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| Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 24 dicembre 2004 |  | Deliberazioni  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas 24 dicembre  2004, n. 237/04; 27 dicembre 2004, n. 238/04, n. 240/04, n.  242/04; 28 dicembre 2004, n. 247/04; 29 dicembre 2004, n. 249/04; 30 dicembre 2004, n. 250/04, n. 252/04 e n. 254/04. |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 24 dicembre 2004
 
 Visti:
 
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481; - il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n. 79 e sue modifiche e
 provvedimenti  applicativi  (di  seguito:  decreto  legislativo  n.
 79/99); - gli  indirizzi  formulati in data 31 luglio 2003 dal Ministro delle
 attivita' produttive per la realizzazione di un sistema organizzato
 di  offerte  di  vendita  e  di  acquisto  di energia elettrica (di
 seguito: Sistema Italia 2004); - la  direttiva  del  Ministro delle attivita' produttive 24 dicembre
 2004 (prot. n. 4159), recante indirizzi alle societa' Gestore della
 rete  di  trasmissione nazionale Spa, Gestore del mercato elettrico
 Spa,  Acquirente unico Spa, e all'Autorita' per l'energia elettrica
 e  il  gas  ai  fini  della  partecipazione attiva della domanda al
 sistema Italia 2004 (di seguito: direttiva ministeriale 24 dicembre
 2004); - l'Allegato   A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
 elettrica  e  il  gas (di seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n.
 168/03,  come  successivamente  integrata e modificata (di seguito:
 deliberazione n. 168/03); - l'Allegato  A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n.
 05/04,  come  successivamente  integrato  e modificato (di seguito:
 Testo integrato); - l'Allegato  A  alla  deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n.
 48/04,  come  successivamente  integrato  e modificato (di seguito:
 deliberazione n. 48/04); - la  deliberazione  dell'Autorita'  19  novembre 2004, n. 205/04 (di
 seguito: deliberazione n. 205/04); - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2004, n.
 223/04 (di seguito: deliberazione n. 223/04); - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2004, n.
 224/04 (di seguito: deliberazione n. 224/04); - il   documento  per  la  consultazione  19  novembre  2004  recante
 condizioni   vigenti  dall'1  gennaio  2005  per  l'erogazione  del
 pubblico  servizio  di  dispacciamento  dell'energia  elettrica sul
 territorio  nazionale  e  per  l'approvvigionamento  delle relative
 risorse  su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5
 del  decreto  legislativo  n.  79/99  (di seguito: documento per la
 consultazione 19 novembre 2004); - il   documento  per  la  consultazione  30  novembre  2004  recante
 trattamento  dello  sbilanciamento  di  impianti  di  produzione di
 energia elettrica ai fini del dispacciamento (di seguito: documento
 per la consultazione 30 novembre 2004).
 
 Considerato che: - con  deliberazione n. 168/03, l'Autorita' ha definito le condizioni
 per   l'erogazione   del   pubblico   servizio   di  dispacciamento
 dell'energia    elettrica    sul   territorio   nazionale   e   per
 l'approvvigionamento  delle  relative  risorse  su  base  di merito
 economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo n.
 79/99; - con  deliberazione  n.  48/04,  l'Autorita' ha disposto l'avvio del
 dispacciamento  di  merito  economico  senza  partecipazione attiva
 della domanda, definendone una disciplina con efficacia limitata al
 solo  anno  2004,  ai  fini  della  quale  sono  state  recepite le
 indicazioni  in tal senso fornite dalla societa' Gestore della rete
 di  trasmissione  nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete)
 con lettera in data 25 marzo 2004; - al  fine  di  dare  avvio  ad un regime di dispacciamento di merito
 economico con la partecipazione attiva della domanda con decorrenza
 1  gennaio  2005,  l'Autorita'  ha  diffuso  il  documento  per  la
 consultazione  19  novembre  2004, recante modifiche e integrazioni
 alle  condizioni  stabilite  con  deliberazione  n. 168/03, tenendo
 conto   delle   esigenze   di  gradualita'  e  delle  problematiche
 rappresentate  all'Autorita'  dal  Gestore della rete nel corso del
 primo   periodo  di  funzionamento  del  dispacciamento  di  merito
 economico; - gli  esiti  della  consultazione  di cui al precedente alinea hanno
 evidenziato, tra l'altro, l'esigenza di:
 a)  prevedere  la  possibilita',  per  i  soggetti  che  concludono
 contratti di compravendita al di fuori del sistema delle offerte di
 cui  all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, di comunicare
 al  Gestore  della  rete  programmi di immissione e di prelievo non
 bilanciati;
 b)  introdurre,  per il solo anno 2005, un regime transitorio circa
 la valorizzazione degli sbilanciamenti per le unita' di consumo non
 rilevanti;
 c) definire condizioni transitorie, per un periodo di validita' non
 superiore  a  tre  mesi,  circa  le  modalita' di partecipazione al
 mercato delle unita' di produzione non rilevanti; - l'Autorita'  ha  diffuso  il  documento  per  la  consultazione  30
 novembre  2004  recante previsioni integrative del documento per la
 consultazione  19 novembre 2004 con riferimento alla disciplina dei
 corrispettivi di sbilanciamento per:
 a)  le  unita'  di  produzione  alimentate da fonti rinnovabili non
 programmabili;
 b)   le   unita'  di  produzione  che  forniscono  il  servizio  di
 regolazione primaria della frequenza;
 c)  gli  sbilanciamenti durante i periodi di reingresso in servizio
 in seguito a fermate degli impianti di produzione per interventi di
 manutenzione;
 d)  le  unita'  di  produzione  nella  disponibilita'  dei soggetti
 autoproduttori   o   di  cogenerazione  destinate  al  servizio  di
 teleriscaldamento per usi civili; - gli   esiti   della  consultazione  di  cui  al  precedente  alinea
 evidenziano   un   diffuso   dissenso   dei   soggetti  interessati
 relativamente alle previsioni di cui alla lettera a) del precedente
 alinea;  e  che,  con  riferimento  agli altri profili, detti esiti
 adducono   elementi   tali  da  segnalare  l'esigenza  di  condurre
 ulteriori   attivita'   istruttorie,   posponendo   l'adozione  del
 provvedimento relativo; - la direttiva ministeriale 24 dicembre 2004, evidenzia, tra l'altro,
 la necessita' che siano previste:
 a)  misure  idonee per consentire agli operatori di usufruire di un
 periodo  transitorio,  che  si  concludera' entro e non oltre il 31
 marzo  2005,  al  fine acquisire le conoscenze e migliorare i mezzi
 necessari  per  effettuare  con  maggior precisione la formulazione
 attiva della propria domanda;
 b)  nel  suddetto  periodo  transitorio,  la  riduzione degli oneri
 economici  derivanti  dallo sbilanciamento prodotto dagli operatori
 che  partecipano  attivamente  con  la  propria  domanda al Sistema
 Italia 2004.
 
 Ritenuto  che  sia  opportuno,  al fine di dar luogo all'entrata a regime  del  dispacciamento di merito economico con la partecipazione attiva della domanda, in aderenza agli esiti dei predetti processi di consultazione,  anche  in  relazione  alla  direttiva ministeriale 24 dicembre 2004: - modificare e integrare la deliberazione n. 168/03, prevedendo:
 a)  la  possibilita',  per  i  soggetti che concludono contratti di
 compravendita  al  di  fuori  del  sistema  delle  offerte  di  cui
 all'articolo  5  del decreto legislativo n. 79/99, di comunicare al
 Gestore  della  rete  programmi  di  immissione  e  di prelievo non
 bilanciati;  cio'  al fine di garantire maggiore flessibilita' agli
 operatori;
 b)  un  regime  transitorio, per l'anno 2005, per la valorizzazione
 degli  sbilanciamenti  per  le  unita' di consumo non rilevanti, al
 fine  di  concedere,  ai  soggetti responsabili della domanda i cui
 programmi  di  prelievo  non  risultano  rilevanti  ai  fini  della
 previsione  da  parte  del  Gestore  della  rete  del fabbisogno di
 risorse  per  il dispacciamento, il tempo necessario per migliorare
 l'accuratezza delle proprie previsioni;
 c) l'introduzione di condizioni transitorie, fino al 31 marzo 2005,
 circa  le  modalita'  di  partecipazione al mercato delle unita' di
 produzione non rilevanti;
 d)  l'introduzione  di  ulteriori obblighi informativi in capo agli
 operatori di mercato ed alla societa' Gestore del mercato elettrico
 S.p.A.  al  fine  di  migliorare  le  condizioni  di trasparenza di
 funzionamento del mercato; - integrare  la  deliberazione n. 205/04, prevedendo che all'articolo
 7,  comma  7.4,  della medesima deliberazione, le parole "utilizza,
 per  la  copertura  del  relativo  squilibrio economico, il gettito
 rinveniente  dal  corrispettivo  a copertura dei costi riconosciuti
 per  il funzionamento del Gestore della rete per il dispacciamento"
 siano sostituite dalle parole "calcola il gettito necessario per la
 copertura del relativo squilibrio economico"
 
 DELIBERA
 
 1.  di  modificare  ed  integrare  la deliberazione n. 168/03, nei termini di seguito indicati: a) all'articolo 1, comma 1.1, le parole "Ai fini dell'interpretazione
 e  dell'applicazione  delle  disposizioni  contenute  nel presente
 provvedimento  si  applicano  le definizioni di cui all'articolo 1
 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001,
 n. 228/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.
 297  del  22  dicembre  2001,  come  successivamente  integrata  e
 modificata  (di  seguito:  Testo  integrato)  nonche' le ulteriori
 definizioni  formulate  come segue:" sono sostituite con le parole
 "Ai    fini   dell'interpretazione   e   dell'applicazione   delle
 disposizioni  contenute nel presente provvedimento si applicano le
 definizioni   di   cui   all'articolo   1   dell'Allegato  A  alla
 deliberazione  dell'Autorita'  30  gennaio  2004,  n.  5/04,  come
 successivamente   integrata   e   modificata  (di  seguito:  Testo
 integrato),   nonche'  le  ulteriori  definizioni  formulate  come
 segue:"; b) all'articolo  1,  comma 1.1, dopo l'alinea"- l'Acquirente unico e'
 il  soggetto  di  cui  all'articolo  4  del decreto legislativo n.
 79/99;" e' inserito l'alinea:
 
 "- assegnatari di capacita' di trasporto sono i soggetti assegna-
 tari di quote di capacita' di trasporto assegnate  dal Gestore
 della rete  ai  sensi della  deliberazione  n. 224/04 ai  fini
 dell'importazione di energia elettrica:
 a) in esecuzione dei contratti pluriennali di importazione;
 b) per la consegna di energia  elettrica nella Repubblica di  San
 Marino,  nello  Stato  della Citta' del  Vaticano-Santa  Sede,
 nonche' in Corsica;
 c) per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettri-
 ca prodotta  presso il  bacino  idroelettrico di Innerferrera;
 d) da parte della societa' Raetia Energie.
 Sono  considerati  assegnatari  di capacita' di trasporto anche i
 soggetti  a  cui  siano state  allocate  quote  di  capacita'  di
 trasporto in importazione tramite assegnazione autonoma da  parte
 dei gestori di rete esteri;"; c) all'articolo  1,  comma  1.1,  l'alinea "- cliente grossista e' il
 soggetto  che  acquista e vende energia elettrica senza esercitare
 attivita'  di  produzione,  trasmissione  e distribuzione, incluso
 nell'elenco  di cui all'articolo 5, comma 5.1, della deliberazione
 n. 20/03" e' soppresso; d) all'articolo 1, comma 1.1, dopo l'alinea "- controllo degli scambi
 programmati  e'  l'insieme  delle  azioni di controllo del Gestore
 della rete, anche in cooperazione con altri gestori esteri di reti
 elettriche, per il controllo degli scambi di energia elettrica tra
 i  sistemi elettrici interconnessi al sistema elettrico nazionale"
 e' inserito l'alinea: "- Disciplina  del mercato e' il Testo Integrato della disciplina del
 mercato  elettrico approvata con il decreto 19 dicembre 2003, come
 successivamente modificata ed integrata;" e) all'articolo  1,  comma  1.1,  dopo  l'alinea "- rete rilevante e'
 l'insieme  della  rete  di  trasmissione nazionale, ivi inclusa la
 rete   di   interconnessione   con   l'estero,  e  delle  reti  di
 distribuzione  in alta tensione direttamente connesse alla rete di
 trasmissione nazionale in almeno un punto di interconnessione;" e'
 inserito l'alinea: "- sbilanciamento  a  programma  e'  la differenza tra i programmi di
 immissione  ed i programmi di prelievo comunicati al Gestore della
 rete,  in  esecuzione di un contratto di compravendita concluso al
 di   fuori  del  sistema  delle  offerte  e  registrato  ai  sensi
 dell'articolo 4;" f) all'articolo    1,    comma   1.1,   l'alinea   "-   servizio   di
 interrompibilita'  del  carico e' il servizio fornito dalle unita'
 di consumo rilevanti connesse a reti con obbligo di connessione di
 terzi   dotate,   in   ogni   singolo   punto   di   prelievo,  di
 apparecchiature  di  distacco  del carico conformi alle specifiche
 tecniche definite dal GRTN e disponibili a distacchi di carico con
 le   modalita'   definite   dal   medesimo  GRTN;"  e'  sostituito
 dall'alinea: "- servizio  di  interrompibilita'  del carico e' il servizio fornito
 dalle  unita'  di consumo rilevanti connesse a reti con obbligo di
 connessione di terzi dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di
 apparecchiature  di  distacco  del carico conformi alle specifiche
 tecniche definite dal Gestore della rete e disponibili a distacchi
 di  carico  con  le  modalita' definite dal medesimo Gestore della
 rete;" g) all'articolo   1,  comma  1.1,  l'alinea"-  unita'  di  produzione
 alimentata  da fonti rinnovabili non programmabili e' un'unita' di
 produzione  che  utilizza  l'energia  del  sole,  del vento, delle
 maree,   del   moto   ondoso,  l'energia  geotermica  o  l'energia
 idraulica,  limitatamente  in  quest'ultimo  caso agli impianti ad
 acqua fluente;" e' sostituito dall'alinea: "- unita'   di   produzione   alimentata  da  fonti  rinnovabili  non
 programmabili  e'  un'unita'  di produzione che utilizza l'energia
 solare,   eolica,   maremotrice,  del  moto  ondoso,  del  gas  di
 discarica,  dei  gas  residuati  dei  processi di depurazione, del
 biogas,   delle   biomasse,   l'energia   geotermica  o  l'energia
 idraulica, limitatamente in quest'ultimo caso alle unita' ad acqua
 fluente;" h) all'articolo  1,  comma 1.1, l'alinea "- deliberazione n. 95/01 e'
 la   deliberazione   dell'Autorita'  30  aprile  2001,  n.  95/01,
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 138 del 16
 giugno  2001,  come  successivamente  modificata  ed integrata" e'
 soppresso; i) all'articolo  1, comma 1.1, l'alinea "- deliberazione n. 317/01 e'
 l'Allegato  A della deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2001,
 n. 317/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.
 37  del  13  febbraio  2002,  come  successivamente  modificata ed
 integrata;" e' soppresso; j) all'articolo   1,   comma   1.1,   dopo  l'alinea  "-  utente  del
 dispacciamento e' il soggetto che ha concluso con il Gestore della
 rete  un  contratto per il servizio di dispacciamento" e' inserito
 l'alinea: "- deliberazione   n.   36/02  e'  l'allegato  A  alla  deliberazione
 dell'Autorita' 7 marzo 2002, n. 36/02;" k) all'articolo  1,  comma 1.1, l'alinea "- deliberazione n. 42/02 e'
 la   deliberazione   dell'Autorita'  19  aprile  2001,  n.  42/02,
 pubblicata  sulla Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 79,
 n. 297 del 4 aprile 2002" e' sostituito dall'alinea: "- deliberazione  n.  42/02  e'  la  deliberazione  dell'Autorita' 19
 aprile   2002,   n.  42/02,  come  successivamente  modificata  ed
 integrata;" l) all'articolo  1,  comma 1.1, gli alinea "- deliberazione n. 125/02
 e'  la  deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2002, n. 125/02;" e
 "deliberazione  n.  20/03  e'  la  deliberazione dell'Autorita' 13
 marzo  2003,  n. 20/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie
 generale, n. 71 del 26 marzo 2003;" sono soppressi; m) all'articolo  1, comma 1.1, l'alinea "- deliberazione n. 118/03 e'
 l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 16 ottobre 2003, n.
 118/03,  in  corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica Italiana;" e' sostituito dall'alinea: "- deliberazione   n.  118/03  e'  l'Allegato  A  alla  deliberazione
 dell'Autorita' 16 ottobre 2003, n. 118/03"; n) all'articolo  1, comma 1.1, l'alinea "- deliberazione n. 157/03 la
 deliberazione dell'Autorita' 18 dicembre 2003, n. 157/03, in corso
 di   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
 Italiana." e' soppresso; o) all'articolo  1,  comma  1.1,  dopo  l'alinea  "- deliberazione n.
 118/03  e'  l'Allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  16
 ottobre  2003, n. 118/03, in corso di pubblicazione nella Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  Italiana"  sono  inseriti i seguenti
 alinea: "- deliberazione  n.  205/04 e' la deliberazione 19 novembre 2004, n.
 205/05; - deliberazione   n.   223/04  e'  l'allegato  A  alla  deliberazione
 dell'Autorita' 20 dicembre 2004, n. 223/04; - deliberazione   n.   224/04  e'  l'Allegato  A  alla  deliberazione
 dell'Autorita' 20 dicembre 2004, n. 224/04;" p) all'articolo 3, comma 3.1, le lettere a), b) e c), sono sostituite
 dalle seguenti lettere: "a) connessione,  intesa,  ai  fini  del presente provvedimento, come
 realizzazione  e mantenimento del collegamento alle infrastrutture
 di una rete con obbligo di connessione di terzi; b) trasmissione,  inteso  come  il  servizio  di  trasmissione di cui
 all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99 per il trasporto e
 la   trasformazione   dell'energia   elettrica   sulla   rete   di
 trasmissione nazionale; c) distribuzione, inteso come il servizio di distribuzione esercitato
 in  concessione  dagli aventi diritto ai sensi dell'articolo 9 del
 decreto legislativo n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione
 dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione; d) dispacciamento,  inteso,  ai fini del presente provvedimento, come
 determinazione  delle  partite fisiche di competenza dei contratti
 di compravendita ai fini dell'immissione o del prelievo di energia
 elettrica  nei  diversi cicli esecutivi, come approvvigionamento e
 conseguente  fornitura  di risorse del sistema elettrico nazionale
 necessarie  a  garantire la sicurezza dello stesso e il buon esito
 dei   contratti,   nonche'   come   valorizzazione  e  regolazione
 dell'energia elettrica oggetto di deviazioni rispetto agli impegni
 contrattuali"; q) all'articolo   4,  comma  4.2,  lettera  a),  le  parole  "clienti
 grossisti" sono sostituite dalle parole "altri soggetti"; r) all'articolo  4,  comma  4.2,  lettera c) le parole "sulla rete di
 interconnessione  in importazione e in esportazione ai sensi della
 deliberazione  n.  157/03"  e  le  parole "o di esportazione" sono
 soppresse; s) all'articolo  4, comma 4.2, la lettera e) e' cosi' sostituita: "e)
 i  soggetti  abilitati  dal  Gestore  della  rete,  ai  sensi  del
 regolamento  di cui all'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione
 n.   223/04,   a  presentare  offerte  di  vendita  su  unita'  di
 importazione  o  offerte di acquisto su unita' di esportazione nel
 mercato  del  giorno prima per le finalita' di cui all'articolo 5,
 comma 5.2, della medesima deliberazione."; t) all'articolo 4, comma 4.6, la lettera d) e' soppressa; u) all'articolo 4, dopo il comma 4.6 e' inserito il comma 4.6.1: "4.6.1 Gli operatori di mercato acquirenti inseriti nell'elenco degli
 operatori  ammessi al mercato elettrico di cui all'articolo 16
 della  Disciplina  del  mercato  devono  comunicare al Gestore
 della rete se intendono avvalersi della facolta' di effettuare
 lo  sbilanciamento  a  programma di cui all'articolo 17, comma
 17.3.1."; v) all'articolo 4, il comma 4.7 e' sostituito dal seguente comma: "4.7 L'operatore  di mercato cedente e' tenuto a inviare il modulo di
 cui  al comma 4.6 debitamente compilato al Gestore della rete e,
 per conoscenza, all'operatore di mercato acquirente, nei tempi e
 con le modalita' definite dal medesimo Gestore." w) all'articolo 4, il comma 4.8 e' sostituito dal seguente comma: "4.8 Al   fine   di   consentire  la  sollecita  effettuazione  degli
 adempimenti  necessari  all'accesso  ai servizi di trasmissione,
 distribuzione  e  di  dispacciamento,  il Gestore della rete da'
 comunicazione    agli   operatori   di   mercato   dell'avvenuta
 registrazione   entro,  e  non  oltre,  cinque  (5)  giorni  dal
 ricevimento  e  dalla  positiva verifica del modulo compilato di
 cui  al comma 4.6. Nel caso in cui entro tale termine il Gestore
 della  rete  non  abbia  effettuato  la  comunicazione di cui al
 precedente  periodo,  la  registrazione si intende positivamente
 conclusa."; x) all'articolo  4,  al  comma  4.9,  dopo  le  parole  "a  punti  di
 dispacciamento  per  unita' di produzione" sono inserite le parole
 "o  di  importazione"  e dopo le parole "a punti di dispacciamento
 per   unita'   di   consumo"   sono   inserite  le  parole  "o  di
 esportazione"; y) all'articolo 4, dopo il comma 4.9 e' inserito il seguente comma: "4.10 Qualora  un soggetto abbia la qualifica di operatore di mercato
 con  riferimento  ad  un  punto di dispacciamento per unita' di
 esportazione, i contratti di compravendita conclusi al di fuori
 del   sistema   delle   offerte   dal  medesimo  operatore  con
 riferimento  a detto punto non possono includere altri punti di
 dispacciamento  per  unita'  di  esportazione  o  per unita' di
 consumo."; z) all'articolo 5, il comma 5.2, e' sostituito dal seguente comma: "5.2 La conclusione, direttamente o attraverso l'interposizione di un
 terzo,  del  contratto  per  il  servizio  di  dispacciamento in
 immissione  e  del  contratto per il servizio di trasmissione di
 cui all'articolo 18 del Testo integrato e' condizione necessaria
 per  immettere  energia  elettrica  nella  rete  con  obbligo di
 connessione  di terzi. La conclusione, direttamente o attraverso
 l'interposizione  di  un terzo, del contratto per il servizio di
 dispacciamento  in  prelievo  e del contratto per il servizio di
 distribuzione  e'  condizione  necessaria  per prelevare energia
 elettrica dalla rete con obbligo di connessione di terzi."; aa) all'articolo 5, il comma 5.3 e' sostituito dal seguente comma: "5.3 La  conclusione  dei contratti di dispacciamento, trasmissione e
 distribuzione  deve  avvenire in forma scritta. L'interposizione
 di  un  terzo  ai  fini  della  conclusione  dei contratti per i
 servizi di trasmissione, di distribuzione e di dispacciamento ha
 la  forma  di  un  mandato  senza rappresentanza: in tal caso il
 mandatario  deve  essere il medesimo per i due contratti. Questi
 risponde  delle obbligazioni che dagli stessi contratti traggono
 titolo  nei confronti dell'esercente il servizio di trasmissione
 o di distribuzione e del Gestore della rete."; bb) all'articolo  5,  comma  5.4,  le  parole  "e' unico per tutte le
 unita'  di  produzione e di consumo" sono sostituite dalle parole
 "e'  unico per tutte le unita' di produzione e unico per tutte le
 unita' di consumo"; cc) all'articolo 5, il comma 5.5 e' sostituito dal seguente comma: "5.5 Entro  il  sest'ultimo  giorno  lavorativo del mese precedente a
 quello  di  efficacia,  le imprese distributrici di riferimento
 inviano  al  Gestore  della rete, con le modalita' dal medesimo
 stabilite,  l'elenco dei soggetti ubicati nel proprio ambito di
 competenza,   nonche'   dei  soggetti  ubicati  nell'ambito  di
 competenza   delle  imprese  distributrici  sottese  che  hanno
 concluso  un  contratto  per  il  servizio  di distribuzione Le
 variazioni  dell'utente del dispacciamento per uno o piu' punti
 di  prelievo  trattati  su  base  oraria  seguono la tempistica
 prevista  all'articolo  9,  comma  9.2,  della deliberazione n.
 118/03."; dd) all'articolo 5, il comma 5.6 e' sostituito dal seguente comma: "5.6 La  conclusione  del contratto per il servizio di dispacciamento
 costituisce  condizione  necessaria per l'accesso al servizio di
 trasmissione  di  cui  all'articolo  18  del Testo integrato. Il
 Gestore  della rete nega la connessione alla rete dell'unita' di
 produzione,  qualora  il  richiedente non offra la dimostrazione
 dell'avvenuta  conclusione  del  contratto  per  il  servizio di
 dispacciamento  ovvero,  nel  caso  di utenti gia' connessi alla
 rete  che non abbiano fornito la suddetta dimostrazione, intima,
 la  conclusione del contratto di dispacciamento entro cinque (5)
 giorni dalla notifica dell'intimazione."; ee) all'articolo 5, dopo il comma 5.6 sono inseriti i seguenti commi: "5.6.1 La conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento
 costituisce condizione necessaria per l'accesso al servizio di
 distribuzione dell'energia elettrica. Le imprese distributrici
 negano  la  connessione  alla rete, qualora il richiedente non
 offra la dimostrazione dell'avvenuta conclusione del contratto
 per  il  servizio di dispacciamento ovvero, nel caso di utenti
 gia'  connessi  alla  rete che non abbiano fornito la suddetta
 dimostrazione, intimano, dandone informazione al Gestore della
 rete,  la  conclusione  del  contratto di dispacciamento entro
 cinque (5) giorni dalla notifica dell'intimazione. 5.6.2 L'intimazione di cui ai commi 5.6 e 5.6.1 contiene l'avvertenza
 che  la  mancata  conclusione  del contratto di dispacciamento
 comportera'  la  disconnessione  dell'utente  senza  ulteriore
 preavviso.  Scaduto tale termine si da' luogo alla risoluzione
 di diritto del contratto di trasmissione o di distribuzione in
 essere  e  alla  disconnessione  dell'utente.  L'esercente  il
 servizio  comunica  tempestivamente  al  Gestore  della rete e
 all'Autorita' l'avvenuta disconnessione."; ff) all'articolo 5, il comma 5.7 e' soppresso; gg) all'articolo  5,  al  comma  5.9 le parole "precedente comma 5.6"
 sono sostituite dalle parole "presente articolo"; hh) all'articolo 6, i commi 6.2 e 6.4 sono soppressi; ii) all'articolo  9,  comma  9.1,  dopo  la lettera d) e' inserita la
 seguente lettera: "e) l'accesso  da  parte  del  Gestore  del mercato alle informazioni
 contenute  nel registro delle unita' di produzione e nel registro
 delle  unita'  di  consumo  essenziali  ai fini dello svolgimento
 delle attivita' del medesimo Gestore del mercato."; jj) all'articolo 10, il comma 10.3 e' sostituito dal seguente comma: "10.3 Ai  fini  del  presente provvedimento le unita' di consumo sono
 classificate nelle seguenti tipologie: a) unita' di consumo rilevanti; b) unita' di consumo non rilevanti". kk) all'articolo 10, il comma 10.4 e' soppresso; ll) all'articolo  12,  comma  12.2, le parole "include altresi'" sono
 sostituite  dalle parole "puo' includere altresi', nei casi e con
 le  modalita'  definite  dal  Gestore  della rete nelle regole di
 dispacciamento,"; mm) all'articolo 12, comma 12.5, sono soppresse le parole "Tale punto
 e'  l'insieme  di  uno  o  piu' punti di prelievo con le seguenti
 caratteristiche: a) relativi  a  unita'  di  consumo  della stessa tipologia, ai sensi
 dell'articolo 10. b) localizzati in un'unica zona; c) inclusi nei contratti per il servizio di trasporto conclusi, anche
 con   diverse  imprese  distributrici,  dal  medesimo  utente  del
 dispacciamento che e' anche utente del trasporto."; nn) all'articolo  12,  dopo  il  comma 12.5, sono inseriti i seguenti
 commi: "12.5.1 Il punto di dispacciamento per unita' di consumo non comprese
 nel  mercato  vincolato  e'  l'insieme  di uno o piu' punti di
 prelievo con le seguenti caratteristiche: d) relativi  a  unita'  di  consumo  della stessa tipologia, ai sensi
 dell'articolo 10; e) localizzati in un'unica zona; f) inclusi  nei  contratti per il servizio di distribuzione conclusi,
 anche   con  diverse  imprese  distributrici,  da  un  utente  del
 dispacciamento che e' anche utente del servizio di distribuzione. 12.5.2 Il  punto di dispacciamento per unita' di consumo comprese nel
 mercato  vincolato  e'  l'insieme di tutti i punti di prelievo
 con le seguenti caratteristiche: a) localizzati in un'unica zona; b) inclusi  nei  contratti per il servizio di distribuzione conclusi,
 anche  con  diverse imprese distributrici, dai clienti del mercato
 vincolato."; oo) all'articolo  14,  comma  14.4,  lettera  a),  le  parole "di cui
 all'articolo  19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03" sono
 soppresse e dopo le parole "frontiera elettrica" sono inserite le
 parole  "risultanti  dalla  somma  dei programmi orari di scambio
 comunicati   ai   sensi   dell'articolo  10,  comma  10.3,  della
 deliberazione  n.  224/04,  e  delle offerte di vendita accettate
 nella  zona  virtuale  cui  la  frontiera  elettrica si riferisce
 formulate   ai  sensi  dell'articolo  5  della  deliberazione  n.
 223/04;"; pp) all'articolo  14,  comma  14.5,  lettera  a),  le  parole "di cui
 all'articolo  19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03" sono
 soppresse e dopo le parole "frontiera elettrica" sono inserite le
 parole   "risultanti   dalla  somma  delle  offerte  di  acquisto
 accettate  nella  zona  virtuale  a cui la frontiera elettrica si
 riferisce, formulate ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione
 n. 223/04"; qq) all'articolo  14,  comma  14.6, lettere a) e b), le parole "nella
 tabella  13,  colonna  A,  di  cui  all'Allegato  n.  2 del Testo
 integrato"  sono  sostituite  dalle  parole  "nella  tabella  17,
 colonna A, di cui all'Allegato n. 1 del Testo integrato"; rr) all'articolo 17, il comma 17.3 e' sostituito dal comma: "17.3 Fatto salvo quanto previsto al comma 17.3.1, in ciascun periodo
 rilevante, i programmi di prelievo comunicati dall'operatore di
 mercato acquirente devono essere uguali, in valore assoluto, ai
 programmi  di  immissione  comunicati dall'operatore di mercato
 cedente." ss) all'articolo  17,  dopo  il  comma  17.3 sono inseriti i seguenti
 commi: "17.3.1 Gli operatori di mercato inseriti nell'elenco degli operatori
 ammessi  al  mercato  elettrico  di cui all'articolo 16 della
 Disciplina  del  mercato  che  hanno inviato al Gestore della
 rete  la  comunicazione  di  cui all'articolo 4, comma 4.6.1,
 possono   presentare,   in  esecuzione  di  un  contratto  di
 compravendita  concluso al di fuori del sistema delle offerte
 e registrato ai sensi del precedente articolo 4, programmi di
 prelievo  inferiori,  in  valore  assoluto,  ai  programmi di
 immissione comunicati in esecuzione del medesimo contratto. 17.3.2 Con  riferimento  ai contratti di compravendita conclusi al di
 fuori  del  sistema  delle  offerte  che  includono  punti di
 dispacciamento  per  unita' di esportazione non e' consentito
 avvalersi  della  facolta'  di effettuare lo sbilanciamento a
 programma di cui al comma 17.3.1."; tt) all'articolo  17,  al  comma 17.4, prima delle parole "il Gestore
 della rete verifica" sono inserite le parole "Nel caso in cui non
 sia  stata esercitata la facolta' di effettuare lo sbilanciamento
 a programma,"; uu) all'articolo 17, dopo il comma 17.5 e' inserito il comma: "17.5.1 Nel   caso  in  cui  sia  stata  esercitata  la  facolta'  di
 effettuare  lo  sbilanciamento  a programma ed i programmi di
 prelievo  comunicati ai sensi del comma 17.1 in esecuzione di
 un  contratto  di  compravendita  concluso  al  di  fuori del
 sistema  delle  offerte  e registrato ai sensi del precedente
 articolo   4,  risultino,  in  valore  assoluto,  minori  dei
 programmi  di immissione comunicati dall'operatore di mercato
 cedente del medesimo contratto: a) non  si  applicano  le  disposizioni  di cui ai commi 17.3, 17.4 e
 17.5; b) in  ciascun  periodo  rilevante,  la differenza tra i programmi di
 immissione  e  i  programmi  di  prelievo  e' considerata come una
 vendita  al  Gestore del mercato effettuata nel mercato del giorno
 prima  dall'operatore di mercato acquirente, valorizzata al prezzo
 di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera c)."; vv) all'articolo 17, comma 17.6, le parole "I programmi di immissione
 di  unita'  di  importazione  sono  pari alla somma dei programmi
 orari  di  scambio  di  cui  all'articolo  19,  comma 19.3, della
 deliberazione   n.   157/03,   comunicati  dagli  assegnatari  di
 capacita'  di  trasporto  in  importazione" sono sostituite dalle
 parole  "I programmi di immissione in esecuzione dei contratti di
 compravendita  conclusi  al  di  fuori  del sistema delle offerte
 dagli  assegnatari  di  capacita'  di  trasporto relativamente ad
 unita'  di  importazione sono pari alla somma dei programmi orari
 di  scambio  comunicati  ai  sensi  dell'articolo 10, comma 10.3,
 della deliberazione n. 224/04"; ww) all'articolo 17, il comma 17.7 e' soppresso; xx) all'articolo  19,  comma 19.3, lettera a), le parole "lettera a),
 e" sono sostituite dalle parole "lettera a),"; yy) all'articolo  19, comma 19.3, lettera c), le parole "appartenenti
 alle  zone"  sono sostituite dalle parole "appartenenti alle zone
 geografiche"; zz) all'articolo 19, comma 19.6, la lettera g), e' soppressa"; aaa) all'articolo  19,  dopo  il  comma  19.7 e' inserito il seguente
 comma: "19.7.1 Ai  fini  dell'assegnazione  delle  priorita' di cui al comma
 19.6,  nell'ambito  di  ciascuna  delle  categorie  di cui al
 medesimo  comma  19.6,  e  le  offerte di vendita relative ai
 programmi   di  immissione  dei  contratti  di  compravendita
 conclusi   al  di  fuori  del  sistema  delle  offerte  hanno
 priorita' rispetto alle altre offerte." bbb) all'articolo  19,  comma 19.8, le parole "di cui all'articolo 4,
 comma 4.6, lettera d)" sono sostituite dalle parole "cedente"; ccc) all'articolo  19,  comma  19.12,  le  parole  "lettera a)," sono
 soppresse; ddd) all'articolo  19,  dopo il comma 19.12, sono inseriti i seguenti
 commi: "19.13 Qualora, in applicazione del comma 19.6, con riferimento ad un
 periodo  rilevante  un programma di immissione di cui al comma
 19.2,  lettera  b), sia accettato parzialmente nel mercato del
 giorno  prima, l'operatore di mercato cedente deve riconoscere
 al  Gestore  della  rete  un  importo  pari al prodotto tra il
 prezzo  di  cui  al  precedente  comma  19.3, lettera c), e la
 differenza  tra  il  programma  di immissione presentato ed il
 programma   di   immissione  accettato  nel  medesimo  periodo
 rilevante. 19.14 Qualora,  in applicazione del comma 19.6, con riferimento ad un
 periodo  rilevante  un  programma  di prelievo di cui al comma
 19.2,  lettera  b), sia accettato parzialmente nel mercato del
 giorno  prima, l'operatore di mercato acquirente deve ricevere
 dal  Gestore  della  rete  un  importo pari al prodotto tra il
 prezzo  di  cui  al  precedente  comma  19.3, lettera c), e la
 differenza  tra  il  programma  di  prelievo  presentato ed il
 programma   di   prelievo   accettato   nel  medesimo  periodo
 rilevante. 19.15 Entro  i termini stabiliti dal testo integrato della disciplina
 del  mercato  elettrico  per  la regolazione dei pagamenti, il
 Gestore della rete versa al Gestore del mercato gli importi di
 cui al precedente comma 19.13." eee) all'articolo 24, il comma 24.1 e' sostituito dal comma: "24.1 Il  Gestore  della  rete predispone e pubblica sul proprio sito
 internet, con cadenza annuale, l'elenco delle unita' essenziali
 per la sicurezza del sistema elettrico valido per l'anno solare
 successivo, formato secondo i criteri definiti nelle regole per
 il dispacciamento."; fff) all'articolo  29, comma 29.1, le lettere e) e d) sono sostituite
 dalle seguenti lettere: "c) qualora  responsabile  di  punti  di dispacciamento per unita' di
 consumo,  paga  al  Gestore della rete se negativi, ovvero riceve
 dal  Gestore  della  rete  se  positivi,  il corrispettivo di non
 arbitraggio  di  cui  all'Articolo  33,  commi 33.4 e 33.5, ed il
 corrispettivo  per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato
 per il servizio di dispacciamento di cui all'Articolo 36; d) qualora  responsabile  di  punti  di  dispacciamento per unita' di
 consumo,  paga  al  Gestore della rete i corrispettivi di cui agli
 articoli da 37 a 37.3."; ggg) all'articolo  29,  comma 29.3, le parole "di cui all'articolo 4,
 comma 4.6, lettera d)," sono sostituite dalla parola "cedenti"; hhh) all'articolo  30, comma 30.1, la parola "37" e' sostituita dalla
 parola "37.3"; iii) all'articolo  31,  comma  31.3,  le  parole  "programma cumulato
 finale"   sono   sostituite   dalle   parole  "programma  finale
 cumulato"; jjj) all'articolo  31,  commi  31.4  e  31.5,  le parole "a titolo di
 bilanciamento" sono soppresse; kkk) all'articolo  31, commi 31.7, la parola "31" e' sostituita dalla
 parola "32"; lll) all'articolo  34,  commi  34.7  e  34.8,  le parole "di cui alla
 precedente  lettera  b)" sono sostituite dalle parole "di cui al
 precedente comma 34.6, lettera b)"; mmm) all'articolo 35, il comma 35.1 e' sostituito dal seguente comma: "35.1 Entro  il  giorno venticinque (25) del mese successivo a quello
 di  competenza il Gestore della rete calcola, con riferimento a
 ciascun  periodo rilevante, il corrispettivo per l'assegnazione
 dei  diritti  di  utilizzo  della  capacita'  di  trasporto nel
 mercato  del  giorno  prima a carico degli operatori di mercato
 cedenti   che  hanno  registrato,  ai  sensi  dell'articolo  4,
 contratti  di  compravendita  conclusi  al di fuori del sistema
 delle  offerte e del Gestore del mercato, determinato ai sensi,
 rispettivamente, del comma 35.2 e del comma 35.3."; nnn) all'articolo 35, il comma 35.2 e' sostituito dal seguente comma: "35.2 Per  i  contratti  di  compravendita  conclusi  al di fuori del
 sistema delle offerte che includono punti di dispacciamento per
 unita'  di  consumo,  il  corrispettivo  di cui al comma 35.1 a
 carico   dell'operatore   di   mercato  cedente  e'  pari  alla
 differenza tra i seguenti elementi: a) il  prodotto  tra  il  programma di immissione di ciascun punto di
 dispacciamento  del contratto di compravendita comunicato ai sensi
 dell'articolo  17,  come  eventualmente  modificato al termine del
 mercato   del   giorno   prima,  e  il  prezzo  di  valorizzazione
 dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera
 b), nella zona in cui e' ubicato tale punto; b) il  prodotto  tra  il  programma di immissione di ciascun punto di
 dispacciamento  del contratto di compravendita comunicato ai sensi
 dell'articolo  17,  come  eventualmente  modificato al termine del
 mercato   del   giorno   prima,  e  il  prezzo  di  valorizzazione
 dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera
 c)."; ooo) all'articolo  35,  dopo  il  comma  35.2 e' inserito il seguente
 comma: "35.2.1 Per  i  contratti  di  compravendita conclusi al di fuori del
 sistema  delle  offerte che includono punti di dispacciamento
 per  unita' di esportazione, il corrispettivo di cui al comma
 35.1  a carico dell'operatore di mercato cedente e' pari alla
 differenza tra i seguenti elementi: a) il  prodotto  tra  il  programma di immissione di ciascun punto di
 dispacciamento  del contratto di compravendita comunicato ai sensi
 dell'articolo  17,  come  eventualmente  modificato al termine del
 mercato   del   giorno   prima,  e  il  prezzo  di  valorizzazione
 dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera
 b), nella zona in cui e' ubicato tale punto; b) il  prodotto  tra  il  programma di immissione di ciascun punto di
 dispacciamento  del contratto di compravendita comunicato ai sensi
 dell'articolo  17,  come  eventualmente  modificato al termine del
 mercato   del   giorno   prima,  e  il  prezzo  di  valorizzazione
 dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera
 b), nella zona estera in cui e' ubicato il punto di dispacciamento
 per unita' di esportazione." ppp) all'articolo 35, il comma 35.3 e' sostituito dal comma: "35.3 Il  corrispettivo di cui al comma 35.1 a carico del Gestore del
 mercato elettrico e' pari alla somma dei seguenti elementi: a) il  prodotto  tra  le quantita' delle offerte di vendita accettate
 nel  mercato  del  giorno  prima,  al  netto  delle vendite di cui
 all'articolo  17,  comma  17.5.1,  lettera  b),  e  il  prezzo  di
 valorizzazione  dell'energia  elettrica  di  cui  all'articolo 19,
 comma  19.3,  lettera b), nella zona in cui e' ubicato il punto di
 dispacciamento a cui l'offerta si riferisce; b) il  prodotto  tra le quantita' delle offerte di acquisto accettate
 nel   mercato   del   giorno   prima   relativamente  a  punti  di
 dispacciamento per unita' di consumo e il prezzo di valorizzazione
 dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera
 c); c) il  prodotto  tra le quantita' delle offerte di acquisto accettate
 nel   mercato   del   giorno   prima   relativamente  a  punti  di
 dispacciamento   per   unita'  di  esportazione  e  il  prezzo  di
 valorizzazione  dell'energia  elettrica  di  cui  all'articolo 19,
 comma  19.3,  lettera b), nella zona in cui e' ubicato il punto di
 dispacciamento a cui l'offerta si riferisce."; qqq) all'articolo 35, comma 3 5.4, le lettere a) e b) sono sostituite
 dalle lettere: "a) il  prodotto  tra le quantita' delle offerte di vendita accettate
 nel  mercato  di  aggiustamento  e  il  prezzo  di valorizzazione
 dell'energia elettrica venduta nel mercato di aggiustamento nella
 zona in cui e' ubicato il punto di dispacciamento a cui l'offerta
 si riferisce; b) il  prodotto  tra le quantita' delle offerte di acquisto accettate
 nel  mercato  di aggiustamento e il prezzo dell'energia elettrica
 acquista  nel  mercato  di  aggiustamento  nella  zona  in cui e'
 ubicato   il   punto   di   dispacciamento  a  cui  l'offerta  si
 riferisce."; rrr) all'articolo  36,  comma 36.1, le parole "calcola la differenza"
 sono sostituite dalle parole "calcola la somma"; sss) all'articolo   36,  comma  36.1,  lettera  b),  dopo  le  parole
 "articolo     22",    sono    inserite    le    parole    ",    e
 nell'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento al di
 fuori del mercato regolamentato, di cui all'articolo 23"; ttt) all'articolo 36, il comma 36.2 e' sostituito dal comma: "36.2 Il   corrispettivo   unitario  per  l'approvvigionamento  delle
 risorse  nel  mercato per il servizio di dispacciamento e' pari
 al rapporto fra: c) la  somma  della  differenza  di  cui  al  comma 36.1 e il gettito
 calcolato  dal  Gestore della rete ai sensi dell'articolo 7, comma
 7.4, secondo periodo, della deliberazione n. 205/04; d) l'energia   elettrica   prelevata   da   tutti   gli   utenti  del
 dispacciamento."; uuu) all'articolo  36,  comma  36.3,  la  parola "35.2" e' sostituita
 dalla parola "36.2"; vvv) dopo l'articolo 37 sono inseriti i seguenti articoli:
 
 "Articolo 37.1
 Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il
 funzionamento del Gestore della rete
 
 37.1.1 Entro  il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello
 di  competenza  il  Gestore  della rete determina, per ciascun
 utente  del  dispacciamento,  il corrispettivo a copertura dei
 costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore della rete
 pari  al  prodotto  tra  il  corrispettivo  unitario  di  0,01
 centesimi  di  euro/kWh  e  l'energia  elettrica prelevata dal
 medesimo utente del dispacciamento.
 
 Articolo 37.2
 Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra
 perdite effettive e perdite standard nelle reti
 
 37.2.1 Entro  il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello
 di  competenza  il  Gestore  della rete determina, per ciascun
 utente del dispacciamento ad esclusione dell'Acquirente unico,
 il   corrispettivo  a  copertura  dei  costi  derivanti  dalla
 differenza  tra  perdite  effettive  e  perdite standard nelle
 reti, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al
 comma  37.2.2  e  l'energia  elettrica  prelevata dal medesimo
 utente del dispacciamento. 37.2.2 I  valori  del  corrispettivo  unitario  a copertura dei costi
 derivanti  dalla  differenza  tra  perdite effettive e perdite
 standard nelle reti sono fissati come indicato nella tabella 1
 allegata al presente provvedimento.
 
 Articolo 37.3
 Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della
 disponibilita' di capacita' produttiva
 
 37.3.1 Entro  il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello
 di  competenza  il  Gestore  della rete determina, per ciascun
 utente  del  dispacciamento,  il corrispettivo a copertura dei
 costi  per  la remunerazione della disponibilita' di capacita'
 produttiva,  pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di
 cui  al  comma  37.3.2  e  l'energia  elettrica  prelevata dal
 medesimo  utente  del  dispacciamento  in ciascuna delle fasce
 orarie F1, F2, F3 e F4. 37.3.2 I  valori del corrispettivo unitario a copertura dei costi per
 la  remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva
 sono  fissati  come  indicato  nella  tabella  2  allegata  al
 presente provvedimento."; www) Nella  rubricazione  del  TITOLO  4 le parole "DEL GESTORE DELLA
 RETE" sono soppresse; xxx) Dopo l'articolo 38 e' inserito l'articolo:
 
 "Articolo 38.1
 Comunicazione delle coperture
 
 38.1.1 Gli operatori di mercato di punti di dispacciamento per unita'
 di   produzione  e  gli  operatori  di  mercato  di  punti  di
 dispacciamento   per  unita'  di  importazione  dichiarano  al
 Gestore del mercato, secondo le modalita' e con le forme dallo
 stesso  definite,  le  quantita'  oggetto  dei contratti dagli
 stessi  conclusi  i  cui  corrispettivi  siano rapportati alla
 valorizzazione   dell'energia   elettrica  nel  sistema  delle
 offerte, ovvero dei contratti a questi connessi o conseguenti. 38.1.2 Il  Gestore  del  mercato elabora i dati relativi ai contratti
 comunicati  da ciascun operatore, per periodo rilevante e, ove
 possibile,  per zona. Le elaborazioni di cui al presente comma
 vengono  effettuate  anche  con  riferimento  ai  contratti di
 compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte. 38.1.3 I   dati   ricevuti  ai  sensi  del  comma  38.1.2  sono  resi
 accessibili all'Autorita' tramite modalita' telematiche."; yyy) all'articolo 41, dopo il comma 41.1 e' inserito il comma: "41.1.1 Entro  il  30 settembre di ciascun anno il Gestore della rete
 elabora  e pubblica sul proprio sito internet una previsione,
 riferita a ciascuna ora dell'anno solare successivo: a) della   domanda   di   potenza  elettrica  sul  sistema  elettrico
 nazionale; b) della  distribuzione  percentuale tra le zone della domanda di cui
 alla precedente lettera a).
 Il Gestore della rete provvede periodicamente all'aggiornamento di
 dette  previsioni  tenendo conto delle informazioni che si rendono
 disponibili   e  pubblica  una  relazione  tecnica  contenente  la
 descrizione   delle  ipotesi,  della  metodologia  e  dei  criteri
 utilizzati."; zzz) all'articolo  41,  comma  41.2,  le  parole  "con anticipo" sono
 sostituite dalle parole "con almeno sei ore di anticipo"; aaaa) all'articolo  43,  comma  43.2  le  parole  "articolo  43" sono
 sostituite dalle parole "articolo 44"; bbbb) all'articolo 43, dopo il comma 43.4 sono inseriti i commi: "43.5 Qualora  un'impresa  distributrice non adempia agli obblighi di
 comunicazione ed aggregazione di cui all'articolo 44: e) il  Gestore  della rete ne da' comunicazione all'Autorita' ai fini
 dell'adozione dei provvedimenti di competenza; f) l'impresa  distributrice  inadempiente risponde in solido verso il
 Gestore   della  rete  delle  obbligazioni  sorte  in  conseguenza
 nell'erogazione del servizio di dispacciamento. 43.6 Al termine del secondo mese successivo a quello di competenza il
 Gestore   della   rete   paga   alle  imprese  distributrici  di
 riferimento    e   alle   imprese   distributrici   sottese   un
 corrispettivo  a  remunerazione  dell'attivita'  prestata  dalle
 medesime  imprese ai sensi degli articoli 44 e 44.1, determinato
 dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 52."; cccc) l'articolo 44 e' sostituito dall'articolo:
 
 "Articolo 44
 Aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica ai
 fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento per
 il periodo regolatorio 2004-2007
 
 44.1 Le imprese distributrici aggregano e comunicano, entro il giorno
 quindici  (15)  del  mese  successivo a quello di competenza, al
 Gestore  della  rete  le  misure  delle  immissioni  di  energia
 elettrica  relative  a  punti  di immissione ubicati nel proprio
 ambito  di  competenza  ed  appartenenti ad un medesimo punto di
 dispacciamento. 44.2 Il  Gestore  della  rete  aggrega  le misure delle immissioni di
 energia elettrica ad esso comunicate dalle imprese distributrici
 di riferimento ai sensi del precedente comma 44.1, nonche' delle
 immissioni  di  energia elettrica relative a punti di immissione
 ubicati  sulla rete di trasmissione nazionale ed appartenenti ad
 un medesimo punto di dispacciamento. 44.3 Ai  fini  dello  svolgimento  delle attivita' di cui al presente
 articolo  le  imprese distributrici possono avvalersi dell'opera
 di imprese distributrici di riferimento terze." dddd) Dopo l'articolo 44 e' inserito l'articolo:
 
 "Articolo 44.1
 Aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica ai fini
 della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento per il
 periodo regolatorio 2004-2007
 
 44.1.1 Le imprese distributrici sottese aggregano e comunicano, entro
 il  giorno  quindici  (15)  del  mese  successivo  a quello di
 competenza,  alle  imprese  distributrici  di  riferimento  le
 misure  dei  prelievi di energia elettrica relativi a punti di
 prelievo   ubicati   nel   proprio  ambito  di  competenza  ed
 appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento. 44.1.2 Le   imprese   distributrici   di   riferimento   aggregano  e
 comunicano,  entro  il giorno venti (20) del mese successivo a
 quello  di  competenza,  al  Gestore  della rete le misure dei
 prelievi di energia elettrica ad esse comunicati dalle imprese
 distributrici  sottese  ai  sensi del precedente comma 44.1.1,
 nonche'  dei prelievi di energia elettrica relative a punti di
 prelievo   ubicati   nel   proprio  ambito  di  competenza  ed
 appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento. 44.1.3 Il  Gestore  della  rete  aggrega  le  misure  dei prelievi di
 energia   elettrica   ad   esso   comunicati   dalle   imprese
 distributrici  di  riferimento  ai  sensi del precedente comma
 44.1.2,    ed   appartenenti   ad   un   medesimo   punto   di
 dispacciamento. 44.1.4 Ai  fini  dello  svolgimento  delle  attivita' di cui ai commi
 44.1.1  e  44.1.2  le  imprese distributrici possono avvalersi
 dell'opera di imprese distributrici di riferimento terze. 44.1.5 Le  imprese  distributrici  comunicano,  entro il giorno venti
 (20)  del  mese  successivo  a quello di competenza, a ciascun
 utente  del  dispacciamento  le misure dei prelievi di energia
 elettrica  relativi  a  punti  di prelievo ubicati nel proprio
 ambito   di   competenza   ed  appartenenti  ad  un  punto  di
 dispacciamento nella titolarita' dell'utente medesimo."; eeee) all'articolo  47,  dopo  il comma 47.2, e' inserito il seguente
 comma: "47.3 Entro  il  giorno 20 del mese successivo a quello di competenza
 le  imprese  distributrici  comunicano  a  ciascun  utente  del
 dispacciamento  l'elenco  dei  punti  di punti di prelievo o di
 immissione  nella  titolarita'  di  tale  utente  iscritti  nel
 registro  di  cui  al comma 47.1 ed appartenenti ad un medesimo
 punto di dispacciamento." ffff) all'articolo   48   nella  rubricazione  la  parola  "2004"  e'
 sostituita dalla parola "2005"; gggg) all'articolo 48, il comma 48.1 e' sostituito dal comma: "48.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per
 l'anno 2005."; hhhh) all'articolo 48, il comma 48.2 e' soppresso; iiii) all'articolo 48, il comma 48.3 e' sostituito dal comma: "48.3 Qualora  in  un  periodo  rilevante  e in una zona si riscontri
 insufficienza  di  offerta  nel  mercato  del  giorno prima, il
 Gestore  della  rete  puo'  intervenire  nel mercato del giorno
 prima,  con  l'obiettivo  di  ripristinare  una  condizione  di
 sufficienza  di  offerta formulando offerte di vendita a prezzo
 zero."; jjjj) all'articolo 48, il comma 48.4 e' sostituito dal comma: "48.4 Qualora  in un periodo rilevante e in una zona la previsione di
 carico del Gestore della rete risulti superiore di almeno il 5%
 alla  quantita'  totale  di  energia  elettrica  relativa  alle
 offerte  di  acquisto presentate nel mercato del giorno prima e
 si riscontri sufficienza di offerta, il Gestore della rete puo'
 formulare un'offerta di acquisto in misura tale da riportare il
 rapporto  tra  la previsione di carico del Gestore della rete e
 la  quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte
 di  acquisto  presentate  nel  mercato  del  giorno prima ad un
 valore pari a 1,05."; kkkk) all'articolo 48, il comma 48.5 e' soppresso; llll) all'articolo 48, il comma 48.6 e' sostituito dal comma: "48.6 Qualora  in un periodo rilevante e in una zona la previsione di
 carico del Gestore della rete risulti inferiore di almeno il 5%
 alla  quantita'  totale  di  energia  elettrica  relativa  alle
 offerte  di  acquisto presentate nel mercato del giorno prima e
 si  riscontri una sufficienza di offerta nel mercato del giorno
 prima  per  la  medesima  zona,  il  Gestore  della  rete  puo'
 formulare  un'offerta di vendita in misura tale da riportare il
 rapporto  tra  la previsione di carico del Gestore della rete e
 la  quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte
 di  acquisto  presentate  nel  mercato  del  giorno prima ad un
 valore pari a 0,95.", mmmm) all'articolo 48, i commi 48.7 e 48.8 sono soppressi; nnnn) all'articolo 48, il comma 48.9 e' sostituito dal comma: "48.9 Il  Gestore  della rete in situazioni eccezionali di criticita'
 del  sistema  elettrico  nazionale,  ai fini della tutela della
 sicurezza  del  medesimo  sistema, puo' intervenire nel mercato
 del giorno prima in misura difforme da quanto previsto ai commi
 48.3,   48.4   e   48.6,   dandone   tempestiva   comunicazione
 all'Autorita'."; oooo) all'articolo 48, il comma 48.10 e' sostituito dal comma: "48.10 I  proventi  e  gli  oneri connessi alle offerte di acquisto e
 alle  offerte  di vendita presentate dal medesimo Gestore della
 rete  ai  sensi  dei  commi  48.3,  48.4 e 48.6 concorrono alla
 determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 36."; pppp) all'articolo  48,  comma  48.11,  la  parola "28" e' sostituita
 dalla parola "29"; qqqq) all'articolo 48, il comma 48.13 e' sostituito dal comma: "48.13 Con  riferimento  ai  punti  di  dispacciamento  per unita' di
 consumo  non  rilevanti,  per la quota dello sbilanciamento che
 eccede  il  10% del programma finale cumulato relativo al punto
 di dispacciamento, in luogo dei prezzi di sbilanciamento di cui
 all'articolo  32,  commi  32.2 e 32.3, si applicano i prezzi di
 cui  ai  commi  48.13.1  e  48.13.2.  Per  la restante quota si
 applica  il  prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di
 cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera b)."; rrrr) all'articolo 48, dopo il comma 48.13, sono inseriti i commi: "48.13.1 In  ciascun  periodo  rilevante  in  cui  lo  sbilanciamento
 aggregato zonale e' positivo, il prezzo di sbilanciamento e'
 pari alla somma dei seguenti elementi: a) il   prezzo   di  valorizzazione  dell'energia  elettrica  di  cui
 all'articolo   19,   comma  19.3,  lettera  b),  in  quel  periodo
 rilevante,   nella   zona  in  cui  e'  localizzato  il  punto  di
 dispacciamento, e b) il fattore di correzione FC+ di cui al successivo comma 48.13.3. 48.13.2 In   ciascun  periodo  rilevante  in  cui  lo  sbilanciamento
 aggregato  zonale e' negativo, il prezzo di sbilanciamento e'
 pari alla somma dei seguenti elementi: a) Il   prezzo   di  valorizzazione  dell'energia  elettrica  di  cui
 all'articolo   19,   comma  19.3,  lettera  b),  in  quel  periodo
 rilevante,   nella   zona  in  cui  e'  localizzato  il  punto  di
 dispacciamento, e b) il fattore di correzione FC- di cui al successivo comma 48.13.4. 48.13.3 Il  fattore di correzione FC+ e' pari e' pari alla differenza
 tra  il  prezzo medio delle offerte di acquisto accettate nel
 mercato  per  il servizio di dispacciamento, ponderato per le
 relative  quantita', in quel periodo rilevante, nella zona in
 cui  e' localizzato il punto di dispacciamento e il prezzo di
 valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato
 del giorno prima in quel periodo rilevante, nella zona in cui
 e'  localizzato  il punto di dispacciamento, moltiplicata per
 un parametro pari a:
 
 a) 0,2 per il mese di gennaio; b) 0,5 per il mese di febbraio; c) 0,8 per il mese di marzo; d) 1 per i mesi da aprile a dicembre.
 
 Nel  caso  in  cui la differenza di prezzo di cui al primo periodo
 del  presente comma sia maggiore di zero, il fattore di correzione
 FC+ e' fissato pari a zero. 48.13.4 Il  fattore  di correzione FC- e' pari alla differenza tra il
 prezzo  medio  delle offerte di vendita accettate nel mercato
 per  il servizio di dispacciamento, ponderato per le relative
 quantita',  in  quel  periodo rilevante, nella zona in cui e'
 localizzato  il  punto  di  dispacciamento  e  il  prezzo  di
 valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato
 del giorno prima in quel periodo rilevante, nella zona in cui
 e'  localizzato  il punto di dispacciamento, moltiplicata per
 un parametro pari a:
 
 a) 0,2 per il mese di gennaio; b) 0,5 per il mese di febbraio; c) 0,8 per il mese di marzo; d) 1 per i mesi da aprile a dicembre.
 Nel  caso  in  cui la differenza di prezzo di cui al primo periodo
 del  presente  comma  sia minore di zero, il fattore di correzione
 FC- e' fissato pari a zero."; ssss) all'articolo  48,  i  commi  48.14,  48.15,  48.16 e 48.17 sono
 soppressi. tttt) dopo l'articolo 52 sono inseriti i seguenti articoli:
 
 "Articolo 52.1
 Partecipazione al mercato dell'energia delle unita' di produzione
 non rilevanti
 
 52.1.1 Le  disposizioni  previste  nel presente articolo si applicano
 per il primo trimestre dell'anno 2005. 52.1.2 Gli operatori di mercato di punti di dispacciamento per unita'
 di produzione non rilevanti non possono presentare offerte nel
 mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento. 52.1.3 Gli operatori di mercato di punti di dispacciamento per unita'
 di produzione non rilevanti: a) sono   legittimati   a   richiedere   al  Gestore  della  rete  la
 registrazione  di  contratti di compravendita conclusi al di fuori
 del  sistema  delle  offerte  a  condizione  che ciascun contratto
 includa  tutte  le  unita'  di  produzione  non  rilevanti per cui
 l'operatore di mercato e' utente del dispacciamento; b) non   sono   tenuti,   relativamente   a   tali   contratti,  alla
 comunicazione  dei programmi di immissione di cui all'articolo 17,
 comma 17.1. 52.1.4 Con  riferimento ai contratti di compravendita di cui al comma
 52.1.3, lettera a), non e' consentito avvalersi della facolta'
 di   effettuare   lo   sbilanciamento   a   programma  di  cui
 all'articolo 17, comma 17.3.1. 52.1.5 Gli operatori di mercato di punti di dispacciamento per unita'
 di consumo incluse in un contratto di compravendita registrato
 ai  sensi  del  comma  52.1.3 non sono tenuti, relativamente a
 tali  contratti,  alla comunicazione dei programmi di prelievo
 di cui all'articolo 17, comma 17.1. 52.1.6 Dal modulo per la registrazione dei contratti di compravendita
 conclusi  al di fuori del sistema di cui all'articolo 4, comma
 4.6,  nel  caso  di  contratti  di compravendita che includono
 punti di dispacciamento per unita' di produzione non rilevanti
 devono  risultare,  in  aggiunta a quanto previsto al medesimo
 articolo 4, comma 4.6, i seguenti elementi del contratto: a) l'elenco  delle  unita'  di  produzione  non rilevanti incluse nel
 contratto; b) l'elenco dei punti di dispacciamento per unita' di consumo incluse
 nel contratto; c) i  coefficienti  di ripartizione tra i punti di dispacciamento per
 unita'  di consumo di cui al punto b), dell'energia prodotta dalle
 unita' di produzione di cui al punto a). 52.1.7 L'utente  del  dispacciamento  per  unita'  di  produzione non
 rilevanti ha il diritto di immettere nelle reti con obbligo di
 connessione  di  terzi  energia  elettrica  in  esecuzione  di
 contratti  di  compravendita  conclusi al di fuori del sistema
 delle offerte e registrati presso il Gestore della rete. 52.1.8 Entro  il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello
 di competenza, l'utente del dispacciamento comunica al Gestore
 della  rete,  con  le modalita' definite dal medesimo Gestore,
 l'energia  elettrica  immessa  in  ciascuna  ora  del  mese di
 competenza  nei  punti  di  immissione  relativi  ad unita' di
 produzione    non   rilevanti   inclusi   nel   contratto   di
 dispacciamento dal medesimo concluso. 52.1.9 Agli  utenti  del  dispacciamento  responsabili  di  punti  di
 dispacciamento  per  unita'  di  produzione non rilevanti, con
 riferimento  ai  predetti  punti, non si applica la disciplina
 dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'articolo 32. 52.1.10 Ai   soli  fini  del  calcolo  degli  sbilanciamenti  di  cui
 all'articolo  31, comma 31.3, con riferimento a ciascun punto
 di  dispacciamento  per unita' di consumo incluso in uno piu'
 contratti  registrati  ai  sensi  del comma 52.1.3, l'energia
 elettrica  prelevata  in ciascun periodo rilevante e' assunta
 pari alla differenza tra: a) l'energia elettrica prelevata nel punto di dispacciamento ai sensi
 dell'articolo 14; b) l'energia  elettrica  complessivamente  destinata  a tale punto di
 dispacciamento   nel   medesimo   periodo  rilevante  in  base  al
 successivo comma 52.1.11. 52.1.11 Ai  fini  delle  determinazioni  di  cui  al  comma  52.1.10,
 l'energia elettrica complessivamente destinata ad un punto di
 dispacciamento  per  un'unita' di consumo e' pari, in ciascun
 periodo   rilevante,   alla   somma   dell'energia  elettrica
 destinata  a  tale punto da ciascuna unita' di produzione non
 rilevante  inclusa  nei contratti di compravendita registrati
 ai sensi del comma 52.1.3. 52.1.12 Ai  fini  delle  determinazioni  di  cui  al  comma  52.1.10,
 l'energia  elettrica  destinata ad un punto di dispacciamento
 per  un'unita'  di  consumo  da  un'unita'  di produzione non
 rilevante  inclusa  nei contratti di compravendita registrati
 ai sensi del comma 52.1.3 e' determinata come prodotto tra: a) l'energia  elettrica  immessa,  nel  medesimo  periodo  rilevante,
 dall'unita' di produzione non rilevante; b) il coefficiente di ripartizione di cui al comma 52.1.7. 52.1.13 Per  i  punti  di dispacciamento per unita' di produzione non
 rilevanti,  ai  fini  della quantificazione del corrispettivo
 per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di
 trasporto, il programma di immissione di cui all'articolo 35,
 comma   35.2,   e'   assunto   pari   all'energia   elettrica
 effettivamente  immessa nella rete con obbligo di connessione
 di terzi. 52.1.14 Qualora un utente del dispacciamento responsabile di punti di
 dispacciamento per unita' di consumo inclusi nei contratti di
 compravendita  registrati  ai  sensi del comma 52.1.3 abbia a
 sostenere   oneri  aggiuntivi  determinati  dall'applicazione
 delle   disposizioni  del  presente  articolo  in  merito  ai
 corrispettivi   di  sbilanciamento,  il  medesimo  utente  ha
 facolta'    di   chiedere   la   reintegrazione   presentando
 all'Autorita'   un'istanza   corredata  dalla  documentazione
 comprovante l'aggravio sopportato. Tale richiesta deve essere
 presentata  all'Autorita', pena la decadenza dal diritto alla
 reintegrazione, entro l'anno 2005.
 
 Articolo 52.2
 Piattaforma per la variazione dei programmi preliminari di prelievo
 
 52.2.1 Le  disposizioni  previste  nel presente articolo si applicano
 per l'anno 2005. 52.2.2 Gli  operatori  di  mercato non possono presentare offerte nel
 mercato  di  aggiustamento  riferite a punti di dispacciamento
 per unita' di consumo. 52.2.3 Il Gestore del mercato mette a disposizione degli operatori di
 mercato  di  punti di dispacciamento per unita' di consumo una
 piattaforma  per  la  comunicazione  di  scambi  bilaterali di
 energia  elettrica  tra  unita'  di  consumo,  ai  fini  della
 variazione  dei programmi preliminari cumulati di prelievo. La
 comunicazione  di  tali  scambi  puo' avvenire entro i termini
 stabiliti dal Gestore del mercato. La variazione dei programmi
 puo'   avvenire  esclusivamente  in  seguito  ad  uno  scambio
 bilaterale  della  stessa  quantita'  di energia elettrica tra
 unita' di consumo appartenenti alla stessa zona geografica. 52.2.4 Gli  operatori di mercato comunicano uno scambio bilaterale di
 energia  elettrica  tra  unita'  di  consumo appartenenti alla
 stessa  zona,  presentando sulla piattaforma, rispettivamente,
 un'offerta  di vendita virtuale a prezzo zero ed un'offerta di
 acquisto  virtuale  senza  indicazione  di  prezzo,  le  quali
 abbiano  ad  oggetto la stessa quantita' di energia elettrica,
 pena la non validita' dello scambio. 52.2.5 Gli operatori che comunicano uno scambio bilaterale di energia
 elettrica  devono  indicare nelle rispettive offerte lo stesso
 codice alfanumerico, pena la non validita' dello scambio. 52.2.6 La  comunicazione  di  uno  scambio  bilaterale di energia non
 determina  alcuna  partita  economica  tra  l'operatore  ed il
 Gestore del mercato. 52.2.7 Alla  chiusura  del  termine per la comunicazione degli scambi
 bilaterali  di  energia,  il Gestore del mercato determina per
 ciascuna  unita'  di consumo il rispettivo programma finale di
 prelievo,  dato  dalla  somma  tra  il  programma  preliminare
 cumulato  di  prelievo e le variazioni comunicate ai sensi del
 presente  articolo.  Il programma finale di ciascuna unita' di
 consumo,  valido  ai  fini  del  calcolo degli sbilanciamenti,
 viene  comunicato  dal  Gestore del mercato ai relativi utenti
 del dispacciamento e al Gestore della rete.
 
 Articolo 52.3
 Quantificazione e liquidazione dei corrispettivi di dispacciamento
 per l'anno 2005
 
 52.3.1 Le  disposizioni  previste  nel presente articolo si applicano
 per l'anno 2005. 52.3.2 Il  Gestore della rete calcola l'energia elettrica immessa per
 punto  di  dispacciamento  e  per  periodo  rilevante, nonche'
 l'energia  elettrica  prelevata  per punto di dispacciamento e
 per  periodo  rilevante  entro  il  giorno  quindici  (15) del
 secondo mese successivo a quello di competenza. 52.3.3 L'utente  del  dispacciamento paga o riceve i corrispettivi di
 cui all'articolo 29 ed il corrispettivo di cui all'articolo 46
 entro  il  giorno  trenta  (30)  del secondo mese successivo a
 quello di competenza. 52.3.4 Il  Gestore  della  rete  calcola  i corrispettivi di cui agli
 articoli  dal  32  al  42  entro  il  giorno quindici (15) del
 secondo mese successivo a quello di competenza.
 
 Articolo 52.4
 Disposizioni transitorie in materia di garanzie
 
 52.4.1 Il  Gestore  della  rete,  sentito  il Gestore del mercato, di
 intesa,  presentano  all'Autorita'  una proposta di disciplina
 delle  garanzie  del  buon esito delle obbligazioni pecuniarie
 assunte  da operatori che contestualmente concludano contratti
 di dispacciamento e di compravendita nel sistema delle offerte
 (segmento   MGP)  con  validita'  per  il  periodo  necessario
 all'adozione  del  provvedimento  di  cui  all'articolo  38  e
 comunque non ultronea al 31 marzo 2005. 52.4.2 La  disciplina  di  cui  al  comma precedente deve rispondere,
 nella  continuita' del regime attualmente in vigore, a criteri
 di  semplificazione  e  contenimento dei costi, promuovendo un
 primo  livello  di  integrazione riferito almeno ai profili di
 controllo  e  gestione delle garanzie rispetto all'esposizione
 del singolo operatore. 52.4.3 La  proposta di al comma 52.4.1 viene presentata all'Autorita'
 per  l'approvazione,  per  quanto  di  rilevanza ai fini della
 disciplina  del  servizio di dispacciamento, entro e non oltre
 dieci  giorni  decorrenti  dalla data di adozione del presente
 provvedimento.  Qualora  l'Autorita'  non  si  pronunci  entro
 cinque  giorni  dal  ricevimento  della proposta, la stessa si
 deve intendere approvata.
 
 Articolo 52.5
 Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del
 servizio di interrompibilita' del carico
 
 52.5.1 Entro  il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello
 di  competenza  il  Gestore  della rete determina, per ciascun
 utente  del  dispacciamento,  il corrispettivo a copertura dei
 costi  per  la remunerazione del servizio di interrompibilita'
 del  carico, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di
 cui  al  comma  52.5.2  e  l'energia  elettrica  prelevata dal
 medesimo  utente  del  dispacciamento  in ciascuna delle fasce
 orarie F1, F2, F3 e F4. 52.5.2 I  valori del corrispettivo unitario a copertura dei costi per
 la  remunerazione del servizio di interrompibilita' del carico
 sono  fissati  come  indicato  nella  tabella  3  allegata  al
 presente provvedimento.
 
 Articolo 52.6 Corrispettivo  a  copertura dei costi connessi con la riconciliazione
 2001
 
 52.6.1  Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete determina, per ciascun utente del dispacciamento,  il  corrispettivo a copertura dei costi connessi con la  riconciliazione  2001,  pari  al  prodotto  tra  il corrispettivo unitario  di  cui al comma 52.6.2 e l'energia elettrica prelevata dal
 medesimo utente del dispacciamento. 52.6.2 I  valori  del  corrispettivo  unitario  a copertura dei costi
 connessi   con  la  riconciliazione  2001  sono  fissati  come
 indicato nella tabella 4 allegata al presente provvedimento."; uuuu) all'articolo   53,  comma  53.1  le  parole  "n.  125/02"  sono
 sostituite dalle parole "n. 47/04"; vvvv) all'articolo 53, i commi 53.5 e 53.6 sono soppressi; wwww) all'articolo 53, dopo il comma 53.7 e' inserito il comma: "53.8 Entro  e  non  oltre  il 28 dicembre 2004 il Gestore della rete
 sottopone   all'Autorita'   per   l'approvazione,   secondo  le
 procedure  previste all'articolo 7, uno schema di regole per il
 dispacciamento  conformi  con  le previsioni di cui al presente
 provvedimento.". 2. Di modificare l'articolo 36 della deliberazione dell'Autorita' per
 l'energia  elettrica  e  il  gas  19  novembre  2004,  n.  205/04,
 sostituendo il comma 36.2 con il seguente comma: "36.2 Il   corrispettivo   unitario  per  l'approvvigionamento  delle
 risorse  nel  mercato per il servizio di dispacciamento e' pari
 al rapporto fra: a) la  somma  della  differenza  di  cui  al  comma 36.1 e il gettito
 calcolato  dal  Gestore della rete ai sensi dell'articolo 7, comma
 7.4, secondo periodo, della deliberazione n. 205/04; b) l'energia   elettrica   prelevata   da   tutti   gli   utenti  del
 dispacciamento.". 3. Di  approvare,  pubblicandolo  nel  sito  internet  dell'Autorita'
 (www.autorita.energia.it),   il   testo   dell'Allegato   A   alla
 deliberazione  dell'Autorita'  30  dicembre 2003, n. 168/03, nella
 versione  risultante  dalle  modifiche  ed  integrazioni di cui al
 precedente punto 1. 4. Di  pubblicare  il presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale
 della  Repubblica  italiana  e  nel  sito  internet dell'Autorita'
 affinche' entri in vigore dalla data di pubblicazione.
 
 Milano, 24 dicembre 2004
 
 Il Presidente: A. Ortis
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