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| Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA |  | COMUNICATO |  | Rivalutazione  per  l'anno  2005  della  misura  degli  assegni e dei requisiti  economici,  ai  sensi degli articoli 65, comma 4, (assegno per  il  nucleo  familiare  numeroso)  e  66,  comma  4,  (assegno di maternita),  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448  e  successive modifiche e integrazioni. |  | 
 |  |  |  | L'indice  ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,  calcolato  con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992,  n.  81,  da applicarsi per l'anno 2005 ai sensi degli articoli 65,  comma  4,  (assegno al nucleo familiare numeroso) e 66, comma 4, (assegno  di  maternita),  della  legge  23 dicembre  1998, n. 448, e successive  modifiche  e  integrazioni,  e'  pari  al  2  per  cento. (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 17 gennaio 2005). Pertanto:
 a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65,  comma  4,  della  legge  23 dicembre  1998,  n. 448 e successive modifiche  e  integrazioni,  da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2005, se spettante nella misura intera, e' pari a Euro 118,38; per  le  domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della  situazione  economica,  con  riferimento  a  nuclei  familiari composti da cinque componenti, e' pari a Euro 21.309,43;
 b) l'assegno mensile di maternita' ai sensi dell'art. 66, comma 4,  della  legge  23  dicembre  1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni,  da  corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2004, per  le  nascite,  gli  affidamenti  preadottivi  e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, e' pari a Euro 283,92; per  le  domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della  situazione  economica,  con  riferimento  a  nuclei  familiari composti da tre componenti, e' pari a Euro 29.596,45.
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