Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 1 febbraio 2005 |
Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2005, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario; Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994; Sentita la Banca d'Italia; Attesa la necessita' di determinare, per l'anno 2005, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio; Decreta: La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, e' fissata, per l'anno 2005, nella misura dell'1,20% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore a 12 mesi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° febbraio 2005 Il Ministro: Siniscalco |
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