Gazzetta n. 32 del 9 febbraio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 1 febbraio 2005 |
Disciplina dei requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore "Big Show - Sanremo 2005". |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco; Visto l'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, recante norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi il quale ha, tra l'altro, esteso alle Agenzie di scommesse la possibilita' di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonche' altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002; Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 che ha stabilito che l'unita' minima delle scommesse a totalizzatore, e' pari a 1 euro e la giocata minima e' di 2 euro; Visto il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 14 giugno 2003, n. 136, con il quale e' stata data evidenza della graduatoria della selezione dei concessionari di attivita' e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici su base sportiva nonche' ad altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, composta dai seguenti soggetti: 1) Sisal S.p.a.; 2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi; 3) Snai S.p.a.; Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'art. 10, comma 3, che ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di scommessa, gli eventi che ne costituiscono l'oggetto nonche' le relative modalita' tecniche di svolgimento; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 19 gennaio 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2005, che ha individuato le discipline sportive sulle quali e' possibile accettare scommesse a totalizzatore; Dispone: Art. 1. Oggetto del regolamento e definizioni 1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore nazionale denominata "Big Show - Sanremo 2005". 2. Ai fini del presente decreto si intende per: a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano; c) Apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperta l'accettazione della scommessa ed il totalizzatore nazionale e' abilitato ad accettare scommesse; d) Chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiusa la scommessa ed il totalizzatore nazionale non e' piu' abilitato ad accettare scommesse a totalizzatore per quella scommessa; e) Concessionario, l'operatore di gioco individuato da AAMS, ovvero da individuare attraverso procedura di selezione, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale; f) Disponibile a vincite, l'importo da suddividere, per ciascuna scommessa, tra le unita' di scommessa vincenti; g) Esito, il risultato certificato da AAMS che si verifica per ciascun evento; h) Esito pronosticabile, la possibilita' o l'insieme delle possibilita' contemplate per l'evento su cui si effettua la scommessa; i) Evento, l'avvenimento non sportivo su cui si effettua la scommessa; l) Giocata, l'insieme delle unita' di scommessa proposte dal partecipante; m) Giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale; n) Giocata a caratura, la ripartizione, tra piu' partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica; o) Giocata sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata di una serie di unita' di scommessa derivanti dall'espressione di un numero di pronostici superiore a quello minimo richiesto; p) Giocata valida, la giocata accettata dal totalizzatore nazionale e successivamente non annullata; q) Palinsesto, lista dei concorrenti partecipanti all'evento sul quale e' possibile scommettere; r) Partecipante, colui che effettua la giocata accettata; s) Posta unitaria, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna unita' di scommessa; t) Pronostico, l'esito o gli esiti pronosticati dal partecipante sul singolo evento o sugli eventi componenti la scommessa; u) Punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di terminale di gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse, che aderisce ad un singolo concessionario con il quale e anche collegato telematicamente e che, previo rilascio di nulla osta da parte di AAMS ed in possesso di licenza di polizia, rilasciata dall'autorita' di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le giocate sui terminali di gioco e paga le vincite ed i rimborsi entro i limiti di importo stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229; v) Quota, il numero, determinato secondo quanto disposto dall'art. 11 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, il quale, moltiplicato per la posta unitaria di gioco, determina l'importo della vincita di ciascuna unita' di scommessa vincente; z) Ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita e/o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi; aa) Schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione e' esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante; bb) Terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario ed utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute di partecipazione; cc) Totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione delle scommesse a totalizzatore; dd) Unita' di scommessa, l'insieme minimo di pronostici necessario per potere accettare la scommessa; ee) Unita' di scommessa vincente, l'unita' di scommessa in cui i pronostici indicati dal partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto di scommessa. |
| Art. 2. Eventi ammessi 1. Oggetto delle scommesse a totalizzatore di cui all'art. 1, e' la gara canora relativa al "Festival di Sanremo 2005". |
| Art. 3. Caratteristiche della scommessa "Big Show - Sanremo 2005" 1. La scommessa "Big Show - Sanremo 2005" consiste nel pronosticare i cinque concorrenti primi classificati nei gruppi previsti dalla gara canora: "Uomini", "Donne", "Gruppi"; "Classic" e "Giovani". 2. L'unita' di scommessa della scommessa a totalizzatore "Big Show - Sanremo 2005" e' costituita dai 5 concorrenti scelti, uno per ciascuno dei cinque gruppi previsti dalla gara canora, dal partecipante. 3. La giocata minima non puo essere inferiore a due unita' di scommessa, pari a 2 euro, e puo derivare anche dalla ripetizione di una singola unita' di scommessa. 4. La posta di gioco per ciascuna unita' di scommessa e' pari ad 1 euro. |
| Art. 4. Ricevuta di partecipazione 1. La ricevuta di partecipazione della scommessa "Big Show - Sanremo 2005" e' emessa dal terminale di gioco solo dopo che la giocata e' stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale. 2. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi: a) denominazione del concessionario; b) codice identificativo del punto vendita e del terminale di gioco emittente; c) identificativo o logo grafico della scommessa; d) numero della scommessa a totalizzatore, anno e data di effettuazione della medesima; e) pronostici contenuti nella giocata; f) numero delle unita' di scommessa accettate; g) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale; h) importo complessivo della giocata; i) data e ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata assegnata dal totalizzatore nazionale; l) numero di ripetizioni della scommessa. |
| Art. 5. Giocate sistemistiche ed a caratura 1. Sono ammesse, per la scommessa "Big Show - Sanremo 2005", giocate sistemistiche ed a caratura. 2. Una giocata sistemistica deriva dall'indicazione, da parte del partecipante, di un numero di concorrenti superiore a quello necessario per completare un'unita' di scommessa. Il numero delle unita' di scommessa derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati dall'addetto ai terminali al partecipante prima dell'emissione della ricevuta. 3. La giocata a caratura minima non puo essere inferiore a 16 unita' di scommessa. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabile all'atto della giocata. Il numero delle cedole di caratura e' compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 100. L'importo unitario di ciascuna cedola di caratura e' pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura. L'importo minimo unitario della cedola di caratura non puo essere inferiore a quello della giocata minima prevista per la scommessa. 4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi: a) denominazione del concessionario; b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente; c) identificativo o logo grafico della scommessa; d) numero della scommessa, anno e data di effettuazione della medesima; e) pronostici contenuti nella giocata; f) numero delle unita' di scommessa accettate; g) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale; h) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata; i) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura, l'importo della cedola di caratura e' arrotondato al centesimo di euro superiore; l) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale; m) numero di ripetizioni della scommessa. 5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, dell'eventuale importo di vincita, ricavato dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse. |
| Art. 6. Modalita' di partecipazione 1. La partecipazione alle scommesse a totalizzatore si effettua contrassegnando i risultati sulla schedina di gioco ovvero tramite digitazione diretta sui terminali di gioco a seguito di dettatura da parte del partecipante. |
| Art. 7. Tipologie di premio e calcolo delle quote di vincita per la scommessa "Big Show - Sanremo 2005" 1. E prevista un'unica categoria di vincita per le unita' di scommessa indicanti esattamente i concorrenti che vinceranno i cinque gruppi previsti dalla gara canora. 2. Il calcolo della quota e' determinato secondo le modalita' previste dall'art. 11 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229. 3. Qualora non risultino unita' di scommessa vincenti per la scommessa "Big Show - Sanremo 2005", il disponibile a vincite sara' assegnato alla giocata sorteggiata tra tutte le giocate valide. Le modalita' di sorteggio sono definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 4. Nel caso in cui si verifichi la parita' tra due concorrenti al primo posto in uno o piu' dei gruppi previsti dalla scommessa, sono vincenti, con un'unica quota, le unita' di scommessa che indicano uno dei concorrenti primi classificati dei gruppi oggetto di parita' ed esattamente i vincente dei restanti gruppi. |
| Art. 8. Validita' delle scommessa 1. Per la determinazione dei casi di validita' delle scommesse si applicano le disposizioni previste dall'art. 9 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229. |
| Art. 9. Certificazione, comunicazioni ufficiali e pubblicita' 1. Le comunicazioni relative alla scommessa "Big Show - Sanremo 2005", nonche' il bollettino ufficiale contenente gli esiti delle scommesse, sono trasmesse per via telematica dal totalizzatore nazionale ai concessionari e pubblicizzate sul sito internet di AAMS, www.aams.it. 2. Gli esiti delle scommesse sono, inoltre, resi tempestivamente disponibili ed accessibili dai concessionari presso ciascun punto di vendita appartenente alla propria rete. 3. Copia del presente decreto e' esposta in ogni punto di vendita in modo da consentire a chiunque di prenderne visione. Art.10. Palinsesto della scommessa 1. Il palinsesto della scommessa "Big Show - Sanremo 2005" e' predisposto da AAMS e stabilisce il numero di concorrenti per ciascuno dei cinque gruppi previsti dalla scommessa. 2. Con la predisposizione del palinsesto della scommessa "Big Show - Sanremo 2005" e' stabilita la data di apertura e di chiusura dell'accettazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° febbraio 2005 Il direttore generale: Tino |
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