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| Gazzetta n. 32 del 9 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 26 gennaio 2005 |  | Riclassificazione     della    specialita'    medicinale    "Remeron" (Mirtazapina),  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  10,  della legge 24 dicembre 1993, n. 537. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE 
 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  Direttore  generale dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al  n.  1154  del  Registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
 Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi  di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;
 Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Visto  l'art.  7,  comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  48,  comma  33,  legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
 Visto  il  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 "Attuazione della  direttiva  CEE  92/26  riguardante  la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano";
 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
 Visto  il  decreto  del  7 marzo 2000 con il quale la societa' N.V. Organon  e'  stata  autorizzata  all'immissione  in  commercio  della specialita'  medicinale  "Remeron" nelle confezioni e alle condizioni di seguito indicate:
 30 compresse da 30 mg;
 A.I.C. n. 029444041 (in base 10);
 classe "A";
 14 compresse film rivestite da 30 mg;
 A.I.C. n. 029444080/M (in base 10);
 classe "A";
 Vista  la  nota di questa Agenzia del 19 novembre 2004 con la quale si   richiede,   all'Azienda,   nell'ambito   dell'aggiornamento  del Prontuario   Farmaceutico  Nazionale  2004/2005,  l'accettazione  dei prezzi  ridotti  per  le  confezioni  sopraindicate della specialita' medicinale;
 Vista  la  nota  di  risposta  di  codesta  Azienda  nella quale si comunica   di   non   accettare  i  prezzi  ridotti  con  conseguente riclassificazione  in  classe  "C" delle confezioni della specialita' medicinale;
 Determina:
 Art. 1.
 Classificazione ai fini della rimborsabilita'
 La specialita' medicinale REMERON e' classificata come segue:
 30 compresse da 30 mg;
 A.I.C. n. 029444041 (in base 10);
 classe di rimborsabilita' "C";
 14 compresse film rivestite da 30 mg;
 A.I.C. n. 029444080/M (in base 10);
 classe di rimborsabilita' "C".
 |  |  |  | Art. 2. Classificazione ai fini della fornitura
 RR da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.
 |  |  |  | Art. 3. Disposizioni finali
 La  presente  determinazione  ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e   sara'   notificata  alla  societa'  titolare  dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
 
 Roma, 26 gennaio 2005
 
 Il direttore generale: Martini
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