Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2005 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2004, n. 332 |
Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, in materia di lotta contro la peste suina africana. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione; Visto l'articolo 117 della Costituzione; Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo 1, comma 4; Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54; Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2004; Aquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 23 settembre 2004; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2004; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54
1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «al Ministero della salute», sono inserite le seguenti: «e alle regioni e province autonome competenti per territorio»; b) all'articolo 3, comma 2, l'alinea della lettera a) e' sostituito dal seguente: «procede alla notifica della malattia, fornendo le relative informazioni, alla Commissione europea e agli altri Stati membri, sulla base di quelle trasmesse dal servizio veterinario, eventualmente integrate dal servizio veterinario regionale, in conformita' all'allegato I, per quanto riguarda:»; c) all'articolo 21, il primo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente: «Al fine di garantire la rapidita' ed efficacia nell'eradicazione e nel controllo della malattia, l'organo decisionale, che sovrintende alle misure contenute nel piano di cui al comma 1 e all'insieme delle strategie di lotta contro le epizozie, e' costituito dal direttore generale della direzione generale sanita' veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, da un responsabile individuato dai servizi veterinari della regione o delle regioni interessate, dal direttore del Centro di referenza nazionale delle pesti suine (CEREP) e dal direttore del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, ognuno per le funzioni previste dai decreti ministeriali istitutivi.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Sirchia, Ministro della salute Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 117 della Costituzione cosi' recita: «Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio, porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva, delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato». - L'art. 1, comma 4, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002) cosi' recita: «4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.». - Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, reca: «Attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana.». - Il regolamento (CE) n. 1774/2002 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 273 del 10 ottobre 2002. - Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, reca: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonche' misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini».
Nota all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 3 e 21 del citato decreto legislativo n. 54 del 2004, come modificati dal decreto qui pubblicato: «Art. 3 (Notifica della peste suina africana). - 1. Il sospetto o l'accertamento della peste suina africana deve essere denunciato immediatamente al servizio veterinario della azienda sanitaria competente per territorio dai soggetti e secondo le procedure previsti dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; il servizio veterinario trasmette tempestivamente al Ministero della salute e alle regioni e province autonome competenti per territorio copia della denuncia ricevuta. 2. Il Ministero della salute, non appena e' confermata la presenza della peste suina africana, e fatte salve le vigenti disposizioni comunitarie relative alla notificazione di focolai di malattie degli animali: a) procede alla notifica della malattia, fornendo le relative informazioni, alla Commissione europea e agli altri Stati membri, sulla base di quelle trasmesse dal servizio veterinario, eventualmente integrato dal servizio veterinario regionale, in conformita' all'allegato I, per quanto riguarda: 1) i focolai di peste suina africana confermati nelle aziende; 2) i casi di peste suina africana confermati nei macelli o nei mezzi di trasporto; 3) i casi primari di peste suina africana confermati nelle popolazioni di suini selvatici; 4) i risultati dell'indagine epidemiologica effettuata conformemente all'art. 8; b) trasmette informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri sugli altri casi confermati nelle popolazioni di suini selvatici in una zona infetta da peste suina africana, in conformita' dell'art. 16, comma 4, lettera a), e comma 5.». «Art. 21 (Piani di emergenza). - 1. Il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un piano di emergenza nel quale vengono specificate le misure nazionali da applicare in caso di comparsa della malattia. 2. Al fine di garantire la rapidita' ed efficacia nell'eradicazione e nel controllo della malattia, l'organo decisionale, che sovrintende alle misure contenute nel piano di cui al comma 1 e all'insieme delle strategie di lotta contro le epizozie, e' costituito dal direttore generale della Direzione generale sanita' veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, da un responsabile individuato dai servizi veterinari della regione o delle regioni interessate, dal direttore del Centro di referenza nazionale delle pesti suine (CEREP) e dal direttore del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, ognuno per le funzioni previste dai decreti ministeriali istitutivi. Il citato organo puo' avvalersi di esperti e professionalita' anche esterne agli enti ed alle amministrazioni citati, ritenuti necessari ai fini dell'individuazione e dell'applicazione delle misure da adottare. Ai componenti, ivi compresi gli esperti esterni, non spettano compensi o rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti. 3. L'organo di cui al comma 2: a) predispone, assicurandone la diffusione, un manuale operativo per le emergenze, che indica tutte le procedure e le misure di lotta da applicare in caso di comparsa della malattia; b) assicura il collegamento e l'interazione con l'unita' di crisi centrale, regionale e locale, che provvedono ad attuare le disposizioni adottate dal citato organo, comprese quelle di cui al comma 5; c) verifica la corretta applicazione, da parte delle unita' di crisi di cui alla lettera b), delle misure da esso disposte; d) organizza campagne di sensibilizzazione sulla malattia in atto, destinate anche agli operatori di settore. 4. In caso di insorgenza della malattia, l'organo di cui al comma 2 e' autorizzato ad avvalersi del personale, attrezzature ed infrastrutture, anche diagnostiche e di laboratorio, gia' operanti nelle amministrazioni competenti nel settore della epidemiologia e della sanita' animale. 5. In relazione alle finalita' di cui al presente articolo, il personale delle unita' di crisi di cui al comma 3, lettera b), partecipa a: a) corsi di formazione ed aggiornamento in materia epidemiologica e lotta contro la malattia, che comprendono anche la corretta esecuzione delle operazioni stabilite nel manuale operativo e la relativa verifica ed in materia di tecniche di comunicazione; b) programmi di esercitazione d'allarme, da tenersi almeno due volte l'anno. A tali attivita' si provvede nell'ambito delle risorse gia' previste negli ordinari stanziamenti di bilancio, relativi alla formazione ed alla esercitazione del personale. 6. Il Ministero della salute presenta alla Commissione europea il piano di emergenza per l'approvazione e per le eventuali modifiche e provvede ogni cinque anni all'aggiornamento dello stesso, inviandolo alla Commissione europea per l'approvazione. 7. Per l'attuazione del presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».
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