| IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Vista  la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia ed  in  particolare,  l'art.  26 riguardante il settore dell'edilizia rurale;
 Vista  la  legge  22 ottobre  1971,  n.  865, ed in particolare gli articoli 42   e   72   riguardanti,   rispettivamente   programmi   e coordinamenti dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;
 Visto  il  decreto-legge  16 marzo  1973,  n.  31,  convertito, con modificazioni,   dalla   legge   17 maggio   1973,  n.  205,  recante provvidenze  a  favore  delle  popolazioni  colpite dal terremoto del novembre-dicembre   1972,   dei  comuni  delle  Marche,  dell'Umbria, dell'Abruzzo  e  del  Lazio,  nonche' norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;
 Visto  il  decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attivita' edilizia;
 Visto  il  decreto-legge  6 ottobre  1972,  n. 552, convertito, con modificazioni,  dalla legge 2 dicembre, n. 734, recante provvidenze a favore   delle  popolazioni  dei  comuni  delle  Marche  colpite  dal terremoto;
 Vista  la  legge  4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla  legge  31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di  zone  sinistrate  dalla  catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprieta' unita' immobiliare);
 Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
 Sentita la Banca d'Italia;
 Decreta:
 La  commissione  onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri  connessi  alle  operazioni di credito agevolato previste dalle leggi  citate  in  premessa e' fissata per l'anno 2005 nelle seguenti misure:
 a) 0,95% per i contratti condizionati stipulati nel 2005;
 b) 0,95% per i contratti definitivi stipulati nel 2005 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1993 al 2004.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 1° febbraio 2005
 
 Il Ministro: Siniscalco
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