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| Gazzetta n. 31 del 8 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 19 gennaio 2005 |  | Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita del medicinale Tachosil (fibrinogeno  umano  e  trombina  umana),  autorizzata  con procedura centralizzata europea. (Determinazione C20 2004). |  | 
 |  |  |  | Regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  del medicinale Tachosil  (fibrinogeno  umano  e  trombina  umana),  autorizzata  con procedura   centralizzata   europea  dalla  Commissione  europea  con decisione dell'8 giugno 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/04/277/001 spugna 9,5 cm x 4,8 cm;
 EU/1/04/277/002 2 spugne 4,8 cm x 4,8 cm;
 EU/1/04/277/003 spugna 3 cm x 2,5 cm;
 EU/1/04/277/004 5 spugna 3 cm x 2,5 cm;
 titolare A.I.C.: Nycomed Austria GmbH.
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 
 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute di concerto con il Ministro  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004, al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
 Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
 Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il doping»;
 Visto  il  decreto  legislativo  8 aprile  2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
 Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
 Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la classificazione, ai fini della rimborsabilita';
 Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 26/27 ottobre 2004;
 Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della distribuzione,  alla  specialita'  medicinale  TACHOSIL  debba  venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
 Determina:
 Art. 1.
 Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.
 Alla  specialita' medicinale TACHOSIL (fibrinogeno umano e trombina umana) nella confezione indicata vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:
 confezione:  spugna 9,5 cm x 4,8 cm - n. 036557015/E (in base 10) 12VN6R (in base32);
 confezione:  2  spugne  4,8 cm x 4,8 cm - n. 036557027/E (in base 10) 12VN73 (in base 32);
 confezione:  spugna  3  cm x 2,5 cm - n. 036557039/E (in base 10) 12VN7H (in base 32);
 confezione:  5 spugne 3 cm x 2,5 cm - n. 036557041/E (in base 10) 12VN7K (in base 32).
 |  |  |  | Art. 2. Classificazione ai fini della rimborsabilita'
 La  specialita'  medicinale  TACHOSIL (fibrinogeno umano e trombina umana) e' classificata come segue:
 confezione:  spugna 9,5 cm x 4,8 cm - n. 036557015/E (in base 10) 12VN6R (in base 32);
 classe di rimborsabilita': «C»;
 confezione:  2  spugne  4,8 cm x 4,8 cm - n. 036557027/E (in base 10) 12VN73 (in base 32);
 classe di rimborsabilita: «C»;
 confezione:  spugna  3  cm x 2,5 cm - n. 036557039/E (in base 10) 12VN7H (in base 32);
 classe di rimborsabilita': «C»;
 confezione:  5 spugne 3 cm x 2,5 cm - n. 036557041/E (in base 10) 12VN7K (in base 32);
 classe di rimborsabilita': «C».
 |  |  |  | Art. 3. Classificazione ai fini della fornitura
 OSP  1:  medicinale  soggetto  a  prescrizione  medica  limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
 |  |  |  | Art. 4. Farmacovigilanza
 Il   presente   medicinale  e'  inserito  nell'elenco  dei  farmaci sottoposti  a  monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di   cui   al   decreto  del  21 novembre  2003  (Gazzetta  Ufficiale 1° dicembre  2003)  e successivi aggiornamenti; al termine della fase di  monitoraggio  intensivo  vi sara' la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.
 |  |  |  | Art. 5. Disposizioni finali
 La  presente  determinazione  ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e   sara'   notificata  alla  societa'  titolare  dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
 
 Roma, 19 gennaio 2005
 
 Il direttore generale: Martini
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