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| Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 17 gennaio 2005 |  | Individuazione  dei  tipi  e  delle  caratteristiche  delle  macchine agricole  e  delle  macchine  operatrici che, eventualmente adattate, possono essere guidate dai titolari di patenti speciali. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 Visto  il  codice  della  strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni;
 Visti gli articoli 57 e 58 del codice della strada;
 Visto,  in  particolare, l'art. 124, commi 2 e 3, del citato codice della  strada,  che  demanda  al  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  l'individuazione  dei  tipi  e  le  caratteristiche  delle macchine  agricole  e  delle  macchine  operatrici che, eventualmente adattate,  possono  essere  guidate  dai titolari di patenti speciali della categoria A e B;
 Sentito  il  comitato  tecnico,  di  cui all'art. 119, comma 10 del codice della strada;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. Le macchine agricole, di cui all'art. 57 del codice della strada e  le macchine operatrici, di cui all'art. 58 del codice della strada escluse quelle eccezionali, possono essere guidate dai titolari della patente  speciale  della  categoria  B,  purche'  adattate secondo le prescrizioni riportate sulla patente di guida.
 2. Gli eventuali adattamenti sui veicoli di cui al comma precedente debbono vicariare i comandi originari e sono soggetti ad approvazione del tipo a norma dell'art. 327, comma 4 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.
 |  |  |  | Art. 2. Le  macchine  agricole, indicate all'art. 115, comma 1, lettera c), del  codice  della  strada  possono essere guidate dai titolari della patente  speciale  della  categoria  A,  purche'  affetti  dalle sole minorazioni  della  vista e/o dell'udito a norma degli articoli 325 e 326  del  regolamento  di esecuzione e di attuazione del codice della strada.
 Roma, 17 gennaio 2005
 Il Ministro: Lunardi
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