Gazzetta n. 31 del 8 febbraio 2005 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2005 |
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi in relazione al movimento franoso che ha interessato il territorio del comune di Bonorva, in provincia di Sassari, nel mese di ottobre 2004. (Ordinanza n. 3396). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 2004, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Bonorva, in provincia di Sassari, in relazione al movimento franoso verificatosi nel mese di ottobre 2004; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»; Considerato che il territorio del comune di Bonorva in provincia di Sassari, e' stato interessato nel mese di ottobre 2004 da un movimento franoso che ha generato una profonda voragine nella zona di via Limbara e nelle zone limitrofe; Considerato che a seguito del summenzionato dissesto idrogeologico e' stato necessario provvedere allo sgombero di abitazioni private, la chiusura di locali commerciali nonche' l'evacuazione di edifici scolastici; Considerato inoltre che l'evento calamitoso in rassegna causato dalla instabilita' di un antico canale sotterraneo che attraversa il centro abitato del comune di Bonorva ha determinato una grave situazione di rischio di ulteriori movimenti franosi, con conseguente pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Considerato, altresi', che l'evento verificatosi e' di tale gravita' da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti, anche in prevenzione, al fine di assicurare la rimozione delle situazioni di pericolo ed il soccorso in favore dei cittadini danneggiati; Visti gli esiti del sopralluogo effettuato in data 2 novembre 2004 da funzionari del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Servizio del genio civile di Sassari, della prefettura di Sassari, del comune di Bonorva, dei Vigili del fuoco di Sassari e del Servizio regionale della protezione civile; Visto, altresi', il piano integrato per l'assetto idrogeologico del centro abitato del comune di Bonorva, acquisito nel corso della riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2005; Acquisita l'intesa della regione autonoma della Sardegna; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il sindaco di Bonorva e' nominato commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza in relazione al movimento franoso che ha interessato il territorio del comune di Bonorva, in provincia di Sassari, nel mese di ottobre 2004. |
| Art. 2. 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, il commissario delegato provvede ad effettuare tutte le indispensabili indagini volte alla individuazione degli interventi urgenti diretti al contenimento del dissesto in atto, nonche' alla realizzazione delle relative opere finalizzate alla rimozione delle situazioni di pericolo, alla messa in sicurezza dei luoghi. 2. Le indagini di cui al precedente comma dovranno essere inoltre finalizzate alla individuazione delle cause generali del dissesto e delle relative dimensioni, allo scopo di poter predisporre e realizzare tutti gli interventi necessari. 3. Il commissario delegato predispone un piano generale degli interventi da sottoporre alla preventiva valutazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 4. Per l'espletamento degli interventi di cui sopra, il commissario delegato puo' avvalersi del personale in servizio presso il comune di Bonorva. |
| Art. 3. 1. Per l'espletamento delle iniziative di cui all'art. 1 il commissario delegato dispone dell'importo di 7,5 milioni di euro, a carico dell'art. 1, comma 203 della legge 31 dicembre 2004, n. 311, nonche' delle ulteriori risorse finanziarie che verranno eventualmente assegnate allo scopo dalle Amministrazioni statali e regionali. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono direttamente trasferite sulla contabilita' speciale istituita secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e intestata al sindaco di Bonorva - commissario delegato. 3. Il sindaco di Bonorva, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza, e' autorizzato ad utilizzare a titolo di anticipazione risorse finanziarie eventualmente disponibili sul proprio bilancio. 4. Il commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva, corredata della rendicontazione delle spese sostenute. |
| Art. 4. 1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative: legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni; legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 4, comma 17, e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme; legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17; decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16, 17, comma 2, 18 e 20 e successive modifiche ed integrazioni; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, articoli 48, 49 e 191, comma 3; decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2. |
| Art. 5. 1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi. 2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati. 3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile. |
| Art. 6. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 gennaio 2005
Il Presidente: Berlusconi |
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