Gazzetta n. 30 del 7 febbraio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 17 novembre 2004 |
Prodotti fitosanitari: Recepimento della direttiva n. 2004/95/CE della Commissione ed aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari; Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza; Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui della sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione» (in corso di registrazione alla Corte dei Conti); Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992), 30 luglio 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993) e il decreto del Ministro della salute del 23 luglio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003) concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione; Vista la direttiva 2004/95/CE della Commissione del 24 settembre 2004, recante modifica della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantita' massime di residui delle sostanze attive bifentrin e famoxadone; Considerato che il rispetto della pratica agricola dei prodotti fitosanitari autorizzati in Italia, contenenti le sostanze attive bifentrin e famoxadone, e' in grado di garantire un livello di residuo nei prodotti vegetali inferiore ai limiti indicati nella citata direttiva; Ritenuto pertanto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 con le nuove quantita' massime di residui delle sostanze attive bifentrin e famoxadone; Decreta: Art. 1. I limiti massimi di residui delle sostanze attive bifentrin e famoxadone indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 sono sostituiti da quelli che figurano nell'allegato 1 del presente decreto a decorrere dal 26 marzo 2005. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 17 novembre 2004 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 392 |
| Allegato 1
LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE¨ LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI).
----> vedere allegato a pag. 11 della G.U. <---- |
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