| 
| Gazzetta n. 30 del 7 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | REGIONE LOMBARDIA |  | DELIBERAZIONE 29 ottobre 2004 |  | Dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico  e  approvazione dei relativi  indirizzi  e  criteri  sull'area  di Porta Venezia sita nel comune   di   Milano,   ai   sensi  della  lettera  c)  del  punto  1 dell'articolo 136  del  decreto  legislativo  22  gennaio 2004, n. 42 (Obiettivo  gestionale  del  PRS  2004 10.1.3.2). (Deliberazione n. 7 /19219). |  | 
 |  |  |  | LA GIUNTA REGIONALE 
 Visto  il  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni  culturali  e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
 Visto il Regolamento, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357,  per  l'applicazione  della  legge  1497/39  ora ricompreso nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I;
 Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Preso  atto che il dirigente della U.O. proponente riferisce che la Commissione  Provinciale  di  Milano  per  la  tutela  delle Bellezze Naturali,  con  verbale  n.  3 del 27 novembre 2002, ha deliberato di proporre  per  l'inserimento  nell'elenco  relativo alla Provincia di Milano,  di cui alla lettera c) del punto 1 dell'art. 139 del decreto legislativo  29 ottobre  1999,  n.  42,  ora  lettera  c) del punto 1 dell'art.  136  del  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con conseguente   dichiarazione   di   notevole   interesse   pubblico  e assoggettamento  alle  norme  sulla  tutela  delle bellezze naturali, l'area  denominata  «Porta  Venezia»  ubicata  nel  Comune  di Milano ricadente nell'ambito territoriale perimetrato come segue:
 partendo  dall'incrocio  fra  via  Tadino  e  via Lazzaro Palazzi e proseguendo  in  senso  orario,  si  percorre  via  Palazzi  fino  ad incrociare corso Buenos Aires attraversato il quale si prosegue lungo via  Melzo  fino  all'incrocio  con via Spallanzani che si segue fino all'incrocio  con viale Regina Giovanna che si attraversa per seguire poi  il  perimetro di piazza Santa Francesca Romana, proseguendo fino all'incrocio  con via Cadamosto, si percorre quindi quest'ultima fino a  ricongiungersi  col lato sud del perimetro del vincolo apposto con decreto   ministeriale   del   22 giugno  1965,  seguendolo  fino  ad incrociare  la  via  Ramazzini,  per attraversare ancora viale Regina Giovanna  e  ricongiungersi  a  via  Lambro,  che si percorre fino ad incrociare  la via Sirtori, da qui si segue il limite sud dei mappali 228  e 227 e quindi su viale Piave il perimetro ovest del mappale 227 per attraversare il viale stesso in corrispondenza del limite sud del mappale  190,  si  prosegue  nella stessa direzione lambendo i limiti meridionali  dei  mappali  201,  203 e 197 per poi attraversare viale Majno  congiungendosi  al  limite  verso  piazza  Oberdan del vincolo apposto con decreto ministeriale 13 febbraio 1961, attraversato corso Venezia  si  prosegue lambendo i giardini per attraversare i Bastioni di  Porta  Venezia in corrispondenza dell'incrocio tra viale Vittorio Veneto  e  via  Tadino  si  segue  quindi  viale Vittorio Veneto fino all'incrocio   con   via   Lecco  e  si  percorre  quest'ultima  fino all'incrocio  con  via  Panfilo  Castaldi,  si  segue  quindi questa, procedendo  verso  corso  Buenos Aires, fine ad incrociare via Tadino seguendo  la quale, procedendo verso viale Tunisia, ci si ricongiunge al punto di partenza.
 I sedimi delle vie citate e gli affacci degli edifici su di esse, o parti  di  esse, sono da ritenersi inclusi nell'ambito assoggettato a tutela con le seguenti eccezioni:
 via  Frisi, via Lambro, via Vittorio Veneto (fra via Tadino e via Lecco),   via  Lecco  (tratto  fra  via  Vittorio  Veneto  e  Panfilo Castaldi),  via Panfilo Castaldi (tratto tra via Lecco e via Tadino), via  Tadino (tratto fra via Panfilo Castaldi e via Lazzaro Palazzi) e via Cadamosto; nei  suddetti  casi il perimetro dell'ambito assoggettato a tutela si appoggia al perimetro degli isolati inclusi nell'ambito stesso;
 Riconosciuta  l'opportunita'  di  apposizione  del  vincolo  per le motivazioni di seguito riportate:
 nell'area sono rilevabili numerosi elementi di pregio fra cui, le essenze  arboree  ornamentali,  gli  edifici  storici  e  le  visuali paesistiche significative ed in particolare:
 la  consistente  presenza  arborea  nella  piazza  Oberdan  che prosegue  .idealmente  con i. filari di viale Piave e di via Vittorio Veneto;
 gli  edifici  ai  civici  8,  10  e  12  di  piazza Oberdan che risalgono alla fine del 1700;
 il  tracciato di via Spallanzani lungo il quale, tra il 1810 ed il 1890, e' sorto uno dei primi quartieri esterni alle mura spagnole; nel  cortile  del civico 10 e' presente inoltre l'unico tratto ancora scoperto della Roggia Gerenzana che attraversa Milano dalla Martesana a Rogoredo;
 la  via  Malpighi,  caratterizzata dalla presenza di edifici in stile Liberty ed eclettici di grande pregio fra cui quelli progettati dall'architetto Giovanni Battista Bossi;
 il  complesso  dell'albergo  Diana  con il suo giardino interno costruito nel 1908 in stile Liberty dall'architetto Manfredini;
 gli edifici di fine ottocento presenti sulle vie Melzo, Frisi e Lambro che hanno conservato intatti i caratteri originari;
 il  significativo  edificio  Liberty  (ex-cinema  Dumont), sito all'angolo  delle  vie  Frisi  e  Melzo,  costruito  nel  1910  dagli architetti   Tettamanzi   e  Mainetti  per  ospitare  uno  dei  primi cinematografi di Alano, oggi sede di una biblioteca rionale;
 le  tre scuderie della SAOM site in via Sirtori 26 e 32, di cui una  ancora  intatta  al  civico 32, con la sua struttura a due piani caratterizzata  dalla presenza di colonne di granito al piano terreno e struttura a capriate in legno al primo piano;
 il  «tridente» di strade che connette viale Regina Giovanna con piazzale  Lavater, felice esempio di impianto urbano ottocentesco nel quale  la  doppia  alberata  di via Pancaldo costituisce una presenza ambientale di particolare pregio.
 Si  ritiene  pertanto  opportuno assoggettare a tutela, l'ambito in considerazione    dei    significativi    elementi    architettonici, naturalistici  e  percettivi summenzionati e del riconoscimento dello stesso  quale  elemento di raccordo di una serie di scenari urbani di notevole  valore  paesaggistico,  in  tal  senso  la zona con i viali alberati,  le  macchie  arboree,  l'architettura  ottocentesca  degli edifici   e   gli  importanti  esempi  dell'architettura  liberty  ad eclettica,  caratterizzati  da  un assetto compositivo delle facciate concluso che comprende anche le coperture, concorre nel suo insieme a creare  un  unico  «scenario»  urbano  articolato attorno all'area di Porta  Venezia che e' da ritenersi meritevole di tutela. Questo brano di  citta'  rappresenta  infatti un felice esempio di stratificazione storica  che documenta lo sviluppo di un'impianto urbano di rilevante interesse  paesistico  per  complessita' di elementi architettonici e naturali e qualita' percettive;
 Preso  atto che nella medesima seduta la Commissione Provinciale di Milano  per  la  tutela  delle  Bellezze  Naturali  ha  deliberato di approvare,  in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2 della legge 27 maggio  1985,  n. 57, i seguenti indirizzi e criteri per le future trasformazioni  al  fine  di  tutelare  le carattenstiche paesistiche peculiari dell'area:
 Criteri generali.
 Considerato  il valore intrinseco di molti edifici e soprattutto il valore delle cortine edilizie quale componente fondamentale di questo brano  di  paesaggio  urbano,  si  indicano  alcune cautele da tenere presenti negli interventi sui manufatti esistenti al fine di tutelare i  caratteri  qualificanti  la  scena  urbana  e la continuita' delle prospettive.
 Tutti gli interventi sugli edifici, compresi quelli di manutenzione ordinaria  e straordinarIa, dovranno tenere in attenta considerazione gli   aspetti   compositivi  e  i  caratteri  stilistici  e  materici originari,  con  particolare  riferimento  alla  scelta  coerente dei materiali  e  dei  colori  di  finitura  e  dei serramenti nonche' al rispetto di tutti gli elementi decorativi presenti.
 Gli  interventi  a  modifica  delle  coperture  o  dei  piani terra dovranno inoltre rispettare gli specifici indirizzi sottoindicati.
 Criteri per interventi su sottotetti e coperture.
 Nella  ipotesi  in  cui  il coronamento dell'edificio, anche per le parti  soprastanti la linea di gronda, costituisca elemento integrale della composizione architettonica, ogni eventuale intervento edilizio tendente  al  recupero  o  alla creazione di nuovi spazi abitabili al livello   sottotetto   dovra'  assicurare  l'integrale  conservazione dell'assetto  formale  della  copertura e non potra' comportare nuove opere visibili dagli antistanti spazi pubblici.
 Ogni   eventuale  modifica  necessaria  ad  assicurare  i  rapporti aero-illuminati  o  i  requisiti  igienici  per  tali spazi abitabili potra'  essere  prevista,  entro  limiti strettamente indispensabili, solo  sulle  parti  dell'edificio  prospettanti sui cortili interni o cavedi.
 Allo  stesso  modo,  non  potranno  essere  ammesse  modifiche  dei coronamenti  e  delle  coperture,  o  aperture sui prospetti visibili dagli  antistanti  spazi pubblici, in tutti i casi in cui l'edificio, nel  suo  aspetto  complessivo,  faccia  parte  del  contesto formale consolidato   della  scena  urbana,  da  salvaguardare  quale  valore complessivo.
 In  tutti  gli  altri  casi,  gli  interventi finalizzati a rendere abitabili  i  sottotetti  dovranno essere realizzati sulla base di un progetto generale che consideri l'intero edificio in modo coerente.
 Le  soluzioni  adottate dovranno prendere in attenta considerazione gli  aspetti  compositivi  e  le  caratteristiche  architettoniche  e metriche    dei    singoli    edifici,    analizzandone    l'impianto tipo-morfologico,  i  rapporti  pieni-vuoti,  i  caratteri decorativi nonche' la percepibilita' dell'intero organismo architettonico, delle facciate,  del  piano  attico  e  della  copertura dalla strada ed in genere  dagli  spazi  di  uso pubblico, con particolare attenzione ai rapporti con l'edificato contiguo o prospiciente.
 Gli  interventi dovranno proporsi non come «aggiunte» superfetative o  «sovrapposizioni»  ma  quali integrazioni organiche dell'edificio, prendendo  in  considerazione  la ridefinizione complessiva del piano attico in una logica di ridisegno organico della facciata.
 Nel  caso di edifici maggiormente percepibili dagli spazi pubblici, il  progetto  dovra'  farsi carico di verificare i rapporti anche con gli   edifici   contigui   e   prospicienti  per  evitare  dissonanze nell'insieme  o  alterazioni dell'equilibrio complessivo del contesto urbano.
 Criteri per interventi sui piani terra.
 Gli  interventi  di  trasformazione dei piani terra dovranno essere realizzati  sulla  base di un progetto generale che riguardi l'intero edificio,  tenendo  presente  il  rapporto con gli edifici contigui o prospicienti  che  partecipano  alla  definizione  della stessa scena urbana  e  che  intrattengono  con  l'edificio  in oggetto evidenti e voluti rapporti formali.
 Le  soluzioni  adottate dovranno prendere in attenta considerazione gli  aspetti  compositivi  e  le  caratteristiche  architettoniche  e materiche    dei    singoli    edifici,    analizzandone   l'impianto tipo-morfologico,  i  rapporti  pieni-vuoti,  i  caratteri decorativi nonche'  la percepibilita' delle facciate dagli spazi di uso pubblico e i rapporti con l'edificato contiguo o prospiciente.
 Qualora gli interventi proposti alterino le luci esistenti dovranno comunque   rispettare   il   rapporto   base-altezza  delle  aperture originarie  e  i  caratteri morfologici e stilistici del piano terra: materiali  di  finitura,  eventuale  presenza di marcapiani, portali, fregi o altri elementi decorativi.
 Gli  elementi  innovativi  del progetto dovranno comunque risultare coerenti  per materiali e soluzioni tecniche con i caratteri materici e  stilistici  dell'edificio,  con particolare attenzione alla scelta dei  serramenti  e delle finiture dei telai; Preso atto dell'avvenuta pubblicazione,  del  suddetto  verbale  n.  3  del  27 novembre 2002, all'Albo Pretorio in data 7 febbraio 2003 del Comune di Milano;
 Considerato  che  a  seguito  di  detta  pubblicazione  sono  state presentate alla Regione le sotto elencate osservazioni e precisamente da parte di:
 Comune  di  Milano  (prot.  reg. n. Z1.2003.0018920 del 24 aprile 2003);
 C.A.   Diffusione  s.r.l.  (prot.  reg.  n.  Z1.2003.0024703  del 6 giugno 2003);
 sig.  Sacerdoti  Michele  (prot.  reg.  n.  Z1.20033.0029501  del 9 luglio 2003);
 Rilevato  che  le  osservazioni  del Comune di Milano segnalano due incongruenze  tra  la descrizione letterale delle aree assoggettate a tutela e la loro rappresentazione grafica:
 via  Frisi dovrebbe verosimilmente essere interamente inclusa nel vincolo e quindi non figurare tra i sedimi viari esclusi;
 via  Cadamosto  dovrebbe  pure  verosimilmente essere inclusa nel vincolo  da p.za S.ta Francesca Romana fino all'altezza dei n. civici 5  e 6 compresi e quindi anch'essa non figurare tra i sedimi stradali esclusi;
 Rilevato  che  le  osservazioni di C.A. Diffusione s.r.l. chiede di rivedere  il  perimetro  dell'area  assoggettata a tutela proposta al fine  di stralciare dallo stesso i fabbricati di via Spallanzani n. 5 e  corso  Buenos  Aires  n.  4  ritenendo  mancanti, per gli immobili indicati,  i presupposti di vincolo formulati dalla Commissione, o in subordine,  modificare  i criteri d'intervento sia per quanto attiene la  copertura  e  il  sottotetto,  sia  per  quanto  attiene il piano terreno;
 Rilevato  che  le osservazioni del sig. Sacerdoti Michele chiede di rivedere  il  perimetro  dell'area  assoggettata a tutela proposta al fine  di  farlo  passare  sull'angolo di corso Buenos Aires con viale Regina  Giovanna,  garantendo  cosi'  il  completo  inserimento nello stesso  gli  edifici  di  via Melzo n. 36 e corso Buenos Aires n. 10, costruiti alla fine del 1800;
 Considerato che a seguito dell'esame delle osservazioni suddette si ritiene di addivenire alle seguenti determinazioni:
 per  quanto concerne la richiesta presentata dal Comune di Milano di  accogliere le osservazioni espresse riconoscendo che le vie Frisi e Cadamosto sono incluse nell'area assoggettata a tutela;
 per   quanto   concerne  la  richiesta  di  stralcio  della  C.A. Diffusione  s.r.l.,  di non accoglierla in quanto i fabbricati di via Spallanzano  n. 5 e corso Buenos Aires n. 4 partecipano a due cortine edilizie  di forte caratterizzazione dell'ambito individuato e che si intende  tutelare  nel  suo  valore  paesistico  unitario. Per quanto riguarda  la  modifica  dei  criteri  di  intervento  non  si ritiene necessaria  in  quanto il testo dei criteri gia' distingue le diverse situazioni  a  seconda  delle carattenstiche architettoniche e urbane degli   edifici.   Differenze  che  si  ritiene  di  evidenziare  con sottolineatura dei riferimenti alle diverse fattispecie;
 per  quanto  concerne  la richiesta del sig. Sacerdoti Michele di accogliere  la  stessa  riconoscendo l'opportunita' di assoggettare a tutela  nella  loro  interezza gli edifici di via Melzo n. 36 e corso Buenos  Aires  n.  10, eccellenti esempi di edilizia del fine `800, e con  essi l'intero isolato indicato che partecipa di fatto all'ambito paesistico individuato;
 Considerato  che la «individuazione e revisione di ambiti di tutela paesistica  da  sottoporre alla Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali» rientra tra i risultati di cui all'obiettivo gestionale 10.1.3.2 del PRS 2004;
 Dato  atto  che la sede dove e' proponibile ricorso giurisdizionale e'  il  T.A.R. della Lombardia secondo le modalita' di cui alla legge n.  1034/71,  ovvero  e'  ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 1199/71.,  rispettivamente  entro  60  e  120  giorni  dalla  data di avvenuta pubblicazione del presente atto;
 Ad unanimita' di voti espressi nelle forme di legge;
 Delibera:
 1.  Di  dichiarare,  richiamate  le premesse, di notevole interesse pubblico,  ai  sensi  della  lettera c) del punto 1 dell'art. 136 del decreto   legislativo   22 gennaio   2004,   n.   42,  e  conseguente assoggettamento  alle  norme  sulla  tutela  delle bellezze naturali, l'area  denominata «Porta Venezia» ubicata nel Comune di Milano cosi' delimitata:
 partendo  dall'incrocio  fra  via  Tadino e via Lazzaro Palazzi e proseguendo  in  senso  orario,  si  percorre  via  Palazzi  fino  ad incrociare corso Buenos Aires, si prosegue quindi lungo il corso fino all'angolo  con viale Regina Giovanna e si percorre quest'ultimo fino all'incrocio  con  via  Spallanzani,  a questo punto, attraversato il viale,  si  segue  il  perimetro  di  piazza  Santa Francesca Romana, proseguendo  fino  all'incrocio con via Cadamosto. Si percorre quindi quest'ultima  fino  a  ricongiungersi  col lato sud del perimetro del vincolo   apposto   con  decreto  ministeriale  del  22 giugno  1965, seguendolo  fino,  ad  incrociare  la via Ramazzini e seguendo questa riattraversare viale Regina Giovanna per ricongiungersi a via Lambro, che si percorre fino ad incrociare la via Sirtori. Da qui si segue il limite sud dei mappali 228 e 227 e quindi su viale Piave il perimetro ovest   del   mappale   227  per  attraversare  il  viale  stesso  in corrispondenza  del  limite  sud  del  mappale 190, si prosegue nella stessa direzione lambendo i limiti meridionali dei mappali 201, 203 e 197  per  poi attraversare viale Majno congiungendosi al limite verso piazza   Oberdan   del   vincolo  apposto  con  decreto  ministeriale 13 febbraio  1961.  Attraversato corso Venezia si prosegue lambendo i giardini  pubblici  per  attraversare  i Bastioni di Porta Venezia in corrispondenza  dell'incrocio tra viale Vittorio Veneto e via Tadino, si segue quindi viale Vittorio Veneto fino all'incrocio con via Lecco e   si  percorre  quest'ultima  fino  all'incrocio  con  via  Panfilo Castaldi,  si  segue  quindi  questa,  procedendo  verso corso Buenos Aires,  fino ad incrociare via Tadino seguendo la quale, in direzione viale Tunisia, ci si ricongiunge al punto di partenza.
 I sedimi delle vie citate e gli affacci degli edifici su di esse, o parti  di  esse, sono da ritenersi inclusi nell'ambito assoggettato a tutela con le seguenti eccezioni:
 corso   Buenos  Aires  (tratto  tra  via  Melzo  e  viale  Regina Giovanna), viale Regina Giovanna (tratto tra corso Buenos Aires e via Spallanzani),  via  Lambro, via Vittorio Veneto (fra via Tadino e via Lecco),   via  Lecco  (tratto  fra  via  Vittorio  Veneto  e  Panfilo Castaldi), via Panfilo Castaldi (tratto tra via Lecco e via Tadino) e via Tadino (tratto fra via Panfilo Castaldi e via Lazzaro Palazzi; nei  suddetti  casi il perimetro dell'ambito assoggettato a tutela si appoggia al perimetro degli isolati inclusi nell'ambito stesso.
 2.  Di  decidere  in  merito alle osservazioni presentate nel senso indicato nelle premesse.
 3.  Di  disporre che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito assoggettato  a  tutela  dovranno  attenersi  ai seguenti indirizzi e criteri  al fine di tutelare le caratteristiche paesistiche peculiari dell'area.
 Criteri generali.
 Considerato  il valore intrinseco di molti edifici e soprattutto il valore delle cortine edilizie quale componente fondamentale di questo brano  di  paesaggio  urbano,  si  indicano  alcune cautele da tenere presenti  negli  interventi  sui  manufatti  esistenti,  al  fine  di tutelare  i  caratteri  qualificanti la scena urbana e la continuita' delle prospettive.
 Tutti gli interventi sugli edifici, compresi quelli di manutenzione ordinaria  e straordinaria, dovranno tenere in attenta considerazione gli   aspetti   compositivi  e  i  caratteri  stilistici  e  materici originari,  con  particolare  riferimento  alla  scelta  coerente dei materiali  e  dei  colori  di  finitura  e  dei serramenti nonche' al rispetto di tutti gli elementi decorativi presenti.
 Gli  interventi  a  modifica  delle  coperture  o  dei  piani terra dovranno inoltre rispettare gli specifici indirizzi sottoindicati.
 Criteri per interventi su sottotetti e coperture.
 Nei  casi  in  cui il coronamento dell'edificio, anche per le parti soprastanti  la linea di gronda, costituisca elemento integrale della composizione   architettonica,  ogni  eventuale  intervento  edilizio tendente  al  recupero  o  alla creazione di nuovi spazi abitabili al livello   sottotetto   dovra'  assicurare  l'integrale  conservazione dell'assetto  formale  della  copertura e non potra' comportare nuove opere  visibili  dagli  antistanti  spazi  pubblici.  Ogni  eventuale modifica  necessaria  ad  assicurare  i rapporti aero-illuminanti o i requisiti  igienici  per tali spazi abitabili potra' essere prevista, entro   limiti   strettamente   indispensabili,   solo   sulle  parti dell'edificio prospettanti sui cortili interni o cavedi.
 Allo  stesso  modo,  in  tutti  i  casi  in cui l'edificio, nel suo aspetto  complessivo,  faccia  parte del contesto formale consolidato della  scena  urbana,  da salvaguardare quale valore complessivo, non potranno essere ammesse modifiche dei coronamenti e delle coperture o aperture sui prospetti visibili dagli antistanti spazi pubblici.
 In  tutti  gli  altri  casi,  gli  interventi finalizzati a rendere abitabili  i  sottotetti  dovranno essere realizzati sulla base di un progetto generale che consideri l'intero edificio in modo coerente.
 Le  soluzioni  adottate dovranno prendere in attenta considerazione gli  aspetti  compositivi  e  le  caratteristiche  architettoniche  e metriche    dei    singoli    edifici,    analizzandone    l'impianto tipo-morfologico,  i  rapporti  pieni-vuoti,  i  caratteri decorativi nonche' la percepibilita' dell'intero organismo architettonico, delle facciate,  del  piano  attico  e  della  copertura dalla strada ed in genere  dagli  spazi  di  uso pubblico, con particolare attenzione ai rapporti con l'edificato contiguo o prospiciente.
 Gli  interventi dovranno proporsi non come «aggiunte» superfetative o  «sovrapposizioni»  ma  quali integrazioni organiche dell'edificio, prendendo  in  considerazione  la ridefinizione complessiva del piano attico in una logica di ridisegno organico della facciata.
 Nel  caso di edifici maggiormente percepibili dagli spazi pubblici, il  progetto  dovra'  farsi carico di verificare i rapporti anche con gli   edifici   contigui   e   prospicienti  per  evitare  dissonanze nell'insieme  o  alterazioni dell'equilibrio complessivo del contesto urbano.
 Criteri per interventi sui piani terra.
 Gli  interventi  di  trasformazione dei piani terra dovranno essere realizzati  sulla  base di un progetto generale che riguardi l'intero edificio,  tenendo  presente  il  rapporto con gli edifici contigui o prospicienti  che  partecipano  alla  definizione  della stessa scena urbana  e  che  intrattengono  con  l'edificio  in oggetto evidenti e voluti rapporti formali.
 Le  soluzioni  adottate dovranno prendere in attenta considerazione gli  aspetti  compositivi  e  le  caratteristiche  architettoniche  e materiche    dei    singoli    edifici,    analizzandone   l'impianto tipomorfologico,  i  rapporti  pieni-vuoti,  i  caratteri  decorativi nonche'  la percepibilita' delle facciate dagli spazi di uso pubblico e i rapporti con l'edificato contiguo o prospiciente.
 Qualora gli interventi proposti alterino le luci esistenti dovranno comunque   rispettare   il   rapporto   base-altezza  delle  aperture originarie  e  i  caratteri morfologici e stilistici del piano terra: materiali  di  finitura,  eventuale  presenza di marcapiani, portali, fregi o altri elementi decorativi.
 Gli  elementi  innovativi  del progetto dovranno comunque risultare coerenti  per materiali e soluzioni tecniche con i caratteri materici e  stilistici  dell'edificio,  con particolare attenzione alla scelta dei serramenti e delle finiture dei telai;
 4.   di  considerare  la  planimetria  riportante  l'individuazione cartografica  dell'area  assoggettata a tutela paesistico-ambientale, quale parte integrante della presente deliberazione;
 5.  di  disporre  la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  140  del  decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonche' nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia;
 6.  di  inviare,  al  Sindaco  del  Comune  di  Milano, copia della Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, contenente la presente deliberazione  affinche' provveda ad affiggerla all'Albo Pretorio per un  periodo  di  novanta  giorni.  Il  Comune  stesso dovra' tenere a disposizione,  presso  i  propri  uffici, copia della dichiarazione e della  relativa  planimetria  per  libera  visione  al pubblico, come previsto dal comma 4 dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
 Milano, 29 ottobre 2004
 Il segretario: Sala
 |  |  |  | ----> vedere Planimetria da pag. 51 a pag. 52 della G.U. <---- |  |  |  |  |