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| Gazzetta n. 30 del 7 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 17 novembre 2004 |  | Prodotti  fitosanitari:  Recepimento  della  direttiva  n. 2004/95/CE della  Commissione  ed  aggiornamento  del decreto del Ministro della salute  27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visti  gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n.  283,  successivamente  modificata  con legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Visto  l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede  l'adozione  con  decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
 Visto  l'art.  34  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
 Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari:  limiti  massimi  di  residui della sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione» (in corso di registrazione alla Corte dei Conti);
 Visti  i  decreti  del  Ministro  della  sanita'  23 dicembre  1992 (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992), 30 luglio  1993  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  182 del 5 agosto  1993)  e il decreto del Ministro della salute del 23 luglio 2003  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003)  concernenti,  tra  l'altro, disposizioni circa il programma di controlli  intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui  di  sostanze  attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione;
 Vista  la  direttiva  2004/95/CE della Commissione del 24 settembre 2004,  recante  modifica della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantita' massime di residui delle sostanze attive bifentrin e famoxadone;
 Considerato  che  il  rispetto  della pratica agricola dei prodotti fitosanitari  autorizzati  in  Italia,  contenenti le sostanze attive bifentrin  e  famoxadone,  e'  in  grado  di  garantire un livello di residuo  nei  prodotti  vegetali  inferiore  ai limiti indicati nella citata direttiva;
 Ritenuto  pertanto  necessario  aggiornare  il decreto ministeriale 27 agosto  2004  con  le  nuove  quantita'  massime  di residui delle sostanze attive bifentrin e famoxadone;
 Decreta:
 Art. 1.
 I  limiti  massimi  di  residui  delle  sostanze attive bifentrin e famoxadone  indicati  nell'allegato  2 del decreto del Ministro della salute   27 agosto  2004  sono  sostituiti  da  quelli  che  figurano nell'allegato 1 del presente decreto a decorrere dal 26 marzo 2005.
 Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,   entrera'   in  vigore  dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione.
 Roma, 17 novembre 2004
 Il Ministro: Sirchia
 
 Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2004 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 392
 |  |  |  | Allegato 1 
 LIMITI   MASSIMI  DI  RESIDUI  DELLE  SOSTANZE  ATTIVE  DEI  PRODOTTI FITOSANITARI   TOLLERATI  NEI  PRODOTTI  DESTINATI  ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE  (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE¨ LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI  NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI
 NON SOTTOLINEATI).
 
 ----> vedere allegato a pag. 11 della G.U. <----
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