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| Gazzetta n. 30 del 7 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 1 febbraio 2005 |  | Determinazione  della  maggiorazione  forfettaria da riconoscere alle banche  per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane, per l'anno 2005. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo   dell'economia   e   l'incremento  dell'occupazione  e,  in particolare,   le  disposizioni  del  cap.  VI  relativo  al  credito all'artigianato, e successive modificazioni;
 Visto  l'art.  1  della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro,  si  dispone  che i limiti e le modalita' per la concessione del  contributo  sul  pagamento  degli interessi sono determinati con decreto    del    Ministero   del   tesoro,   sentito   il   Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
 Visto   l'art.  19,  comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 Visto la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
 Sentita la Banca d'Italia;
 Decreta:
 La  maggiorazione  forfettaria  da  riconoscere alle banche per gli oneri  connessi  alle  operazioni di credito agevolato previste dalle leggi  citate  in  premessa  e'  fissata per l'anno 2005 nella misura dell'1  per cento, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella  misura dell'1,05 per cento, per le operazioni oltre i diciotto mesi.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 1° febbraio 2005
 Il Ministro: Siniscalco
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