Gazzetta n. 32 del 9 febbraio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 1 febbraio 2005 |
Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2005, alle banche per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio, previste dalla legge 28 agosto 1989, n. 302. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302 recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio; Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994; Sentita la Banca d'Italia; Attesa la necessita' di determinare, per l'anno 2005, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopra menzionata; Decreta: La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per le operazioni di credito peschereccio di esercizio e' fissata, per l'anno 2005, nella misura del 1%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° febbraio 2005 Il Ministro: Siniscalco |
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