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| Gazzetta n. 32 del 9 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2005 |  | Scioglimento del consiglio comunale di Guardiagrele. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto  che  nelle  consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati  eletti  il  consiglio  comunale di Guardiagrele (Chieti) ed il sindaco nella persona dell'ing. Franco Caramanico;
 Considerato  che, con deliberazione del consiglio comunale n. 81 in data 20 novembre 2004, il predetto amministratore e' stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco;
 Ritenuto,   pertanto,   che  ai  sensi  dell'art.  53  del  decreto legislativo  18 agosto  2000,  n.  267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
 Visto   l'art.  141,  comma  1,  lettera  b),  n.  1,  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  la  cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
 Decreta:
 Art. 1.
 Il consiglio comunale di Guardiagrele (Chieti) e' sciolto.
 Dato a Roma, addi' 18 gennaio 2005
 CIAMPI
 Pisanu, Ministro dell'interno
 |  |  |  | Allegato Al Presidente della Repubblica
 Il consiglio comunale di Guardiagrele (Chieti) e' stato rinnovato a  seguito  delle  consultazioni  elettorali  del 13 maggio 2001, con contestuale  elezione  del  sindaco  nella  persona  dell'ing. Franco Caramanico.
 Successivamente,  il  consiglio comunale, con deliberazione n. 81 del  20 novembre  2004,  ha  dichiarato la decadenza dell'ing. Franco Caramanico  dalla  carica di sindaco, essendo intervenuta la causa di incompatibilita'   prevista   dall'art.  65,  comma  1,  del  decreto legislativo   18 agosto   2000,   n.   267,  per  avere  il  predetto amministratore   assunto  la  carica  di  consigliere  della  regione Abruzzo.
 Si  e'  configurata,  pertanto,  una  delle  fattispecie previste dall'art.  53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al  quale  la  decadenza  del  sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.
 Per  quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1,  lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
 Mi  onoro,  pertanto,  di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito  schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Guardiagrele (Chieti).
 Roma, 5 gennaio 2005
 Il Ministro dell'interno: Pisanu
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