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| Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 26 novembre 2004 |  | Modifica  del  decreto 23 luglio 1998 recante: «Disposizioni relative al  commercio  degli  occhiali,  in  attuazione  dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 46 del 1990». |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con
 IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 
 Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici;
 Visto  in  particolare,  l'art.  20 che prevede che con decreto del Ministero  della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del  commercio  e dell'artigianato, possono essere, anche per singole tipologie  di  dispositivi,  individuati  i soggetti autorizzati alla vendita nonche' stabilite le prescrizioni che devono essere osservate per   assicurare   che   la  conservazione  e  la  distribuzione  dei dispositivi stessi siano conformi agli interessi sanitari;
 Visto  il  decreto  ministeriale  23 luglio  1998, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  180 del 4 agosto 1998, che ha assoggettato a particolari cautele la vendita di dispositivi medici rientranti nella competenza  professionale degli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di  ottico,  prevedendo  che la vendita degli occhiali premontati con produzione di tipo industriale per la correzione del difetto semplice della presbiopia, limitatamente a quelli aventi entrambe le lenti con lo  stesso  identico  potere  diottrico,  comunque  non superiore a 3 gradi,  possa essere effettuata, oltre che dagli esercizi commerciali di  ottica,  anche  dalle  farmacie  e dagli esercizi commerciali che vendono, tra l'altro, articoli sanitari;
 Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1999, con il quale, anche in  relazione  all'ordinanza  del  Consiglio  di Stato dell'8 ottobre 1999,  e'  stato  modificato  il predetto decreto 23 luglio 1998, con ulteriore  precisazione  dei  requisiti  tecnici  caratterizzanti gli occhiali premontati e con la specificazione delle informazioni minime ed  istruzioni  d'uso  che  debbono  necessariamente  accompagnare il prodotto;
 Ritenuto   di   aggiornare  alcune  prescrizioni  del  decreto  del 23 luglio 1998, cosi' come modificato dal decreto 21 dicembre 1999;
 Sentito  il Consiglio superiore di sanita', sezione V, il 17 giugno 2003 e il 14 ottobre 2004;
 Esperita   la   procedura  d'informazione  di  cui  alla  direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  All'unico  articolo  (per  mero  errore  materiale  privo della intestazione  «Art.  1»)  del  decreto ministeriale 23 luglio 1998, e successive modificazioni, recante «Disposizioni relative al commercio degli  occhiali in attuazione dell'art. 20 del decreto legislativo n. 46 del 1997», sono apportate le modifiche seguenti:
 a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
 «Sono  esclusi  dalla  riserva  di  cui  al  comma  1  gli occhiali premontati  con produzione di tipo industriale, per la correzione del difetto  semplice  della  presbiopia.  Si  definiscono  come tali gli occhiali  incorporanti  un  paio di lenti monofocali di eguale potere sferico  positivo,  limitati  ad  una  ben  definita  gamma di poteri correttivi  e  il  cui  montaggio  non  e'  stato eseguito su diretta corrispondenza  ad una specifica ricetta scritta di un professionista qualificato, aventi, nello specifico, i seguenti requisiti:
 a) montatura:  le montature devono essere realizzate in materiale non infiammabile;
 b) lenti:  entrambe  le  lenti  monofocali devono avere lo stesso identico  potere  diottrico,  all'interno  dei limiti da + 1 a + 3,50 diottrie;
 c) allineamento centri focali: gli occhiali devono avere i centri focali di entrambe le lenti allineati sullo stesso asse.»;
 b) al comma 6, dopo la lettera a) e' inclusa la seguente:
 «a-bis)  avvertenza  riportata  su  etichetta o adesivo applicato sulle  lenti  o  sulla  montatura,  indicante  la  non  idoneita' del prodotto alla guida ed uso su strada;».
 |  |  |  | Art. 2. 1.  A partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in  vigore del presente decreto, la vendita degli occhiali premontati con  produzione  di  tipo  industriale  per la correzione del difetto semplice   della   presbiopia   deve   avvenire  nel  rispetto  della prescrizione  di  cui  alla  lettera  a-bis)  del comma 6 del decreto interministeriale   23 luglio   1998,   e  successive  modificazioni, aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera b) del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il  presente  decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per   la  registrazione,  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 26 novembre 2004
 
 Il Ministro della salute
 Sirchia Il Ministro delle attività produttive
 Marzano
 
 Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2004 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 386
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