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| Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | DECRETO 7 gennaio 2005 |  | Norme  tecniche  e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 Vista  la  legge  13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendio e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 Vista  la  legge  26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle  tariffe,  delle  modalita'  di  pagamento  e  dei  compensi al personale  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,    recante    l'approvazione    del    regolamento   concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio;
 Vista  la  legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente, tra l'altro, il  nulla  osta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi;
 Visto   il   decreto   del  Ministro  dell'interno  26 marzo  1985, pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica   italiana  n.  95  del  22 aprile  1985,  concernente  le procedure e i requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818;
 Visto   il   decreto   del  Ministro  dell'interno  10 marzo  1998, pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  81 del 7 aprile 1998, concernente i criteri generali  di  sicurezza  antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
 Visto  il  decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, concernente l'attuazione  della  direttiva  97/23/CE in materia di attrezzature a pressione;
 Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246, concernente il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello  dirigenziale  generale  del  Ministero»  con  il  quale sono costituite  le  direzioni  centrali  ed  in  particolare la direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
 Visto   il   decreto  del  Ministro  dell'interno  7 marzo  2002  e successive  modifiche,  con  il  quale  sono  istituite le aree delle direzioni  centrali  ed in particolare l'Area protezione attiva della direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
 Vista   la  direttiva  2001/95/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio  del  3 dicembre  2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
 Vista  la  norma  tecnica UNI EN3/7:2004, concernente gli estintori portatili di incendio;
 Ritenuto  necessario provvedere al recepimento di norme europee per la  caratterizzazione  tecnica  e  la classificazione degli estintori portatili di incendio ai fini della prevenzione incendi;
 Acquisito  il  parere  favorevole  del  Comitato  centrale  tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
 Espletata  la  procedura  d'informazione,  di  cui  alla  direttiva 98/34/CE;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Scopo e campo di applicazione
 
 1.   Il  presente  decreto  aggiorna  le  disposizioni  tecniche  e disciplina le procedure per la classificazione e l'omologazione degli estintori portatili di incendio ai fini della prevenzione incendi.
 2.  Gli  aspetti  relativi  ai  rischi  dovuti  alla pressione sono rimandati   alle  procedure  e  verifiche  previste  dalla  direttiva 97/23/CE  concernente «equipaggiamenti a pressione» attuata in Italia con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
 |  |  |  | Art. 2. Classificazione
 
 1.  La  valutazione  delle  caratteristiche  e  delle  prestazioni, nonche'  la classificazione degli estintori portatili di incendio, si effettua  secondo quanto specificato nella norma UNI EN3/7:2004, o da altra  norma  tecnica  a  questa  equivalente  adottata da un ente di normazione nazionale di un Paese del'Unione europea ovvero contraente l'accordo SEE.
 2.  L'Area protezione attiva della Direzione centrale prevenzione e sicurezza  tecnica  del  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento dei vigili  del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - cura gli  adempimenti  di  cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, predisponendo la modulistica occorrente per il rilascio del certificato di prova.
 |  |  |  | Art. 3. Definizioni
 
 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
 a)  Per  «Omologazione» si intende l'atto conclusivo attestante il   positivo  espletamento  della  procedura  tecnico-amministrativa finalizzata   al   riconoscimento   dei   requisiti   previsti  dalle disposizioni  di  settore.  Con tale riconoscimento e' autorizzata la riproduzione     del    prototipo    omologato    e    la    connessa commercializzazione  sul  territorio  nazionale  secondo le procedure regolamentate dall'Autorita' competente;
 b) Per  «Prototipo omologato» si intende l'esemplare di estintore portatile  d'incendio  uguale  a  tutti gli esemplari sottoposti alle prove  i  cui esiti hanno determinato la costituzione del certificato di prova positivo e il rilascio della corrispondente omologazione;
 c) Per   «Produttore»  dell'estintore  portatile  d'incendio,  si intende  il  fabbricante  residente  in  uno  dei  Paesi  dell'Unione europea,  ovvero  in uno dei Paesi costituenti l'accordo SEE, nonche' ogni persona che, avanzando l'istanza per l'effettuazione delle prove ai fini della conseguente richiesta di omologazione, si presenti come fabbricante   dello   stesso  purche'  residente  in  uno  dei  Paesi dell'Unione  europea,  ovvero  in uno dei Paesi costituenti l'accordo SEE;
 d) Per   «Laboratorio»  si  intende  il  competente  ufficio  del Ministero  dell'interno o altro Laboratorio autorizzato dal Ministero dell'interno  ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985,  che  provvede  alla esecuzione delle prove e all'emissione del certificato   di   prova  ai  fini  dell'omologazione  dell'estintore portatile di incendio;
 e) Per «Certificato di prova» si intende il documento, rilasciato dal  Laboratorio, nel quale si certifica la conformita' alla norma di cui all'art. 2, comma 1;
 f) Per «Dichiarazione di conformita» si intende la dichiarazione, rilasciata  dal  produttore, attestante la conformita' dell'estintore portatile   d'incendio  al  prototipo  omologato  e  contenente,  tra l'altro, i seguenti dati:
 1) dati riportati nella marcatura di cui alla norma EN3/7 punto 16.2 figura 2;
 2)  anno  di  costruzione,  numero  di  matricola progressivo e codice costruttore, punzonati sull'estintore portatile d'incendio;
 g) Per  «libretto  uso  e  manutenzione» si intende il documento, allegato ad ogni singola fornitura di estintori portatili d'incendio, che riporta i seguenti contenuti:
 1) modalita' ed avvertenze d'uso;
 2) periodicita' dei controlli, delle revisioni e dei collaudi;
 3)   dati   tecnici  necessari  per  il  corretto  montaggio  e smontaggio  e  precisamente  pressione di esercizio, carica nominale, tipologia  di agente estinguente, tipologia di propellente, coppia di serraggio  dei gruppi valvolari, controllo per pesata o per misura di pressione;
 4)  elenco  delle  parti  di ricambio con codice, descrizione e materiale;
 5) le avvertenze importanti a giudizio del produttore.
 |  |  |  | Art. 4. Utilizzazione
 
 1.    Gli    esemplari   di   estintori   portatili   di   incendio commercializzati,  installati  e mantenuti in servizio, salvo diverse disposizioni  di  legge concernenti impieghi particolari specificati, devono essere conformi ai rispettivi prototipi omologati.
 2.  L'estintore  in  esercizio  deve essere mantenuto in efficienza mediante  verifiche  periodiche  da  parte  di personale esperto come previsto  dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dal decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998 e secondo le   procedure  indicate  dalla  norma  UNI  9994  sulla  base  delle indicazioni  di  uso  e  manutenzione  riportate  sul libretto di cui all'art. 3, lettera g).
 3.  L'utilizzatore  e'  tenuto  a  conservare  la  dichiarazione di conformita'  di  cui  al  precedente  art.  3,  lettera  f),  per gli eventuali accertamenti dei competenti organi di controllo.
 4.  La  costruzione,  il collaudo e l'utilizzo dei recipienti e dei relativi accessori, che possono impiegarsi per la fabbricazione degli estintori  portatili  d'incendio, devono avvenire in conformita' alla legislazione  vigente  in  materia  di  apparecchi  a pressione e, in particolare, alla direttiva 97/23/CE recepita con decreto legislativo n. 93/2000.
 |  |  |  | Art. 5. Procedure per il rilascio dei certificati di prova
 
 1.  Il certificato di prova ai fini dell'omologazione del prototipo e' rilasciato secondo la seguente procedura:
 a) il  produttore trasmette l'istanza e la documentazione tecnica relativa   al   prototipo   dell'estintore  portatile  d'incendio  da omologare;
 b) il laboratorio, verificata la correttezza della documentazione di  cui alla lettera a), richiede, entro trenta giorni, l'invio della campionatura di prova e comunica l'importo della somma occorrente per l'esecuzione delle prove;
 c) il  produttore  invia  la campionatura di prova richiesta e la ricevuta  relativa  al  pagamento  di  cui alla precedente lettera b) entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del laboratorio;
 d) il  laboratorio  iscrive  la  pratica  nello  specifico elenco cronologico, dandone comunicazione al richiedente;
 e) il  produttore,  sotto  la  propria  responsabilita'  civile e penale, presenta al laboratorio apposita dichiarazione attestante che la  campionatura  di  prova  e'  conforme  ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 97/23/CE recepita con decreto legislativo n. 93/2000;
 f) in  caso  di mancato invio di quanto richiesto alla precedente lettera c), la pratica viene archiviata per decorrenza dei termini;
 g) il  laboratorio  provvede al rilascio del certificato di prova entro  centoventi giorni dalla data di iscrizione nel suddetto elenco cronologico.
 2.  E'  consentita  la  modifica  o  la sostituzione di parti degli apparecchi in prova; in questo caso il richiedente presenta una nuova documentazione  inerente il modello modificato di estintore portatile d'incendio.   La  constatazione  della  validita'  della  modifica  o sostituzione comportera' la nuova iscrizione nell'elenco cronologico. I termini per il rilascio del certificato di prova decorreranno dalla data di nuova iscrizione nell'elenco predetto.
 3. L'istanza con i relativi allegati e gli attestati dei versamenti di   cui   al   precedente   comma  debbono  essere  inviati  tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
 |  |  |  | Art. 6. Procedura per il rilascio del documento di omologazione
 
 1. Il documento di omologazione del prototipo e' rilasciato secondo la seguente procedura:
 a) il  produttore  inoltra  al  Ministero  dell'interno  apposita domanda   corredata   dal   certificato   di   prova  rilasciato  dal laboratorio;
 b) il  Ministero  dell'interno,  valutata  la documentazione e la certificazione presentata, provvedera', entro centoventi giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, a rilasciare all'interessato l'atto di   omologazione   dell'estintore  portatile  d'incendio,  motivando l'eventuale diniego.
 2. Gli esemplari del prototipo omologato, punzonati dal laboratorio che  ha  emesso il certificato di prova, devono essere conservati per dieci anni, in numero di tre a cura del produttore e in numero di tre a  cura  del laboratorio, per i controlli di cui al successivo art. 9 del presente decreto.
 3.  Il  Ministero  dell'interno rende noto, annualmente, attraverso apposita  circolare  da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco aggiornato  degli  estintori  portatili d'incendio omologati ai sensi del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 7. Commercializzazione in ambito comunitario
 
 1.    Gli    estintori   portatili   di   incendio   legittimamente commercializzati  in uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero in uno dei  Paesi  contraenti  l'accordo SEE, sulla base della norma tecnica indicata  nell'art.  2,  comma 1 del presente decreto, possono essere commercializzati  in  Italia  a decorrere da sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto secondo le procedure in esso specificate.
 2.  Ai  fini  del  comma  precedente, la domanda di omologazione e' corredata da:
 a) certificazione  di  prova riportante le risultanze riscontrate sulla base della specifica tecnica di cui al precedente comma;
 b) documentazione  necessaria all'identificazione del laboratorio che  ha  emesso  la certificazione di prova, e del riconoscimento del laboratorio  stesso  da  parte  di  uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero   in   uno   dei   Paesi   contraenti   l'accordo  SEE;  detta documentazione  puo' anche essere costituita da una dichiarazione del produttore  che  riporti  sotto  la  propria responsabilita' civile e penale  i  dati  suddetti  ed  i  riferimenti  del riconoscimento del laboratorio;
 c) copia  della  documentazione  attestante l'autorizzazione alla commercializzazione  in  un  Paese  dell'Unione  europea o contraente l'accordo  SEE;  detta documentazione puo' anche essere costituita da una  dichiarazione  del  produttore  che  riporti  sotto  la  propria responsabilita'  civile  e  penale  i riferimenti dell'autorizzazione alla commercializzazione suddetta;
 d) copia della dichiarazione di conformita' di cui alla direttiva 97/23/CE attuata con decreto legislativo n. 93/2000.
 3.  La  documentazione suddetta e le relative certificazioni devono essere  prodotte  in  originale,  o  in  copia autenticata secondo la normativa   vigente,   in  lingua  italiana  oppure  accompagnate  da traduzione   in  lingua  italiana  la  cui  rispondenza  puo'  essere dichiarata dal richiedente l'omologazione.
 |  |  |  | Art. 8. Obblighi e responsabilita' per il produttore
 
 1.  Il produttore e' tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla osservanza dei seguenti adempimenti:
 a) garantire,    per   la   caratterizzazione   antincendio,   la conformita'  della  produzione  al  prototipo  omologato  mediante un sistema di controllo di produzione;
 b) impiegare    nella    produzione   materiali,   componenti   e accoppiamenti  conformi  alla  direttiva 97/23/CE attuata con decreto legislativo n. 93/2000;
 c) emettere   per   ogni   estintore   portatile   d'incendio  la dichiarazione di conformita' di cui all'art. 3, lettera f);
 d) fornire  a  corredo  di  ogni  esemplare  il  libretto  uso  e manutenzione di cui all'art. 3, lettera g);
 e) punzonare   sull'estintore   portatile  d'incendio  l'anno  di costruzione,   il  numero  di  matricola  progressivo  ed  il  codice costruttore.
 |  |  |  | Art. 9. Controlli e vigilanza
 
 1.  Il  Ministero  dell'interno  effettua controlli e verifiche con metodi a campione, sugli estintori portatili d'incendio omologati.
 2.  Gli  accertamenti  di  cui  al  comma precedente possono essere effettuati  presso il magazzino del produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori e i commercianti.
 3.  Con  l'ottenimento  dell'atto  di  omologazione  dell'estintore portatile  d'incendio,  l'intestatario dell'omologazione si impegna a consentire  l'accesso  ai  locali  di  deposito,  a  fornire tutte le informazioni  necessarie alla verifica della conformita' dei prodotti stessi  ed  a  consentire  il  prelievo  di  quanto  necessario  alle operazioni  di  controllo  anche nell'ambito di quanto previsto dalle disposizioni concernenti la sicurezza generale dei prodotti.
 4. Con decreto del Ministero dell'interno relativo ai controlli sui prodotti   antincendio  omologati  sono  stabiliti  i  criteri  e  le modalita'  per  i  servizi  di  prevenzione  incendi  resi  dal Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco e sono determinati gli importi dei corrispettivi  dovuti  dai  produttori ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966 e della legge 10 agosto 2000, n. 246.
 |  |  |  | Art. 10. Validita', rinnovo, decadenza e annullamento dell'omologazione
 
 1.  L'omologazione  ha  validita'  cinque anni ed e' rinnovabile su istanza del produttore, ad ogni scadenza, per un ulteriore periodo di cinque  anni.  Tale  rinnovo  non comporta la ripetizione delle prove tecniche  previste  dalla  norma tecnica di cui al precedente art. 2, comma  1,  qualora  il  produttore dichiari che l'estintore portatile d'incendio non ha subito modifiche.
 2.  L'omologazione  non  e'  rinnovabile  nel  caso di annullamento dell'omologazione.
 3.  L'omologazione  decade automaticamente se l'estintore portatile d'incendio  subisce  una  qualsiasi modifica o se entra in vigore una nuova normativa di classificazione che annulla o modifica, anche solo parzialmente,  quella vigente all'atto del rilascio dell'omologazione stessa.   La   nuova  normativa  stabilira'  i  tempi  necessari  per l'adeguamento  dei  sistemi  di produzione e per lo smaltimento delle scorte.
 4.   Il   Ministero   dell'interno   ha   facolta'   di   annullare l'omologazione se:
 a) viene  rilevata  la  non conformita' di esemplare di estintore portatile  d'incendio  al  prototipo omologato e/o alla norma tecnica presa a riferimento per la certificazione e l'omologazione;
 b) il  produttore non ottempera in tutto o in parte agli obblighi fissati agli articoli 7 e 8 del presente decreto.
 5.  L'annullamento  o  la decadenza dell'omologazione comportano il divieto  dell'immissione  sul mercato e il divieto di emissione della dichiarazione  di  conformita'  per  l'estintore portatile d'incendio oggetto dell'annullamento o della decadenza.
 |  |  |  | Art. 11. Norme transitorie
 
 1.   La  commercializzazione  di  estintori  portatili  d'incendio, approvati  di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre  1982, e' consentita fino alla scadenza dell'approvazione stessa  e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 2.  Gli  estintori portatili d'incendio, approvati di tipo ai sensi del  decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 1982, potranno essere  utilizzati  per  diciotto  anni,  decorrenti  dalla  data  di produzione punzonata su ciascun esemplare prodotto.
 |  |  |  | Art. 12. Norme finali
 
 1.  La dismissione dei materiali componenti l'estintore, ovvero gli estinguenti,  i  materiali  metallici  ed  i  materiali plastici deve avvenire  in conformita' alle specifiche normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente.
 2.  Tutti  gli  agenti  estinguenti  devono  essere  conformi  alle normative riguardanti la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute degli utilizzatori.
 3. Sono abrogati:
 a) decreto    del   Ministro   dell'interno   20 dicembre   1982, concernente  «Norme  tecniche  e procedurali, relative agli estintori portatili  d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero  dell'interno»  (pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 19 del 20 gennaio 1983);
 b) decreto del Ministro dell'interno 14 gennaio 1988, concernente «Modificazioni  ed  integrazioni  al decreto ministeriale 20 dicembre 1982,  concernente:  "Norme  tecniche  e  procedurali,  relative agli estintori  portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte  del Ministero dell'interno" e proroga del termine previsto dal punto  11.1  dell'allegato  B»  (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 30 gennaio 1988);
 c) decreto    del   Ministro   dell'interno   12 novembre   1990, concernente  «Sostituzione  del decreto ministeriale 16 gennaio 1987, concernente  "Estintori  di  incendio  portatili di tipo approvato ai sensi  del  decreto ministeriale 20 dicembre 1982: integrazione delle norme procedurali, commercializzazione e proroga dei termini previsti dall'art.  2  del decreto ministeriale 7 novembre 1985" e del decreto ministeriale 14 gennaio 1988, recante: «Modificazioni ed integrazioni al   decreto   ministeriale  20 dicembre  1982,  concernente:  "Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti   all'approvazione   di   tipo   da   parte   del  Ministero dell'interno"   e   proroga  del  termine  previsto  dal  punto  11.1 dell'allegato   B   e  successive  modificazioni»  (pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 1990).
 4.  Il  presente  decreto  entra  in vigore dopo centottanta giorni dalla   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.
 Roma, 7 gennaio 2005
 Il Ministro: Pisanu
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