Gazzetta n. 29 del 5 febbraio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 21 gennaio 2005 |
Scioglimento della societa' cooperativa «Consorzio cooperative edilizie centro nord S.c.r.l.», in Parma. |
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IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Parma
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400; Vista la Convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1966, che ha demandato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento delle cooperative senza nomina di liquidatore; Vista la proposta avanzata dal commissario governativo della societa' cooperativa Consorzio cooperative edilizie centro nord s.c.r.l., da cui risulta che la medesima si trova. nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003; Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003; Decreta: La societa' cooperativa «Consorzio cooperative edilizie centro nord s.c.r.l.», con sede in Parma, costituita per rogito notaio dr. Giuseppe Marchi in data 5 novembre 1981, repertorio n. 99005, registro societa' Tribunale di Parma n. 12139, codice fiscale n. 00743120347, Busc n. 1933/187142, e' sciolta per atto di autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile senza nomina di liquidatore. Gli eventuali interessati alla nomina del commissario liquidatore potranno presentare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro di Parma, piazzale Matteotti, n. 9 - 43100 Parma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Parma, 21 gennaio 2005 Il direttore provinciale: Baldini |
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