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| Gazzetta n. 30 del 7 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 13 dicembre 2004 |  | Designazione dell'Istituto Giordano S.p.a. quale organismo notificato per  la  certificazione  dei recipienti a pressione trasportabili, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23. |  | 
 |  |  |  | IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti terrestri
 
 Visto  il  decreto  legislativo  2 febbraio  2002,  n.  23,  ed  in particolare  l'art.  8  che  prevede  la  designazione  di  organismi notificati per lo svolgimento delle attivita' di certificazione per i recipienti a pressione trasportabili;
 Visto  il  decreto  dirigenziale  del  2 aprile 2003 concernente le procedure   per   la   designazione  degli  organismi  notificati  ed autorizzati  non  dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;
 Vista la domanda presentata dell'Istituto Giordano S.p.a., con sede in via Rossini, 2 - Bellaria (Rimini) del 21 luglio 2004;
 Tenuto  conto  delle considerazioni espresse dalla Commissione TPED con prot. n. 3728 MOT2/U del 2 dicembre 2004;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.   L'Istituto   Giordano  S.p.a.  e'  designato  quale  organismo notificato  ai  sensi  dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002,  n.  23.  L'organismo rilascia la certificazione di conformita' delle  attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti essenziali di  sicurezza in applicazione delle procedure di valutazione previste dall'allegato  IV,  parte  I,  parte  II  e  parte  III  del  decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  L'attivita'  di  certificazione  di  cui all'art. 1 deve essere svolta  secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nel decreto legislativo  2 febbraio  2002,  n.  23  e  nel  decreto  dirigenziale 2 aprile  2003.  Tale  attivita'  deve  peraltro  essere  svolta  nei rispetto   dei  requisiti  e  con  il  mantenimento  della  struttura dell'organismo,  nonche' dell'organizzazione e gestione del personale e  delle  risorse  strumentali, come individuati nella documentazione presentata,  conformemente a quanto disposto dalla Commissione per la valutazione  dei requisiti di idoneita' necessari per la designazione degli   organismi   notificati   ed   autorizzati   che  ha  condotto l'istruttoria.  E' fatta salva la possibilita' di modificare elementi o  procedure  previa  approvazione  da  parte  del Dipartimento per i trasporti terrestri.
 2.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle certificazioni  rilasciate  e'  inviata  al  competente  ufficio  del Dipartimento per i trasporti terrestri.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  La presente designazione ha validita' di tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 2.  Durante il periodo di validita' della designazione il Ministero delle  infrastrutture  e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri  puo'  effettuare  verifiche atte a stabilire la permanenza dei requisiti dell'organismo.
 3.  Gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i  rapporti  di  prova,  devono  essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.
 |  |  |  | Art. 4. 1. Ove, nel corso dell'attivita' di certificazione sia accertato, a seguito  di  verifica  o  per  altra  via,  che l'organismo non abbia mantenuto  i  requisiti  essenziali  di  cui  all'art. 2, comma 1 del presente  decreto la designazione e' oggetto di immediata sospensione o  revoca  in  applicazione  dell'art.  11  del  decreto dirigenziale 2 aprile 2003.
 2. Per quanto non espressamente specificato valgono le disposizioni del  decreto  2 febbraio  2002,  n.  23,  e  del decreto dirigenziale 2 aprile 2003.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 13 dicembre 2004
 Il capo del dipartimento: Fumero
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