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| Gazzetta n. 31 del 8 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 18 gennaio 2005 |  | Integrazione   e  modifica  della  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01, per i casi di avviamento. (Deliberazione n. 05/05). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 18 gennaio 2005
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito:  l'Autorita)  30 maggio  2001,  n.  120/01 e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: deliberazione n. 120/01);
 la deliberazione dell'Autorita' 31 luglio 2003, n. 91/03;
 il   documento   per   la  consultazione  10 marzo  2004  recante «Disciplina  del  servizio  di trasporto del gas naturale nei casi di avviamento"»  (di  seguito:  documento  per la consultazione 10 marzo 2004);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  5 agosto  2004,  n. 144/04 (di seguito: deliberazione n. 144/04).
 Considerato che:
 con  il documento per la consultazione 10 marzo 2004, l'Autorita' ha  delineato  interventi  volti  ad  incentivare la realizzazione di nuovi  impianti  termoelettrici  direttamente  connessi  alla rete di trasporto,   nonche'   il   rifacimento  di  impianti  termoelettrici esistenti  tramite  la  realizzazione di nuovi cicli combinati; e che dalla  consultazione  e'  emerso  un sostanziale accordo da parte dei soggetti partecipanti con le finalita' perseguite;
 con  la  deliberazione  n.  144/04, l'Autorita' ha introdotto una riduzione  dei  corrispettivi  unitari  di capacita' per il trasporto sulla rete regionale, prevedendo in particolare che tale riduzione si applichi  per  un  periodo  di nove mesi (c.d. periodo di avviamento) successivo alla data di disponibilita' della capacita' di trasporto a seguito  di  realizzazione  di  un  nuovo  punto  di  riconsegna o di potenziamento  superiore  al  10%  della  capacita'  di  un  punto di riconsegna esistente;
 dalle   segnalazioni  pervenute  in  seguito  all'adozione  della predetta  delibera,  e'  emerso  che, in alcune specifiche situazioni invero  marginali, il rifacimento di impianti termoelettrici mediante la   realizzazione  di  nuovi  cicli  combinati  a  gas  puo'  essere realizzato  anche senza ricorrere ad un potenziamento della capacita' del relativo punto di riconsegna.
 Ritenuto che:
 sia  necessario,  al  fine  di  conseguire le finalita' di tutela prospettate   nel  documento  per  la  consultazione  10 marzo  2004, completare  la  disciplina  introdotta dalla deliberazione n. 144/04, riconoscendo  la  riduzione  tariffaria ivi prevista anche ai casi in cui   il   rifacimento   di   impianti   termoelettrici  mediante  la realizzazione  di  nuovi  cicli  combinati  a  gas  non  richieda  un potenziamento  superiore al 10% della capacita' del relativo punto di riconsegna;
 sia  opportuno  prevedere,  nei casi di cui al precedente alinea, che  il  periodo  di avviamento decorra dalla data di collaudo di uno dei nuovi cicli combinati;
 Delibera di   approvare   le   seguenti   modifiche   ed   integrazioni  della deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 200l, n. 120/01:
 a) all'art.  1,  comma  1.1,  dopo  la lettera t), e' inserita la seguente definizione:
 «u)  rifacimento  di  un  impianto per la produzione di energia elettrica  e'  l'intervento  su  un  impianto esistente finalizzato a migliorare  le  prestazioni  energetiche  ed ambientali attraverso la sostituzione,   il  ripotenziamento  o  la  totale  ricostruzione  di componenti  che  nel  loro insieme rappresentano la maggior parte dei costi  di  investimento sostenuti per la realizzazione di un impianto nuovo di potenza equivalente»;"
 b) all'art.  7,  dopo  il  comma  7.5.2,  e' inserito il seguente comma:
 «7.5.3 La riduzione del corrispettivo CRr di cui al comma 7.5.1 si  applica anche nel caso di interventi di rifacimento dell'impianto esistente  tramite  la  realizzazione  di  uno  o  piu'  nuovi  cicli combinati  a  gas,  i  quali  non  comportino  un potenziamento della capacita'  del punto di riconsegna superiore al 10%. In tale caso, il periodo di avviamento decorre dalla data di collaudo di uno dei nuovi cicli combinati. La riduzione del corrispettivo puo' essere applicata una sola volta per ciascun punto di riconsegna.»;
 di  prevedere  che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e nel sito internet dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it),  affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
 
 Milano, 18 gennaio 2005
 
 Il presidente: Ortis
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