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| Gazzetta n. 30 del 7 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 21 gennaio 2005 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Nardo Dario Alejandro, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di psicologo. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 - relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto  l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, cosi'  come  modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilita'  del  decreto  legislativo stesso anche ai cittadini degli  Stati  membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di  talune profesioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  del sig. Nardo Dario Alejandro nato il 22 gennaio 1967  a  Buenos  Aires  (Argentina),  cittadino  italiano, diretta ad ottenere  ai  sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo accademico  - professionale di «psicologo» conseguito in Argentina in data 30 ottobre 1998, come attestato dal certificato di iscrizione al Registro  della  matricola tenuto dal «Ministerio de Salud» argentino ai   fini   dell'accesso   all'albo  ed  esercizio  in  Italia  della professione di psicologo» e dell'attivita' di «psicoterapeuta»;
 Preso  atto  che  il  richiedente  e' in possesso di «Licenciado en Psicologia»  conseguito  presso  la  «Universidad de Buenos Aires» in data 24 settembre 1993 e rilasciato in data 16 maggio 1994;
 Considerato che il sig. Nardo ha svolto attivita' professionale nel campo   della   psicoterapia   presso   istituzioni  argentine,  come documentato in atti;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute dell'8 luglio 2004;
 Visto  il  parere  del  rappresentante  del  Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Ritenuto  che  il  sig.  Nardo  abbia  una  formazione accademica e professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della professione  di  «psicologo»,  come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
 Preso  atto - per quanto concerne specificamente l'istanza volta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale argentino ai fini dell'esercizio  in Italia dell'attivita' di «psicoterapeuta» - che la Conferenza  di servizi nella seduta sopra indicata ha ritenuto che la formazione accademico-professionale posseduta dal richiedente non sia assimilabile  a  quella  dello  psicoterapeuta  italiano,  perche' le lacune  cosi' emerse non sono colmabili tramite l'applicazione di una misura compensativa e perche' la documentazione prodotta non comprova l'esperienza professionale quale psicoterapeuta limitandosi la stessa a  specificare  il periodo di pratica professionale (1998-2001) senza certificazione del contenuto e del numero degli interventi e del loro significato in termini professionali;
 Decreta:
 Al  sig.  Nardo  Dario  Alejandro, nato il 22 gennaio 1967 a Buenos Aires  (Argentina),  cittadino  italiano,  e'  riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo   degli   «psicologi»   -  sezione  A  e  l'esercizio  della professione in Italia.
 L'istanza   volta   ad   ottenere   il  riconoscimento  del  titolo professionale    argentino   ai   fini   dell'esercizio   in   Italia dell'attivita'  di  «psicoterapeuta»,  per  i  motivi su indicati, e' respinta.
 Roma, 21 gennaio 2005
 Il direttore generale: Mele
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