 41, dopo il comma 41.1 e' inserito il comma: "41.1.1 Entro il 30 settembre di ciascun anno il Gestore della rete elabora e pubblica sul proprio sito internet una previsione, riferita a ciascuna ora dell'anno solare successivo: a) della domanda di potenza elettrica sul sistema elettrico nazionale; b) della distribuzione percentuale tra le zone della domanda di cui alla precedente lettera a). Il Gestore della rete provvede periodicamente all'aggiornamento di dette previsioni tenendo conto delle informazioni che si rendono disponibili e pubblica una relazione tecnica contenente la descrizione delle ipotesi, della metodologia e dei criteri utilizzati."; zzz) all'articolo 41, comma 41.2, le parole "con anticipo" sono sostituite dalle parole "con almeno sei ore di anticipo"; aaaa) all'articolo 43, comma 43.2 le parole "articolo 43" sono sostituite dalle parole "articolo 44"; bbbb) all'articolo 43, dopo il comma 43.4 sono inseriti i commi: "43.5 Qualora un'impresa distributrice non adempia agli obblighi di comunicazione ed aggregazione di cui all'articolo 44: e) il Gestore della rete ne da' comunicazione all'Autorita' ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza; f) l'impresa distributrice inadempiente risponde in solido verso il Gestore della rete delle obbligazioni sorte in conseguenza nell'erogazione del servizio di dispacciamento. 43.6 Al termine del secondo mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete paga alle imprese distributrici di riferimento e alle imprese distributrici sottese un corrispettivo a remunerazione dell'attivita' prestata dalle medesime imprese ai sensi degli articoli 44 e 44.1, determinato dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 52."; cccc) l'articolo 44 e' sostituito dall'articolo:
"Articolo 44 Aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento per il periodo regolatorio 2004-2007
44.1 Le imprese distributrici aggregano e comunicano, entro il giorno quindici (15) del mese successivo a quello di competenza, al Gestore della rete le misure delle immissioni di energia elettrica relative a punti di immissione ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento. 44.2 Il Gestore della rete aggrega le misure delle immissioni di energia elettrica ad esso comunicate dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi del precedente comma 44.1, nonche' delle immissioni di energia elettrica relative a punti di immissione ubicati sulla rete di trasmissione nazionale ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento. 44.3 Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo le imprese distributrici possono avvalersi dell'opera di imprese distributrici di riferimento terze." dddd) Dopo l'articolo 44 e' inserito l'articolo:
"Articolo 44.1 Aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento per il periodo regolatorio 2004-2007
44.1.1 Le imprese distributrici sottese aggregano e comunicano, entro il giorno quindici (15) del mese successivo a quello di competenza, alle imprese distributrici di riferimento le misure dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento. 44.1.2 Le imprese distributrici di riferimento aggregano e comunicano, entro il giorno venti (20) del mese successivo a quello di competenza, al Gestore della rete le misure dei prelievi di energia elettrica ad esse comunicati dalle imprese distributrici sottese ai sensi del precedente comma 44.1.1, nonche' dei prelievi di energia elettrica relative a punti di prelievo ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento. 44.1.3 Il Gestore della rete aggrega le misure dei prelievi di energia elettrica ad esso comunicati dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi del precedente comma 44.1.2, ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento. 44.1.4 Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui ai commi 44.1.1 e 44.1.2 le imprese distributrici possono avvalersi dell'opera di imprese distributrici di riferimento terze. 44.1.5 Le imprese distributrici comunicano, entro il giorno venti (20) del mese successivo a quello di competenza, a ciascun utente del dispacciamento le misure dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un punto di dispacciamento nella titolarita' dell'utente medesimo."; eeee) all'articolo 47, dopo il comma 47.2, e' inserito il seguente comma: "47.3 Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza le imprese distributrici comunicano a ciascun utente del dispacciamento l'elenco dei punti di punti di prelievo o di immissione nella titolarita' di tale utente iscritti nel registro di cui al comma 47.1 ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento." ffff) all'articolo 48 nella rubricazione la parola "2004" e' sostituita dalla parola "2005"; gggg) all'articolo 48, il comma 48.1 e' sostituito dal comma: "48.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2005."; hhhh) all'articolo 48, il comma 48.2 e' soppresso; iiii) all'articolo 48, il comma 48.3 e' sostituito dal comma: "48.3 Qualora in un periodo rilevante e in una zona si riscontri insufficienza di offerta nel mercato del giorno prima, il Gestore della rete puo' intervenire nel mercato del giorno prima, con l'obiettivo di ripristinare una condizione di sufficienza di offerta formulando offerte di vendita a prezzo zero."; jjjj) all'articolo 48, il comma 48.4 e' sostituito dal comma: "48.4 Qualora in un periodo rilevante e in una zona la previsione di carico del Gestore della rete risulti superiore di almeno il 5% alla quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima e si riscontri sufficienza di offerta, il Gestore della rete puo' formulare un'offerta di acquisto in misura tale da riportare il rapporto tra la previsione di carico del Gestore della rete e la quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima ad un valore pari a 1,05."; kkkk) all'articolo 48, il comma 48.5 e' soppresso; llll) all'articolo 48, il comma 48.6 e' sostituito dal comma: "48.6 Qualora in un periodo rilevante e in una zona la previsione di carico del Gestore della rete risulti inferiore di almeno il 5% alla quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima e si riscontri una sufficienza di offerta nel mercato del giorno prima per la medesima zona, il Gestore della rete puo' formulare un'offerta di vendita in misura tale da riportare il rapporto tra la previsione di carico del Gestore della rete e la quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima ad un valore pari a 0,95.", mmmm) all'articolo 48, i commi 48.7 e 48.8 sono soppressi; nnnn) all'articolo 48, il comma 48.9 e' sostituito dal comma: "48.9 Il Gestore della rete in situazioni eccezionali di criticita' del sistema elettrico nazionale, ai fini della tutela della sicurezza del medesimo sistema, puo' intervenire nel mercato del giorno prima in misura difforme da quanto previsto ai commi 48.3, 48.4 e 48.6, dandone tempestiva comunicazione all'Autorita'."; oooo) all'articolo 48, il comma 48.10 e' sostituito dal comma: "48.10 I proventi e gli oneri connessi alle offerte di acquisto e alle offerte di vendita presentate dal medesimo Gestore della rete ai sensi dei commi 48.3, 48.4 e 48.6 concorrono alla determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 36."; pppp) all'articolo 48, comma 48.11, la parola "28" e' sostituita dalla parola "29"; qqqq) all'articolo 48, il comma 48.13 e' sostituito dal comma: "48.13 Con riferimento ai punti di dispacciamento per unita' di consumo non rilevanti, per la quota dello sbilanciamento che eccede il 10% del programma finale cumulato relativo al punto di dispacciamento, in luogo dei prezzi di sbilanciamento di cui all'articolo 32, commi 32.2 e 32.3, si applicano i prezzi di cui ai commi 48.13.1 e 48.13.2. Per la restante quota si applica il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera b)."; rrrr) all'articolo 48, dopo il comma 48.13, sono inseriti i commi: "48.13.1 In ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale e' positivo, il prezzo di sbilanciamento e' pari alla somma dei seguenti elementi: a) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera b), in quel periodo rilevante, nella zona in cui e' localizzato il punto di dispacciamento, e b) il fattore di correzione FC+ di cui al successivo comma 48.13.3. 48.13.2 In ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale e' negativo, il prezzo di sbilanciamento e' pari alla somma dei seguenti elementi: a) Il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera b), in quel periodo rilevante, nella zona in cui e' localizzato il punto di dispacciamento, e b) il fattore di correzione FC- di cui al successivo comma 48.13.4. 48.13.3 Il fattore di correzione FC+ e' pari e' pari alla differenza tra il prezzo medio delle offerte di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, ponderato per le relative quantita', in quel periodo rilevante, nella zona in cui e' localizzato il punto di dispacciamento e il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima in quel periodo rilevante, nella zona in cui e' localizzato il punto di dispacciamento, moltiplicata per un parametro pari a:
a) 0,2 per il mese di gennaio; b) 0,5 per il mese di febbraio; c) 0,8 per il mese di marzo; d) 1 per i mesi da aprile a dicembre.
Nel caso in cui la differenza di prezzo di cui al primo periodo del presente comma sia maggiore di zero, il fattore di correzione FC+ e' fissato pari a zero. 48.13.4 Il fattore di correzione FC- e' pari alla differenza tra il prezzo medio delle offerte di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, ponderato per le relative quantita', in quel periodo rilevante, nella zona in cui e' localizzato il punto di dispacciamento e il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima in quel periodo rilevante, nella zona in cui e' localizzato il punto di dispacciamento, moltiplicata per un parametro pari a:
a) 0,2 per il mese di gennaio; b) 0,5 per il mese di febbraio; c) 0,8 per il mese di marzo; d) 1 per i mesi da aprile a dicembre. Nel caso in cui la differenza di prezzo di cui al primo periodo del presente comma sia minore di zero, il fattore di correzione FC- e' fissato pari a zero."; ssss) all'articolo 48, i commi 48.14, 48.15, 48.16 e 48.17 sono soppressi. tttt) dopo l'articolo 52 sono inseriti i seguenti articoli:
"Articolo 52.1 Partecipazione al mercato dell'energia delle unita' di produzione non rilevanti
52.1.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per il primo trimestre dell'anno 2005. 52.1.2 Gli operatori di mercato di punti di dispacciamento per unita' di produzione non rilevanti non possono presentare offerte nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento. 52.1.3 Gli operatori di mercato di punti di dispacciamento per unita' di produzione non rilevanti: a) sono legittimati a richiedere al Gestore della rete la registrazione di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte a condizione che ciascun contratto includa tutte le unita' di produzione non rilevanti per cui l'operatore di mercato e' utente del dispacciamento; b) non sono tenuti, relativamente a tali contratti, alla comunicazione dei programmi di immissione di cui all'articolo 17, comma 17.1. 52.1.4 Con riferimento ai contratti di compravendita di cui al comma 52.1.3, lettera a), non e' consentito avvalersi della facolta' di effettuare lo sbilanciamento a programma di cui all'articolo 17, comma 17.3.1. 52.1.5 Gli operatori di mercato di punti di dispacciamento per unita' di consumo incluse in un contratto di compravendita registrato ai sensi del comma 52.1.3 non sono tenuti, relativamente a tali contratti, alla comunicazione dei programmi di prelievo di cui all'articolo 17, comma 17.1. 52.1.6 Dal modulo per la registrazione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema di cui all'articolo 4, comma 4.6, nel caso di contratti di compravendita che includono punti di dispacciamento per unita' di produzione non rilevanti devono risultare, in aggiunta a quanto previsto al medesimo articolo 4, comma 4.6, i seguenti elementi del contratto: a) l'elenco delle unita' di produzione non rilevanti incluse nel contratto; b) l'elenco dei punti di dispacciamento per unita' di consumo incluse nel contratto; c) i coefficienti di ripartizione tra i punti di dispacciamento per unita' di consumo di cui al punto b), dell'energia prodotta dalle unita' di produzione di cui al punto a). 52.1.7 L'utente del dispacciamento per unita' di produzione non rilevanti ha il diritto di immettere nelle reti con obbligo di connessione di terzi energia elettrica in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte e registrati presso il Gestore della rete. 52.1.8 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, l'utente del dispacciamento comunica al Gestore della rete, con le modalita' definite dal medesimo Gestore, l'energia elettrica immessa in ciascuna ora del mese di competenza nei punti di immissione relativi ad unita' di produzione non rilevanti inclusi nel contratto di dispacciamento dal medesimo concluso. 52.1.9 Agli utenti del dispacciamento responsabili di punti di dispacciamento per unita' di produzione non rilevanti, con riferimento ai predetti punti, non si applica la disciplina dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'articolo 32. 52.1.10 Ai soli fini del calcolo degli sbilanciamenti di cui all'articolo 31, comma 31.3, con riferimento a ciascun punto di dispacciamento per unita' di consumo incluso in uno piu' contratti registrati ai sensi del comma 52.1.3, l'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante e' assunta pari alla differenza tra: a) l'energia elettrica prelevata nel punto di dispacciamento ai sensi dell'articolo 14; b) l'energia elettrica complessivamente destinata a tale punto di dispacciamento nel medesimo periodo rilevante in base al successivo comma 52.1.11. 52.1.11 Ai fini delle determinazioni di cui al comma 52.1.10, l'energia elettrica complessivamente destinata ad un punto di dispacciamento per un'unita' di consumo e' pari, in ciascun periodo rilevante, alla somma dell'energia elettrica destinata a tale punto da ciascuna unita' di produzione non rilevante inclusa nei contratti di compravendita registrati ai sensi del comma 52.1.3. 52.1.12 Ai fini delle determinazioni di cui al comma 52.1.10, l'energia elettrica destinata ad un punto di dispacciamento per un'unita' di consumo da un'unita' di produzione non rilevante inclusa nei contratti di compravendita registrati ai sensi del comma 52.1.3 e' determinata come prodotto tra: a) l'energia elettrica immessa, nel medesimo periodo rilevante, dall'unita' di produzione non rilevante; b) il coefficiente di ripartizione di cui al comma 52.1.7. 52.1.13 Per i punti di dispacciamento per unita' di produzione non rilevanti, ai fini della quantificazione del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto, il programma di immissione di cui all'articolo 35, comma 35.2, e' assunto pari all'energia elettrica effettivamente immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi. 52.1.14 Qualora un utente del dispacciamento responsabile di punti di dispacciamento per unita' di consumo inclusi nei contratti di compravendita registrati ai sensi del comma 52.1.3 abbia a sostenere oneri aggiuntivi determinati dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo in merito ai corrispettivi di sbilanciamento, il medesimo utente ha facolta' di chiedere la reintegrazione presentando all'Autorita' un'istanza corredata dalla documentazione comprovante l'aggravio sopportato. Tale richiesta deve essere presentata all'Autorita', pena la decadenza dal diritto alla reintegrazione, entro l'anno 2005.
Articolo 52.2 Piattaforma per la variazione dei programmi preliminari di prelievo
52.2.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2005. 52.2.2 Gli operatori di mercato non possono presentare offerte nel mercato di aggiustamento riferite a punti di dispacciamento per unita' di consumo. 52.2.3 Il Gestore del mercato mette a disposizione degli operatori di mercato di punti di dispacciamento per unita' di consumo una piattaforma per la comunicazione di scambi bilaterali di energia elettrica tra unita' di consumo, ai fini della variazione dei programmi preliminari cumulati di prelievo. La comunicazione di tali scambi puo' avvenire entro i termini stabiliti dal Gestore del mercato. La variazione dei programmi puo' avvenire esclusivamente in seguito ad uno scambio bilaterale della stessa quantita' di energia elettrica tra unita' di consumo appartenenti alla stessa zona geografica. 52.2.4 Gli operatori di mercato comunicano uno scambio bilaterale di energia elettrica tra unita' di consumo appartenenti alla stessa zona, presentando sulla piattaforma, rispettivamente, un'offerta di vendita virtuale a prezzo zero ed un'offerta di acquisto virtuale senza indicazione di prezzo, le quali abbiano ad oggetto la stessa quantita' di energia elettrica, pena la non validita' dello scambio. 52.2.5 Gli operatori che comunicano uno scambio bilaterale di energia elettrica devono indicare nelle rispettive offerte lo stesso codice alfanumerico, pena la non validita' dello scambio. 52.2.6 La comunicazione di uno scambio bilaterale di energia non determina alcuna partita economica tra l'operatore ed il Gestore del mercato. 52.2.7 Alla chiusura del termine per la comunicazione degli scambi bilaterali di energia, il Gestore del mercato determina per ciascuna unita' di consumo il rispettivo programma finale di prelievo, dato dalla somma tra il programma preliminare cumulato di prelievo e le variazioni comunicate ai sensi del presente articolo. Il programma finale di ciascuna unita' di consumo, valido ai fini del calcolo degli sbilanciamenti, viene comunicato dal Gestore del mercato ai relativi utenti del dispacciamento e al Gestore della rete.
Articolo 52.3 Quantificazione e liquidazione dei corrispettivi di dispacciamento per l'anno 2005
52.3.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2005. 52.3.2 Il Gestore della rete calcola l'energia elettrica immessa per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, nonche' l'energia elettrica prelevata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza. 52.3.3 L'utente del dispacciamento paga o riceve i corrispettivi di cui all'articolo 29 ed il corrispettivo di cui all'articolo 46 entro il giorno trenta (30) del secondo mese successivo a quello di competenza. 52.3.4 Il Gestore della rete calcola i corrispettivi di cui agli articoli dal 32 al 42 entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza.
Articolo 52.4 Disposizioni transitorie in materia di garanzie
52.4.1 Il Gestore della rete, sentito il Gestore del mercato, di intesa, presentano all'Autorita' una proposta di disciplina delle garanzie del buon esito delle obbligazioni pecuniarie assunte da operatori che contestualmente concludano contratti di dispacciamento e di compravendita nel sistema delle offerte (segmento MGP) con validita' per il periodo necessario all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 38 e comunque non ultronea al 31 marzo 2005. 52.4.2 La disciplina di cui al comma precedente deve rispondere, nella continuita' del regime attualmente in vigore, a criteri di semplificazione e contenimento dei costi, promuovendo un primo livello di integrazione riferito almeno ai profili di controllo e gestione delle garanzie rispetto all'esposizione del singolo operatore. 52.4.3 La proposta di al comma 52.4.1 viene presentata all'Autorita' per l'approvazione, per quanto di rilevanza ai fini della disciplina del servizio di dispacciamento, entro e non oltre dieci giorni decorrenti dalla data di adozione del presente provvedimento. Qualora l'Autorita' non si pronunci entro cinque giorni dal ricevimento della proposta, la stessa si deve intendere approvata.
Articolo 52.5 Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilita' del carico
52.5.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilita' del carico, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 52.5.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4. 52.5.2 I valori del corrispettivo unitario a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilita' del carico sono fissati come indicato nella tabella 3 allegata al presente provvedimento.
Articolo 52.6 Corrispettivo a copertura dei costi connessi con la riconciliazione 2001
52.6.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi connessi con la riconciliazione 2001, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 52.6.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento. 52.6.2 I valori del corrispettivo unitario a copertura dei costi connessi con la riconciliazione 2001 sono fissati come indicato nella tabella 4 allegata al presente provvedimento."; uuuu) all'articolo 53, comma 53.1 le parole "n. 125/02" sono sostituite dalle parole "n. 47/04"; vvvv) all'articolo 53, i commi 53.5 e 53.6 sono soppressi; wwww) all'articolo 53, dopo il comma 53.7 e' inserito il comma: "53.8 Entro e non oltre il 28 dicembre 2004 il Gestore della rete sottopone all'Autorita' per l'approvazione, secondo le procedure previste all'articolo 7, uno schema di regole per il dispacciamento conformi con le previsioni di cui al presente provvedimento.". 2. Di modificare l'articolo 36 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 19 novembre 2004, n. 205/04, sostituendo il comma 36.2 con il seguente comma: "36.2 Il corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento e' pari al rapporto fra: a) la somma della differenza di cui al comma 36.1 e il gettito calcolato dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 7, comma 7.4, secondo periodo, della deliberazione n. 205/04; b) l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento.". 3. Di approvare, pubblicandolo nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), il testo dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, nella versione risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1. 4. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' affinche' entri in vigore dalla data di pubblicazione.
Milano, 24 dicembre 2004
Il Presidente: A. Ortis |
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