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| Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2004, n. 332 |  | Modifiche  al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, in materia di lotta contro la peste suina africana. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione;
 Visto l'articolo 117 della Costituzione;
 Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo 1, comma 4;
 Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54;
 Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  3 ottobre  2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti  di  origine  animale  non destinati al consumo umano e successive modificazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2004;
 Aquisito  il  parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 23 settembre 2004;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2004;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri degli affari esteri,   della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,  delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;
 
 E m a n a
 
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54
 
 1.  Al  decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo  3,  comma 1, dopo le parole: «al Ministero della salute»,  sono  inserite  le  seguenti:  «e  alle  regioni e province autonome competenti per territorio»;
 b) all'articolo   3,  comma  2,  l'alinea  della  lettera  a)  e' sostituito  dal  seguente:  «procede  alla  notifica  della malattia, fornendo  le  relative  informazioni, alla Commissione europea e agli altri  Stati  membri,  sulla  base  di  quelle trasmesse dal servizio veterinario,   eventualmente   integrate   dal  servizio  veterinario regionale, in conformita' all'allegato I, per quanto riguarda:»;
 c) all'articolo  21,  il  primo periodo del comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «Al  fine  di  garantire  la  rapidita'  ed efficacia nell'eradicazione   e   nel   controllo   della   malattia,  l'organo decisionale,  che  sovrintende alle misure contenute nel piano di cui al comma 1 e all'insieme delle strategie di lotta contro le epizozie, e' costituito dal direttore generale della direzione generale sanita' veterinaria  e  degli  alimenti  del  Ministero  della  salute, da un responsabile individuato dai servizi veterinari della regione o delle regioni  interessate, dal direttore del Centro di referenza nazionale delle  pesti  suine  (CEREP)  e dal direttore del Centro di referenza nazionale  per  l'epidemiologia,  ognuno per le funzioni previste dai decreti ministeriali istitutivi.».
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2004
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Buttiglione,  Ministro per le politiche
 comunitarie
 Sirchia, Ministro della salute
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
 delle finanze
 Alemanno,   Ministro   delle  politiche
 agricole e forestali
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Avvertenza
 - Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 -  Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 
 Note alle premesse:
 
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - L'art. 117 della Costituzione cosi' recita:
 «Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
 dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
 Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
 dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
 internazionali.
 Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
 materie:
 a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
 Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
 di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
 appartenenti all'Unione europea;
 b) immigrazione;
 c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
 religiose;
 d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
 armi, munizioni ed esplosivi;
 e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
 tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
 tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
 risorse finanziarie;
 f)  organi  dello  Stato e relative leggi elettorali;
 referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
 g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
 Stato e degli enti pubblici nazionali;
 h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
 polizia amministrativa locale;
 i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
 l)  giurisdizione  e  norme  processuali; ordinamento
 civile e penale; giustizia amministrativa;
 m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
 prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
 devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
 n) norme generali sull'istruzione;
 o) previdenza sociale;
 p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
 funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
 metropolitane;
 q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
 profilassi internazionale;
 r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
 coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
 dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
 dell'ingegno;
 s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
 culturali.
 Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
 relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
 delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
 del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
 scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
 formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
 e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
 produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
 sportivo;  protezione civile; governo del territorio, porti
 e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
 navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
 trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
 previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
 bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
 del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
 ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
 culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
 credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
 agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
 legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
 legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
 fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
 Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
 riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
 alla legislazione dello Stato.
 Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
 Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
 decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
 comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
 degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
 europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
 legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
 del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
 La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
 materie  di  legislazione  esclusiva,  salva,  delega  alle
 regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
 ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
 metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
 disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
 funzioni loro attribuite.
 Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
 impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
 vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
 parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
 elettive.
 La legge regionale ratifica le intese della regione con
 altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
 funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
 Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
 concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
 interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
 disciplinati da leggi dello Stato».
 -  L'art.  1,  comma 4, della legge 3 febbraio 2003, n.
 14,  (Disposizioni  per l'adempimento di obblighi derivanti
 dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
 comunitaria 2002) cosi' recita:
 «4.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore di
 ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
 rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
 presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
 indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
 correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
 comma 1.».
 - Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, reca:
 «Attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni
 specifiche per la lotta contro la peste suina africana.».
 -  Il regolamento (CE) n. 1774/2002 e' pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale della Comunita' europea n. L 273 del 10
 ottobre 2002.
 -  Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
 1996,   n.   362,  reca:  «Regolamento  recante  norme  per
 l'attuazione  della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del
 17 dicembre  1992,  che  introduce misure generali di lotta
 contro   alcune  malattie  degli  animali,  nonche'  misure
 specifiche per la malattia vescicolare dei suini».
 
 Nota all'art. 1:
 -  Si riporta il testo degli articoli 3 e 21 del citato
 decreto  legislativo  n.  54  del 2004, come modificati dal
 decreto qui pubblicato:
 «Art.  3 (Notifica della peste suina africana). - 1. Il
 sospetto  o  l'accertamento della peste suina africana deve
 essere  denunciato  immediatamente  al servizio veterinario
 della  azienda  sanitaria  competente  per  territorio  dai
 soggetti e secondo le procedure previsti dal regolamento di
 polizia  veterinaria,  approvato con decreto del Presidente
 della  Repubblica  8 febbraio  1954,  n.  320;  il servizio
 veterinario  trasmette  tempestivamente  al Ministero della
 salute  e  alle  regioni e province autonome competenti per
 territorio copia della denuncia ricevuta.
 2.  Il Ministero della salute, non appena e' confermata
 la  presenza  della  peste suina africana, e fatte salve le
 vigenti     disposizioni    comunitarie    relative    alla
 notificazione di focolai di malattie degli animali:
 a) procede  alla notifica della malattia, fornendo le
 relative  informazioni,  alla  Commissione  europea  e agli
 altri  Stati  membri,  sulla  base  di quelle trasmesse dal
 servizio  veterinario, eventualmente integrato dal servizio
 veterinario  regionale,  in conformita' all'allegato I, per
 quanto riguarda:
 1)  i  focolai  di  peste suina africana confermati
 nelle aziende;
 2)  i  casi  di peste suina africana confermati nei
 macelli o nei mezzi di trasporto;
 3)   i   casi   primari  di  peste  suina  africana
 confermati nelle popolazioni di suini selvatici;
 4)   i   risultati   dell'indagine   epidemiologica
 effettuata conformemente all'art. 8;
 b) trasmette  informazioni  alla  Commissione  e agli
 altri  Stati  membri  sugli  altri  casi  confermati  nelle
 popolazioni di suini selvatici in una zona infetta da peste
 suina  africana,  in  conformita'  dell'art.  16,  comma 4,
 lettera a), e comma 5.».
 «Art.  21 (Piani di emergenza). - 1. Il Ministero della
 salute,   d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
 rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
 Trento e di Bolzano, adotta un piano di emergenza nel quale
 vengono  specificate  le  misure  nazionali da applicare in
 caso di comparsa della malattia.
 2. Al  fine  di  garantire  la  rapidita'  ed efficacia
 nell'eradicazione  e nel controllo della malattia, l'organo
 decisionale,  che  sovrintende  alle  misure  contenute nel
 piano  di  cui  al comma 1 e all'insieme delle strategie di
 lotta  contro  le  epizozie,  e'  costituito  dal direttore
 generale  della  Direzione  generale  sanita' veterinaria e
 degli   alimenti   del   Ministero   della  salute,  da  un
 responsabile   individuato  dai  servizi  veterinari  della
 regione  o  delle  regioni  interessate,  dal direttore del
 Centro  di  referenza nazionale delle pesti suine (CEREP) e
 dal   direttore  del  Centro  di  referenza  nazionale  per
 l'epidemiologia,   ognuno  per  le  funzioni  previste  dai
 decreti  ministeriali  istitutivi.  Il  citato  organo puo'
 avvalersi  di esperti e professionalita' anche esterne agli
 enti  ed alle amministrazioni citati, ritenuti necessari ai
 fini  dell'individuazione  e dell'applicazione delle misure
 da  adottare.  Ai  componenti,  ivi  compresi  gli  esperti
 esterni, non spettano compensi o rimborsi spese a qualsiasi
 titolo dovuti.
 3. L'organo di cui al comma 2:
 a) predispone,   assicurandone   la   diffusione,  un
 manuale  operativo  per  le  emergenze, che indica tutte le
 procedure  e  le  misure  di  lotta da applicare in caso di
 comparsa della malattia;
 b) assicura   il  collegamento  e  l'interazione  con
 l'unita'   di  crisi  centrale,  regionale  e  locale,  che
 provvedono  ad  attuare le disposizioni adottate dal citato
 organo, comprese quelle di cui al comma 5;
 c) verifica  la corretta applicazione, da parte delle
 unita'  di  crisi  di  cui alla lettera b), delle misure da
 esso disposte;
 d) organizza   campagne  di  sensibilizzazione  sulla
 malattia   in  atto,  destinate  anche  agli  operatori  di
 settore.
 4.  In  caso  di insorgenza della malattia, l'organo di
 cui  al  comma 2 e' autorizzato ad avvalersi del personale,
 attrezzature  ed  infrastrutture,  anche  diagnostiche e di
 laboratorio, gia' operanti nelle amministrazioni competenti
 nel settore della epidemiologia e della sanita' animale.
 5.  In  relazione  alle  finalita'  di  cui al presente
 articolo,  il  personale  delle  unita'  di crisi di cui al
 comma 3, lettera b), partecipa a:
 a) corsi  di  formazione  ed aggiornamento in materia
 epidemiologica  e lotta contro la malattia, che comprendono
 anche la corretta esecuzione delle operazioni stabilite nel
 manuale  operativo  e la relativa verifica ed in materia di
 tecniche di comunicazione;
 b) programmi  di  esercitazione d'allarme, da tenersi
 almeno due volte l'anno.
 A  tali attivita' si provvede nell'ambito delle risorse
 gia'  previste  negli  ordinari  stanziamenti  di bilancio,
 relativi   alla   formazione   ed  alla  esercitazione  del
 personale.
 6.  Il Ministero della salute presenta alla Commissione
 europea  il  piano di emergenza per l'approvazione e per le
 eventuali   modifiche   e   provvede   ogni   cinque   anni
 all'aggiornamento dello stesso, inviandolo alla Commissione
 europea per l'approvazione.
 7.  Per  l'attuazione del presente articolo si provvede
 con gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza ulteriori
 oneri a carico della finanza pubblica.».
 
 
 
 
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