Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 13 gennaio 2005
Riconoscimento, al sig. Ghallab Ashraf, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza del sig. Ghallab Ashraf, nato al Cairo (Egitto) il 1° dicembre 1974, cittadino egiziano, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di avvocato, di cui e' in possesso, conseguito in Egitto, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Licence in giurisprudenza», conseguito presso la «Cairo University-Faculty of Law» nell'ottobre 2001;
Considerato inoltre che e' iscritto presso l'«Ordine degli Avvocati» del Cairo, dal 21 luglio 2004;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 19 ottobre 2004 in cui si esprimeva parere favorevole;
Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;
Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Lecco, come da quest'ultima confermato in data 19 febbraio 2001;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:

Art. 1.

Al sig. Ghallab Ashraf, nata al Cairo (Egitto) il 1° dicembre 1974, cittadino egiziano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.
 
Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 13 gennaio 2005
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque matene scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;
d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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