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| Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 13 gennaio 2005 |  | Riconoscimento,  al  sig. Ghallab Ashraf, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli 39  e  49  del  decreto  del  Presidente della Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Vista  l'istanza del sig. Ghallab Ashraf, nato al Cairo (Egitto) il 1° dicembre  1974,  cittadino  egiziano, diretta ad ottenere ai sensi dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il riconoscimento  del  titolo  professionale  di avvocato, di cui e' in possesso,  conseguito  in  Egitto,  ai  fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
 Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Licence    in   giurisprudenza»,   conseguito   presso   la   «Cairo University-Faculty of Law» nell'ottobre 2001;
 Considerato   inoltre   che  e'  iscritto  presso  l'«Ordine  degli Avvocati» del Cairo, dal 21 luglio 2004;
 Viste  le  conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 19 ottobre 2004 in cui si esprimeva parere favorevole;
 Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;
 Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come modificato  dalla legge n. 189/2002 per cui lo straniero regolarmente soggiornante  nel  territorio  dello  Stato  da  almeno  cinque anni, titolare   di  un  permesso  di  soggiorno  che  consente  un  numero indeterminato  di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
 Considerato  che  il  richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo  indeterminato,  rilasciata  dalla  Questura  di Lecco, come da quest'ultima confermato in data 19 febbraio 2001;
 Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Visto  l'art.  6  n.  2  del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Al sig. Ghallab Ashraf, nata al Cairo (Egitto) il 1° dicembre 1974, cittadino egiziano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento  di  una  prova  attitudinale  sulle seguenti materie: 1) diritto  penale,  2)  diritto  civile  3)  diritto costituzionale, 4) diritto    commerciale,   5)   diritto   del   lavoro,   6)   diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale,   9)   diritto  internazionale  privato,  10)  deontologia  e ordinamento forense.
 |  |  |  | Art. 3. 
 La  prova  si  compone  di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua  italiana.  Le  modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono  indicate  nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 13 gennaio 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova  scritta  consiste nello svolgimento di elaborati su 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le  restanti  materie  ad  esclusione  di  deontologia  e ordinamento professionale;
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche  su  cinque  matene scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta;
 d) La   commissione   rilascia   all'interessata   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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