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| Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 25 gennaio 2005 |  | Riapertura  delle  operazioni  di  sottoscrizione  dei certificati di credito  del  Tesoro,  con  godimento  1° novembre 2004 e scadenza 1° novembre 2011, quinta e sesta tranche. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE del Tesoro
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia   e   delle   finanze  e'  autorizzato,  in  ogni  anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro,  di  effettuare  operazioni  di  indebitamento  sul  mercato interno  od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e  lungo  termine,  indicandone  l'ammontare  nominale,  il  tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo  sottoscrivibile,  il  sistema  di  collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
 Visto  il  decreto  ministeriale  n.  19969 del 7 aprile 2004, come modificato  dal  decreto  ministeriale  n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati  in  attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396  del  2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le   modalita'   cui   il  Dipartimento  del  Tesoro  deve  attenersi nell'effettuare   le   operazioni  finanziarie  di  cui  al  medesimo articolo,  e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal Direttore della Direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;
 Vista  la  determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il  Direttore  generale  del  Tesoro  ha  delegato il Direttore della Direzione  seconda  del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
 Visti,   altresi',   gli  articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto legislativo  n.  396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
 Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla  Monte  Titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  ministeriale  n.  43044  del  5 maggio  2004, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del  13 maggio  2004,  recante  disposizioni  in  caso di ritardo nel regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
 Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
 Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il 20 gennaio  2005  ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 23.228 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
 Visti  i propri decreti in data 25 ottobre e 27 dicembre 2004 con i quali  e' stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati  di  credito  del Tesoro con godimento 1° novembre 2004 e scadenza 1° novembre 2011;
 Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre  l'emissione  di una quinta tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre  2003,  n.  396,  nonche'  del  decreto  ministeriale del 7 aprile  2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre   2004,   entrambi  citati  nelle  premesse,  e'  disposta l'emissione  di  una  quinta  tranche  dei certificati di credito del Tesoro  con  godimento  1° novembre 2004 e scadenza 1° novembre 2011, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto  del 25 ottobre 2004, altresi' citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.
 Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto 25 ottobre 2004.
 |  |  |  | Art. 2. Le  offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del  presente  decreto,  dovranno  pervenire,  con l'osservanza delle modalita'  indicate  negli  articoli 6  e  7  del  citato decreto del 25 agosto 2004, entro le ore 11 del giorno 28 gennaio 2005.
 Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
 Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 25 agosto 2004.
 Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
 |  |  |  | Art. 3. Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al precedente  articolo,  avra'  inizio  il  collocamento  della  decima tranche  dei  titoli  stessi  per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare  nominale  indicato  all'art.  1 del presente decreto; tale   tranche   supplementare   sara'   riservata   agli   operatori «specialisti  in  titoli  di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del  regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159  del  9 luglio  1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche  con  almeno  una  richiesta  effettuata  ad  un  prezzo  non inferiore  al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 25 agosto 2004, in quanto applicabili, e verra' collocata al  prezzo  di  aggiudicazione  determinato  nell'asta  relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
 Gli    «specialisti»    potranno    partecipare   al   collocamento supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 gennaio 2005.
 Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
 L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»  nel collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei titoli  di cui lo specialista risulta aggiudicatario nelle ultime tre aste  «ordinarie»  dei  B.T.P.  decennali, ivi compresa quella di cui all'art.  1  del  presente  decreto,  ed  il  totale complessivamente assegnato,  nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.
 Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale.
 |  |  |  | Art. 4. Il  regolamento  dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare   sara'   effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il 1° febbraio 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantadue giorni. A tal fine, la Banca d'Italia  provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione  e  liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.
 Il  versamento  all'entrata  del  bilancio statale del netto ricavo dell'emissione,  e  relativi  dietimi,  sara'  effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno l° febbraio 2005.
 A  fronte  di  tali  versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale  dello  Stato rilascera' separate quietanze di entrata al bilancio  dello  Stato,  con  imputazione  al  Capo  X, capitolo 5100 (unita'  previsionale  di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al   netto   ricavo  dell'emissione,  ed  al  capitolo  3240  (unita' previsionale  di  base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.
 In  caso  di  ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto,   troveranno   applicazione   le  disposizioni  del  decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
 |  |  |  | Art. 5. Gli  oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico  al  capitolo 2216 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) dello stato  di  previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.
 L'onere  per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011,  fara'  carico  al  capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze per   l'anno  stesso,  e  corrispondente  al  capitolo  9537  (unita' previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.
 L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del  citato  decreto  del  25 ottobre  2004,  sara' scritturato dalle Sezioni  di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo  2247  (unita'  previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.
 Il  presente  decreto  verra'  trasmesso  all'Ufficio  Centrale del Bilancio  presso  il  Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 25 gennaio 2005
 p. Il direttore generale: Cannata
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