| L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 18 gennaio 2005;
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di   seguito:   l'Autorita)   30 maggio   2001,   n.  120/2001  come successivamente  integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 120/01);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  17 luglio  2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
 le  deliberazioni  dell'Autorita'  1° luglio  2003,  n.  75/03  e 12 dicembre 2003, n. 144/03 di approvazione dei codici di rete per il servizio  dell'attivita'  di trasporto rispettivamente delle societa' Snam Rete Gas Spa ed Edison T&S S.p.a.;
 la deliberazione dell'Autorita' 24 giugno 2004 n. 100/04;
 il  documento  per  la  consultazione  del 24 giugno 2004 recante «Applicazione dei corrispettivi unitari di capacita' per il trasporto sulle  reti  regionali,  nel  caso di prelievi concentrati in periodi fuori  punta»  (di  seguito: documento per la consultazione 24 giugno 2004).
 Considerato che:
 l'attuale disciplina tariffaria del servizio di trasporto del gas prevede un corrispettivo commisurato alla capacita' conferita su base annuale,  corrispondente  al  valore  massimo  di  utilizzo  previsto dall'utente;
 tale  disciplina  non  considera le specifiche esigenze di quegli impianti  industriali  che concentrano i prelievi prevalentemente nel periodo  di  minore  domanda  del mercato (c.d. periodo fuori punta), agevolando quindi l'impresa di trasporto nell'erogazione del servizio nel periodo dell'anno in cui sono concentrati i prelievi di gas (c.d. periodo di punta);
 alla  luce  di quanto sopra, l'Autorita', con il documento per la consultazione   24 giugno   2004,  ha  prospettato  misure  volte  ad introdurre  nell'attuale  disciplina tariffaria, nel caso di prelievi concentrati  in  periodi fuori punta, una riduzione del corrispettivo regionale  di  capacita'  (CRr),  prevedendo  a  tal  fine  che  tale corrispettivo sia riconosciuto dall'impresa di trasporto:
 a) sulla  base  di  valutazioni  condotte,  alla fine dell'anno termico,  con  riferimento  alle capacita' complessivamente conferite sulla porzione di rete che collega il punto di riconsegna interessato alla rete nazionale di gasdotti;
 b) prevedendo  metodologie  di  calcolo  differenti in funzione della  dimensione  del  punto  di riconsegna interessato (inferiore a 400.000 Smc/g; superiore o eguale 400.000 Smc/g);
 dalle  osservazioni  in sede di consultazione, e' stata segnalata l'esigenza di:
 a) prevedere  una  disciplina  semplificata delle condizioni di riconoscimento  dell riduzione del corrispettivo CRr e delle relative modalita'  di  calcolo,  tale  che  il  valore  della  riduzione  sia individuato:
 i) in  modo  univoco e certo sin dall'inizio dell'anno termico, al momento della presentazione della richiesta di accesso;
 ii)  sulla  base  del  dato  di  prelievo  operato  al punto di riconsegna per l'alimentazione del singolo impianto;
 iii)  mediante un unico criterio, indipendente dalle dimensioni del punto di riconsegna interessato;
 b) definire  il  periodo  fuori  punta  come il periodo dell'anno compreso tra il 1° maggio ed il 31 ottobre;
 c) porre  in  capo agli utenti che beneficiano della riduzione di cui sopra, l'obbligo di effettuare, nei periodi di punta, prelievi in misura  ridotta  rispetto alla capacita' conferita (pari al 10%), con la  conseguente attribuzione a tali utenti della responsabilita', nei confronti  degli  altri utenti del sistema, per eventuali disfunzioni nell'erogazione  del  servizio  di  trasporto  che  siano conseguenza diretta dell'inadempimento di tale obbligo.
 Ritenuto che:
 sia  opportuno  definire  il  periodo fuori punta come il periodo dell'anno compreso tra il 1° maggio ed il 31 ottobre;
 sia  opportuno  assicurare  agli  utenti interessati certezza, al momento dell'accesso al servizio di trasporto, circa le condizioni di riconoscimento della riduzione del corrispettivo CRr e delle relative modalita'  di  calcolo;  e che sia opportuno a tal fine prevedere una riduzione  in  misura  percentuale  fissa  del  corrispettivo CRr, in relazione  ai  punti di riconsegna per i quali l'utente si impegni ad effettuare  prelievi  concentrati  in  periodi  fuori punta, all'atto della richiesta di accesso;
 sia   necessario,   al   fine   di   chiarire   il  quadro  delle responsabilita' nel caso di eventuali disfunzioni nell'erogazione del servizio  che  siano conseguenza dei prelievi effettuati dagli utenti di  cui  al  precedente  alinea  in  periodi di punta, imporre a tali utenti di limitare i propri prelievi, in detti periodi, in misura non superiore  al  10%  della capacita' conferita, prevedendo, in caso di inadempimento una maggiorazione del corrispettivo CRr;
 Delibera di   approvare   le   seguenti   modifiche   ed   integrazioni  della deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas (di seguito:   l'Autorita)   30 maggio   2001,  n.  120/01  (di  seguito: deliberazione n. 120/01):
 a) all'art.  1,  comma  1.1, dopo la lettera l), sono inserite le seguenti definizioni:
 «m)   periodo   di   punta  e'  il  periodo  di  6  (sei)  mesi intercorrente tra il 1° novembre e il 30 aprile di ciascun anno;
 n) periodo   fuori   punta  e'  il  periodo  di  6  (sei)  mesi intercorrente tra il 1° maggio e il 31 ottobre di ciascun anno;»;
 b) all'art. 7, dopo il comma 7.5.3 e' inserito il comma seguente:
 «7.5.4  Per  i  punti  di  riconsegna  nei quali l'utente si e' impegnato  ad effettuare prelievi concentrati in periodi fuori punta, l'impresa  di trasporto riconosce una riduzione del corrispettivo CRr pari al 30%.»;
 Di   approvare   le   seguenti   modifiche  ed  integrazioni  della deliberazione  dell'Autorita'  17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02):
 a) all'art. 8, dopo il comma 8.2, e' inserito il seguente comma:
 «8.3  La  richiesta  di  conferimento  deve indicare i punti di riconsegna  per  i  quali  l'utente si impegna ad effettuare prelievi concentrati in periodi fuori punta ai sensi del comma 15.3.1.»;
 b) all'art.  15,  dopo  il  comma  15.3, sono inseriti i seguenti commi:
 «15.3.1  Per  i  punti  di  riconsegna individuati ai sensi del comma  8.3,  l'utente,  nei  periodi di punta, esegue la prenotazione delle  capacita' di trasporto entro il limite del 10% della capacita' conferita.
 15.3.2  Qualora l'utente nei punti di riconsegna individuati ai sensi  del comma 8.3 effettui prelievi di gas per valori superiori al limite  di  cui  al  comma 15.3.1, l'impresa di trasporto applica, in luogo della riduzione prevista dal comma 7.5.4 della deliberazione n. 120/01, un corrispettivo CRr, pari a 1,3 CRr.
 15.3.3 I ricavi derivanti dall'applicazione della maggiorazione del  30%  di  cui  al comma 15.3.2 sono disciplinati secondo il comma 11.6 della deliberazione n. 120/01.»;
 c) all'art.  20,  dopo  il  comma  20.4,  e' inserito il seguente comma.
 «20.5  Per l'anno termico 2004-2005, l'individuazione dei punti di  riconsegna  di cui al comma 8.3 avviene mediante apposita istanza che  deve  pervenire  all'impresa  di  trasporto  entro il 28 gennaio 2005.»;
 Di  prevedere  che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e nel sito internet dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it),  affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
 Di     pubblicare     nel     sito     internet    dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il testo delle deliberazioni dell'Autorita' n.  120/01  e  n.  137/02,  come  risultante  dalle  modificazioni ed integrazioni  apportate  con  il  presente  provvedimento  e  con  la deliberazione 18 gennaio 2005, n. 5/05.
 
 Milano, 18 gennaio 2005
 
 Il presidente: Ortis
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