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| Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 20 gennaio 2005 |  | Differimento  del  termine  di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione   della   qualita'  nell'agroalimentare  a  r.l.»,  ad effettuare   i   controlli   sulla  indicazione  geografica  protetta «Nocellara del Belice». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i  decreti  7 luglio  2004 e 19 ottobre 2004, con i quali la validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di controllo  denominato  «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della  qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con decreto del 6 luglio 2001, e' stata prorogata fino al 1° marzo 2005;
 Considerato  che  l'Associazione  culturale cultori della Nocellara del  Belice,  pur  essendone  richiesto,  non  ha ancora provveduto a segnalare  l'organismo  di  controllo  da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente  la  denominazione  di  origine  protetta  «Nocellara del Belice»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime   condizioni   stabilite  nell'autorizzazione  concessa  con decreto 6 luglio 2001;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo «Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare  a  r.l.», con sede in Roma, con decreto 6 luglio 2001,  ad  effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di origine protetta  «Nocellara  del Belice» registrata con il regolamento della Commissione  (CE)  n.  134/98 del 20 gennaio 1998, gia' prorogata con decreti  7 luglio 2004, e 19 ottobre 2004, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° marzo 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 6 luglio 2001.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 gennaio 2005
 Il direttore generale: Abate
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