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| Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2005, n. 10 |  | Esercizio  temporaneo  di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto l'articolo 86, primo comma, della Costituzione;
 Considerata  la  durata  e  la  distanza dal territorio nazionale della   missione   ufficiale   che  il  Presidente  della  Repubblica intraprendera' all'estero a decorrere dal 12 febbraio 2005, recandosi in India in visita di Stato;
 Decreta:
 Le  funzioni  del  Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento  della  missione  all'estero,  sono  esercitate, ai sensi dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato  a decorrere dal 12 febbraio 2005 e, precisamente, dal momento in  cui  il  Capo dello Stato lascera' l'Italia e fino al suo rientro nel territorio nazionale.
 Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara' inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 8 febbraio 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
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