| 
| Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA DIFESA |  | DECRETO 1 settembre 2004 |  | Costituzione   del   Centro   logistico   interforze   NBC,   nonche' soppressione  dello  Stabilimento militare materiali difesa NBC e del Centro tecnico militare chimico fisico e biologico. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 di concerto con
 
 IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
 
 e
 
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 
 Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche     ed    integrazioni,    concernente    norme    generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, concernente disposizioni per il  riordino  della  dirigenza  statale  e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, e, in particolare, l'art.  3  che ha introdotto modifiche all'art. 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;
 Vista  la  legge  18 febbraio  1997,  n.  25,  su  attribuzioni del Ministro  della  difesa,  ristrutturazione  dei  vertici  delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
 Visto  il  decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma  strutturale dele Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere  a),  d)  ed  h),  della  legge  28 dicembre  1995, n. 549, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  16 luglio  1997,  n.  265, recante disposizioni  in materia personale civile del Ministero della difesa, a  norma  dell'art.  1,  comma  1,  lettere  e)  e  g),  della  legge 28 dicembre 1995, n. 549;
 Visto  il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa,  a  norma  dell'art.  1,  comma  1,  lettera  c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare gli articoli 1 e 5, comma 1, lettera b);
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 289,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica, serie generale,   n.   208   del  6 settembre  1997,  recante  norme  sulla proibizione  dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso delle armi chimiche e sulla loro distruzione;
 Visto  il  decreto  ministeriale 14 giugno 2000, n. 284, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, n. 240 del 13 ottobre  2000, concernente regolamento della disciplina in materia di  sicurezza  dei  lavoratori  sui  luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero   della  difesa,  in  attuazione  dei  decreti  legislativi 15 agosto 1991, n. 277, 19 settembre 1994, n. 626 e 19 marzo 1996, n. 242, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  ministeriale  20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica,  serie  generale,  n.  79 del 4 aprile   1998,  concernente  l'attuazione  del  richiamato  decreto legislativo n. 459 del 1997, ed in particolare l'art. 1, comma 1, che individua  in  annessa tabella A gli enti dell'area tecnico-operativa del  Ministero  della  difesa  dipendenti  dall'Ispettorato logistico dell'esercito;
 Visti  i  decreti  ministeriali  in data 30 aprile 1984, registrato alla  Corte  dei  conti  il  15 novembre 1984, registro n. 40 Difesa, foglio  n.  129, e 25 settembre 1984, registrato alla Corte dei conti il   27 novembre   1984,  registro  n.  38  Difesa,  foglio  n.  234, concernenti rispettivamente dipendenza, ordinamento e compiti nonche' trasferimento  di  sede  dello Stabilimento militare materiali difesa NBC;
 Visti  i  decreti  ministeriali  in data 30 aprile 1984, registrato alla  Corte  dei  conti  il  15 novembre 1984, registro n. 40 Difesa, foglio n. 137, e 12 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile  1986,  registro  n.  10  Difesa, foglio n. 46, concernenti rispettivamente    dipendenza,    ordinamento   e   compiti   nonche' aggiornamento  strutturale del Centro tecnico militare chimico fisico e biologico;
 Visto  il  decreto  ministeriale  8 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica,  serie  generale,  n. 194 del 22 agosto  2001,  con  il  quale  e' stato disposto il transito dello Stabilimento  militare  materiali  difesa  NBC  e  del Centro tecnico militare  chimico fisico e biologico alle dipendenze dell'Ispettorato logistico  dell'esercito,  previa  espunzione dall'elenco di cui alla tabella  C  e  collocazione nella tabella A annesse al citato decreto ministeriale 20 gennaio 1998;
 Ravvisata  a  norma del richiamato art. 5, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo n. 459 del 1997, l'opportunita' di provvedere ad un  accorpamento  dei  compiti  dello Stabilimento militare materiali difesa  NBC  e di quelli del Centro tecnico militare chimico fisico e biologico,  attraverso  una riorganizzazione strutturale ed operativa volta  a  maggiori economie di gestione ed all'utilizzo delle risorse in un'ottica interforze;
 Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 1.  Lo  Stabilimento  militare  materiali  difesa  NBC ed il Centro tecnico  militare  chimico, fisico e biologico, di cui alla tabella A annessa al decreto ministeriale 20 gennaio 1998, sono soppressi.
 2. E' istituito in Civitavecchia, alle dipendenze tecnico-operative dell'Ispettorato logistico dell'esercito, il Centro tecnico logistico interforze  NBC, in seguito denominato anche «Centro», che assorbe le funzioni degli enti di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 2. 
 I.  Il  Centro  tecnico  logistico interforze NBC svolge compiti di studio,  verifiche  ed applicazioni di carattere militare nei settori nucleare,  biologico  e chimico. In tali materie, fornisce consulenza ai  comandi operativi interforze e di forza armata, sviluppa adeguate sinergie  con  gli enti operanti in ambiti contigui o complementari e contribuisce  alla  preparazione  tecnico-professionale del personale del   Ministero  della  difesa.  Concorre  all'approvvigionamento  di materiali  e  mezzi  di  rilevazione, protezione e bonifica nucleare, biologica  e  chimica,  per  le  esigenze delle Forze armate. Cura la riparazione, la modifica, il mantenimento, il controllo di efficienza e  le  indagini  tecniche  sui materiali NBC in uso alle stesse Forze armate.
 2.  Agli  effetti  dell'art. 5, comma 2, del richiamato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  289  del 1997, il Centro svolge le funzioni  gia'  assolte dallo Stabilimento militare dei materiali per la  difesa  NBC.  Esso  attua, altresi', i controlli tecnici mediante rilevamenti  di  parametri  fisici,  chimici  e biologici, secondo le disposizioni  del  decreto  ministeriale  n.  284  del 2000 citato in premessa, rilasciando la relativa certificazione.
 3.  Nell'ambito  delle attivita' d'istituto e previa autorizzazione del  Ministro  della  difesa,  il  Centro puo' effettuare prestazioni anche a favore di organismi estranei all'Amministrazione della difesa e stipulare convenzioni con gli stessi.
 |  |  |  | Art. 3. 
 1. Per  l'assolvimento  delle attivita' istituzionali, il Centro e' organizzato al proprio interno in strutture dei livelli di direzione, ufficio,  sezione  e  nucleo,  come  da organigramma in allegato 1, e dispone  di  contingenti  di  personale  militare e civile secondo le piante  organiche  indicate  in  allegato  2. I compiti delle singole unita'  ordinative interne sono elencati in allegato 3. Tali allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
 2.  In  materia  di  riconversione  per  il reimpiego del personale civile  a  seguito  della  ristrutturazione  dello  stesso Dicastero, l'assimilazione tra i profili professionali dello stesso personale e' indicata nella tabella di comparazione in nota al citato allegato 2.
 3.  Le risorse umane impiegate nelle articolazioni organizzative di cui  al  comma  1  sono costituite da personale militare e civile del Ministero  della  difesa.  Alle citate strutture e' altresi' preposto stesso  personale, di grado, ruolo e categoria indicati nella tabella in allegato 4, facente parte integrante del presente decreto.
 4. Fermo   restando  il  vincolo  dell'invarianza  delle  dotazioni organiche di personale militare e civile dell'Amministrazione difesa, gli  adeguamenti  professionali  ed organizzativi di cui alle tabelle allegate  al  presente  decreto  sono  stabiliti  dal  Capo  di stato maggiore  dell'esercito,  sentito  il  Capo  di  stato maggiore della difesa,  in  relazione alle effettive esigenze connesse con i compiti istituzionali  ed  i  programmi di lavoro del Centro, in coerenza con criteri  di  gestione  economica  e  sulla  base  di  accordi  con le organizzazioni sindacali.
 |  |  |  | Art. 4. 
 1.  Il  Centro  e'  retto  da  ufficiale  del Corpo degli ingegneri dell'Esercito,  di  grado  non  inferiore  a  colonnello,  avente  la qualifica  di  direttore.  Egli  e'  responsabile dell'organizzazione dell'ente  nonche'  dell'impiego  e  della  gestione  delle  relative risorse umane, strumentali e finanziarie.
 2.  L'incarico  di  direttore e' conferito con decreto del Ministro della  difesa ed ha una durata di quattro anni, rinnovabile anche per un  periodo  di  tempo  inferiore,  compatibilmente  con  le esigenze d'impiego dell'Esercito.
 |  |  |  | Art. 5. 
 1.  Il  direttore  e'  coadiuvato da un vice direttore, il quale lo sostituisce  nei  casi  di  assenze  o  impedimenti  in  tutte le sue attribuzioni,   con   l'esclusione   di   quelle   connesse   con  le problematiche relative allo status del personale militare, tra cui le attivita'  nel  campo  della  polizia  giudiziaria  militare  e della disciplina.  Il  vice  direttore  dirige  le strutture poste alle sue dirette  dipendenze, gestisce i progetti affidatigli dal direttore ed ha la reggenza dell'ente in caso di vacanza.
 2.  L'incarico  di  vice direttore e' conferito, ai sensi dell'art. 19,  comma  5,  del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e successive  modifiche  ed integrazioni, a dirigente civile di seconda fascia  in  possesso  di  esperienza nel settore tecnico-industriale. L'incarico   puo'   essere  conferito  a  persona  di  particolare  e comprovata  esperienza  professionale  nello  specifico  settore, con modalita'  e  limiti  indicati  dal  comma  6  dello  stesso  art. 19 richiamato nel presente comma.
 3.  L'incarico  di vice direttore e' conferito nei limiti di quanto stabilito  dall'art.  19, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni.
 |  |  |  | Art. 6. 
 1. I  decreti  ministeriali  in  data  30 aprile 1984 richiamati in premessa, relativi allo Stabilimento militare materiali difesa NBC ed al  Centro  tecnico militare chimico fisico e biologico, e successive modificazioni, sono abrogati.
 Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la registrazione.
 Roma, 1° settembre 2004
 
 Il Ministro della difesa
 Martino
 
 Il Ministro per la funzione pubblica
 Mazzella
 
 Il Ministro dell'economia e delle finanze
 Siniscalco
 
 Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 12 Difesa, foglio n. 219
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->   Vedere allegato a pag. 33  <----
 |  |  |  | Allegato 2 
 ---->   Vedere allegato da pag. 34 a pag. 36  <----
 |  |  |  | Allegato 3 
 ---->   Vedere allegato da pag. 37 a pag. 38  <----
 |  |  |  | Allegato 4 
 ---->   Vedere allegato a pag. 39  <----
 |  |  |  |  |