Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2005 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2004, n. 333
Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55, in materia di lotta contro la peste suina classica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo 1, comma 4;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55;
Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e successive modificazioni;
Vista la decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1° febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica, che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 23 settembre 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55

1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "al Ministero della salute", sono inserite le seguenti: "e alle regioni e province autonome competenti per territorio";
b) all'articolo 3, comma 2, l'alinea della lettera a) e' sostituito dal seguente: "procede alla notifica della malattia, fornendo le relative informazioni alla Commissione europea e agli altri Stati membri, sulla base di quelle trasmesse dal servizio veterinario, eventualmente integrate dal servizio veterinario regionale, in conformita' all'allegato I, per quanto riguarda:";
c) all'articolo 22, il primo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente: "Al fine di garantire la rapidita' ed efficacia nell'eradicazione e nel controllo della malattia, l'organo decisionale, che sovrintende alle misure contenute nel piano di cui al comma 1 e all'insieme delle strategie di lotta contro le epizozie, e' costituito dal direttore generale della Direzione generale sanita' veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, da un responsabile individuato dai servizi veterinari della regione o delle regioni interessate, dal direttore del Centro di referenza nazionale delle pesti suine (CEREP) e dal direttore del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, ognuno per le funzioni previste dai decreti ministeriali istitutivi.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Sirchia, Ministro della salute
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli



Avvertenza
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione cosi' recita:
"Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio, porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva, delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato".
- L'art. 1, comma 4, della legge 3 febbraio 2003, n. 14
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2002) cosi' recita:
"4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.".
- Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55, reca:
"Attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle misure
comunitare di lotta contro la peste suina classica.".
- Il regolamento (CE) n. 1774/2002 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L. 273 del 10
ottobre 2002.
- La decisione 2002/106/CE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea n. L. 39 del 9 febbraio
2002.

Nota all'art. 1:
- Il testo degli articoli 3 e 22 del decreto
legislativo 20 febbraio 2004, n. 55, cosi' come modificati
dal decreto legislativo qui pubblicato cosi' recita:
"Art. 3 (Notifica della peste suina classica). - 1. Il
sospetto o l'accertamento della peste suina classica deve
essere denunciato immediatamente al servizio veterinario
dell'azienda sanitaria competente per territorio dai
soggetti e secondo le procedure previsti dal regolamento di
polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; il servizio
veterinario trasmette tempestivamente al Ministero della
salute e alle regioni e province autonome competenti per
territorio copia della denuncia ricevuta.
2. Il Ministero della salute, non appena e' confermata
la presenza della malattia, e fatte salve le vigenti
disposizioni comunitarie relative alla notificazione di
focolai di malattia degli animali:
a) procede alla notifica della malattia, fornendo le
relative informazioni, alla Commissione europea e agli
altri Stati membri, sulla base di quelle trasmesse dal
servizio veterinario, eventualmente integrate dal servizio
veterinario regionale, in conformita' all'allegato 1, per
quanto riguarda:
1) i focolai della malattia confermati nelle
aziende;
2) i casi della malattia confermati nei macelli o
nei mezzi di trasporto;
3) i casi primari della malattia confermati nelle
popolazioni di suini selvatici;
4) i risultati dell'indagine epidemiologica
effettuata conformemente all'art. 8;
b) trasmette informazioni alla Commissione e agli
altri Stati membri sugli altri casi confermati nelle
popolazioni di suini selvatici in una zona infetta dalla
malattia, in conformita' dell'art. 16, comma 4, lettera a),
e comma 5.".
"Art. 22 (Piani di emergenza). - 1. Il Ministero della
salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, adotta un piano di emergenza nel quale
vengono specificate le misure nazionali da applicare in
caso di comparsa della malattia.
2. Al fine di garantire la rapidita' ed efficacia
nell'eradicazione e nel controllo della malattia, l'organo
decisionale, che sovrintende alle misure contenute nel
piano di cui al comma 1 e all'insieme delle strategie di
lotta contro le epizozie, e' costituito dal direttore
generale della Direzione generale sanita' veterinaria e
degli alimenti del Ministero della salute, da un
responsabile individuato dai servizi veterinari della
regione o delle regioni interessate, dal direttore del
Centro di referenza nazionale delle pesti suine (CEREP) e
dal direttore del Centro di referenza nazionale per
l'epidemiologia, ognuno per le funzioni previste dai
decreti ministeriali istitutivi. Il citato organo puo'
avvalersi di esperti e professionalita' anche esterne agli
enti ed alle amministrazioni citati, ritenuti necessari ai
fini dell'individuazione e dell'applicazione delle misure
da adottare. Ai componenti, ivi compresi gli esperti
esterni, non spettano compensi o rimborsi spese a qualsiasi
titolo dovuti.
3. L'organo di cui al comma 2:
a) predispone, assicurandone la diffusione, un
manuale operativo per le emergenze, che indica tutte le
procedure e le misure di lotta da applicare in caso di
comparsa della malattia;
b) assicura il collegamento e l'interazione con
l'unita' di crisi centrale, regionale e locale, che
provvedono ad attuare le disposizioni adottate dal citato
organo, comprese quelle di cui al comma 5;
c) verifica la corretta applicazione, da parte delle
unita' di crisi di cui alla lettera b), delle misure da
esso disposte;
d) organizza campagne di sensibilizzazione sulla
malattia in atto, destinate anche agli operatori di
settore;
e) fornisce piani dettagliati di vaccinazione
d'urgenza.
4. In caso di insorgenza della malattia, l'organo di
cui al comma 2 e' autorizzato ad avvalersi del personale,
attrezzature ed infrastrutture, anche diagnostiche e di
laboratorio, gia' operanti nelle amministrazioni competenti
nel settore della epidemiologia e della sanita' animale.
5. In relazione alle finalita' di cui al presente
articolo, il personale delle unita' di crisi di cui al
comma 3, lettera b), partecipa a:
a) corsi di formazione ed aggiornamento in materia
epidemiologica e lotta contro la malattia, che comprendono
anche la corretta esecuzione delle operazioni stabilite nel
manuale operativo e la relativa verifica ed in materia di
tecniche di comunicazione;
b) programmi di esercitazione d'allarme, da tenersi
almeno due volte l'anno. A tali attivita' si provvede
nell'ambito delle risorse gia' previste negli ordinari
stanziamenti di bilancio, relativi alla formazione ed alla
esercitazione del personale.
6. Il Ministero della salute presenta alla Commissione
europea il piano di emergenza per l'approvazione e per le
eventuali modifiche e provvede ogni cinque anni
all'aggiornamento dello stesso, inviandolo alla Commissione
europea per l'approvazione.
7. Per l'attuazione del presente articolo si provvede
con gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza ulteriori
oneri a carico della finanza pubblica.".



 
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