| Estratto determinazione n. 40 del 19 gennaio 2005 
 Medicinale: LIPOVISC.
 Titolare  A.I.C.:  Bausch & Lomb Oftal S.p.A., c.so Italia, 141 - Catania.
 Confezione:  2  mg/g 1 tubo in polifoil di gel oftalmico da 5 g - A.I.C. n. 036498018/M (in base 10), 12TUM2 (in base 32).
 Confezione:  2  mg/g 3 tubi in polifoil di gel oftalmico da 5 g - A.I.C. n. 036498020/M (in base 10), 12TUM4 (in base 32).
 Confezione:  2 mg/g 1 tubo in polifoil di gel oftalmico da 10 g - A.I.C. n. 036498032/M (in base 10), 12TUMJ (in base 32).
 Confezione:  2 mg/g 3 tubi in polifoil di gel oftalmico da 10 g - A.I.C. n. 036498044/M (in base 10), 12TUMW (in base 32).
 Forma farmaceutica: gel oftalmico.
 Composizione.
 Principio attivo: ogni grammo di gel contiene 2 mg di carbomer.
 Eccipienti:  cetrimide,  sorbitolo,  trigliceridi a catena media, sodio idrossido (per la correzione del pH), acqua depurata.
 Produzione  e  rilascio  dei  lotti:  Dr. Gerhard Mann Chem Pharm Fabrick GmbH Brunsbuetteler Damm 173 - Berlino Germania.
 Indicazioni  terapeutiche: trattamento sintomatico della sindrome da occhio secco.
 Confezione:  2  mg/g 1 tubo in polifoil di gel oftalmico da 5 g - A.I.C. n. 036498018/M (in base 10), 12TUM2 (in base 32).
 Classe di rimborsabilita': «C».
 Confezione:  2  mg/g 3 tubi in polifoil di gel oftalmico da 5 g - A.I.C. n. 036498020/M (in base 10), 12TUM4 (in base 32).
 Classe di rimborsabilita' «C».
 Confezione: 2 mg/g 1 tubo in polifoil di gel oftalmico da 10 mg - A.I.C. n. 036498032/M (in base 10), 12TUMJ (in base 32).
 Classe di rimborsabilita': «C».
 Confezione:  2 mg/g 3 tubi in polifoil di gel oftalmico da 10 g - A.I.C. n. 036498044/M (in base 10), 12TUMW (in base 32).
 Classe di rimborsabilita': «C».
 SOP  medicinale  non  soggetto  a  prescrizione  medica ma non da banco.
 Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in commercio  con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al testo allegato alla presente determinazione.
 E'  approvato  il  riassunto  delle  caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.
 Il  presente  decreto  e'  rinnovabile  alle  condizioni previste dall'art.  10  della  Direttiva  65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39  CEE.  E'  subordinata  altresi'  al  rispetto  dei  metodi  di fabbricazione   e  delle  tecniche  di  controllo  della  specialita' previsti  nel  dossier  di  Autorizzazione  depositato  presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei  progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.
 Decorrenza   di   efficacia   della  determinazione:  dal  giorno successivo  alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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