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| Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2004, n. 331 |  | Attuazione  della  direttiva  2003/61/CE  in  materia  di  sementi  e materiali di moltiplicazione. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
 Vista   la  legge  31 ottobre  2003,  n.  306,  ed  in  particolare l'articolo 1 e l'allegato A;
 Vista  la  direttiva  2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante   modifica   delle   direttive   66/401/CEE,   relativa  alla commercializzazione  delle  sementi  di piante foraggere, 66/402/CEE, relativa   alla   commercializzazione   delle   sementi  di  cereali, 68/193/CEE,   relativa  alla  commercializzazione  dei  materiali  di moltiplicazione  vegetativa  della  vite,  92/33/CEE,  relativa  alla commercializzazione  delle  piantine  di  ortaggi  e dei materiali di moltiplicazione  di  ortaggi,  ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE, relativa  alla  commercializzazione  dei materiali di moltiplicazione delle  piante  da  frutto  e  delle  piante  da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE, relativa alla commercializzazione dei materiali  di  moltiplicazione  delle piante ornamentali, 2002/54/CE, relativa  alla  commercializzazione  delle  sementi  di barbabietole, 2002/55/CE,   relativa  alla  commercializzazione  delle  sementi  di ortaggi,    2002/56/CE,   relativa   alla   commercializzazione   dei tuberi-seme     di    patate,    e    2002/57/CE,    relativa    alla commercializzazione  delle  sementi  di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, e succesive modificazioni;
 Vista   la   legge   25 novembre   1971,   n.  1096,  e  successive modificazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698;
 Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2004;
 Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 23 settembre 2004;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2004;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, di concerto con i Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;
 
 Emana
 
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 
 1. Il presente decreto stabilisce disposizioni concernenti prove ed analisi  sulle sementi di piante foraggere, sulle sementi di cereali, sui   materiali  di  moltiplicazione  vegetativa  della  vite,  sulle piantine di ortaggi e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione  delle  sementi,  sui  materiali  di  moltiplicazione delle piante  da  frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sulle   sementi  di  barbabietole,  sulle  sementi  di  ortaggi,  sui tuberi-seme di patate, sulle sementi di piante oleaginose e da fibra.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 -  Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 -  Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 
 Note alle premesse:
 
 -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 -  L'art. 1 e l'allegato A della legge 31 ottobre 2003,
 n.   306   (Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi
 derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
 europee. Legge comunitaria 2003), cosi' recitano:
 «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
 direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
 adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
 entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
 legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
 alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
 A e B.
 2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
 dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
 proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
 Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
 competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
 concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
 giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
 Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
 direttiva.
 3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
 attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
 all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
 sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
 direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
 l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
 alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
 perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
 dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
 parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
 anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
 per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
 trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
 previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
 sono prorogati di novanta giorni.
 4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di
 ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
 rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
 presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
 indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
 correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
 comma 1.
 5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
 comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
 eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
 legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
 Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
 province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
 propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
 termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
 comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
 data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
 adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
 rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
 e  dei  principi  fondamentali stabiliti dalla legislazione
 dello Stato.».
 
 «Allegato A
 (Art. 1, commi 1 e 3)
 
 2001/40/CE  del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa
 al    riconoscimento    reciproco    delle   decisioni   di
 allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.
 2002/6/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
 18 febbraio  2002,  sulle formalita' di dichiarazione delle
 navi  in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri
 della Comunita'.
 2002/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 ottobre  2002,  che  modifica  le direttive 90/425/CEE e
 92/118/CEE  del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie
 relative ai sottoprodotti di origine animale.
 2002/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 giugno  2002,  relativa  all'istituzione  di  un sistema
 comunitario   di   monitoraggio   del   traffico  navale  e
 d'informazione  e  che  abroga  la  direttiva 93/75/CEE del
 Consiglio.
 2002/83/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.
 2002/86/CE  della  Commissione,  del  6 novembre  2002,
 recante  modifica  della  direttiva  2001/101/CE per quanto
 concerne  il  termine  a  partire  da  cui sono vietati gli
 scambi  di  prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE
 del Parlamento europeo e del Consiglio.
 2002/91/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
 2002/93/CE  del  Consiglio,  del  3 dicembre  2002, che
 modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga
 della facolta' di autorizzare gli Stati membri ad applicare
 un'aliquota   IVA   ridotta   su  taluni  servizi  ad  alta
 intensita' di lavoro.
 2002/98/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 gennaio  2003,  che  stabilisce  norme  di qualita' e di
 sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la
 conservazione  e  la  distribuzione  del sangue umano e dei
 suoi  componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del
 Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.
 2002/99/CE  del  Consiglio,  del  16 dicembre 2002, che
 stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la
 trasformazione,   la   distribuzione  e  l'introduzione  di
 prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
 2003/8/CE  del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a
 migliorare  l'accesso  alla  giustizia  nelle  controversie
 transfrontaliere  attraverso la definizione di norme minime
 comuni  relative  al patrocinio a spese dello Stato in tali
 controversie.
 2003/9/CE  del  Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante
 norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo
 negli Stati membri.
 2003/12/CE  della  Commissione,  del  3 febbraio  2003,
 riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel
 quadro   della   direttiva  93/42/CEE  del  Consiglio,  del
 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.
 2003/15/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 febbraio  2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del
 Consiglio,    del    27 luglio    1976,    concernente   il
 ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
 relative ai prodotti cosmetici.
 2003/30/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 dell'8 maggio   2003,   sulla   promozione   dell'uso   dei
 biocarburanti   o   di  altri  carburanti  rinnovabili  nei
 trasporti.
 2003/32/CE   della  Commissione,  del  23 aprile  2003,
 recante modalita' specifiche relative ai requisiti previsti
 dalla  direttiva  93/42/CEE  del  Consiglio,  del 14 giugno
 1993,  per  i  dispositivi medici fabbricati con tessuti di
 origine animale.
 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia
 di  tassazione  dei  redditi  da  risparmio  sotto forma di
 pagamenti di interessi.
 2003/49/CE    del   Consiglio,   del   3 giugno   2003,
 concernente   il   regime  fiscale  comune  applicabile  ai
 pagamenti  di interessi e di canoni fra societa' consociate
 di Stati membri diversi.
 2003/61/CE  del  Consiglio, del 18 giugno 2003, recante
 modifica   delle   direttive   66/401/CEE   relativa   alla
 commercializzazione  delle  sementi  di  piante  foraggere,
 66/402/CEE  relativa alla commercializzazione delle sementi
 di  cereali,  68/193/CEE  relativa alla commercializzazione
 dei  materiali  di  moltiplicazione  vegetativa della vite,
 92/33/CEE  relativa alla commercializzazione delle piantine
 di  ortaggi  e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi,
 ad   eccezione   delle  sementi,  92/34/CEE  relativa  alla
 commercializzazione  dei materiali di moltiplicazione delle
 piante  da  frutto  e delle piante da frutto destinate alla
 produzione    di    frutti,    98/56/CE    relativa    alla
 commercializzazione  dei materiali di moltiplicazione delle
 piante     ornamentali,     2002/54/CE     relativa    alla
 commercializzazione    delle   sementi   di   barbabietole,
 2002/55/CE  relativa alla commercializzazione delle sementi
 di  ortaggi,  2002/56/CE  relativa alla commercializzazione
 dei  tuberi  seme  di  patate,  e  2002/57/CE relativa alla
 commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
 fibra,   per   quanto   riguarda   le  analisi  comparative
 comunitarie.
 La  direttiva  2003/61/CE  e' pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale  della  Comunita'  europea  n. L 165 del 3 luglio
 2003.
 La  direttiva  66/401/CEE  e' pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale  della  Comunita' europea n. L 125 dell'11 luglio
 1966.
 La  direttiva  66/402/CEE  e' pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale  della  Comunita' europea n. L 125 dell'11 luglio
 1966.
 La  direttiva  68/193/CEE  e' pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale  della  Comunita'  europea  n. L 93 del 18 aprile
 1968.
 La  direttiva  92/33/CEE  e'  pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale  della  Comunita'  europea n. L 157 del 10 giugno
 1992.
 La  direttiva  92/34/CEE  e'  pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale  della  Comunita'  europea n. L 157 del 10 giugno
 1992.
 La  direttiva  98/56/CE  e'  pubblicata  nella Gazzetta
 Ufficiale  della  Comunita'  europea n. L 226 del 13 agosto
 1998.
 Le   direttive   2002/54/CE,   2002/55/CE,  2002/56/CE,
 2002/57/CE  sono  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
 Comunita' europea n. L. 193 del 20 luglio 2002.».
 -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
 24 dicembre  1969, n. 1164, reca: «Norme sulla produzione e
 sul  commercio  dei materiali di moltiplicazione vegetativa
 della vite».
 - La legge 25 novembre 1971, n. 1096, reca: «Disciplina
 dell'attivita' cementiera».
 -  Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre
 1973, n. 1065, reca: «Regolamento di esecuzione della legge
 5 novembre 1971, n. 1096».
 -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
 21 dicembre  1996, n. 697, reca: «Regolamento recante norme
 di  attuazione  della  direttiva  92/34/CEE  relativa  alla
 commercializzazione delle piantine da frutto destinate alla
 produzione e dei relativi materiali di moltiplicazione».
 -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
 21 dicembre  1996, n. 698, reca: «Regolamento recante norme
 di  attuazione  della  direttiva  92/33/CEE  relativa  alla
 commercializzazione   delle   piantine  di  ortaggi  e  dei
 relativi  materiali  di  moltiplicazione ad eccezione delle
 sementi».
 -  Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, reca:
 «Attuazione   della   direttiva   98/56/CE   relativa  alla
 commercializzazione  dei materiali di moltiplicazione delle
 piante ornamentali».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Prove  ed  analisi  comparative  comunitarie  sulle sementi di piante delle  specie  ortive  e  delle  specie  agrarie e sui tuberi-seme di patate
 
 1.   Nell'ambito  dei  controlli  previsti  dalle  disposizioni  di attuazione  delle  direttive  comunitarie  concernenti  le sementi di piante  foraggere, di cereali, di barbabietole, di ortaggi, di piante oleaginose  e  da fibra e di tuberi-seme di patate sono effettuate le prove  e  le  analisi  comparative,  stabilite a livello comunitario, volte  ad  armonizzare  i  metodi  tecnici  della certificazione ed a controllare  che  le sementi ed i tuberi-seme di patate soddisfano le condizioni previste.
 2.  Le  prove e le analisi comparative di cui al comma 1 riguardano il  controllo a posteriori dei campioni, prelevati mediante sondaggi, di  sementi  di  piante  foraggere,  di  cereali, di barbabietole, di ortaggi,  di piante oleaginose e da fibra e di tuberi-seme di patate, immessi  sul  mercato a norma delle relative disposizioni nazionali e comunitarie, sia di carattere obbligatorio che facoltativo, e possono includere:
 a) sementi e tuberi-seme di patate raccolti in Paesi terzi;
 b) sementi   e   tuberi-seme  di  patate  adatti  all'agricoltura biologica;
 c) sementi  e  tuberi-seme  di patate commercializzate per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.
 |  |  |  | Art. 3. Prove   ed   analisi   comparative   comunitarie   sui  materiali  di moltiplicazione vegetativa della vite
 
 1.   Nell'ambito  dei  controlli  previsti  dalle  disposizioni  di attuazione  delle  direttive  comunitarie  concernenti i materiali di moltiplicazione  vegetativa  della vite sono effettuate le prove e le analisi  comparative,  stabilite  al  livello  comunitario,  volte ad armonizzare  i  metodi  tecnici della certificazione ed a controllare che i materiali di moltiplicazione soddisfano le condizioni previste.
 2.  Le  prove e le analisi comparative di cui al comma 1 riguardano il  controllo  a posteriori di campioni, prelevati mediante sondaggi, inclusi  quelli  riguardanti  lo  stato  sanitario  delle  piante, di materiali  di  moltiplicazione  vegetativa  della  vite  immessi  sul mercato  a norma delle relative disposizioni nazionali e comunitarie, sia di carattere obbligatorio che facoltativo, e possono includere:
 a) materiali di moltiplicazione prodotti in Paesi terzi;
 b) materiali di moltiplicazione adatti all'agricoltura biologica;
 c) materiali  di moltiplicazione commercializzati nel contesto di misure volte alla conservazione della diversita' genetica.
 |  |  |  | Art. 4. Prove  ed  analisi  sulle  piantine  di  ortaggi  e  sui materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, sui materiali di  moltiplicazione  delle  piante da frutto e sulle piante da frutto destinate   alla   produzione   di   frutti   e   sui   materiali  di moltiplicazione delle piante ornamentali
 
 1.   Nell'ambito  dei  controlli  previsti  dalle  disposizioni  di attuazione  delle  direttive  comunitarie  concernenti le piantine di ortaggi  ed  i  materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, le  piante  da  frutto destinate alla produzione di frutti, nonche' i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali sono effettuate prove  ed  analisi  su  campioni  per verificare la conformita' delle piante e dei materiali di moltiplicazione alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti anche nel settore fitosanitario.
 2.   Nell'ambito  dei  controlli  previsti  dalle  disposizioni  di attuazione  delle  direttive  comunitarie  concernenti le piantine di ortaggi  e  i  materiali  di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle  sementi, i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e  le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, nonche' i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali sono effettuate le  prove  e le analisi comparative, stabilite a livello comunitario, volte ad armonizzare i metodi tecnici di controllo delle piante e dei materiali  di  moltiplicazione  ed  a  verificare  che  le piante e i materiali di moltiplicazione soddisfano le condizioni previste.
 3.  Le  prove e le analisi comparative di cui al comma 2 riguardano il  controllo a posteriori di campioni, inclusi quelli riguardanti lo stato  fitosanitario,  di  piantine  di  ortaggi  e  di  materiali di moltiplicazione  di  ortaggi,  di  materiali di moltiplicazione delle piante  da  frutto e di piante da frutto destinate alla produzione di frutti,   nonche'   di  materiali  di  moltiplicazione  delle  piante ornamentali,  immessi sul mercato a norma delle relative disposizioni nazionali   e   comunitarie,   sia   di  carattere  obbligatorio  che facoltativo, e possono includere:
 a) materiali di moltiplicazione di ortaggi, di piante da frutto e di piante ornamentali, nonche' piantine di ortaggi e piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti in Paesi terzi;
 b) materiali di moltiplicazione di ortaggi, di piante da frutto e di piante ornamentali, nonche' piantine di ortaggi e piante da frutto destinate alla produzione di frutti adatti all'agricoltura biologica;
 c) materiali di moltiplicazione di ortaggi, di piante da frutto e di piante ornamentali, nonche' piantine di ortaggi e piante da frutto destinate  alla produzione di frutti commercializzati nel contesto di misure volte alla conservazione della diversita' genetica.
 |  |  |  | Art. 5. Disposizioni finanziarie
 
 1.  Le  analisi  e  le  prove di cui agli articoli 2, 3 e 4 possono beneficiare  di  contributi  finanziari  della  Comunita'  europea  e possono  essere  realizzate  solo  da  autorita'  statali  o  persone giuridiche   che  agiscono  sotto  la  responsabilita'  dello  Stato. Dall'applicazione  del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 |  |  |  | Art. 6. Clausola di cedevolezza
 
 1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,  le  norme  del  presente  decreto,  afferenti a materia  di  competenza  legislativa  delle  regioni e delle province autonome  di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento  della  direttiva 2003/61/CE, si applicano fino alla data di  entrata  in  vigore  della  normativa  di  attuazione di ciascuna regione   e   provincia   autonoma,   adottata   nel  rispetto  delle disposizioni   di   cui  alla  direttiva  2003/61/CE,  nonche'  degli ulteriori vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 13 dicembre 2004
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Buttiglione,  Ministro per le politiche
 comunitarie
 Alemanno,  Ministro  per  le  politiche
 agricole e forestali
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
 delle finanze
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Note all'art. 6:
 -  L'art.  117, quinto comma, della Costituzione, cosi'
 recita:
 «Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di
 Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
 decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
 comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
 degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
 europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
 legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
 del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
 - Per la direttiva 2003/61/CE, vedi note alle premesse.
 
 
 
 
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