Gazzetta n. 32 del 9 febbraio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 21 gennaio 2005 |
Riconoscimento, al sig. Tofan Liviu, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista l'istanza del sig. Tofan Liviu nato a Onesti (Romania) il 10 novembre 1967, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1892, il riconoscimento del titolo accademico professionale rumeno di "Inginer mecanic - specializarea aeronave" conseguito nel luglio 1993 presso la "Universitatea Politehnica - facultatea aeronave de Bucuresti" in Romania, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sezione A, settori civile ambientale e industriale; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 ottobre 2004, che ha espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A, settore industriale con l'applicazione di misure compensative, e parere negativo per l'iscrizione nel settore civile ambientale; Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 115/1992 citato, modificato come sopra; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992; Considerato che, per quanto concerne l'iscrizione nel settore civile ambientale, il richiedente non ha dimostrato di essere in possesso di una formazione accademica e professionale assimilabile a quella richiesta in Italia, e che le lacune riscontrate non sono colmabili con l'applicazione di misure compensative; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, rinnovato dalla questura di Roma in data 9 febbraio 2001 valido fino al 9 febbraio 2005; Decreta: Art. 1. Al sig. Tofan Liviu, nato a Onesti (Romania) il 10 novembre 1967, cittadino rumeno, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" - sezione A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. |
| Art. 2. L'istanza relativa all'iscrizione nel settore civile ambientale dell'albo professionale, per le ragioni esposte in motivazione, e' respinta. |
| Art. 3. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) impianti elettrici, 2) costruzione di macchine. |
| Art. 4. Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 21 gennaio 2005 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana, e consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri. |
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