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| Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | CIRCOLARE 11 gennaio 2005, n. 584 |  | Circolare  esplicativa  del  Piano  per  l'arresto  definitivo  delle imbarcazioni  abilitate  all'esercizio  della  pesca  costiera locale entro le 6 miglia che utilizzano il sistema di pesca a strascico. |  | 
 |  |  |  | Premessa. 
 Il  presente  provvedimento  viene  emanato  al fine di integrare e modificare quanto disposto dalla Circolare n. 200431125 del 7 ottobre 2004  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 287 - serie generale - del 7 dicembre 2004 ed in particolare il paragrafo 5, comma 1 e comma 9, e il paragrafo 6.
 
 Modalita' di presentazione della domanda.
 Il paragrafo 5, comma 1 viene cosi' modificato:
 «i  termini  di  presentazione delle domande di adesione al Piano per  l'arresto  definitivo delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della  pesca  costiera  locale  entro  le 6 miglia, che utilizzano il sistema  di  pesca  a  strascico, sono riaperti e prorogati di giorni trenta  decorrenti  dal  giorno successivo alla data di pubblicazione del  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana»;
 Il paragrafo 5, comma 9 viene cosi' modificato:
 «per le istanze presentate sulla base del decreto ministeriale 22 dicembre  2000  e  per  le  quali  e'  gia' intervenuto il decreto di concessione  ma  non quello di liquidazione, e' previsto, a richiesta dell'interessato,  il riconoscimento dell'intero ammontare del premio senza  le decurtazioni introdotte dal decreto-ministeriale 5 febbraio 2003,  sempreche'  la demolizione stessa avvenga o sia avvenuta entro il  termine  di  6  mesi dalla riconsegna del titolo abilitativo alla pesca  o  entro  ulteriori  trenta giorni in caso di proroga concessa dall'Autorita' marittima di iscrizione dell'imbarcazione».
 
 Formazione della graduatoria.
 Il paragrafo 6 viene cosi' modificato:
 «Alle  imbarcazioni  risultate  rispondenti  ai requisiti di cui al paragrafo  3  della  circolare  in  premessa,  saranno  assegnate  le priorita', nell'ordine di seguito indicate:
 a)  imbarcazioni  che  esercitano  l'attivita'  di  pesca  con il sistema  di  strascico  entro  le  3  miglia,  in  base  ad  apposita autorizzazione  rilasciata per tale attivita' di pesca "speciale" e/o tradizionale   a   carattere  stagionale  (3-4  mesi  all'anno),  nei compartimenti  marittimi  di  Rimini,  Chioggia, Ravenna, Monfalcone, Trieste  e Venezia; ovvero imbarcazioni che esercitano l'attivita' di pesca con il sistema a strascico entro le 3 miglia con autorizzazione diversa da quelle predette.
 Tali  attivita'  sono state finora consentite, con autorizazioni in deroga  al  regolamento  (CE)1626/94. Peraltro, con l'applicazione di precedenti  misure  di  riduzione  di  tale attivita' di pesca, si e' raggiunto,  in  modo  progressivo,  il  dimezzamento  del  numero  di imbarcazioni  gia'  autorizzate  a  tale  tipo  di  pesca  al momento dell'entrata in vigore del predetto regolamento (CE)1626/94;
 b)  imbarcazioni  che  esercitano  l'attivita'  entro le 6 miglia autorizzate con licenza di pesca al solo sistema a strascico;
 c)  imbarcazioni  che  esercitano  l'attivita'  entro le 6 miglia autorizzate  con  licenza  di pesca al sistema a strascico e ad altri sistemi di pesca (c.d. unita' polivalenti).».
 Il  presente  provvedimento  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 11 gennaio 2005
 
 Il direttore generale
 per la pesca e l'acquacoltura
 Tripodi
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