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| Gazzetta n. 32 del 9 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 21 gennaio 2005 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Tofan  Liviu,  di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998,  a  norma  dell'art.  1, comma 6, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 - relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti";
 Vista  l'istanza del sig. Tofan Liviu nato a Onesti (Romania) il 10 novembre  1967,  cittadino  rumeno,  diretta  ad  ottenere,  ai sensi dell'art.  49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in  combinato  disposto  con  l'art.  12  del  decreto legislativo n. 115/1892,  il  riconoscimento  del  titolo  accademico  professionale rumeno  di  "Inginer  mecanic  -  specializarea  aeronave" conseguito nel luglio  1993  presso  la  "Universitatea Politehnica - facultatea aeronave  de  Bucuresti"  in Romania, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio  in  Italia  della  professione di ingegnere - sezione A, settori civile ambientale e industriale;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del   19 ottobre   2004,   che  ha  espresso  parere  favorevole  per l'iscrizione   all'albo   degli   ingegneri   -  sezione  A,  settore industriale  con  l'applicazione  di  misure  compensative,  e parere negativo per l'iscrizione nel settore civile ambientale;
 Preso  atto  del  parere  espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Ritenuto  pertanto  che  ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma  1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 115/1992 citato, modificato come sopra;
 Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla valutazione  di  cui  sopra  debba rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno  formato  oggetto  di  studio  e/o di approfondimenti nel corso della  esperienza  maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari;
 Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
 Considerato  che,  per  quanto  concerne  l'iscrizione  nel settore civile  ambientale,  il  richiedente  non  ha dimostrato di essere in possesso  di una formazione accademica e professionale assimilabile a quella  richiesta  in  Italia,  e  che le lacune riscontrate non sono colmabili con l'applicazione di misure compensative;
 Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma  7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo  n.  286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia'  in  possesso  di  permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno per  lavoro  autonomo,  rinnovato  dalla  questura  di Roma in data 9 febbraio 2001 valido fino al 9 febbraio 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig.  Tofan Liviu, nato a Onesti (Romania) il 10 novembre 1967, cittadino  rumeno, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo degli  "ingegneri"  -  sezione  A settore industriale - e l'esercizio della  professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 |  |  |  | Art. 2. L'istanza  relativa  all'iscrizione  nel  settore civile ambientale dell'albo  professionale,  per  le ragioni esposte in motivazione, e' respinta.
 |  |  |  | Art. 3. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  orale  volta  ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) impianti elettrici, 2) costruzione di macchine.
 |  |  |  | Art. 4. Le  modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 21 gennaio 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a)   Il  candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova  attitudinale  si  compone  di  un  esame  orale  da svolgersi  in  lingua italiana, e consiste nella discussione di brevi questioni  tecniche  vertenti  sulle  materie indicate nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.
 c) La   commissione   rilascia   certificazione   all'interessato dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.
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