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| Gazzetta n. 31 del 8 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 22 dicembre 2004 |  | Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale nonche'  del  trattamento di disoccupazione ai sensi dell'articolo 3, comma  137,  legge  n.  350/2003,  in  favore  dei  dipendenti  o  ex dipendenti:  Montefibre  S.p.a.,  unita'  di Ottana; Aziende operanti nell'indotto NGP-Montefibre di Acerra; Ansaldo Energia S.p.A., unita' di  Legnano;  Celestica Italia, unita' di Roma e Sea Park di Salerno. (Decreto n. 35355). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  1  del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2;
 Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in particolare i commi 137 e 139;
 Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;
 Considerato  che,  con  gli  appositi accordi intervenuti presso il Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario  di  Stato  on.le Viespoli e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state individuate le fattispecie, per le quali  sussistono  le  condizioni  previste  dal  sopracitato art. 3, comma 137,  della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in quanto, mediante la   concessione   del   trattamento  straordinario  di  integrazione salariale,  anche  senza soluzione di continuita' rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi della gia' richiamata legge n.   223/1991,   delle   proroghe  del  medesimo  trattamento  e  del trattamento   di   mobilita'   e/o   del   trattamento   speciale  di disoccupazione,   potra'   essere   agevolata   la   gestione   delle problematiche   occupazionali  relative  alle  suddette  fattispecie, mediante   il   graduale   e  progressivo  reimpiego  dei  lavoratori interessati;
 Viste  le  istanze  di concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale,  presentate  dalle  aziende  individuate dai predetti  accordi,  nonche' gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al  trattamento  speciale di disoccupazione, facenti parte integrante dei citati accordi;
 Ritenuto,  per  quanto precede, di poter autorizzare la concessione del   trattamento   straordinario  di  integrazione  salariale  e  la concessione  del  trattamento  speciale  di  disoccupazione, entro il 31 dicembre   2004,   in   favore   dei  lavoratori  coinvolti  nelle fattispecie  di  cui  al  capoverso  precedente,  con  l'obiettivo di conseguire  la  finalita'  prevista  dallo  stesso art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 14 luglio 2004 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 165 dipendenti della societa' Montefibre  S.p.a.  unita'  in  Ottana  (Nuoro),  la  concessione del trattamento   straordinario   di   integrazione  salariale,  definito nell'accordo  intervenuto  presso  la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 2004.
 Gli    interventi    sono    disposti   nel   limite   massimo   di Euro  1.364.748,00.
 |  |  |  | Art. 2. Ai  sensi  dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  e'  autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale  definito  nell'accordo intervenuto presso la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  in data 30 giugno 2004, in favore  dei lavoratori dipendenti dalle societa' di seguito elencate, operanti nell'indotto NGP-Montefibre di Acerra (Napoli):
 a) societa'  Perone & C S.r.l., unita' in Acerra (Napoli), per il periodo  dal  12 luglio  2004  al  31 dicembre  2004, in favore di un numero massimo di 12 lavoratori;
 b) societa'  S.M.I.  S.r.l.,  unita'  in  Acerra (Napoli), per il periodo  dal  1° giugno  2004  al  31 dicembre  2004, in favore di un numero massimo di 6 lavoratori. Pagamento diretto: si;
 c)  societa'  I.T.A  S.r.l.,  unita'  in  Acerra (Napoli), per il periodo  dal  1°  giugno  2004  al  31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 4 lavoratori. Pagamento diretto: si;
 Gli interventi di cui ai punti a), b) e c) sono disposti nel limite massimo di Euro 202.234,00.
 |  |  |  | Art. 3. Ai  sensi  dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  e' autorizzata, per il periodo dal 7 aprile 2004 al 31 dicembre 2004,  la  concessione  del trattamento straordinario di integrazione salariale,  definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2004, in favore di un  numero  massimo  di  23 dipendenti della societa' Ansaldo Energia S.p.A., unita' in Legnano (Milano).
 Gli interventi sono previsti nel limite massimo di Euro 298.945,00.
 |  |  |  | Art. 4. Ai  sensi  dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 2004 al 31 dicembre 2004,  la  concessione  del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 2004, in favore di un numero massimo  di 201 dipendenti della societa' Celestica Italia, unita' di Roma.
 Gli    interventi    sono    previsti   nel   limite   massimo   di Euro 1.484.385,00.
 |  |  |  | Art. 5. Ai  sensi  dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  e'  autorizzata, per il periodo dal 3 marzo 2004 al 31 dicembre 2004,  la  concessione  del  trattamento  speciale di disoccupazione, definito  nell'accordo  intervenuto  presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali in data 25 giugno 2004, rettificato in data 3 novembre  2004,  in favore di un numero massimo di 27 ex dipendenti della  societa'  Sea  Park, unita' in Salerno, licenziati a decorrere dal 3 marzo 2004.
 Gli interventi sono previsti nel limite massimo di Euro 355.102,00.
 |  |  |  | Art. 6. La   concessione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale  e del trattamento speciale di disoccupazione, disposta con gli  articoli dal  n.  1  al  n.  5,  e' autorizzata nei limiti delle disponibilita'  finanziarie  previste  dall'art.  3, comma 137, della legge   24 dicembre  2003,  n.  350  e  dall'art.  1,  comma  2,  del decreto-legge  5 ottobre  2004,  n.  249,  ed  il  conseguente  onere complessivo,  pari  a  Euro 3.705.414,00, e' posto a carico del Fondo per  l'occupazione  di  cui  all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 |  |  |  | Art. 7. Ai  fini  del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati   dall'art.  6,  l'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale   e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa  afferenti all'avvenuta   erogazione   delle  prestazioni  di  cui  al  presente provvedimento  e  a  darne  riscontro  al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 22 dicembre 2004
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
 
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco
 
 Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 18
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