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| Gazzetta n. 31 del 8 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2005 |  | Interventi  urgenti  di  protezione  civile  diretti  a  fronteggiare l'emergenza  determinatasi  in  relazione al movimento franoso che ha interessato  il  territorio  del  comune  di Bonorva, in provincia di Sassari, nel mese di ottobre 2004. (Ordinanza n. 3396). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre   2004,   concernente  la  dichiarazione  dello  stato  di emergenza  nel  territorio  del  comune  di  Bonorva, in provincia di Sassari,  in  relazione  al  movimento  franoso verificatosi nel mese di ottobre 2004;
 Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre  2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in  relazione  all'attivita'  contrattuale  riguardante  gli  appalti pubblici   di   lavori,   di   servizi  e  di  forniture  di  rilievo comunitario»;
 Considerato che il territorio del comune di Bonorva in provincia di Sassari,  e'  stato  interessato  nel  mese  di ottobre  2004  da  un movimento franoso che ha generato una profonda voragine nella zona di via Limbara e nelle zone limitrofe;
 Considerato  che a seguito del summenzionato dissesto idrogeologico e'  stato  necessario provvedere allo sgombero di abitazioni private, la  chiusura  di  locali commerciali nonche' l'evacuazione di edifici scolastici;
 Considerato  inoltre  che  l'evento  calamitoso in rassegna causato dalla  instabilita' di un antico canale sotterraneo che attraversa il centro  abitato  del  comune  di  Bonorva  ha  determinato  una grave situazione di rischio di ulteriori movimenti franosi, con conseguente pericolo per la pubblica e privata incolumita';
 Considerato,   altresi',  che  l'evento  verificatosi  e'  di  tale gravita'  da  richiedere  l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti,  anche  in  prevenzione,  al fine di assicurare la rimozione delle  situazioni  di pericolo ed il soccorso in favore dei cittadini danneggiati;
 Visti  gli esiti del sopralluogo effettuato in data 2 novembre 2004 da   funzionari   del  Dipartimento  della  protezione  civile  della Presidenza  del Consiglio dei Ministri, del Servizio del genio civile di  Sassari,  della prefettura di Sassari, del comune di Bonorva, dei Vigili del fuoco di Sassari e del Servizio regionale della protezione civile;
 Visto, altresi', il piano integrato per l'assetto idrogeologico del centro  abitato  del  comune  di  Bonorva,  acquisito nel corso della riunione  tenutasi  presso  il  Dipartimento  della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2005;
 Acquisita l'intesa della regione autonoma della Sardegna;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Il  sindaco  di Bonorva e' nominato commissario delegato per il superamento  dello  stato  di  emergenza  in  relazione  al movimento franoso  che  ha  interessato il territorio del comune di Bonorva, in provincia di Sassari, nel mese di ottobre 2004.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Per  le  finalita'  di  cui all'art. 1, il commissario delegato provvede  ad  effettuare  tutte le indispensabili indagini volte alla individuazione  degli  interventi urgenti diretti al contenimento del dissesto  in  atto,  nonche'  alla realizzazione delle relative opere finalizzate  alla  rimozione delle situazioni di pericolo, alla messa in sicurezza dei luoghi.
 2.  Le  indagini di cui al precedente comma dovranno essere inoltre finalizzate  alla  individuazione delle cause generali del dissesto e delle   relative  dimensioni,  allo  scopo  di  poter  predisporre  e realizzare tutti gli interventi necessari.
 3.  Il  commissario  delegato  predispone  un  piano generale degli interventi da sottoporre alla preventiva valutazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 4. Per l'espletamento degli interventi di cui sopra, il commissario delegato puo' avvalersi del personale in servizio presso il comune di Bonorva.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Per  l'espletamento  delle  iniziative  di  cui  all'art.  1 il commissario  delegato  dispone dell'importo di 7,5 milioni di euro, a carico  dell'art.  1, comma 203 della legge 31 dicembre 2004, n. 311, nonche'    delle   ulteriori   risorse   finanziarie   che   verranno eventualmente  assegnate  allo  scopo dalle Amministrazioni statali e regionali.
 2.  Le risorse di cui al comma 1 sono direttamente trasferite sulla contabilita'   speciale   istituita  secondo  le  modalita'  previste dall'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,  n.  367,  e  intestata  al  sindaco  di  Bonorva - commissario delegato.
 3.  Il  sindaco  di  Bonorva, per la realizzazione degli interventi urgenti   previsti   dalla  presente  ordinanza,  e'  autorizzato  ad utilizzare    a   titolo   di   anticipazione   risorse   finanziarie eventualmente disponibili sul proprio bilancio.
 4.   Il   commissario  delegato  trasmette  al  Dipartimento  della protezione  civile  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri una relazione  conclusiva,  corredata  della  rendicontazione delle spese sostenute.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Per  il  compimento  delle  iniziative  previste dalla presente ordinanza,  il  commissario  delegato  e'  autorizzato,  ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento giuridico e della direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
 legge  regionale 22 aprile 1987, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni;
 legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  e  successive modificazioni, articoli 4,  comma  17, e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonche' le  disposizioni  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre  1999,  n.  554,  per  le parti strettamente collegate e, comunque,  nel  rispetto  dell'art.  7,  lettera  c)  della direttiva comunitaria  n.  93/37,  e le disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica  21 dicembre  1999,  n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
 legge   7 agosto   1990,   n.  241,  e  successive  modificazioni articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
 decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed  integrazioni,  articoli 6,  7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
 decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive modifiche  ed  integrazioni,  articoli 5,  7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque,  nel  rispetto  dell'art.  6 della direttiva comunitaria n. 93/36;
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16,  17,  comma  2,  18  e  20  e  successive  modifiche  ed integrazioni;
 decreto   legislativo   18 agosto  2000,  n.  267,  e  successive modificazioni, articoli 48, 49 e 191, comma 3;
 decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato  d'emergenza  il  commissario  delegato predispone entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita'  da  porre  in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni  dalla  scadenza di ciascun trimestre, il commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  lo  stato  di  avanzamento  dei  programmi, evidenziando  e  motivando  gli  eventuali scostamenti e indicando le misure  che  si  intendono  adottare  per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
 2.  In  relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al  comma  1,  entro  trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente   ordinanza   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana,  il  capo  del  Dipartimento  della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro  nell'ordinario,  con  il  compito  di esaminare e valutare i documenti  di  cui  al  comma  1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
 3.  La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2,  sono  stabilite dal capo del Dipartimento della protezione civile della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  utilizzando  anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso.
 4.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 28 gennaio 2005
 
 Il Presidente: Berlusconi
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