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| Gazzetta n. 32 del 9 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 21 gennaio 2005 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Aquindo  de Calascibetta Ana Maria, di titolo  di  studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988, relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti";
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  Aquindo de Calascibetta Ana Maria, nata  il  10 luglio  1955 a Mendoza (Argentina), cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della  Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo accademico  professionale di "Ingeniera en Construcciones" conseguito in  Argentina  presso la "Universidad Tecnologica Nacional" di Buenos Aires  (Argentina) in data 17 dicembre 1981 e rilasciato il 21 luglio 1982  ai  fini  dell'accesso  all'albo  e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
 Preso  atto  che la richiedente risulta essere iscritta al "Consejo Profesional de Ingenieros y Geologos de Mendoza" dal 17 maggio 1982;
 Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 ottobre 2004;
 Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale  di  categoria  nella seduta sopra indicata e nella nota in atti datata 30 novembre 2004;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  ingegnere, settore civile ambientale e quella di cui e'  in  possesso  l'istante,  per  cui appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Visto  l'art.  6,  n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Visti  l'art.  9  del  decreto  legislativo  n. 286/1998 per cui lo straniero  regolarmente  soggiornante  nel  territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
 Considerato  che  la  richiedente  possiede  una carta di soggiorno rilasciata dalla questura di Milano a tempo indeterminato;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Aquindo  de Calascibetta Ana Maria, nata il 10 luglio 1955  a  Mendoza (Argentina), cittadina argentina, e' riconosciuto il titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per l'iscrizione  all'albo  degli  ingegneri  sezione  A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) architettura tecnica.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 21 gennaio 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a) il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia  indicata  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto  ed  un  esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto  consiste  nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni  tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.
 c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulla  materia indicata nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di deontologia ed ordinamento professionale del  candidato.  A  questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore "civile ambientale".
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