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| Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 10 gennaio 2005, n. 9 |  | Integrazioni  al  decreto  legislativo  20 agosto  2002,  n. 190, per l'istituzione  del  sistema di qualificazione dei contraenti generali delle  opere strategiche e di preminente interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Visto  l'articolo 1,  commi 2 e 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004;
 Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 2004;
 Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
 
 Emana
 
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 Integrazione del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190
 
 1. Al  decreto  legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e' aggiunto, in fine, il seguente capo:
 
 «CAPO II-BIS
 
 Qualificazione dei contraenti generali
 
 Art. 20-bis
 
 Istituzione del sistema di qualificazione-classifiche
 
 1.  E'  istituito  il  sistema  di  qualificazione  dei  contraenti generali.  La qualificazione puo' essere richiesta da imprese singole in  forma  di  societa'  commerciali  o  cooperative,  da consorzi di cooperative  di  produzione  e  lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909,  n. 422, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili previsti dall'articolo 12 della legge quadro.
 2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I contraenti  generali non possono concorrere ad affidamenti di importo lordo  superiore  a  quello della classifica di iscrizione, attestata con  il  sistema  di  cui  al  presente  decreto  legislativo  ovvero documentata  ai  sensi  dell'articolo  20-septies,  comma 2, salva la facolta'   di  associarsi  ad  altro  contraente  generale  ai  sensi dell'articolo 20-octies, comma 9.
 3. Le classifiche di qualificazione sono le seguenti:
 a) I: sino a 350 milioni di euro;
 b) II: sino a 700 milioni di euro;
 c) III: oltre 700 milioni di euro.
 4.  L'importo  della  classifica  III,  ai  fini  del  rispetto dei requisiti  di  qualificazione,  e' convenzionalmente stabilito pari a 900 milioni di euro.
 
 Art. 20-ter
 
 Requisiti per le iscrizioni
 
 1.  Costituiscono  requisiti  per  la qualificazione dei contraenti generali:
 a) il  possesso  di  un  sistema di qualita' aziendale UNI EN ISO 9001/2000  ovvero,  per  il  periodo  di  validita'  residua,  UNI EN 9001/1994;
 b) il   possesso   dei   requisiti  di  ordine  generale  di  cui all'articolo 20-quater;
 c) il   possesso   dei   requisiti  di  ordine  speciale  di  cui all'articolo 20-quinquies.
 
 Art. 20-quater
 
 Requisiti di ordine generale
 
 1.  Per  la  qualificazione sono richiesti al contraente generale i requisiti  di  ordine  generale previsti dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
 2.  La  dimostrazione  dei  requisiti  di  ordine  generale  non e' richiesta  agli imprenditori in possesso di qualificazione rilasciata ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, da non oltre cinque anni.
 
 Art. 20-quinquies
 
 Requisiti di ordine speciale
 
 1.  I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
 a) adeguata capacita' economica e finanziaria;
 b) adeguata idoneita' tecnica ed organizzativa;
 c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.
 2. La adeguata capacita' economica e finanziaria e' dimostrata:
 a) dal  rapporto,  risultante dai bilanci consolidati dell'ultimo triennio,  tra  patrimonio  netto  dell'ultimo  bilancio consolidato, costituito   dal   totale   della  lettera  a)  del  passivo  di  cui all'articolo  2424 del codice civile, e cifra di affari annuale media consolidata  in lavori relativa all'attivita' diretta ed indiretta di cui alla lettera b). Tale rapporto non deve essere inferiore al dieci per  cento,  il patrimonio netto consolidato puo' essere integrato da dotazioni  o  risorse finanziarie addizionali irrevocabili, a medio e lungo  periodo,  messe  a disposizione anche dalla eventuale societa' controllante. Ove il rapporto sia inferiore al dieci per cento, viene convenzionalmente  ridotta alla stessa proporzione la cifra d'affari; ove superiore, la cifra di affari in lavori di cui alla lettera b) e' incrementata  convenzionalmente  di tanti punti quanto e' l'eccedenza rispetto al minimo richiesto, con il limite massimo di incremento del cinquanta  per  cento.  Per  le  iscrizioni  richieste  o rinnovate a decorrere  dal  1°gennaio  2006  il  rapporto  medio  non deve essere inferiore  al  quindici  per  cento  e  continuano  ad applicarsi gli incrementi  convenzionali  per  valori  superiori.  Per le iscrizioni richieste  o  rinnovate  a decorrere dal 1° gennaio 2009, il rapporto medio  non  deve essere inferiore al venti per cento, e continuano ad applicarsi  gli incrementi convenzionali per valori superiori. Ove il rapporto  sia  inferiore ai minimi suindicati viene convenzionalmente ridotta alle stesse proporzioni la cifra d'affari;
 b) dalla  cifra  di  affari  consolidata  in  lavori,  svolti nel triennio  precedente  la  domanda  di  iscrizione  mediante attivita' diretta ed indiretta, non inferiore a cinquecento milioni di euro per la  Classifica  I,  mille  milioni  di  euro  per  la Classifica II e milletrecento  milioni  di euro per la Classifica III, comprovata con le  modalita' di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, del citato decreto del  Presidente della Repubblica n. 34 del 2000. Nella cifra d'affari in  lavori  consolidata  possono  essere  ricomprese  le attivita' di progettazione   e   fornitura   di   impianti  e  manufatti  compiute nell'ambito della realizzazione di un'opera affidata alla impresa.
 3.  La  adeguata  idoneita'  tecnica ed organizzativa e' dimostrata dall'esecuzione  con  qualsiasi  mezzo  di un lavoro non inferiore al quaranta  per  cento dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque  per  cento  della  classifica  richiesta, ovvero, in alternativa,  di  tre  lavori di importo complessivo non inferiore al sessantacinque   per  cento  della  classifica  richiesta.  I  lavori valutati  sono  quelli  eseguiti  regolarmente  e  con  buon  esito e ultimati  nel  quinquennio precedente la richiesta di qualificazione, ovvero  la  parte  di  essi  eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori  iniziati  prima  del  quinquennio  o in corso alla data della richiesta,  si  presume un andamento lineare. L'importo dei lavori e' costituito  dall'importo  contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato  dall'eventuale  revisione  prezzi  e  dalle  risultanze definitive   del   contenzioso   eventualmente  insorto  per  riserve dell'appaltatore    diverse   da   quelle   riconosciute   a   titolo risarcitorio.  Per la valutazione e rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti all'estero si applicano gli articoli 21, 23 e 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000. Per  lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono, oltre a quelli eseguiti  in  adempimento di contratti di appalto di cui all'articolo 19 della legge quadro, i lavori eseguiti in adempimento dei contratti di  appalto  previsti  dall'articolo  1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio,  del 14 giugno 1993, aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera  rispondente  ai bisogni del committente, con piena liberta' di organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la facolta' di  affidare a terzi anche la totalita' dei lavori stessi, nonche' di eseguire  gli stessi, direttamente o attraverso societa' controllate. Possono  essere altresi' valutati i lavori oggetto di una concessione di  costruzione  e gestione aggiudicata ai sensi della legge quadro e delle  altre  leggi  regionali  vigenti.  I  certificati  dei  lavori indicano  l'importo,  il periodo e il luogo di esecuzione e precisano se  questi  siano  stati effettuati a regola d'arte e con buon esito. Detti certificati riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del contratto,  ivi  compresi  quelli  affidati  a  terzi o realizzati da imprese  controllate  o interamente possedute, e recano l'indicazione dei  responsabili  di  progetto  o  di  cantiere;  i certificati sono redatti in conformita' al modello allegato al presente decreto.
 4. L'adeguato organico tecnico e dirigenziale e' dimostrato:
 a) dalla presenza in organico di dirigenti dell'impresa in numero non  inferiore  a  quindici  unita'  per la Classifica I, venticinque unita' per la Classifica II e quaranta unita' per la Classifica III;
 b) dalla  presenza in organico di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti, di responsabili di cantiere o di progetto, ai   sensi   delle   norme   UNI-ISO   10006,   dotati   di  adeguata professionalita'  tecnica  e  di  esperienza acquisita in qualita' di responsabile  di  cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore a trenta milioni di euro per la Classifica I, cinquanta milioni di euro per  la  Classifica  II  e sessanta milioni di euro per la Classifica III,  in  numero  non inferiore a tre unita' per la Classifica I, sei unita'  per la Classifica II e nove unita' per la Classifica III; gli stessi  soggetti  non  possono  rivestire  analogo incarico per altra impresa  e  producono  a  tale  fine una dichiarazione di unicita' di incarico.  L'impresa  assicura  il  mantenimento del numero minimo di unita'  necessarie  per  la  qualificazione nella propria classifica, provvedendo  alla  sostituzione  del  dirigente,  direttore tecnico o responsabile  di  progetto o cantiere uscente con soggetto di analoga idoneita'; in mancanza si dispone la revoca della qualificazione o la riduzione della Classifica.
 5.  Per  le  iscrizioni  richieste  o rinnovate fino al 31 dicembre 2013,  il  possesso  dei  requisiti  di adeguata idoneita' tecnica ed organizzativa  di  cui al comma 3 puo' essere sostituito dal possesso di  attestazioni SOA ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, per importo illimitato in non meno di  tre  categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di  sei  categorie,  di  cui  almeno quattro di opere generali per la Classifica  II  e  per  la  Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.
 
 Art. 20-sexies
 
 Consorzi stabili e Consorzi di cooperative
 
 1. I  consorzi  stabili sono qualificati sulla base della somma dei requisiti   di   qualificazione   posseduti   dalle  singole  imprese consorziate.  Ai fini della qualificazione del contraente generale e' richiesto che la qualificazione sia raggiunta sommando i requisiti di non  piu'  di  cinque  consorziati  per la Classifica I e non piu' di quattro  consorziati  per  la  Classifica  II  e  III.  I consorziati assumono  responsabilita'  solidale  per  la realizzazione dei lavori affidati al Consorzio in regime di contraente generale.
 2.  I Consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge  25 giugno  1909,  n.  422,  e  successive  modificazioni, sono qualificati  sulla  base  dei  propri  requisiti,  determinati con le modalita'  previste  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
 3. Per i Consorzi stabili:
 a) i requisiti di ordine generale, di cui all'articolo 20-quater, devono essere posseduti da ciascun Consorziato e dal Consorzio;
 b) il  requisito  di cui all'articolo 20-ter, lettera a), sistema di  qualita'  aziendale,  qualora  non  posseduto dal Consorzio, deve essere  posseduto  da  ciascuno  dei  consorziati  che  concorrono ai requisiti per la qualificazione;
 c) il   requisito  di  cui  all'articolo 20-quinquies,  comma  2, lettera   b),   cifra   d'affari   in  lavori,  e'  convenzionalmente incrementato  del  venti  per  cento  nel  primo  anno  di  vita  del Consorzio,  del  quindici  per cento nel secondo anno e del dieci per cento   nel  terzo,  quarto  e  quinto  anno.  Per  i  consorzi  gia' costituiti, il termine per l'aumento convenzionale decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
 d) il requisito di cui all'articolo 20-quinquies, comma 3, lavoro di  punta,  puo'  essere  dimostrato  tenendo conto di singoli lavori eseguiti   da   consorziati   diversi.  Tale  requisito  puo'  essere conseguito   alternativamente,   con   il   piu'  consistente  lavoro realizzato  da uno dei consorziati, con i due piu' consistenti lavori realizzati da non piu' di due consorziati, con i tre piu' consistenti lavori realizzati compiuti da non piu' di tre consorziati;
 e) alla   aggiudicazione  del  primo  affidamento,  il  Consorzio stabile costituisce un fondo consortile non inferiore a dieci milioni di  euro  per  la  Classifica  I,  a  quindici milioni di euro per la Classifica  II,  a  trenta  milioni  di euro per la Classifica III di qualificazione.  Tale  importo  sara'  ridotto  del trenta per cento, qualora  il  requisito  di  cui  all'articolo  20-quinquies, comma 2, lettera  a),  sia  pari  ad  un valore compreso tra il quindici ed il venti  per  cento, ovvero del cinquanta per cento qualora il suddetto requisito   sia  superiore  al  venti  per  cento.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2009, l'importo e' ridotto del trenta per cento qualora il requisito  sia superiore al trenta per cento ovvero del cinquanta per cento qualora il requisito sia superiore al quaranta per cento;
 f) il Consorzio stabile ha facolta' di costituire una societa' di progetto,   alla   quale  si  applica,  tra  l'altro,  il  regime  di responsabilita'  previsto dal presente decreto. Ove non si avvalga di tale  facolta' il Consorzio stabile deve comunque adeguare il proprio fondo  consortile  al  capitale  richiesto dal bando, ove superiore a quello di cui alla lettera e).
 4.  I  Consorzi  di  cooperative  possono conferire le attivita' di contraente  generale  di  cui  siano  aggiudicatari, esclusivamente a propri   consorziati   ammessi  al  sistema  di  qualificazione,  per qualunque classifica. In tale caso:
 a) la   prevista   assegnazione   delle   attivita'  deve  essere comunicata  dal  Consorzio  in  sede  di  qualifica  e,  per  le aste pubbliche, in sede di offerta;
 b) le Imprese assegnatarie non possono partecipare alla gara;
 c) i  requisiti  delle  Imprese assegnatarie possono essere fatti valere   dal   Consorzio   per  la  qualifica  alla  gara,  ai  sensi dell'articolo 20-octies;
 d) il   Consorzio,   per   effetto   dell'aggiudicazione,   resta solidalmente   responsabile   con  la  Cooperativa  assegnataria  nei confronti  del  soggetto  aggiudicatore  per  la buona esecuzione del contratto. Ove l'assegnazione sia effettuata in favore di piu' di una Cooperativa, si procede alla costituzione di una societa' di progetto ai  sensi  del  presente  decreto.  Nel  caso in cui il Consorzio non partecipi  alla Societa' di progetto, rimane comunque responsabile in solido con le Cooperative assegnatarie e con la Societa' di progetto, ovvero  con  la sola Societa' di progetto ove siano state prestate le garanzie sostitutive di cui al presente decreto.
 
 Art. 20-septies
 
 Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
 
 1. Alle  imprese  stabilite  negli  altri Stati aderenti all'Unione europea,  nonche' a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo sugli  appalti  pubblici  che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce  l'Organizzazione  mondiale del commercio, o in Paesi che, in  base  ad  altre  norme  di  diritto  internazionale, o in base ad accordi  bilaterali  siglati  con l'Unione europea o con l'Italia che consentano  la  partecipazione  ad  appalti  pubblici a condizioni di reciprocita' la qualificazione e' consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.
 2.  Per  le  imprese di cui al comma 1, la qualificazione di cui al presente  decreto  legislativo  non e' condizione obbligatoria per la partecipazione  alla  gara.  Esse  si  qualificano  alla singola gara producendo   documentazione   conforme  alle  normative  vigenti  nei rispettivi  Paesi,  idonea  a  dimostrare  il  possesso  di  tutti  i requisiti   prescritti   per   la  qualificazione  al  sistema  e  la partecipazione  delle  imprese italiane alle gare, ivi inclusi quelli eventualmente   necessari  per  conseguire  le  attestazioni  di  cui all'articolo 20-quinquies, comma 5.
 
 Art. 20-octies
 
 Norme di partecipazione alla gara
 
 1.  I  soggetti  aggiudicatori hanno facolta' di richiedere, per le singole gare:
 a) che l'offerente dimostri la sussistenza dei requisiti generali di  cui  all'articolo 20-quater; nei confronti dell'aggiudicatario la verifica di sussistenza dei requisiti generali e' sempre espletata;
 b) che  l'offerente  dimostri,  tramite  i bilanci consolidati ed idonee   dichiarazioni   bancarie,   la   disponibilita'  di  risorse finanziarie,  rivolte al prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare;
 c) che  sia  dimostrato  il  possesso,  da  parte  delle  imprese affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente, della capacita' tecnica specifica per l'opera da realizzare e dei requisiti economico  finanziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto da redigere   nel  rispetto  delle  previsioni  della  citata  direttiva 93/37/CEE  del  consiglio,  del  14 giugno  1993, e delle indicazioni integrative  e  di  dettaglio  da  disporsi  con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
 2.  Ai  fini  del  comma  1,  lettera  c),  la esecuzione di lavori analoghi,  ove richiesto dal bando di gara, potra' essere documentata dalle    imprese   affidatarie   designate   ovvero   dall'offerente, dimostrando   di  avere  eseguito,  con  le  modalita'  dell'articolo 20-quinquies,   comma 3,   opere  ricadenti  in  una  delle  seguenti categorie  OG  accorpate  ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34:
 a) organismi edilizi (OG1);
 b) opere per la mobilita' su gomma e su ferro (OG3 e OG4);
 c) opere relative al ciclo integrato dell'acqua (OG5 e OG6);
 d) opere fluviali e marittime (OG7 e OG8);
 e) opere impiantistiche (OG9, OG10 e OG11);
 f) opere di impatto ambientale (OG12 e OG13).
 3.  A prescindere dalla qualificazione richiesta in sede di gara, i soggetti   aggiudicatori   indicano,   negli  atti  contrattuali,  le specifiche  qualificazioni  anche  specialistiche  che  devono essere possedute  dagli  esecutori  delle lavorazioni piu' complesse. A tali qualificazioni non si applicano le limitazioni di cui al comma 2.
 4.  Ad  integrazione dei criteri indicati all'articolo 10, comma 4, fanno  parte  degli  elementi  da  individuare  da parte dei soggetti aggiudicatori  ai fini degli affidamenti a contraenti generali con il sistema della offerta economicamente piu' vantaggiosa:
 a) la  maggiore  entita'  di  lavori  e servizi che il contraente generale  si  impegna  ad  affidare  ad  imprese  nominate in sede di offerta,  ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del presente decreto. Ai fini  predetti  rilevano  esclusivamente  gli  affidamenti  di lavori aventi   singolarmente   entita'   superiore   al  cinque  per  cento dell'importo  di  aggiudicazione della gara, gli affidamenti di opere specialistiche ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge quadro aventi  singolarmente entita' superiore al tre per cento del predetto importo,  nonche' gli affidamenti di servizi di ingegneria, gestione, programmazione  e  controllo  qualita',  che  il  Contraente generale intende affidare a terzi;
 b) la maggiore entita', rispetto a quella prevista dal bando, del prefinanziamento che il candidato e' in grado di offrire.
 5. Ai fini dell'articolo 9, comma 7, del presente decreto, la quota minima  del trenta per cento di imprese affidatarie che devono essere indicate in sede di offerta, si intende riferita a tutti i lavori che il Contraente generale non esegue con mezzi propri.
 6.  I soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,  n. 158, possono istituire il proprio sistema di qualificazione secondo le previsioni del medesimo decreto legislativo. A tale fine i soggetti  aggiudicatori  ammettono  al  sistema i Contraenti generali qualificati  a  norma  del  presente decreto e dotati, inoltre, delle eventuali   qualificazioni   specifiche   individuate   dal  soggetto aggiudicatore  in  base  a  norme  e  criteri oggettivi conformi alle previsioni dei commi 1 e 2.
 7. Non  possono  concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi  dell'articolo  3  della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno  1993.  E' fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara  in  piu'  di  un'associazione temporanea o Consorzio, ovvero di concorrere  alla  gara  anche  in  forma  individuale qualora abbiano partecipato  alla  gara  medesima  in associazione o Consorzio, anche stabile.
 8. Per  gli  appalti concorso e le gare da aggiudicare alla offerta economicamente  piu'  vantaggiosa,  i  soggetti aggiudicatori possono prevedere il conferimento di un premio in denaro, a parziale recupero delle  spese  sostenute,  ai  migliori  classificati;  i premi devono essere  limitati  al  rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate  e  possono  essere  accordati  per un valore complessivo massimo  dell'uno  virgola  cinque  per  cento dell'importo a base di gara,  in caso di appalto concorso, e dello zero virgola sessanta per cento, in caso di offerta economicamente piu' vantaggiosa.
 9.  I  Contraenti  generali  dotati  della  adeguata  e  competente classifica   di  qualificazione  per  la  partecipazione  alle  gare, attestata con il sistema di cui al presente decreto ovvero dimostrata ai  sensi dell'articolo 20-septies, comma 2, possono partecipare alla gara  in  associazione  o  Consorzio con altre imprese purche' queste ultime  siano  ammesse,  per  qualunque  classifica,  al  sistema  di qualificazione  ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica, ai  sensi  dell'articolo  20-septies, comma 2. Le imprese associate o consorziate  concorrono  alla  dimostrazione  dei requisiti di cui al comma 1.
 10.  Ove ne ricorrano i presupposti, il soggetto aggiudicatore puo' provvedere in via di autotutela all'annullamento della aggiudicazione intervenuta.
 
 Art. 20-nonies
 
 Gestione del sistema di qualificazione
 
 1.  La  attestazione  del  possesso  dei  requisiti  dei contraenti generali  e'  rilasciata  dal  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti.
 2.  La durata dell'efficacia della attestazione e' pari a tre anni. Entro    il   terzo   mese   precedente   alla   data   di   scadenza dell'attestazione il contraente generale trasmette al Ministero tutta la  documentazione necessaria ad ottenere il rinnovo. La attestazione e'  rilasciata  ovvero  motivatamente  negata  entro  tre  mesi dalla ricezione  di  tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo nel  rilascio, imputabile all'Amministrazione, l'attestazione scaduta resta  valida,  ai  fini  della  partecipazione  alle  gare  e per la sottoscrizione  dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata.
 3.  La  attestazione  di  cui  al  comma  1  e'  necessaria  per la partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti di contraente generale  a  decorrere dal sesto mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
 4.  Per  quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si fara'  riferimento,  ai fini della qualificazione delle imprese, alle norme  di  cui  al  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in quanto applicabili. Le ulteriori modalita' tecniche  e  procedurali  di  presentazione  dei documenti e rilascio della attestazione, saranno regolate con provvedimento ministeriale.
 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita  una  commissione  per  l'esame  dei ricorsi amministrativi contro  i  provvedimenti  di attestazione; le spese della Commissione sono   anticipate  dai  ricorrenti  e  poste  a  carico  della  parte soccombente,  in  conformita' alle previsioni di apposito regolamento emanato  di  concerto  tra  il  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti  ed  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze. Qualora dovesse risultare soccombente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  ai  relativi  oneri  si fa fronte mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero.
 6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita   una   Commissione   consultiva   alla  quale  partecipano rappresentanti   designati   dalle   associazioni  imprenditoriali  e sindacali  piu' rappresentative nel settore, dei maggiori committenti di  opere  di  preminente interesse nazionale ed esperti del settore, nonche'  dalla  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, per il monitoraggio  dell'applicazione  del presente decreto. La Commissione ha  accesso  alle  informazioni  di  cui  all'articolo  20-decies. La partecipazione  alla  Commissione  e'  a  titolo  gratuito  e  non e' corrisposto alcun compenso o rimborso per le spese dei componenti.
 
 Art. 20-decies
 
 Obbligo di comunicazione
 
 1.  Tutte  le  informazioni  inerenti  i  contratti  di appalto del contraente  generale e di subappalto degli appaltatori del contraente generale,  devono essere comunicate, a cura dello stesso, al soggetto aggiudicatore  e  da  questo  all'osservatorio  sui  lavori pubblici, costituito  presso  l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, nonche'  agli  osservatori  regionali  dei  lavori  pubblici, sul cui territorio  insistono  le opere. L'osservatorio sui lavori pubblici e gli  osservatori  regionali  mettono a disposizione i dati agli altri Enti ed organismi interessati.
 
 Art. 20-undecies
 
 Disposizioni finanziarie
 
 1. Dall'attuazione  delle disposizioni del presente Capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 10 gennaio 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
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 Avvertenza:
 
 Il   testo   delle   note   qui   pubblicato'  e'  stato  redatto dall'amministrazione  competente  per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,  sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana, approvato con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 - Per   le   direttive   CEE   vengono  forniti  gli  estremi  di pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee (GUCE).
 
 Note alle premesse:
 
 - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega  al Governo dell'esercizio  della  funzione legislativa e stabilisce che essa non puo'  avvenire,  se  non  con  determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
 - L'art.  87  della  Costituzione  conferisce,  tra  l'altro,  al Presidente  della  Repubblica  il  potere di promulgare le leggi e di emanare i dcereti aventi valore di legge e i regolamenti.
 Il  testo  dell'art. 1, commi 2 e 3 della legge 21 dicembre 2001, n.   443   (Delega   al  Governo  in  materia  di  infrastrutture  ed insediamenti   produttivi  strategici  ed  altri  interventi  per  il rilancio  delle  attivita'  produttive),  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale  del  27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario e' il seguente:
 «2.  Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare,  nel  rispetto delle attribuzioni  costituzionali  delle  regioni, entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi  volti  a  definire  un quadro normativo finalizzato alla celere   realizzazione  delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti individuati  ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per  la  valutazione  di  impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata  ambientale,  limitatamente  alle opere di cui al comma 1 e comunque  nel  rispetto  del  disposto  dell'art.  2, della direttiva 85/337/CEE  del  Consiglio  del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva  97/11/CE  del Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un regime  speciale, anche in deroga agli articoli 2, da 7 a 16. 19, 20, 21,  da  23  a  30,  32,  34,  37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio  1994,  n.  109, e successive modificazioni, nonche' alle ulteriori  disposizioni della medesima legge che non siano necessaria ed  immediata  applicazione delle direttive comunitarie, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 a) disciplina   della   tecnica  di  finanza  di  progetto  per finanziare  e  realizzare,  con  il concorso del capitale privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al comma 1;
 b) definizione  delle  procedure  da seguire in sostituzione di quelle  previste  per  il  rilascio  dei  provvedimenti  concessori o autorizzatori di ogni specie; definizione della durata delle medesime non   superiore   a   sei  mesi  per  la  approvazione  dei  progetti preliminari,  comprensivi  di quanto necessario per la localizzazione dell'opera   d'intesa   con   la  regione  o  la  provincia  autonoma competente,  che,  a  tal  fine, provvede a sentire preventivamente i comuni  interessati,  e,  ove  prevista, della VIA; definizione delle procedure  necessarie  per  la  dichiarazione  di  pubblica utilita', indifferibilita'  ed  urgenza  e  per  la  approvazione  del progetto definitivo,  la  cui durata non puo' superare il termine di ulteriori sette mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione delle interferenze  con  servizi  pubblici  e  privati,  con  previsione di responsabilita'   patrimoniali   in   caso   di   mancata  tempestiva risoluzione;
 c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni e  delle  province  autonome  interessate, del compito di valutare le proposte  dei  promotori,  di  approvare  il  progetto  preliminare e definitivo,  di  vigilare  sulla  esecuzione  dei progetti approvati, adottando  i  provvedimenti  concessori  ed  autorizzatori necessari, comprensivi  della  localizzazione  dell'opera e, ove prevista, della VIA   istruita   dal   competente   Ministero.   Il  Ministero  delle infrastrutture  e  dei  trasporti  cura  le  istruttorie,  formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attivita' del CIPE, avvalendosi,  eventualmente,  di  una  apposita struttura tecnica, di advisor  e  di  commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui  all'art.  13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con  modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonche' della eventuale    ulteriore    collaborazione   richiesta   al   Ministero dell'economia  e delle finanze nel settore della finanza di progetto, ovvero  offerta  dalle  regioni  o province autonome interessate, con oneri a proprio carico;
 d) modificazione  della  disciplina in materia di conferenza di servizi,  con  la  previsione  della  facolta',  da parte di tutte le amministrazioni  competenti  a  rilasciare  permessi e autorizzazioni comunque  denominati,  di  proporre, in detta conferenza, nel termine perentorio  di  novanta  giorni, prescrizioni e varianti migliorative che  non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle  opere;  le  prescrizioni  e  varianti migliorative proposte in conferenza  sono  valutate  dal  CIPE  ai fini della approvazione del progetto definitivo;
 e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle   direttive  dell'Unione  europea,  della  realizzazione  delle infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale o concessionario;
 f) disciplina   dell'affidamento  a  contraente  generale,  con riferimento  all'art.  1  della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno  1993,  definito  come  esecuzione  con  qualsiasi mezzo di un'opera   rispondente   alle   esigenze   specificate  dal  soggetto aggiudicatore;  il contraente generale e' distinto dal concessionario di   opere  pubbliche  per  l'esclusione  dalla  gestione  dell'opera eseguita  ed  e'  qualificato  per  specifici  connotati di capacita' organizzativa  e  tecnico-realizzativa,  per  l'assunzione dell'onere relativo  all'anticipazione  temporale  del  finanziamento necessario alla   realizzazione  dell'opera  in  tutto  o  in  parte  con  mezzi finanziari  privati,  per  la  liberta'  di forme nella realizzazione dell'opera,  per  la  natura  prevalente di obbligazione di risultato complessivo   del   rapporto   che  lega  detta  figura  al  soggetto aggiudicatore  e  per  l'assunzione  del relativo rischio; previsione dell'obbligo,  da  parte  del  contraente generale, di prestazione di adeguate  garanzie  e  di  partecipazione  diretta  al  finanziamento dell'opera o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;
 g) previsione  dell'obbligo  per il soggetto aggiudicatore, nel caso   in  cui  l'opera  sia  realizzata  prevalentemente  con  fondi pubblici,  di  rispettare  la  normativa  europea in tema di evidenza pubblica  e  di  scelta  dei  fornitori  di  beni  o  servizi, ma con soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla citata legge n. 109 del  1994  per  tutti  gli  aspetti  di  essa  non  aventi necessaria rilevanza comunitaria;
 h) introduzione  di  specifiche deroghe alla vigente disciplina in  materia  di  aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli   stessi,   fermo  il  rispetto  della  normativa  comunitaria, finalizzate  a  favorire  il  contenimento  dei  tempi  e  la massima flessibilita'  degli  strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso  ad  un  contraente generale, previsione che lo stesso, ferma restando  la  sua responsabilita', possa liberamente affidare a terzi l'esecuzione  delle  proprie prestazioni con l'obbligo di rispettare, in  ogni  caso,  la  legislazione  antimafia  e  quella  relativa  ai requisiti   prescritti   per   gli   appaltatori;   previsione  della possibilita'   di  costituire  una  societa'  di  progetto  ai  sensi dell'art.  37-quinquies della citata legge n. 109 del 1994, anche con la   partecipazione   di   istituzioni  finanziarie,  assicurative  e tecnico-operative  gia' indicate dallo stesso contraente generale nel corso  della  procedura di affidamento; previsione della possibilita' di  emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'art. 37-sexies della legge  n.  109  del  1994,  ovvero  di  avvalersi  di altri strumenti finanziari,  con  la  previsione  del  relativo regime di garanzia di restituzione,   anche   da   parte  dei  soggetti  aggiudicatori,  ed utilizzazione  dei  medesimi  titoli  e  strumenti  finanziari per la costituzione  delle  riserve  bancarie  o assicurative previste dalla legislazione vigente;
 i) individuazione  di  adeguate misure atte a valutare, ai fini di  una  migliore  realizzazione dell'opera, il regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato l'esecuzione di proprie prestazioni;
 l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita a gestione  della  stessa, e tenuto conto della redditivita' potenziale della  stessa, della possibilita' di corrispondere al concessionario, anche  in corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede di  gara,  un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell'opera,  anche  a  fronte  della prestazione successiva di beni o servizi  allo  stesso  soggetto aggiudicatore relativamente all'opera realizzata,  nonche'  della  possibilita'  di fissare la durata della concessione    anche   oltre   trenta   anni,   in   relazione   alle caratteristiche  dell'opera,  e  di  consentire  al concessionario di affidare  a  terzi  i  lavori, con il solo vincolo delle disposizioni della   citata   direttiva   93/37/CEE   relative  agli  appalti  del concessionario  e  nel  limite  percentuale eventualmente indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;
 m) previsione  del  rispetto dei piani finanziari allegati alle concessioni  in  essere  per  i  concessionari  di  pubblici  servizi affidatari di nuove concessioni;
 n) previsione,  dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto, concessione o affidamento a contraente generale, di forme di tutela   risarcitoria   per   equivalente,   con   esclusione   della reintegrazione   in  forma  specifica;  restrizione,  per  tutti  gli interessi  patrimoniali,  della  tutela cautelare al pagamento di una provvisionale;
 o) previsione  di  apposite  procedure  di collaudo delle opere entro  termini  perentori che consentano, ove richiesto da specifiche esigenze  tecniche  il  ricorso anche a strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di collaudo.
 3.  I  decreti  legislarivi  previsti  dal  comma  2 sono emanati sentito  il  parere  della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, nonche' quello delle competenti  Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni  dalla richiesta. Nei tre anni successivi alla loro emanazione possono  essere  emanate  disposizioni  correttive ed integrative dei decreti  legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo gli  stessi  principi  e  criteri  direttivi.  Il  Governo  integra e modifica  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente delle Repubblica  21 dicembre  1999, n. 554, in conformita' alle previsioni della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 2». Note all'art. 1:
 - Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 reca: «Attuazione della  legge  21 dicembre  2001,  n.  443, per la realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti  produttivi  strategici  e  di interesse  nazionale»,  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2002 n. 199, supplemento ordinario.
 - La  legge  24 giugno  1909, n. 422 (Costituzione di consorzi di cooperative  per  appalti  di  lavori  pubblici)  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1909.
 -  L'art.  12  della  legge 11 febbraio 1994, n. 109, detta Legge quadro  in  materia  di  lavori  pubblici,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  19 febbraio  1994,  n.  41,  supplemento  ordinario  e' il seguente:
 «Art.  12  (Consorzi  stabili).  -  1.  Si intendono per consorzi stabili  quelli,  in  possesso,  a  norma dell'art. 11, dei requisiti previsti  dagli articoli 8 e 9 formati da non meno di tre consorziati che,  con  decisione  assunta  dai  rispettivi  organi  deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici,  per  un  periodo  di  tempo  non  inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
 2. Il  regolamento  detta  le  norme  per  l'iscrizione  fino  al 31 dicembre   1999   dei  consorzi  stabili  all'Albo  nazionale  dei costruttori.   Il   medesimo   regolamento   stabilisce  altresi'  le condizioni  ed  i  limiti  alla  facolta' del consorzio di eseguire i lavori  anche  tramite  affidamento  ai  consorziati,  fatta salva la responsabilita'  solidale  degli  stessi  nei  confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai     consorziati     dei     requisiti    economico-finanziari    e tecnico-organizzativi  maturati  a  favore  del  consorzio in caso di scioglimento  dello  stesso,  purche' cio' avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.
 3.  Il regolamento di cui all'art. 8, comma 2, detta le norme per l'applicazione  del sistema di qualificazione di cui al medesimo art. 8 ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.
 4.  Ai  consorzi  stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  di  cui  al  capo II del titolo IX del libro quinto del codice  civile,  nonche'  l'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 34 della presente legge.
 5.  E'  vietata  la  partecipazione  alla  medesima  procedura di affidamento   dei   lavori  pubblici  del  consorzio  stabile  e  dei consorziati.  In  caso  di  inosservanza  di  tale divieto si applica l'art.  353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio stabile.
 6.  Tutti  gli  atti  relativi  ai  consorzi  di  cui al comma 1, previsti  all'art.  4  della  parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive  modificazioni,  sono  soggetti  alle imposte di registro, ipotecarie  e catastali in misura fissa. Non e' dovuta la tassa sulle concessioni  governative  posta  a  carico  delle  societa'  ai sensi dell'art.  3,  commi  18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984. n. 853,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.
 7.  Le  plusvalenze  derivanti da conferimenti di beni effettuati negli  enti  di  cui  al  comma  1 non sono soggette alle imposte sui redditi.
 8.  I  benefici  di  cui  ai  commi  6  e  7 si applicano fino al 31 dicembre 1997.
 8-bis.  Ai  fini  della partecipazione del consorzio stabile alle gare  per  l'affidamento  di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori  realizzate  da  ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente   la   data  di  pubblicazione  del  bando  di  gara,  e' incrementata  di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale e'  pari  al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno:  al  10  per  cento  nel  terzo  anno  fino  al  compimento del quinquennio.
 8-ter.  Il  consorzio  stabile  si  qualifica  sulla  base  delle qualificazioni   possedute  dalle  singole  imprese  consorziate.  La qualificazione  e'  acquisita  con  riferimento  ad  una  determinata categoria  di  opera  generale  o  specializzata  per  la  classifica corrispondente   alla   somma   di  quelle  possedute  dalle  imprese consorziate.   Per  la  qualificazione  alla  classifica  di  importo illimitato,  e' in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate  gia'  possieda  tale  qualificazione  ovvero  che tra le imprese  consorziate  ve  ne  siano almeno una con qualificazione per classifica  VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra  le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per   classifica   VI.  Per  la  qualificazione  per  prestazioni  di progettazione  e costruzione, nonche' per la fruizione dei meccanismi premiali  di  cui  all'art.  8,  comma 4, lettera e), e' in ogni caso sufficiente  che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una  delle  imprese  consorziate.  Qualora la somma delle classifiche delle  imprese  consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  25 gennaio  2000,  n.  34, la qualificazione e' acquisita nella  classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore  alla  somma  delle  classifiche  possedute  dalle  imprese consorziate,  a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di  sotto, ovvero al di sopra o alla pari della meta' dell'intervallo tra le due classifiche.».
 - Il   testo  dell'art.  17  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  25 gennaio  2000,  n. 34 (Regolamento recante istituzione del  sistema  di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai  sensi  dell'art.  8  della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109, e successive   modificazioni),   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 febbraio 2000, n. 49, supplemento ordinario e' il seguente:
 «Art. 17 (Requisiti d'ordine generale). - 1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono:
 a) cittadinanza   italiana   o   di  altro  Stato  appartenente all'Unione  europea,  ovvero  residenza  in  Italia per gli stranieri imprenditori  ed  amministratori  di  societa' commerciali legalmente costituite,  se  appartengono  a  Stati  che concedono trattamento di reciprocita' nei riguardi di cittadini italiani;
 b) assenza  di  procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956,  n.  1423,  o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
 c) inesistenza  di  sentenze  definitive di condanna passate in giudicato  ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai  sensi  dell'art.  444 del codice di procedura penale a carico del titolare,   del  legale  rappresentante,  dell'amministratore  o  del direttore   tecnico   per   reati   che   incidono   sulla  moralita' professionale;
 d) inesistenza  di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle   norme   in   materia   di  contribuzionc  sociale  secondo  la legislazione italiana o del Paese di residenza;
 e) inesistenza  di  irregolarita',  definitivamente  accertate. rispetto  agli  obblighi  relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del Paese di provenienza;
 f) iscrizione  al  registro  delle imprese presso le competenti camere  di  commercio,  industria,  agricoltura e artigianato, ovvero presso  i  registri  professionali  dello  Stato  di provenienza, con indicazione della specifica attivita' di impresa;
 g) insussistenza  dello  stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attivita';
 h) inesistenza   di  procedure  di  fallimento,  di  concordato preventivo,  di  amministrazione  controllata  e  di  amministrazione straordinaria;
 i) inesistenza   di  errore  grave  nell'esecuzione  di  lavori pubblici;
 l) inesistenza  di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
 m) inesistenza  di  false  dichiarazioni  circa il possesso dei requisiti   richiesti   per   l'ammissione  agli  appalti  e  per  il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.
 2.   L'autorita'   stabilisce  mediante  quale  documentazione  i soggetti   che  intendono  qualificarsi  dimostrano  l'esistenza  dei requisiti  richiesti per la qualificazione. Di cio' e' fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e impresa.
 3.  Per  la  qualificazione  delle  societa'  commerciali,  delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma  1  si  riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di societa' in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli  accomandatari  se si tratta di societa' in accomandita semplice; al  direttore  tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di societa' o di consorzio.».
 - Il  testo  dell'art.  18,  commi  3  e 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e' il seguente:
 «3.  La cifra di affari in lavori relativa alla attivita' diretta e'  comprovata:  da  parte delle ditte individuali, delle societa' di persone,  dei  consorzi  di  cooperative,  dei  consorzi  tra imprese artigiane   e   dei  consorzi  stabili  con  la  presentazione  delle dichiarazioni annuali IVA; da parte delle societa' di capitale con la presentazione   dei   bilanci,  riclassificati  in  conformita'  alle direttive europee, e della relativa nota di deposito.
 4.   La  cifra  di  affari  in  lavori  relativa  alla  attivita' indiretta,  in  proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente,   e'   comprovata  con  la  presentazione  dei  bilanci, riclassificati   in  conformita'  alle  direttive  europee,  e  della relativa  nota di deposito, dei consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere  e)  ed  e-bis)  della  legge,  e  delle societa' fra imprese riunite  dei  quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto   fatture   per   lavori   eseguiti  da  parte  di  soggetti consorziati.».
 - Il  testo degli articoli 21, 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 e' il seguente:
 «Art.  21  (Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti). - 1. Gli  importi  dei  lavori  ultimati,  relativi  a  tutte le categorie individuate  dalle  tabelle  di  cui all'allegato A, vanno rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione  di  un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione  dei  lavori e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.
 2.  Sono  soggetti  alla rivalutazione esclusivamente gli importi dei  lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con le stazioni appaltanti  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera b) del presente regolamento.».
 «Art.  23  (Criteri  di  accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti  all'estero).  -  1.  Per  i  lavori  eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce:
 a) per  i  Paesi aderenti all'Unione europea, la certificazione rilasciata  dal  committente  ed  il certificato di collaudo, laddove emesso;
 b) per  gli altri Paesi una attestazione rilasciata dal tecnico di  fiducia del consolato competente vistata dal medesimo dalla quale risultano i lavori eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzioni nonche'  la dichiarazione che i lavori furono eseguiti regolarmente e con buon esito;
 c) una  copia  del  contratto  e  ogni  documento comprovante i lavori eseguiti.».
 Art.  25  (Criteri  di  valutazione  dei  lavori  eseguiti  e dei relativi   importi).   -   1.   L'attribuzione   alle   categorie  di qualificazione  individuate  dalle  tabelle  di  cui all'allegato A e relativi   ai  lavori  eseguiti  per  conto  di  stazioni  appaltanti pubbliche,  ovvero di soggetti comunque tenuti all'applicazione delle leggi in materia di lavori pubblici, viene effettuata con riferimento alla categoria prevalente richiesta nel bando di gara.
 2.   Per   i   lavori   il   cui   committente   non  sia  tenuto all'applicazione  delle  leggi  sui  lavori  pubblici, l'importo e la categoria  dei  lavori  sono desunti dal contratto di appalto o altro documento   di  analoga  natura  ed  e'  valutato  per  intero  nella corrispondente   categoria   individuata   dalle   tabelle   di   cui all'allegato A.
 3.  Per  i  lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento  a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla  base di prescrizioni od indici ufficiali e il relativo importo e' valutato nella misura del 100%.
 4.  Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo  totale  dell'intervento  (C.T.N.)  cosi'  come determinato dai soggetti  competenti  secondo  le  norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del 25%.
 5.  Nei  casi  indicati  ai commi 3 e 4 le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione:
 a) concessione  edilizia  relativa  all'opera  realizzata,  ove richiesta, con allegata copia autentica del progetto approvato;
 b) copia del contratto stipulato;
 c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
 d) copia  del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
 6.  Ai  fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al  consorzio  di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio  stabile e' attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio  stesso,  al  consorzio  ed  eventualmente  al  consorziato esecutore  secondo  le  percentuali  previste  dall'art. 24, comma 1, lettera b).».
 - L'art.  19  della  citata  legge 11 febbraio 1994, n. 109 e' il seguente:
 «Art.  19 (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici). - 01. I lavori  pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente  mediante  contratti  di  appalto  o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto all'art. 24, comma 6.
 1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge  sono contratti a titolo oneroso. conclusi in forma scritta tra un  imprenditore e un soggetto di cui all'art. 2, comma 2, aventi per oggetto:
 a) la  sola  esecuzione  dei lavori pubblici di cui all'art. 2, comma 1;
 b) la  progettazione  esecutiva  di cui all'art. 16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art. 2, comma 1, qualora:
 1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;
 2) riguardino   lavori  la  cui  componente  impiantistica  o tecnologica incida per piu' del 60 per cento del valore dell'opera;
 3) riguardino   lavori  di  manutenzione,  restauro  e  scavi archeologici;
 4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro.
 1-bis. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera b),  la  gara  e'  indetta  sulla base del progetto definitivo di cui all'art. 16, comma 4.
 1  -ter.  L'appaltatore  che partecipa ad un appalto integrato di cui  al  comma  1, lettera b), deve possedere i requisiti progettuali previsti  dal  bando  o  deve avvalersi di un progettista qualificato alla  realizzazione  del  progetto  esecutivo  individuato in sede di offerta  o eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle spese  di  progettazione  esecutiva  comprese  nell'importo a base di appalto  ed  i  requisiti  richiesti al progettista, in conformita' a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare  delle  spese  di progettazione non e' soggetto a ribasso d'asta.  L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla  necessita'  di  introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze  del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47,  comma  1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di opere di particolare pregio  architettonico,  il  responsabile del procedimento procede in contraddittorio con il progettista qualificato alla realizzazione del progetto  esecutivo  a  verificare  la  conformita'  con  il progetto definitivo,   al   fine   di   accertare   l'unita'  progettuale.  Al contraddittorio    partecipa    anche    il    progettista   titolare dell'affidamento  del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformita'.
 1-quater. (Abrogato).
 1-quinquies.  Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di  qualita',  qualora la stazione appaltante non abbia gia' adottato un  proprio  sistema  di  qualita',  e'  fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti qualificati, secondo le procedure di cui al  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al  responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori, in modo da  assicurare  che  anche il funzionamento della stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualita' richiesti dall'appaltatore.
 2.  Le  concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma   scritta   fra   un   imprenditore   ed   una  amministrazione aggiudicatrice,  aventi  ad  oggetto  la progettazione definitiva, la progettazione  esecutiva  e  l'esecuzione  dei  lavori pubblici, o di pubblica utilita', e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,  nonche'  la  loro  gestione  funzionale  ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i  lavori  realizzati.  Qualora  necessario  il  soggetto  concedente assicura   al   concessionario   il   perseguimento   dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione  alla  qualita' del servizio da prestare, anche mediante un prezzo,  stabilito  in  sede  di gara. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori  possono  cedere  in  proprieta' o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilita', o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in  concessione,  nonche'  beni  immobili  che  non  assolvono piu' a funzioni  di  interesse  pubblico, gia' indicati nel programma di cui all'art.  14,  ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da  dismettere  ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva,  l'oggetto  della  concessione,  quanto  alle  prestazioni progettuali,   puo'   essere   circoscritto   alla   revisione  della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario.
 2-bis. L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento     dell'equilibrio     economico-finanziario     degli investimenti  del  concessionario,  puo' stabilire che la concessione abbia  una  durata  anche  superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento  della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma  2  sull'importo  totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato. I presupposti e le condizioni di  base  che  determinano  l'equilibrio  economico-finanziario degli investimenti  e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del  contratto,  ne  costituiscono  parte  integrante.  Le variazioni apportate  dall'amministrazione  aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni  di  base,  nonche'  norme legislative e regolamentari che stabiliscano  nuovi  meccanismi  tariffari  o  nuove  condizioni  per l'esercizio  delle  attivita'  previste  nella  concessione,  qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni  di  equilibrio,  anche  tramite la proroga del termine di scadenza  delle  concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il concessionario puo' recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni  apportate  o  le  nuove  condizioni  introdotte risultino favorevoli  al  concessionario,  la revisione del piano dovra' essere effettuata  a  vantaggio  del  concedente.  Nel  caso  di recesso del concessionario  si  applicano  le  disposizioni dell'art. 37-septies, comma  1,  lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano  economico-finanziario  di  copertura degli investimenti e deve prevedere  la  specificazione  del  valore  residuo  al  netto  degli ammortamenti    annuali,    nonche'    l'eventuale   valore   residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.
 2-ter.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  possono  affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione,  in  quanto  funzionali  alla  gestione  di  servizi pubblici,   a   condizione   che   resti   al  concessionario  l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.
 2-quater.  Il  concessionario,  ovvero la societa' di progetto di cui  all'art.  37-quater,  partecipano  alla  conferenza  di  servizi finalizzata  all'esame  ed  alla  approvazione  dei  progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto.
 3.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  ed  i  soggetti  di  cui all'art.  2,  comma  2,  lettera  b)  non possono affidare a soggetti pubblici  o  di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attivita'  di  stazione  appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposito   disciplinare  le  amministrazioni  aggiudicatrici  possono tuttavia   affidare   le   funzioni   di   stazione   appaltante   ai Provveditorati   alle   opere   pubbliche   o   alle  amministrazioni provinciali.
 4.  I  contratti  di  appalto  di  cui  alla  presente legge sono stipulati  a  corpo ai sensi dell'art. 326 della legge 20 marzo 1865, n.  2248 allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'art. 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F; salvo il caso di cui al  comma 5, i contratti di cui al comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4) del presente articolo, sono stipulati a corpo.
 5.  E'  in  facolta'  dei  soggetti  di  cui all'art. 2, comma 2, stipulare  a  misura,  ai  sensi  del terzo comma dell'art. 326 della legge  20 marzo 1865, n. 2248 allegato F, i contratti di cui al comma 1,  lettera  a), di importo inferiore a 500.000 euro e i contratti di appalto  relativi  a  manutenzione,  restauro  e  scavi  archeologici nonche'  quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni.
 5-bis.  L'esecuzione  da  parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto  dopo  che  la  stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo.  L'esecuzione  dei  lavori  puo' prescindere dall'avvenuta redazione  e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici.
 5-ter.  In  sostituzione  totale o parziale delle somme di denaro costituenti  il  corrispettivo  dell'appalto,  il  bando di gara puo' prevedere  il  trasferimento all'appaltatore della proprieta' di beni immobili   appartenenti   all'amministrazione   aggiudicatrice   gia' indicati  nel  programma  di  cui all'art. 14 in quanto non assolvono piu'  a  funzioni  di  interesse  pubblico;  fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei  lavori,  il  bando di gara puo' prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.
 5-quater.  La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la  sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente  l'esecuzione  dei  lavori  e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione  avviene  in favore della migliore offerta congiunta relativa  alla  esecuzione  dei  lavori  e alla acquisizione dei beni ovvero  in  favore  delle  due  migliori  offerte  separate relative, rispettivamente,  alla  acquisizione  dei beni ed alla esecuzione dei lavori,  qualora  la  loro  combinazione risulti piu' conveniente per l'amministrazione  aggiudicatrice  rispetto  alla  predetta  migliore offerta  congiunta.  La  gara  si  intende  deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'art.  3,  comma  2,  disciplina  compiutamente  le  modalita' per l'effettuazione  della  stima  degli  immobili  di cui al comma 5-ter nonche' le modalita' di aggiudicazione.».
 - La  direttiva 93/37/CEE Direttiva del Consiglio che coordina le procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  di lavori e' pubblicata  nella G.U.C.E. 9 agosto 1993, n. L 199, entrata in vigore il 5 luglio 1993.
 - L'art.  13, comma 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' il seguente:
 «7.   Qualora   nell'oggetto  dell'appalto  o  della  concessione rientrino,  oltre  ai  lavori  prevalenti,  opere  per  le quali sono necessari  lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante  complessita'  tecnica,  quali strutture, impianti ed opere speciali,  e  qualora  una  o  piu'  di tali opere superi altresi' in valore  il  15  per  cento  dell'importo  totale dei lavori, esse non possono  essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai  soggetti  affidatari.  In tali casi, i soggetti che non siano in grado  di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai  sensi  del  presente  articolo,  associazioni  temporanee di tipo verticale,   disciplinate  dal  regolamento  che  definisce  altresi' l'elenco  delle  opere  di  cui  al  presente  comma. Per le medesime speciali  categorie  di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il  subappalto,  ove  consentito,  non  puo'  essere artificiosamente suddiviso in piu' contratti.».
 - Il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 reca: «Attuazione delle  direttive  90/531/CEE  e  93/38/CEE relative alle procedure di appalti   nei  settori  esclusi»  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale, 6 maggio 1995, n. 104, supplemento ordinario.
 
 
 
 
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