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| Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | CIRCOLARE 23 dicembre 2004, n. 49 |  | Attivita'  informativa  del  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali  -  articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004: esercizio dell'interpello. |  | 
 |  |  |  | Alle    Direzioni    regionali    e provinciali del lavoro
 Direzione  generale per l'attivita'
 ispettiva
 Direzione       generale      degli
 ammortizzatori  sociali e incentivi
 all'occupazione
 Direzione       generale      della
 comunicazione
 Direzione generale per la famiglia,
 i     diritti    sociali    e    la
 responsabilita'    sociale    delle
 imprese (CSR)
 Direzione  generale per la gestione
 del    fondo   nazionale   per   le
 politiche  sociali  e  monitoraggio
 della spesa sociale
 Direzione                  generale
 dell'immigrazione
 Direzione  generale del mercato del
 lavoro
 Direzione generale per le politiche
 per l'orientamento e la formazione
 Direzione generale per le politiche
 previdenziali
 Direzione        generale       per
 l'innovazione tecnologica
 Direzione  generale  delle  risorse
 umane e affari generali
 Direzione   generale  della  tutela
 delle condizioni di lavoro
 Direzione     generale    per    il
 volontariato,  l'associazionismo  e
 le formazioni sociali
 All'INPS     Direzione     centrale
 ispettorato
 All'INAIL     Direzione    centrale
 ispettorato
 All'ENPALS   Direzione  generale  -
 Servizio contributi e vigilanza
 All'INPGI    Direzione    per    la
 riscossione    dei   contributi   e
 vigilanza
 All'IPSEMA    Direzione    per   la
 riscossione    dei   contributi   e
 vigilanza
 All'ENASARCO  Unita'  organizzativa
 vigilanza e Coordinamento sedi
 e, per conoscenza
 All'Agenzia    delle    entrate   -
 Direzione centrale accertamento
 Al     Comando     Carabinieri    -
 Ispettorato del lavoro
 Al  Comando  generale della Guardia
 di finanza
 Alla Provincia autonoma di Bolzano
 Alla Provincia autononia di Trento
 Alla     Regione     Siciliana    -
 Assessorato   lavoro  e  previdenza
 sociale  Ispettorato  regionale del
 lavoro
 
 A  seguito  dell'approvazione  del decreto legislativo n. 124/2004, l'attivita'  informativa  istituzionale  del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, ha acquisito un ruolo di rilievo nell'ambito delle  competenze  istituzionali  oggi  riassunte nel citato decreto. Tale  attivita'  si  puo'  esercitare  attraverso  risposte a quesiti proposti:
 a) al Centro di contatto istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 b) alle Direzioni provinciali e regionali del lavoro;
 c) alla  Direzione generale per l'attivita' ispettiva. attraverso l'interpello;
 
 a) Centro  di  contatto  del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali.
 
 Il  Centro  di  contatto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e'  un  servizio  che  su  tematiche relative alle politiche sociali  e  del lavoro contribuisce alla diffusione delle indicazioni ministeriali,   mediante   raccordo   con   le   Direzioni   generali interessate,  con  particolare  riferimento  ai  seguenti  argomenti: congedi   parentali,  disabilita',  tossicodipendenze,  immigrazione, sostegno   alle  famiglie,  volontariato,  infanzia  ed  adolescenza, tipologie  contrattuali di lavoro, ammortizzatori sociali, condizioni di lavoro, attivita' di comitati e commissioni del Ministero.
 Gli  utenti  possono  contattare il servizio attraverso la chiamata telefonica o tramite l'invio di e-mail.
 
 b) Quesiti alle Direzioni regionali e provinciali.
 
 I  quesiti  rivolti  alle  Direzioni  regionali  e  provinciali del lavoro,  anche  da  parte  di  singoli  lavoratori  o  imprese,  sono riconducibili alle attivita' di cui all'art. 7, lettera c), e art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 124/2004.
 Tali  articoli  stabiliscono  che  il  personale ispettivo fornisce chiarimenti  in  relazione  alle  leggi  sulla  cui applicazione deve vigilare  e  fornire  indicazioni  operative  sulle  modalita' per la corretta attuazione della predetta normativa.
 Si  ricorda,  ancora,  che  in tali ipotesi, il personale ispettivo puo'  fornire chiarimenti e indicazioni operative che devono fondarsi esclusivamente  su  circolari  e su posizioni ufficiali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti di previdenza per i profili di competenza.
 
 c) Interpello.
 
 In  riferimento  all'interpello  va  precisato  che  lo stesso puo' esercitarsi  su  tutta  la  normativa statale, ivi compresa quella di natura  regolamentare, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 Va  chiarito,  inoltre,  che  il  diritto  di interpello si esplica esclusivamente    su    attivazione   dei   soggetti   collettivi   o rappresentativi     individuati    specificatamente    dalla    norma (associazioni  di categoria, ordini professionali ed enti pubblici) i quali  rivolgono  a  questo Ministero, per il tramite delle Direzioni provinciali  del  lavoro, ovvero degli Istituti previdenziali in sede provinciale per le materie di competenza quesiti di ordine generale.
 L'elemento  che  differenzia  l'interpello  rispetto  all'attivita' informativa  svolta  a  livello  territoriale e' dato dall'attualita' delle problematiche rappresentate, sulle quali, cioe', non sia ancora intervenuto   alcun   chiarimento  o  presa  di  posizione  ufficiale dell'Amministrazione,  ne'  in  sede  di  circolare  ne'  in  sede di risposta ad un precedente interpello.
 Pertanto,  le  Direzioni  provinciali  del  lavoro  e  gli Istituti previdenziali  in  sede  provinciale, provvederanno ad inoltrare alla Direzione  generale per l'Attivita' ispettiva i quesiti che, ai sensi dell'art.   9  del  decreto  legislativo  124/2004,  siano  pervenuti esclusivamente   in   via   telematica   solo  dopo  aver  verificato attentamente l'effettiva sussistenza dei presupposti sopra indicati.
 Per   quanto   attiene   alle  modalita'  operative  dell'istituto, nonostante   la   norma  non  contenga  alcun  termine,  va  comunque evidenziata   l'esigenza   di  fornire  risposte  il  piu'  possibile tempestive,   sia   pure   in  relazione  alla  complessita'  e  alla molteplicita' degli argomenti oggetto di quesito.
 Cio'   premesso,   ragioni   di  opportunita'  richiedono,  dunque, l'individuazione  di  termini,  sia  pure  indicativi, per assicurare l'efficacia dell'istituto in esame.
 Le  Direzioni  provinciali del lavoro e gli Istituti previdenziali, pertanto,  provvederanno  a  trasmettere, entro quindici giorni, alla Direzione  generale per l'Attivita' ispettiva il quesito corredandolo di una, anche sintetica, relazione avente carattere istruttorio.
 Tale  Direzione,  ove il quesito riguardi problematiche che esulano dai  profili  di  diretta  competenza,  provvede  ad  inoltrarlo alle Direzioni  generali  competenti  ratione  materiae,  od  a convocare, qualora  il quesito sia ascrivibile alla competenza di piu' Direzioni generali,  le  Direzioni interessate per la valutazione congiunta del medesimo entro venti giorni.
 Le Direzioni generali coinvolte redigono il proprio parere motivato o la soluzione condivisa e la trasmettono alla Direzione generale per l'attivita' ispettiva entro venti giorni.
 La soluzione prospettata. ove condivisa, ovvero le diverse risposte formulate  dalla Direzione generale per l'Attivita' ispettiva e dalle altre  Direzioni  generali  interessate,  saranno  trasmesse, entro i successivi   dieci  gionri  all'Ufficio  legislativo  per  il  parere giuridico di competenza.
 Allo  scopo  di  dare massima diffusione alle soluzioni proposte ai quesiti  ad  interpello,  appare utile che le stesse siano pubblicate sul  sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in un area appositamente dedicata.
 Da   ultimo,  con  rilerimento  agli  effetti  dell'interpello,  si ribadisce  che  fermi  restando  gli effetti civili fra le parti e le eventuali  conseguenze  sul  piano  previdenziale, nel caso in cui il datore  di  lavoro provveda ad adeguarsi a quanto forma oggetto della risposta  all'interpello,  tale  comportamento adesivo va valutato ai fini  della sussistenza dell'elemento soggettivo (colpa o dolo) nella commissione  degli  illeciti  amministrativi  (art.  3 della legge n. 689/1981) nonche' dell'applicazione delle sanzioni civili.
 Roma, 23 dicembre 2004
 
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
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