Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 febbraio 2005
Disciplina dei formati e suddivisione degli spazi delle schedine di gioco della scommessa a totalizzatore «Big Race - Auto Moto», della scommessa a totalizzatore «Big Race - Bici», nonche' di eventuali ulteriori scommesse a totalizzatore con medesime formule di gioco.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, recante norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
Visto l'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi il quale ha, tra l'altro, esteso alle Agenzie di scommesse la possibilita' di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonche' altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'articolo 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;
Visto il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2003, con il quale e' stata data evidenza della graduatoria della selezione dei concessionari di attivita' e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici su base sportiva nonche' ad altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, composta dai seguenti soggetti:
1) Sisal S.p.a.;
2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi;
3) Snai S.p.a.;
Visto il regolamento generale dei concorsi pronostici su base sportiva, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ed in particolare l'articolo 39, comma 14, concernente la disciplina delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse di cavalli;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 19 gennaio 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2005, che ha stabilito che e' possibile accettare scommesse a totalizzatore su eventi non sportivi relativi al mondo dello spettacolo;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 19 gennaio 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del 28 gennaio 2005, che ha individuato le discipline sportive sulle quali e' possibile accettare scommesse a totalizzatore;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, del 1° febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che ha approvato i requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore denominata «Big Race - Auto Moto»;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, del 1° febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che ha approvato i requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore denominata «Big Race - Bici»;
Considerata l'opportunita' di utilizzare, per la schedina di gioco, un supporto cartaceo per la scommessa a totalizzatore denominata «Big Race - Auto Moto», per la scommessa a totalizzatore denominata «Big Race - Bici» nonche' di eventuali ulteriori scommesse a totalizzatore con medesime formule di gioco;
Dispone:
Art. 1.
1. Il presente decreto disciplina i formati, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti da utilizzare, per il fronte ed il retro delle schedine di gioco nonche' i contenuti delle ricevute di partecipazione per la scommessa a totalizzatore denominata «Big Race - Auto Moto», per la scommessa a totalizzatore denominata «Big Race - Bici» nonche' di eventuali ulteriori scommesse a totalizzatore con medesime formule di gioco.
 
Art. 2.
1. I concessionari sono tenuti, per l'accettazione delle giocate su supporto cartaceo, ad utilizzare la schedina, interoperabile tra tutti i concessionari e tra tutti i punti di vendita, con il formato e le caratteristiche specificate negli allegati 1, 2 e 3. In particolare gli allegati 1 e 2 riportano, rispettivamente, le schedine di gioco per giocate semplici e le schedine di gioco per giocate sistemistiche. Il concessionario puo' predisporre, per entrambe le tipologie di schedina, versioni contenenti il palinsesto di gioco oppure versioni omnia, ossia senza palinsesto.
2. Il concessionario avra' cura di esporre, in ogni punto di vendita della propria rete, il palinsesto di ciascuna scommessa.
3. Qualunque modifica ai formati e alla suddivisione degli spazi, con relativi contenuti, delle schedine di gioco deve essere autorizzata con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
 
Art. 3.
1. I concessionari sono autorizzati a definire i formati specifici della ricevuta di partecipazione, fermo restando che i contenuti della stessa, cosi' come definiti nei decreti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativi all'approvazione dei requisiti tecnici delle scommesse a totalizzatore denominata «Big Race - Auto Moto», «Big Race - Bici» nonche' di eventuali ulteriori scommesse a totalizzatore con medesime formule di gioco devono essere uguali per tutti i concessionari.
2. I concessionari sono autorizzati a definire i formati specifici delle cedole di caratura, fermo restando che i contenuti delle stesse, cosi' come definiti nei dereti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativi all'approvazione dei requisiti tecnici delle scomesse a totalizzatore «Big Race - Auto Moto», «Big Race - Bici» nonche' di eventuali ulteriori scommesse a totalizzatore con medesime formule di gioco, devono essere uguali per tutti i concessionari.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 febbraio 2005
Il direttore generale: Tino
 
Allegato 1
SCHEDINE DI GIOCO PER GIOCATE SEMPLICI

----> vedere allegato a pag. 11 della G.U. <----
 
Allegato 2
SCHEDINE DI GIOCO PER GIOCATE SISTEMISTICHE

----> vedere allegato a pag. 12 della G.U. <----
 
Allegato 3
RETRO DELLE SCHEDINE DI GIOCO

----> vedere allegato a pag. 12 della G.U. <----
 
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