| Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2005 (vai al sommario) | 
| MINISTERO DELLA SALUTE | 
| DECRETO 2 dicembre 2004 | 
| Modalita'  per  il  rilascio  delle autorizzazioni all'esportazione o all'importazione di organi e tessuti. | 
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| IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Vista  la  legge  1° aprile  1999,  n. 91, recante «Disposizioni in materia   di  prelievi  e  trapianti  di  organi  e  tessuti»  ed  in particolare  l'art. 19 che disciplina l'esportazione e l'importazione di  organi  e  di tessuti, il quale prevede che le relative modalita' siano definite con decreto del Ministro della salute;
 Visti  altresi'  gli  articoli 8  e  10  che  definiscono i compiti attribuiti   al  Centro  nazionale  ed  ai  Centri  interregionali  e regionali  per  i  trapianti;  gli  articoli 13 e 16 che disciplinano l'attivita' delle strutture per i prelievi ed i trapianti e l'art. 15 che   disciplina  le  strutture  per  la  conservazione  dei  tessuti prelevati;
 Vista  la legge 12 agosto 1993, n. 301, che detta «Norme in materia di  prelievi  ed  innesti  di  cornea»  nonche' l'art. 27 della legge 1° aprile  1999, n. 91, che mantiene in vigore le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 301 del 1993;
 Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 23 settembre 2004;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 1.  Il presente decreto disciplina le modalita' attraverso le quali vengono  effettuate  l'esportazione  a titolo gratuito di organi e di tessuti  prelevati da soggetti di cui sia stata accertata la morte ai sensi  della  legge  29 dicembre  1993,  n.  578,  e  del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582, nonche' l'importazione a titolo gratuito di organi e tessuti.
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| Art. 2. 
 1.  L'importazione  e l'esportazione di organi e tessuti da o verso gli  Stati  che  ne  fanno  libero  commercio  e' vietata; e' vietata altresi'   l'importazione  di  organi  e  tessuti  da  Stati  la  cui legislazione  prevede la possibilita' di prelievo di organi e tessuti provenienti da cadaveri di cittadini condannati a morte.
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| Art. 3. 
 1. L'importazione di organi a scopo di trapianto e' autorizzata, in base   a   quanto   disposto   nel   presente   decreto,  dai  Centri interregionali di riferimento che ne danno immediata comunicazione al Centro nazionale per i trapianti (C.N.T.).
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| Art. 4. 
 1.  Gli  organi  importati  da  altre nazioni devono rispettare gli standard  di  qualita'  e di sicurezza indicati nel decreto di cui al comma  5  dell'art. 14 della legge n. 91/1999, nell'ambito di accordi bilaterali  e  nelle  specifiche  linee  guida predisposte dal Centro nazionale  per  i  trapianti.  In  ogni  caso  la  documentazione  di provenienza  inerente le generalita' e la certificazione del donatore dal  quale  sono  stati prelevati gli organi dovra' essere conservata presso  il  Centro  nazionale per i trapianti ovvero presso il Centro interregionale che ne ha autorizzato l'importazione.
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| Art. 5. 
 1.  Gli organi prelevati sul territorio nazionale, ad eccezione dei casi  previsti  dal  comma  3  dell'art.  19  della legge n. 91/1999, nell'ambito  di  accordi  bilaterali,  approvati  dal C.N.T., possono essere   offerti   ed   esportati  presso  organizzazioni  estere  di coordinamento  delle  attivita'  di  trapianto  solo  se  su tutto il territorio nazionale non esistono riceventi idonei.
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| Art. 6. 
 1.  L'importazione  di  tessuti  provenienti  da  Paesi  esteri  e' consentita  solo  se  gli stessi non sono disponibili in Italia ed e' autorizzata   dal  Centro  nazionale  per  i  trapianti,  dai  Centri interregionali,  dai  Centri  regionali ovvero dalle strutture per la conservazione  e  la  distribuzione  dei tessuti (banche dei tessuti) individuate dalle regioni, a seconda delle rispettive competenze.
 2.  In  tutti  i  casi  previsti dal precedente comma devono essere rispettate le seguenti modalita':
 a) richiesta di importazione da parte della struttura individuata dalla  regione  come  idonea  ad  effettuare  il trapianto di tessuti inclusa  la  cornea,  in  conformita' con quanto previsto dal comma 3 punto  A)  dell'accordo Stato-regioni 14 febbraio 2002, sui requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e tessuti di cui all'art. 16 della legge n. 91/1999;
 b) autorizzazione  all'importazione  da  parte della struttura di competenza. Alla domanda di importazione va risposto entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione, salvo urgenza documentata;
 c) provenienza  del tessuto da parte di una banca estera compresa nell'elenco rilasciato dal Centro nazionale per i trapianti;
 d) certificazione  della banca estera comprovante la provenienza, la  sicurezza  e l'idoneita' biologica del tessuto importato, nonche' le modalita' organizzative e tecniche del prelievo;
 e) disponibilita'  di  documentazione comprovante l'idoneita' del donatore che dovra' essere conservata dalla struttura che ha concesso l'autorizzazione   o   dalla   struttura  che  ne  ha  effettuata  la valutazione diretta.
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| Art. 7. 
 1.  I  tessuti prelevati nel territorio nazionale, ad eccezione dei casi  previsti  nel  comma  3  dell'art.  19  della legge n. 91/1999, nell'ambito   di   accordi  bilaterali  ufficialmente  (riconosciuti) approvati  dal CNT, possono essere offerti ed esportati presso banche dei  tessuti  ovvero  presso altre organizzazioni di trapianto estere solo  se  su  tutto  il  territorio  nazionale non esistono riceventi idonei e se non esistono in Italia banche dei tessuti corrispondenti.
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| Art. 8. 
 1. L'autorizzazione all'importazione o all'esportazione deve essere presentata  all'Ufficio  di  sanita'  marittima, aerea e di frontiera territorialmente  competente  all'atto della richiesta del nulla-osta all'importazione  o  all'esportazione  dell'organo o del tessuto. Gli Uffici  di  sanita'  marittima,  aerea  e  di  frontiera  mensilmente comunicano  al  Centro nazionale trapianti gli estremi dei nulla-osta rilasciati.
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| Art. 9. 
 1.  Il  Centro nazionale trapianti effettua annualmente la verifica complessiva  dei  flussi  di importazioni ed esportazioni di organi e tessuti  effettuate  ai  sensi  di  quanto  disciplinato dal presente provvedimento,  con  particolare  riguardo alla corrispondenza con le linee  guida  approvate relativamente al prelievo, alla conservazione ed  al  trapianto delle diverse tipologie di tessuto idonee ad essere trapiantate.
 Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 2 dicembre 2004
 Il Ministro: Sirchia
 
 Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2005
 
 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 10
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