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| Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 29 dicembre 2004 |  | Modalita'  di  aggiornamento  della  componente  materia  prima delle condizioni  economiche  di fornitura del gas naturale e revisione del corrispettivo    variabile    relativo    alla    commercializzazione all'ingrosso. (Deliberazione n. 248/04). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
 
 Nella riunione del 29 dicembre 2004;
 Visti:
 la  legge  14 novembre  1995,  n.  481, in particolare, l'art. 2, comma 12, lettera h);
 il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 il  decreto-legge  4 settembre 2002, n. 193, convertito con legge 28 ottobre 2002, n. 238;
 il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002 (di seguito: D.P.C.M. 31 ottobre 2002);
 la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 22 aprile 1999, n. 52/99;
 la  deliberazione  dell'Autorita' 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02);
 la  deliberazione  dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);
 la deliberazione dell'Autorita' 14 ottobre 2004, n. 178/04;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  27 ottobre 2004, n. 188/04 (di seguito: deliberazione n. 188/04);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  30 novembre 2004 n. 209/04 (di seguito: deliberazione n. 209/04);
 il  documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data 12 dicembre  2002, recante «Condizioni economiche per la fornitura di gas  naturale  dagli  esercenti  l'attivita' di vendita» (di seguito: documento per la consultazione 12 dicembre 2002);
 il  documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data 30 novembre  2004,  recante  «Aggiornamento  della componente materia prima  delle  condizioni  economiche  di fornitura del gas naturale e revisione     del     corrispettivo     variabile    relativo    alla commercializzazione  all'ingrosso»  (di  seguito:  documento  per  la consultazione 30 novembre 2004);
 Considerato che:
 con  la  deliberazione  n.  138/03,  l'Autorita',  in  attuazione dell'art.  1  della  deliberazione  n.  207/02,  ha  disciplinato  le modalita'   di   definizione  delle  condizioni  economiche  che  gli esercenti  l'attivita'  di  vendita  del  gas  naturale sono tenuti a proporre,  unitamente  a  quelle  dagli  stessi  definite, ai clienti finali  che  alla data del 31 dicembre 2002 erano nella condizione di cliente non idoneo;
 con  la  deliberazione  n.  195/02, l'Autorita', in attuazione di quanto  previsto dal D.P.C.M. 31 ottobre 2002, ha introdotto, al fine di  minimizzare l'impatto inflazionistico dell'aumento dei prezzi dei prodotti  petroliferi,  il cui andamento e' considerato ai fini della disciplina  di  aggiornamento  della componente materia prima del gas acquistato all'ingrosso, una nuova disciplina di detto aggiornamento, successivamente  recepita  dalla  predetta deliberazione n. 138/03; e che  detta  disciplina  e'  anche  stata  volontariamente  assunta  a parametro  per  la definizione e l'aggiornamento dei prezzi convenuti in numerosi contratti di compravendita del gas all'ingrosso;
 con  la  deliberazione  n.  138/03, inoltre, l'Autorita', tenendo conto   delle   richieste   formulate   dagli   operatori  in  merito all'originario  schema  di provvedimento diffuso col documento per la consultazione 12 dicembre 2002, ha definito una disciplina di calcolo del   corrispettivo   variabile   relativo  alla  commercializzazione all'ingrosso,  assicurando, limitatamente alla prima fase di apertura del  mercato, un'equa ripartizione tra esercenti e clienti finali dei benefici  derivanti  dalle  riduzioni  di  costo  gia' registrate nel settore;
 Considerato che:
 lo  scenario  di  riferimento per i prezzi energetici nei mercati internazionali   ha   registrato   negli  ultimi  mesi  significativi cambiamenti rispetto alle condizioni esistenti e valutabili nell'anno 2002,  in  particolare,  un  congiunturale  ed imprevisto aumento dei prezzi   dei  prodotti  petroliferi  assunti  a  riferimento  per  la determinazione del prezzo del gas nei contratti internazionali; e che tale  dinamica,  dovuta  anche a pratiche speculative del mercato del greggio,  determinerebbe,  per effetto dell'applicazione dell'attuale disciplina di aggiornamento, un aumento della sopra citata componente materia prima, con conseguenti impatti inflazionistici;
 nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 209/04, le   informazioni  acquisite  in  merito  alla  dinamica  dei  prezzi all'importazione  in  Italia  hanno  evidenziato  la  negoziazione di alcuni  contratti  di importazione caratterizzati da prezzi superiori rispetto al costo medio europeo; e che il costo di approvvigionamento risulta attualmente riconosciuto nel corrispettivo variabile relativo alla  commercializzazione  all'ingrosso  di cui alla deliberazione n. 138/03;
 Considerato che:
 la  disciplina  di  aggiornamento  della componente materia prima tiene  conto dell'andamento del mercato internazionale del gas, anche al  fine di incentivare comportamenti efficienti; e che nei contratti internazionali  di approvvigionamento di gas naturale e' prassi degli operatori  piu'  efficienti,  prevedere  clausole  di adeguamento dei prezzi  legate  all'andamento  dei prezzi dei prodotti petroliferi in modo  tale  da  attenuarne  l'incidenza,  qualora  tale andamento non rientri  in  un predeterminato intervallo di prezzo (c.d. clausola di salvaguardia);
 la  disciplina attualmente prevista dalla deliberazione n. 195/02 non  contempla  previsioni  analoghe  a quelle indicate al precedente alinea,   atteso  che  l'anomalo  aumento  dei  prezzi  dei  prodotti petroliferi  si e' verificato nel periodo successivo all'adozione del predetto  provvedimento,  ossia  nell'arco  temporale compreso tra il 2003 ed il 2004;
 l'assenza    di    una   tale   previsione   determinerebbe   una sovraremunerazione  per  gli  operatori che acquistano all'estero gas naturale  che  rivendono  al  mercato  italiano,  a danno dei clienti finali;
 anche  alla  luce  di quanto sopra, l'Autorita', con il documento per  la  consultazione  30 novembre  2004,  ha posto in consultazione misure  volte  a modificare l'attuale disciplina di aggiornamento del corrispettivo    variabile    relativo    alla    commercializzazione all'ingrosso,   contenuta   nella   deliberazione   n.   195/02,   in particolare:
 a) integrando  tale  disciplina  con  previsioni che assicurino variazioni  da  apportare  alla  componente  materia prima ridotte al 30-60%,  quando  il  prezzo  del  Brent  ricade  al  di  fuori  di un intervallo  prefissato,  stimato  sulla base dell'andamento medio del mercato e compreso tra i 18 ed i 35 dollari/barile;
 b) rettificando  i  pesi  adottati  nell'indice  It ai fini del calcolo delle variazioni della componente materia prima e sostituendo i riferimenti adottati per le quotazioni dei greggi;
 c) inoltre,  al  fine di incentivare gli operatori a negoziare, nell'ambito    dei   mercati   internazionali   del   gas   ai   fini dell'approvvigionamento nazionale, prezzi coerenti con il costo medio europeo, l'Autorita', nel sopra citato documento per la consultazione 30 novembre  2004,  ha  delineato misure volte a modificare l'attuale disciplina  di  calcolo  del  corrispettivo  variabile  relativo alla commercializzazione   all'ingrosso,   al   fine   di   trasferire  al consumatore  finale  i  vantaggi  di  costo  inizialmente lasciati al venditore, prevedendo in particolare una riduzione compresa tra 0,2 e 0,5  centesimi  di  euro/mc del valore attualmente riconosciuto dalla predetta disciplina;
 Considerato che:
 gli  interventi  delineati  dall'Autorita'  nel  documento per la consultazione  30 novembre  2004  si  fondano  su  evidenze  relative all'andamento   dei   mercati  internazionali  dell'energia  e  sulle informazioni rese disponibili all'Autorita' dagli operatori;
 anche  al  fine  di  consentire  agli  operatori  interessati  di rappresentare  eventuali esigenze specifiche che potrebbero connotare alcuni  contratti  di importazione, l'Autorita', con la deliberazione n.  188/04,  ha  richiesto  ai  soggetti  importatori  una  serie  di informazioni  in  merito  ai  contenuti  ed alla configurazione delle condizioni  economiche  dei rispettivi contratti; e che solo in forza di  tali  informazioni,  ovvero  di  evidenze  contrattuali  tali  da incidere  sull'impianto  delle  esigenze generali sottese al presente provvedimento,  in coerenza con le finalita' dallo stesso perseguite, potrebbero essere riesaminati i predetti interventi;
 dalle  osservazioni  pervenute in sede di consultazione e' emerso quanto segue:
 a) alcuni  operatori  hanno  contestato l'esistenza, nei propri contratti di importazione, di clausole di salvaguardia, mentre altri, pur  ammettendone  l'esistenza,  hanno contestato i valori indicati a tal  fine  nel  documento  per  la consultazione 30 novembre 2004, in quanto  ritenuti  eccessivamente onerosi; peraltro, detti operatori a supporto di tali generiche affermazioni, si sono rifiutati di fornire le  informazioni  richieste  con  la predetta deliberazione n. 188/04 ne',  tanto  meno,  hanno prodotto i documenti contrattuali cui fanno riferimento;
 b) alcune societa' di vendita hanno evidenziato che la modifica dell'attuale  disciplina  di  aggiornamento  della componente materia prima, come delineata nel documento per la consultazione, produrrebbe gravi  ripercussioni  nel  mercato  nazionale  del  gas  all'ingrosso determinando,  in  particolare,  nei  contratti  di  compravendita in essere,  un  onere  eccessivo  in  capo all'acquirente, qualora detti contratti  non  prevedano  clausole di adeguamento o di revisione dei prezzi in caso di modifiche della citata disciplina di aggiornamento;
 c) alcuni  operatori  hanno  richiesto di correlare l'andamento della  componente  materia  prima, in via principale, al gasolio, che rappresenta il combustibile alternativo nel settore degli usi civili, mentre  non  sono  emerse  indicazioni  univoche circa l'orientamento dell'Autorita'  di sostituire con il Brent i riferimenti adottati per le quotazioni dei greggi;
 d) alcune  societa'  di vendita hanno contestato la prospettata riduzione     del     corrispettivo     variabile    relativo    alla commercializzazione  all'ingrosso,  osservando,  in  particolare, che sulla  base di tale disciplina le medesime societa' hanno negoziato i rispettivi contratti di fornitura con i clienti finali attualmente in essere ed efficaci sino al 30 settembre 2005;
 Considerato   che   in  applicazione  della  nuova  disciplina  per l'aggiornamento  delle  condizioni  economiche di fornitura, l'indice dei prezzi di riferimento It, relativo al gas naturale, registrerebbe una  variazione  maggiore  del  5%  rispetto  al  valore  assunto dal medesimo  indice  per  il  mese  di ottobre  2004,  data  dell'ultimo aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura;
 Ritenuto che:
 sia necessario modificare la deliberazione n. 195/02:
 a) introducendo,  al fine di evitare una sovraremunerazione per gli  operatori  che  acquistano  all'estero  gas  naturale,  oltre ai possibili   impatti   inflazionistici   della  stessa,  una  apposita disposizione  che  assicuri variazioni della componente materia prima ridotte  ad un valore pari al 75%, qualora il prezzo del Brent ricada al di fuori dell'intervallo compreso tra 20 e 35 dollari/barile;
 b) rettificando i pesi adottati nel paniere di riferimento, con la   previsione   di   una  maggiore  quota  per  il  BTZ  e  di  una corrispondente  minore  quota  del  gasolio,  in modo da riflettere i cambiamenti  intercorsi  negli  usi  finali  di  gas  naturale  e  le condizioni praticate nel mercato all'ingrosso;
 c) utilizzando  per  il  greggio il riferimento alle quotazioni del  Brent  in  sostituzione  del  paniere dei greggi precedentemente adottato,  tenuto  conto  del  suo  rilievo  nella  contrattualistica internazionale;
 sia  opportuno,  in  considerazione  dell'eccezionalita'  e della rilevanza   dell'imprevisto   aumento   dei   prezzi   dei   prodotti petroliferi,  assicurare  adeguata  tutela  agli  operatori  che, nel mercato  nazionale  del gas all'ingrosso, hanno concluso contratti di compravendita  senza prevedere clausole di adeguamento o di revisione dei  prezzi,  in  caso di modifiche della disciplina di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura;
 sia  necessario, per realizzare la finalita' di cui al precedente alinea, adottare una direttiva che imponga agli esercenti l'attivita' di  vendita,  nei  contratti  di  compravendita  all'ingrosso del gas naturale   in   essere,  di  offrire  ai  propri  clienti  condizioni economiche coerenti con gli esiti dell'aggiornamento della componente materia  prima  effettuato  sulla  base  della  modifica  di cui alla precedente lettera a);
 sia   opportuno,   al   fine  di  incentivare  nei  contratti  di importazione del gas la negoziazione di prezzi coerenti con il prezzo medio   europeo,  ridurre  il  valore  attualmente  riconosciuto  del corrispettivo    variabile    relativo    alla    commercializzazione all'ingrosso;  e che, tenuto conto che sulla base dell'attuale valore di tale corrispettivo sono stati negoziati contratti di fornitura con clienti finali attualmente in essere ed efficaci sino al 30 settembre 2005,  sia  opportuno  che  la predetta riduzione abbia effetto a far data dall'1° ottobre 2005;
 Ritenuto  che  le  misure  di  cui sopra possano essere riesaminate qualora,  dall'analisi  delle  condizioni economiche dei contratti di importazione  che  gli  operatori eventualmente produrranno, emergano evidenze  tali  da  incidere  sull'impianto  delle  esigenze generali sottese al presente provvedimento, in coerenza con le finalita' dallo stesso perseguite;
 Ritenuto  che  sia  comunque  necessario,  al  fine  di evitare una sovraremunerazione  per  gli  operatori che acquistano all'estero gas naturale,  modificare,  fin  dal  trimestre  gennaio-marzo  2005,  le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'art. 3 della  deliberazione n. 138/03, in esito all'applicazione della nuova disciplina di aggiornamento;
 Delibera:
 
 Art. 1. Modificazioni   della   deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
 elettrica e il gas 29 novembre 2002, n. 195/02
 
 1.1.  All'art.  1,  comma 2, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas (di seguito: l'Autorita) 29 novembre 2002,  n.  195/02  (di  seguito:  deliberazione  n. 195/02), il testo successivo  alle  parole  «seguente comma» e' sostituito dal seguente testo:  «Prima  dell'inizio  di  ciascun  trimestre  viene  calcolato l'indice dei prezzi di riferimento I(base)t composto da:
 
 ---->   Vedere formula a pag. 23  <----
 
 dove:
 a)  a  e'  il  peso attribuito all'indice del prezzo del gasolio, pari a 0,41;
 b)  GASOLIO(base)t e' la media, riferita al periodo intercorrente tra   il   decimo   ed  il  penultimo  mese  precedente  la  data  di aggiornamento delle tariffe, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med  Basis  del  gasolio  0.2,  pubblicate  da  Platt's Oilgram Price Report,  espresse  in dollari per tonnellata metrica e trasformate in centesimi  di  euro/kg  considerando  la media mensile dei valori del cambio euro / dollaro calcolata dall'Ufficio italiano cambi;
 c)  GASOLIO(base)o  e'  il  valore  base  di GASOLIO, relativo al periodo  compreso  tra i mesi di settembre 2001 e maggio 2002, pari a 21,9137 centesimi di euro/kg;
 d)  b  e'  il  peso  attribuito  all'indice  del prezzo dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pari a 0,46;
 e)  BTZ(base)t e' la media, riferita al periodo intercorrente tra il  decimo  ed il penultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle   medie  mensili  delle  quotazioni  CIF  Med  Basis  dell'olio combustibile  a  basso tenore di zolfo, pubblicate da Platt's Oilgram Price   Report,   espresse   in  dollari  per  tonnellata  metrica  e trasformate  in  centesimi  di euro/kg, considerando la media mensile dei  valori  del  cambio euro/dollaro calcolata dall'Ufficio italiano cambi;
 f)  BTZ(base)o  e'  il  valore  base  di  BTZ relativo al periodo compreso  tra  i mesi di settembre 2001 e maggio 2002, pari a 14,1070 centesimi di Euro / kg;
 g) C e' il peso attribuito all'indice del prezzo del Brent dated, pari a 0,13;
 h)  BRENT(base)t  e'  la media, riferita al periodo intercorrente tra   il   decimo   ed  il  penultimo  mese  precedente  la  data  di aggiornamento,  delle medie mensili delle quotazioni spot average del Brent  dated  pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per barile e trasformate in centesimi di Euro / kg sulla base di  un  coefficiente  pari  a  7,4  barili  per  tonnellata  metrica, considerando  la  media  mensile dei valori del cambio Euro / dollaro calcolata dall'Ufficio italiano cambi;
 i)  BRENT(base)0  e' il valore base del BRENT relativo al periodo compreso  tra  i mesi di settembre 2001 e maggio 2002, pari a 18,2503 centesimi di euro/kg.
 1.2.  All'art.  1,  comma  3, della deliberazione dell'Autorita' n. 195/02 il testo successivo alle parole «seguente comma» e' sostituito dal  seguente  testo:  «Nel  caso  in  cui  si  registrino variazioni dell'indice It, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento (I(base)t-1 ), ossia se:
 
 ---->   Vedere formula a pag. 23  <----
 
 le  condizioni  economiche  di  fornitura,  di cui alla deliberazione dell'Autorita'  4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n.  138/03), con riferimento al corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione  all'ingrosso  di  cui all'art. 7, comma 1, della medesima  deliberazione,  sono  aggiornate  apportando una variazione DeltaQE,   positiva  o  negativa  tale  che  QE(base)t=QE(base)t-1  + DeltaQE, dove QE(base)t-1 e' il valore di QE, vale a dire della quota a   copertura  dei  costi  di  approvvigionamento  del  gas  naturale ricompresa     nel     corrispettivo    variabile    relativo    alla commercializzazione   all'ingrosso,   calcolato   per  il  precedente aggiornamento.
 La  variazione  DeltaQE  e' calcolata mediante una delle seguenti formule:
 
 ---->   Vedere formule a pag. 24  <----
 |  |  |  | Art. 2. Obblighi  degli  esercenti  l'attivita'  di  vendita nei contratti di compravendita all'ingrosso del gas naturale in essere
 
 2.1.   Le  disposizioni  seguenti  si  applicano  agli  esercenti l'attivita'  di  vendita, limitatamente ai contratti di compravendita all'ingrosso  del  gas  naturale,  in  essere alla data di entrata in vigore  del  presente  provvedimento,  che  non prevedano clausole di aggiornamento  o  di  revisione dei prezzi in caso di modifiche della disciplina di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura.
 2.2. Gli esercenti di cui al comma 2.1, offrono ai propri clienti nuove  condizioni  economiche formulate in coerenza con gli esiti del primo   aggiornamento  della  componente  materia  prima,  effettuato dall'Autorita' ai sensi della disciplina introdotta dal comma 1.2.
 |  |  |  | Art. 3. Revisione     del     corrispettivo     variabile    relativo    alla commercializzazione all'ingrosso
 
 3.1.  Ai  fini  della  determinazione del corrispettivo variabile relativo  alla commercializzazione all'ingrosso, CCI, di cui all'art. 7,  comma  1, della deliberazione n. 138/03, il valore di S e' pari a 0,135552 Euro/GJ a decorrere dal 1° ottobre 2005.
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni    relative    all'aggiornamento    per   il   trimestre gennaio-marzo  2005  delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale
 
 4.1.  Ai  fini  dell'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il trimestre gennaio-marzo 2005, sulla base  delle  disposizioni  del  presente  provvedimento, il valore di I(base)t-1  da  utilizzare  per  il  calcolo  della variazione di cui all'art.  1,  comma  2,  e'  pari  a  1,104,  in  luogo del valore di I(base)t-1 pari a 1,127 assunto per il precedente aggiornamento ed il valore  di QE(base)t-1 e' pari a 3,479 euro/GJ in luogo del valore di QE(base)t-1   pari   a   3,551  euro/GJ  assunto  per  il  precedente aggiornamento.
 4.2.   Per   quanto   previsto   dal  precedente  comma,  per  il trimestre gennaio-marzo  2005,  le condizioni economiche di fornitura di  gas  naturale sono complessivamente aumentate, rispetto al valore applicato  per  il trimestre ottobre-dicembre 2004, di 0,247 euro/GJ; tale  aumento  e'  pari  a  0,009514  euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore pari a 38,52 MJ/mc.
 |  |  |  | Art. 5. Disposizioni finali
 
 5.1.   Il   presente  provvedimento,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale   della   Repubblica   Italiana   e   nel   sito   Internet dell'Autorita'     per     l'energia     elettrica     e    il    gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore dal 1° gennaio 2005.
 Milano, 29 dicembre 2004
 Il presidente: Ortis
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