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| Gazzetta n. 32 del 9 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 1 febbraio 2005 |  | Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno  2005,  alle  banche  per  le  operazioni agevolate di credito peschereccio  di  esercizio,  previste dalla legge 28 agosto 1989, n. 302. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Vista  la  legge  28 agosto  1989, n. 302 recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;
 Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
 Sentita la Banca d'Italia;
 Attesa   la   necessita'   di  determinare,  per  l'anno  2005,  la commissione  onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi  alle  operazioni  di credito agevolato previste dalla legge sopra menzionata;
 Decreta:
 La  commissione  onnicomprensiva  da riconoscere alle banche per le operazioni  di  credito  peschereccio  di  esercizio  e' fissata, per l'anno 2005, nella misura del 1%.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 1° febbraio 2005
 Il Ministro: Siniscalco
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