| 
| Gazzetta n. 31 del 8 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 23 dicembre 2004 |  | Scioglimento  della  societa' cooperativa «Sinergia Cooperativa per i Servizi Sociali S.r.l.», in Nova Siri. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Matera
 
 Visto   l'art.   223-septiesdecies  delle  norme  di  attuazione  e transitorie  del  codice  civile,  introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio  2003,  n.  6,  che recita «Fermo restando quanto previsto degli  articoli 2545-septiesdecies  e  2545-octiesdecies  del codice, entro  il  31 dicembre  2004  gli  enti  cooperativi  che  non  hanno depositato  i  bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti  l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza  nomina  del  liquidatore  con  provvedimento dell'autorita' di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese»;
 Visto  l'art.  1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, che attribuisce  al  Ministero  delle  attivita'  produttive la vigilanza sulle  societa'  cooperative  e  loro  consorzi,  gruppi cooperativi, societa'  di  mutuo  soccorso ed enti mutualistici, consorzi agrari e piccole societa' cooperative;
 Vista  la convenzione del 30 novembre 2001 (nota n. 216399/F934/a), stipulata tra il Ministero delle attivita' produttive ed il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  in  base  alla  quale  le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in  via  transitoria  alle Direzioni provinciali del lavoro per conto del Ministero delle attivita' produttive;
 Visti  gli  atti  esistenti presso questa Direzione provinciale del lavoro,  la  visura  camerale  e  le  risultanze  degli  accertamenti ispettivi  eseguiti nei confronti della societa' cooperativa appresso indicata,  da cui risulta che non ha depositato i bilanci d'esercizio relativi  agli ultimi cinque anni e non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;
 Preso  atto  che  la  stessa si trova nelle condizioni previste nel citato art. 223-septiesdecies;
 Decreta:
 Dalla   data   del   presente   decreto  la  cooperativa  «Sinergia Cooperativa  per i Servizi Sociali S.r.l.» con sede in Nova Siri, via Gramsci n. 8, costituita per rogito notaio dott. Latrecchina Domenico in  data 30 aprile 1980, e' sciolta per atto d'autorita' senza nomina di  liquidatore  ai  sensi dell'art. 223-septiesdecies delle norme di attuazione  e  transitorie  del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
 Entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla  data  di pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale,  i creditori  o  gli  altri  interessati  potranno  presentare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro di Matera, via Annibale  di  Francia  n.  32  -  75100 Matera, intesa ad ottenere la nomina  del  commissario  liquidatore;  in  mancanza,  a  seguito  di comunicazione   dell'autorita'  di  vigilanza,  il  conservatore  del registro  delle  imprese territorialmente competente provvedera' alla cancellazione   della  predetta  societa'  cooperativa  dal  registro medesimo.
 
 Matera, 23 dicembre 2004
 
 Il direttore provinciale: Gurrado
 |  |  |  |  |