Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 20 gennaio 2005 |
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocellara del Belice». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visti i decreti 7 luglio 2004 e 19 ottobre 2004, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con decreto del 6 luglio 2001, e' stata prorogata fino al 1° marzo 2005; Considerato che l'Associazione culturale cultori della Nocellara del Belice, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Nocellara del Belice»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nell'autorizzazione concessa con decreto 6 luglio 2001; Decreta:
Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, con decreto 6 luglio 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Nocellara del Belice» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, gia' prorogata con decreti 7 luglio 2004, e 19 ottobre 2004, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° marzo 2005. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 6 luglio 2001. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 gennaio 2005 Il direttore generale: Abate |
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